Lexipedia

Decisione

12.2005.173

atto illecito - legittimazione passiva - prescrizione

11 settembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

22 settembre 2005 della AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 31 agosto 2005 della Pretura del

distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:

1. L’eccezione di carenza di

legittimazione attiva e passiva nei confronti dell’azione riconvenzionale è respinta.

2. L’eccezione di prescrizione nei

confronti dell’azione riconvenzionale è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza la pretesa del convenuto di

fr. 1'000'000.- volta

alla

rifusione del controvalore del 7% delle azioni di B__________ SA è respinta.

3. La

tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese, da anticipare dalla convenuta

riconvenzionale, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza sono a caricate

dell’attore riconvenzionale, che rifonderà alla controparte fr. 700.- per

ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza

sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 1’500.- per

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-;

-;

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster