12.2005.172
contratto d'architetto - responsabilità per sorpasso del preventivo
18 gennaio 2007Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2005.172
Data decisione, Autorità:
18.01.2007, IICCA
Titolo:
contratto d'architetto - responsabilità per sorpasso del preventivo
ARCHITETTO
RESPONSABILITÀ
art. 398 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2005.172
Lugano
18 gennaio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.225
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 dicembre
2001 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 40'000.- oltre
interessi, nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE no ____________________,
domande alle quali il convenuto si è opposto e che il Pretore ha accolto limitatamente
all'importo di fr. 29'668.40 oltre accessori, levando l’opposizione al PE per
pari importo;
appellante
il convenuto con atto d’appello 19 settembre 2005, con il quale chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione;
mentre
gli attori con osservazioni 31 ottobre 2005 postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. Con
contratto 3 agosto 1998 AO 1 hanno incaricato lo studio tecnico e d'architettura
AP 1 della progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di una
nuova casa unifamiliare da edificare sul mappale n. __________ RFD di __________.
L'onorario del progettista è stato stabilito a corpo in fr. 35'000.-. Il 13
novembre successivo i lavori da capomastro per la costruzione di cui trattasi
sono stati assegnati alla E__________ Sagl per l'importo complessivo di fr.
170'150.-. Nel corso dei lavori AO 1 hanno versato a questa, previo preavviso
favorevole di AP 1, un primo acconto di fr. 55'000.- in febbraio ed un secondo
acconto di fr. 60'000.- nel corso del mese di aprile 1999.
A seguito
di problemi sorti a dipendenza della precaria situazione finanziaria in cui
versava la E__________ Sagl, il contratto d'appalto è stato rescisso dai
committenti con effetto immediato il 10 maggio 1999. Nel frattempo, alcuni fornitori
che vantavano dei crediti nei confronti della E__________ Sagl per il materiale
destinato alla costruzione dei committenti, avevano minacciato di tutelare i
propri crediti mediante iscrizione di un'ipoteca legale. AO 1 hanno quindi
provveduto a tacitare la G__________ SA, che aveva fornito il calcestruzzo, con
un versamento di fr. 22'000.-.
La
continuazione e ultimazione dei lavori da capomastro è poi stata affidata alla
L__________ __________ SA, la quale ha emesso per le proprie prestazioni una
fattura di complessivi fr. 85'036.40, con un saldo a suo favore -dedotti gli
acconti- di fr. 44'746.20. Questa fattura è stata liquidata dai committenti con
un importo di fr. 44'000.-, e questo malgrado il parere contrario espresso da __________,
il quale aveva a sua volta allestito una liquidazione dalla quale risultavano
opere per soli fr. 55'000.- circa e un saldo ancora dovuto di circa fr.
15'000.-.
La E__________
Sagl è stata dichiarata fallita con decreto 21 giugno 1999 della Pretura del
distretto di Bellinzona e la relativa procedura è poi stata sospesa per
mancanza di attivi.
2. Con
petizione 18 dicembre 2001 AO 1 hanno chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
dell’importo di fr. 40'000.- oltre interessi, nonché il rigetto
dell’opposizione interposta al PE no __________ dell’UEF di Bellinzona. Essi sostengono
che il convenuto è responsabile del superamento dei costi della costruzione,
avendo preavvisato negligentemente il pagamento delle liquidazioni parziali
malgrado fosse a conoscenza delle difficoltà finanziarie della E__________ Sagl,
ciò che ha poi causato loro una spesa supplementare di fr. 22'000.- perché
hanno dovuto tacitare il fornitore di calcestruzzo. Inoltre, il costo finale
dei lavori di costruzione è aumentato di fr. 79'000.- rispetto al preventivo e di
fr. 61'297.- se confrontato con le delibere. Tale sorpasso è riconducibile ai
maggiori oneri per lavori di capomastro (fr. 58'000.-, di cui fr. 22'000.- per
il pagamento della fattura della G__________ SA), e al maggior costo per
l'allacciamento AECB (fr. 6'100.-), a cui si aggiungono spese legali per fr.
7'187.75. Di quest'importo gli attori fanno comunque poi valere solo fr.
40'000.-.
3. Con risposta 27 febbraio 2002 il convenuto si è opposto alla
petizione, contestando una propria responsabilità nell'aumento dei costi. Egli
rileva in particolare che l'impresa E__________ Sagl era stata scelta dai
committenti stessi, che già conoscevano le difficoltà finanziarie in cui essa versava
prima di pagare il secondo acconto. Di conseguenza egli non è responsabile per il
maggior costo dovuto al pagamento della fattura della G__________ SA. Per
quanto concerne poi i maggiori costi dovuti all'intervento di una nuova
impresa, il convenuto rileva che la L__________ SA - intervenuta in
sostituzione della E__________ Sagl - già aveva presentato un'offerta prima
dell'inizio dei lavori - poi scartata a favore della E__________ Sagl - e si
era detta disposta a completare l'opera applicando i prezzi a suo tempo
offerti, adeguati al rincaro. Da qui l'inevitabile aumento dei prezzi rispetto
a quelli, inferiori, offerti dalla fallita. Parte della maggiore spesa sarebbe
poi da ricondurre anche alle scelte dei committenti, che per diverse opere
avevano optato per l'esecuzione di varianti più costose. Il convenuto rimprovera
poi alla controparte di aver provveduto al pagamento della L__________ SA
malgrado egli avesse espresso parere contrario perché varie posizioni non erano
da riconoscere e la fattura era stata gonfiata approfittando della particolare
situazione. Contesta poi le varie poste di danno che ritiene pure insufficientemente
sostanziato, in particolare per quanto concerne i rimproveri mossi al suo
operato.
Con gli
allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le
rispettive domande, e così in sede di conclusioni.
4. Con sentenza 29 agosto 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando il convenuto a versare a controparte fr. 29'668.40
corrispondente all'aumento dei costi di costruzione (escluso il pagamento della
fattura della G__________ SA). Il primo giudice ha rilevato mancanze nell'agire
del convenuto, non avendo egli reso attenti i committenti del maggior costo derivante
dall'incarico di una nuova impresa di costruzioni e non avendo allestito una situazione
dei lavori prima dell'intervento di questa. In particolare però ha rimproverato
al convenuto di non aver fatto fronte ai suoi obblighi, non partecipando più
alla liquidazione delle opere della L__________ SA, causando così ai
committenti un danno corrispondente alla differenza tra l'importo di fr.
44'000.- da essi versato alla ditta L__________ SA a saldo della fattura e
l'importo di fr. 14'331.- che egli riteneva invece dovuto alla stessa in base
alla sua liquidazione. Le ulteriori pretese sono invece state respinte.
5. Con appello 19 settembre 2005 il convenuto postula la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con
osservazioni 31 ottobre 2005 la parte appellata postula la reiezione del
gravame.
considerato
in diritto: 6. L'unica
contestazione in essere in questa sede riguarda il maggior costo dei lavori di
capomastro - ad esclusione dell'importo di fr. 22'000.- versati direttamente
alla G__________ SA, già escluso dal Pretore- di cui è stato imposto il
risarcimento al convenuto nella misura di fr. 29'668.40.
A
prescindere dalla qualifica giuridica del cosiddetto contratto d'architetto,
resa complessa dalle differenti attività svolte dal professionista in favore
del committente / mandante, considerato nel suo insieme, il rapporto è
prevalentemente ritenuto sottostare alle regole di responsabilità
del mandato (DTF 119 II 149 segg.; 122 III 61 segg.; Zindel/ Pulver, Basler Kommentar, 3a ed., no 17 ad art. 363 CO; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed. ni 41 e 42). Regole che trovano
applicazione anche per quanto concerne in particolare la responsabilità
dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione
(DTF cit.; Zindel/ Pulver, op.
cit., no 18 ad art. 363 CO; Schumacher,
Das Architektenrecht, N. 743). Presupposti sostanziali, la cui esistenza è da
dimostrare dal mandante, ne sono, oltre al superamento di
un preventivo nelle sue diverse forme (anche quindi in quella del superamento
di un limite massimo dei costi: cfr. Schumacher,
op. cit., N. 737) che può costituire inadempimento del contratto da parte
dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito come danno alla
fiducia (Vertrauensschaden), ossia dipendente dall'affidabilità attribuibile
dal mandante all'informazione sui costi della costruzione fornitagli
dall'architetto (DTF 122 III 64; Gauch/Tercier,
op. cit., N. 766; Schumacher, op.
cit., N. 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di un nesso adeguato di
causalità fra il danno e la cattiva esecuzione del mandato. Responsabilità
che è data sia in base alle norme di legge (art. 398 cpv. 2 CO), sia -qualora
il contratto vi facesse riferimento esplicito- in virtù della norma SIA 102,
art. 1.6 (Hess, Der Architekten-
und Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 92).
7. Il
Pretore ha ritenuto inadempiente il convenuto perché aveva omesso di informare
Fatti
i committenti delle possibili conseguenze finanziarie derivanti dal subentro di
una seconda impresa ed inoltre per aver violato il suo obbligo di diligenza e
fedeltà non intervenendo nell'ambito della correzione della liquidazione. Ha
poi calcolato il danno quale differenza tra l'importo di fr. 44'000.- versato
dagli attori alla ditta L__________ SA e l'importo di fr. 14'331.- determinato
dal convenuto con la sua liquidazione. Le ulteriori pretese sono invece state
respinte.
L'appellante
censura la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver ricostruito - in
modo erroneo - una propria verità processuale, ignorando le allegazioni delle
parti, in particolare costruendo e riconoscendo un danno mai allegato dagli
attori, e deducendone, in modo altrettanto errato, un obbligo di risarcimento
del convenuto fondato su motivazioni contraddittorie.
8. Gli
attori hanno sempre allegato una responsabilità del convenuto per l'aumento dei
costi delle opere da capomastro adducendo che il consuntivo era superiore agli
importi delle delibere. Fatta astrazione dal problema del doppio pagamento del
calcestruzzo - qui non più oggetto del contendere -, nel caso concreto non è però
possibile stabilire i motivi dell'aumento dei costi, ed in particolare non è dato
di comprendere se ed in che misura lo stesso sia riconducibile ad errori
dell'appellante, tanto più che i rimproveri rivolti al suo operato - che, laddove
sono sufficientemente sostanziati saranno esaminati appresso - sono invero
assai generici.
8.1 Il
Pretore rimprovera all'appellante di non aver reso edotto il committente che
affidando i lavori ad una nuova impresa i prezzi sarebbero aumentati. Va qui osservato
che neppure è certo che l'intervento della nuova impresa abbia effettivamente
generato un maggior costo. Il valore effettivo delle prestazioni fornite dalla
L__________ SA non è infatti mai stato accertato, le divergenze relative alla
liquidazione non essendo mai state definite. Di conseguenza tale mancanza non
può comportare l'obbligo di risarcimento di un danno la cui esistenza non è
verificata.
8.2 Il
Pretore rimprovera poi all'appellante di non aver partecipato alla verifica in
contraddittorio della fattura con la L__________ SA. Ciò non è però sufficiente
per imporgli il pagamento della differenza tra quanto da lui stabilito siccome
dovuto con la sua liquidazione e quanto pagato dai committenti. Non va infatti
dimenticato che l'appellante aveva sconsigliato agli appellati di eseguire il
pagamento perché considerava la fattura esagerata, tant'è che egli ne proponeva
una riduzione nell'ordine di circa fr. 30'000.-. Vero è che la L__________ SA
insisteva per ottenere il saldo, ma la liquidazione in contraddittorio tra le
parti per dirimere le contestazioni non era ancora stata fatta, e non risulta
dagli atti che il ritardo a procedervi fosse da ascrivere all'appellante, il
quale aveva giustificato i tempi lunghi nel procedervi con l'indisponibilità
del responsabile in seno alla L__________ SA (doc. QQ). In questa situazione,
gli appellati hanno nondimeno proceduto al pagamento perché - a loro dire -
temevano che la L__________ SA avrebbe fatto ricorso allo strumento dell'ipoteca
legale per tutelare il proprio credito. A prescindere dal fatto che non risulta
che l'annotazione di un'ipoteca legale creasse particolari problemi agli appellati
- i quali nulla hanno allegato in merito -, l'iscrizione di siffatta ipoteca
poteva comunque essere evitata mediante prestazione di adeguata garanzia, nel
qual caso sarebbe poi stata la L__________ SA a dover dimostrare le proprie
pretese. In questa situazione, seppure la scelta di saldare la fattura per
evitare il contenzioso non può essere censurata, le conseguenze di tale scelta
non possono però essere addossate all’architetto.
Vero
è che il pagamento del saldo è stato fatto con la riserva della restituzione di
quanto eventualmente pagato in eccesso (doc. TT), ed è anche vero che il
convenuto era stato invitato a "giustificare eventuali ulteriori sue
contestazioni" (doc. UU). Però, quando il convenuto, dopo aver preso atto
che nel frattempo le parti avevano già liquidato la fattura della L__________
SA senza coinvolgerlo, con scritto 22 dicembre ha comunicato di ritenersi
libero da impegni in proposito (doc. VV), controparte nulla ha più intrapreso
per verificare la correttezza della liquidazione, e neppure ha ritenuto di
dovere mettere in mora l'attore e sollecitarlo a procedere.
9. Nell'ipotesi
invece in cui la liquidazione della L__________ SA fosse effettivamente
corretta, l'intero importo versato dagli attori alla L__________ SA sarebbe
stato dovuto, con la conseguenza che la mancata partecipazione dell'appellante
alla liquidazione non avrebbe causato alcun danno. In quest'evenienza sarebbe
stato da verificare se i maggiori costi siano in qualche modo la conseguenza di
violazioni contrattuali del convenuto. Come già esposto in precedenza, non vi
sono però elementi sufficienti per determinare se ed in quale misura ciò sia il
caso.
Ne segue che,
non essendo dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra le pretese
violazioni contrattuali del convenuto e il danno, neppure questo dimostrato, l'appello
va accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di respingere la petizione.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello
19 settembre 2005 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 agosto 2005 della Pretura di Bellinzona è riformata
come segue:
1. La
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1’600.- e le spese di fr. 300.- sono poste a carico
degli attori in solido i quali rifonderanno al convenuto, pure con il vincolo
della solidarietà, fr. 5'000.- di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 800.--
b) spese fr.
50.
--
t o t a l
e fr. 850.--
da
anticipare dall'appellante, sono poste a carico degli appellati in solido, i
quali rifonderanno all'appellante fr. 1'000.- di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso
che il valore litigioso della vertenza (fr. 29'668.40) non raggiunge il limite
di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale. Nello stesso temine è possibile proporre, sempre al
Tribunale federale, ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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