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Decisione

12.2005.175

contratto di consigliere d'amministrazione - mandato - risarcimento danni - prescrizione

11 settembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i desiderata dei suoi mandanti, che vanno individuati negli alti funzionari

della R__________ __________ Ma__________ __________, W__________ __________, A__________

__________ ed E__________ __________, concetto questo poi ribadito in occasione

della domanda di abbandono del procedimento penale (cfr. doc. 75 p. 5 e doc. 81)

e ancora con le sue osservazioni alla proposta di accusa privata (doc. 86 p. 8).

Stando

così le cose, ben si giustifica un’applicazione diretta delle norme relative al

contratto di mandato (art. 394 segg. CO) ed in particolare, ritenuto che tutte

le pretese dell’attrice relative a fatti avvenuti precedentemente al 1987 si

riferiscono ad importi che, a detta dell’attrice, non sono stati utilizzati

secondo le istruzioni ricevute, dell’art. 400 CO (Fellmann, Berner

Kommentar, N. 123 segg. e 133 ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar,

2. ed., N. 12 ad art. 400 CO), così che in definitiva il termine di

prescrizione decennale dell’art. 127 CO (Fellmann, op. cit., N. 168 ad

art. 400 CO; Weber, op. cit., N. 24 ad art. 400 CO) inizia a decorrere,

per ogni singola pretesa, dalla data di cessazione del mandato (Fellmann,

op. cit., N. 169 ad art. 400 CO; Weber, op. cit., ibidem), in concreto

pacificamente avvenuta nel corso del 1991. Le pretese attoree in parola non

possono pertanto essere considerate prescritte.

8. Ne

discende la reiezione del gravame, fatta salva la menzionata rettifica

d’ufficio del dispositivo sull’eccezione di perenzione.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono

la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

22 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

Il dispositivo n. 1 della sentenza 31 agosto 2005 della Pretura del

distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformato d’ufficio:

1. L’eccezione di prescrizione è respinta,

mentre l’eccezione di perenzione è irricevibile a questo stadio della lite.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

all’appellata fr. 5'000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- ;

- ;

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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