12.2005.173
atto illecito - legittimazione passiva - prescrizione
11 settembre 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2005.173
Data decisione, Autorità:
11.09.2006, IICCA
Titolo:
atto illecito - legittimazione passiva - prescrizione
ATTO ILLECITO
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
PRESCRIZIONE
art. 41 CO
art. 90 CO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.173
Lugano
11 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.709
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 11
ottobre 1999 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 5'152'979.90 oltre interessi ed il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Lugano,
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
almeno fr. 2'519'497.95 oltre interessi;
ed ora sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva, di
carenza di legittimazione passiva e di prescrizione di parte delle pretese
fatte valere in via riconvenzionale sollevate dall’attrice con la sua risposta
riconvenzionale e che il Pretore, con sentenza 31 agosto 2005, ha integralmente
respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 22 settembre 2005, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le eccezioni e
con ciò di respingere la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 27 ottobre 2005 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
della causa in rassegna promossa dalla AP 1 nei confronti di AO 1,
quest’ultimo, con la domanda riconvenzionale, ha chiesto la condanna della
controparte, sulla base delle norme sull’atto illecito e sull’indebito
arricchimento, al pagamento di almeno fr. 2'519'497.95 oltre interessi,
rimproverandole di aver messo in atto una vera e propria persecuzione nei suoi
confronti, segnatamente per averlo esposto ad un umiliante procedimento penale
ed alla presente procedura civile. Rilevando che il procedimento penale aveva
comportato il sequestro di tutti i suoi beni e con ciò il suo successivo rapido
e inarrestabile dissesto patrimoniale, egli ha in particolare preteso: (i) il
risarcimento di fr. 1'000'000.- per essere stato costretto a svendere un
immobile di proprietà della società I__________ __________ SA, di cui era
azionista unico; (ii) il risarcimento di fr. 100'000.- per aver dovuto svendere
la sua abitazione a __________; (iii) il risarcimento di fr. 317'416.- per il
fatto che i ricavi da quelle due vendite, parzialmente depositati presso il
Ministero Pubblico ticinese, avevano fruttato interessi ridotti; (iv) la
rifusione di fr. 102'081.95 per le spese legali sostenute. Ritenuto che,
contestualmente all’azione penale, l’attrice aveva pure avviato nei suoi
confronti una campagna denigratoria, segnatamente a mezzo di articoli apparsi
sulla stampa e a mezzo di PE fatti spiccare a suo danno, egli ha inoltre
preteso (v) la corresponsione di un’imprecisata somma quale risarcimento del
danno causatogli per l’offesa al suo credito ed alla sua credibilità finanziaria.
Un altro importo indeterminato è stato preteso (vi) a titolo di torto morale,
per l’aggravamento della sua salute a seguito dell’illecito agire dell’attrice.
Ulteriori fr. 1'000'000.- sono stati infine pretesi (vii) per aver essa trattenuto
le azioni di B__________ SA, società di cui egli era azionista in ragione del
7%, da lei poi messa in liquidazione.
Con
la risposta riconvenzionale l’attrice ha tra l’altro eccepito la sua carente
legittimazione passiva in merito alle pretese di cui ai punti i-vi, la carente
legittimazione attiva della controparte in punto alle pretese di cui ai punti i
e vii, nonché la prescrizione di tutte le pretese fatte valere con la domanda
riconvenzionale.
2. Con
la sentenza qui impugnata, emanata dopo che l’udienza preliminare era stata
limitata all’esame delle eccezioni (art. 181 CPC), il Pretore ha concluso per
la loro integrale infondatezza. Il giudice di prime cure ha respinto
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva rilevando che la stessa non
poteva dirsi adeguatamente supportata riconducendo la causa dei danni patiti
dal convenuto al solo fatto che egli fosse stato denunciato e inchiestato
penalmente in Ticino e quindi invocando unicamente il monopolio statale
dell’azione penale; il convenuto aveva in effetti evidenziato che le sue
pretese si lasciavano in realtà ricondurre ad un ben più ampio complesso di
atti persecutori messi in atto dalla controparte, che dunque ben poteva essere
azionata per quei fatti. L’eccezione di carenza di legittimazione attiva è
stata respinta non potendosi a priori negare che il convenuto potesse procedere
per riavere il 7% del capitale azionario di B__________ SA rispettivamente per
farsi risarcire il danno derivante dalla vendita di un’immobile appartenente ad
una società di cui egli era liquidatore e azionista unico, non potendosi in
effetti escludere la possibilità dell’esistenza di un danno diretto. Quanto
infine all’eccezione di prescizione, la stessa è stata disattesa già per il
fatto che l’attrice, a fronte dei motivi addotti dal convenuto circa il mancato
inizio del termine di prescrizione, si era limitata a fare affermazioni
apodittiche e generiche.
3. Dell’appello
con cui l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
ammettere le eccezioni di carenza di legittimazione passiva -non più però in
merito alle pretese di cui ai punti v e vi-, di carenza di legittimazione
attiva e di prescrizione -non più però in merito alla pretesa di cui al punto
iii- e con ciò di respingere la domanda riconvenzionale, e delle osservazioni
del convenuto, che postula la reiezione del gravame, si dirà, se necessario,
nei prossimi considerandi.
4. Determinare
la legittimazione attiva e passiva di una parte significa stabilire chi può,
rispettivamente contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una
determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid.
1a; IICCTF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005 inc.
n. 12.2005.137, 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2004.219).
La
legittimazione attiva e passiva non rappresenta un presupposto processuale ma è
invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito,
che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 642 ad art. 181; sentenze II CCA citate).
4.1 Nel
caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva relativamente alle pretese di cui ai punti
i-iv, quelle per le quali l’eccezione è stata ribadita in questa sede, può
senz’altro essere confermato. Se in effetti è vero che il semplice inoltro di
una denuncia penale non costituisce di per sé un atto illecito e dunque non
consente, in caso di danni, di convenire in giudizio il denunciante, è però
altrettanto vero che la situazione è decisamente diversa se costui inoltra una
denuncia mendace, di cui egli cioè conosce l’infondatezza (Von Tuhr/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. I, p. 418 n. 74; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht
- Besonderer Teil, Vol. II/1, § 16 n. 173), oppure, più
in generale, se risulta che nell’esercizio del proprio diritto costui ha
travalicato i limiti della buona fede, commettendo con ciò un abuso di diritto
(Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 418; Oftinger/Stark, op. cit.,
§ 16 n. 163 e 169 seg., ove ad esempio è menzionato il caso in cui una
procedura è inoltrata per perseguire scopi ad essa estranei). Quest’ultima
ipotesi è quella che in definitiva è stata ventilata nella domanda
riconvenzionale dal convenuto, il quale ha affermato che il danno da lui subito,
ora oggetto delle pretese di cui ai punti i-iv, non si lasciava ricondurre tanto
al fatto che la controparte aveva inoltrato una denuncia penale che si era poi
rivelata infondata, quanto alle finalità persecutorie e dunque abusive
perseguite dall’attrice con quella ed altre iniziative. Poco importa se quella
persecuzione, che a detta del convenuto dovrebbe consistere nelle “spiegazioni
chieste in modo più o meno violento, l’arroganza dei modi, l’abuso di diritto”,
possa apparire inverosimile o difficilmente comprovabile, non essendo evidentemente
il giudizio sulla legittimazione attiva o passiva delle parti le sede per statuire
su tali questioni. Fatto sta che l’unica persona che poteva essere convenuta
per questa eventuale persecuzione era effettivamente l’attrice.
4.2 Anche
il giudizio pretorile sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva può
essere confermato.
Nella
misura in cui l’eccezione si riferisce alla pretesa di cui al punto vii, tale
conclusione è addirittura manifesta, non potendo essere negata al convenuto,
che in causa afferma di essere il proprietario del 7% delle azioni di B__________
SA, la facoltà di chiedere la rifusione del controvalore di quel pacchetto
azionario, trattenuto dalla controparte. Come già accennato in precedenza, poco
importa, per l’esito dell’eccezione, se l’istruttoria abbia forse provato o forse
proverà che quelle azioni erano in realtà di proprietà dell’attrice o di altre
persone, oppure ancora se la quota di competenza del convenuto risulterà essere
inferiore.
Ma
l’eccezione è infondata anche nella misura in cui ha per oggetto la pretesa di
cui al punto i. Se in effetti è vero che danneggiata direttamente e dunque legittimata
ad azionare la pretesa volta al risarcimento del minor valore ricavato dalla
svendita di un immobile di sua proprietà è la società I__________ __________
SA, è però altrettanto vero che anche il convenuto, nella sua qualità di
azionista unico di quella società, è stato danneggiato indirettamente da quella
vendita, il valore della sua partecipazione azionaria essendo diminuita di
conseguenza. Poiché nel diritto svizzero attualmente in vigore non si fa (più)
distinzione tra danno diretto e danno indiretto (Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2. ed., p. 475), fermo restando che il danneggiante è di
regola tenuto a rispondere per entrambi (Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, § 2 n. 26; cfr.
pure Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 88 seg.), nel caso di specie è incontestabile
che il convenuto è legittimato a far valere in causa la sua pretesa.
5. Per
quanto riguarda l’eccezione di prescrizione, fatta valere in questa sede
limitatamente alle pretese di cui ai punti i-ii e iv-vii, occorre distinguere
tra quelle che si fondano sull’atto illecito, ovvero quelle di cui ai punti
i-ii e iv-vi e quelle che si fondano sull’indebito arricchimento, cioè quella
di cui al punto vii.
5.1 Giusta
l’art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un
anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha
causato il danno. Il termine di un anno stabilito dall’art. 60 CO comincia a
decorrere da quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi
del danno, in modo da poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108
Ib 99 consid. 1c con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui
il danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova
dell’attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il
creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi
esigere solo allora ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni
necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la
prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione (DTF 111
II 58). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è
ritenuto realizzato ("abgeschlossen") nel momento in cui si è
manifestato completamente (DTF 92 II 1 consid. 3), ragione per cui il
termine di prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del
danno, bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo
elemento del danno (Brehm, Berner Kommentar, n. 29-31 ad art. 60 CO; DTF
89 II 415 consid. 1a; sentenza DTF 92 citata; II CCA 22
febbraio 1999 inc. n. 12.98.212, 24 febbraio 1999 inc. n. 12.98.203, 12 marzo
1999 inc. n. 12.98.197, 10 maggio 1999 inc. n. 12.98.276, 13 settembre 1999
inc. n. 12.99.37).
Nel
caso di specie, le pretese fatte valere in sede riconvenzionale e fondate
sull’atto illecito non sono prescritte. Quella di cui al punto iv, relativa al
rimborso delle spese legali inerenti la procedura penale nei confronti del
convenuto, non lo è già per il fatto che quest’ultima non si era ancora
conclusa al momento dell’inoltro, il 31 gennaio 2000, della domanda
riconvenzionale, visto e considerato che la proposta di accusa privata promossa
dall’attrice (doc. 85) è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello solo il 21 novembre 2000 (doc. A16), tanto più che in ogni
caso il decreto di abbandono nei suoi confronti (da cui al più presto, se non
vi sono altri successivi atti processuali, viene fatto partire in casi del
genere il termine annuale di prescrizione: II CCA 10 maggio 1999 inc. n.
12.98.276; cfr. pure II CCA 24 febbraio 1999 inc. n. 12.98.203) risaliva
al 4 novembre 1999 (doc. 84), ovvero poco meno di tre mesi prima dell’inoltro
dell’azione civile del convenuto; del resto anche la richiesta di acconto di
fr. 50'000.- (doc. 87), pure azionata, precede di poche settimane l’inoltro
della domanda riconvenzionale. La pretese di cui ai punti i-ii, volte al
risarcimento del danno subito dal convenuto a seguito della svendita di alcuni immobili
nel dicembre 1997 rispettivamente nel settembre 1998, non sono a loro volta prescritte:
trattandosi anche in questo caso di pretese conseguenti allo stesso evento dannoso,
ovvero all’inoltro della denuncia penale, si deve in effetti ritenere che il
termine di prescrizione inizi anche per loro a partire dal momento in cui
l’ultimo elemento del danno si è prodotto, che, come detto, è costituito dalle
spese legali connesse al procedimento penale, di cui si è appena detto. Quelle
di cui ai punti v-vi, volte alla rifusione del pregiudizio causato al convenuto
per l’offesa al suo credito ed alla sua credibilità finanziaria come pure a
titolo di torto morale, non lo sono invece sia per il fatto che la procedura
penale nei suoi confronti non si era ancora conclusa al momento dell’inoltro
della domanda riconvenzione, sia per il fatto che nemmeno lo era la campagna
denigratoria asseritamente promossa dall’attrice tramite l’inoltro di precetti
esecutivi, tanto è vero che un nuovo PE gli era stato fatto spiccare ancora il
29 settembre 2000 (doc. 99); quella asseritamente promossa a mezzo stampa ha
conosciuto un nuovo episodio, con due nuove pubblicazioni concernenti il convenuto,
una poco più di 7 mesi poco prima dell’inoltro della domanda riconvenzionale
(doc. 93 p. 41) e una non più di 10 giorni prima della stessa (doc. 88).
5.2 Ai
sensi dell’art. 67 cpv. 1 CO l’azione di indebito arricchimento si prescrive in
un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo
diritto di ripetizione, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in
cui nacque tale diritto.
Nella
fattispecie la pretesa di cui al punto vii, volta alla rifusione del controvalore
del 7% delle azioni di B__________ SA che l’attrice aveva trattenuto per sé, è indubbiamente
prescritta, non essendo stata inoltrata nel termine annuale dacché il convenuto
era venuto a conoscenza del suo diritto alla ripetizione. L’istruttoria ha in
effetti permesso di accertare che il convenuto era da tempo a conoscenza della
possibilità di rivendicare le 150 azioni in questione, di cui già nel giugno
1992 aveva preteso di essere il proprietario (doc. T4), tanto è vero che nel
dicembre 1992 egli aveva addirittura chiesto che gli fosse sottoposta una
proposta transattiva in merito a quel pacchetto azionario, riservandosi
espressamente, in caso di mancato riscontro nel termine indicato, di adire le
vie legali (doc. V4). Egli era del resto consapevole che quelle azioni erano ormai
in possesso della controparte: le azioni da 1 a 7 le erano state consegnate da
lui stesso nel giugno 1991 (doc. 14); e nell’ambito della procedura penale
promossa nei suoi confronti a seguito della denuncia 7 dicembre 1994 (doc. B),
ove gli era stato tra l’altro rimproverato proprio di aver cercato di
appropriarsi delle altre 143 azioni, apparentemente andate perse, ma in realtà
appartenenti all’attrice che le aveva nel frattempo ritrovate (p. 23 segg.), egli,
nel corso del suo interrogatorio innanzi al Procuratore Pubblico del 30 marzo
1995, è stato informato che il certificato azionario n. 8 incorporante le 143
azioni non era andato perso, ma era ora evidentemente in possesso dell’attrice (cfr.
in particolare doc. B1 p. 2 seg., ove risulta che gli era stato mostrato il
documento che attestava il deposito a suo tempo di quelle azioni presso un
notaio, poi prese in possesso dall’attrice). Del tutto irrilevante per la
questione è invece quando la società è stata messa in liquidazione. L’eccezione
del convenuto secondo cui nel caso concreto la prescrizione non poteva in ogni
caso decorrere fino all’inoltro della petizione, essendo fino ad allora impossibile
per lui promuovere l’azione davanti ad un tribunale svizzero (art. 134 n. 6
CO), è infine irricevibile e dunque non può essere esaminata, siccome formulata
per la prima volta solo con le osservazioni all’appello (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC).
6. Irricevibile,
siccome non minimamente motivata (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), è infine pure la
richiesta dell’attrice, formulata unicamente nel petitum d’appello, di
aumentare, in caso di integrale accoglimento del gravame, da fr. 700.- a fr.
50'000.- l’indennità ripetibile riconosciuta per la prima sede.
7. Da
quanto precede, si ha che il giudizio pretorile dev’essere riformato nel senso
che la pretesa di cui al punto vii, volta ad ottenere il controvalore del 7%
delle azioni di B__________ SA, pari a fr. 1'000'000.-, dev’essere respinta in
quanto prescritta.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che per l’attribuzione e la
ripartizione delle indennità per la procedura di primo grado si è tuttavia tenuto
conto del fatto che l’esito del gravame ha parzialmente posto fine alla lite,
per un importo importante (cpv. 2).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
22 settembre 2005 della AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 agosto 2005 della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
1. L’eccezione di carenza di
legittimazione attiva e passiva nei confronti dell’azione riconvenzionale è respinta.
2. L’eccezione di prescrizione nei
confronti dell’azione riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza la pretesa del convenuto di
fr. 1'000'000.- volta
alla
rifusione del controvalore del 7% delle azioni di B__________ SA è respinta.
3. La
tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese, da anticipare dalla convenuta
riconvenzionale, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza sono a caricate
dell’attore riconvenzionale, che rifonderà alla controparte fr. 700.- per
ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 1’500.- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-;
-;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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