Lexipedia

Decisione

12.2005.176

pagamento delle ore straordinarie eseguite con il consenso tacito del datore di lavoro, entità dimostrata dalla registrazione della timbratura

27 ottobre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 è stato assunto da AP 1, L__________, come orologiaio, dall’ottobre

2001 con uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.- oltre tredicesima (doc. A).

La retribuzione annua lorda è stata portata a fr. 75'000.- dal 1° aprile 2003

(doc. B). AO 1 ha dato le dimissioni per il 31 agosto 2004 e ha chiesto la

retribuzione di 344.24 ore di lavoro straordinario (doc. D). Il 13 ottobre 2004

AO 1 ha fatto spiccare nei confronti della ex datrice di lavoro un precetto

esecutivo n.__________ per l’importo di fr. 11'500.- oltre interessi al 5% dal

30 agosto 2004, al quale l’escussa ha interposto opposizione (doc. E).

B. Il 24 febbraio 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano

per chiedere la condanna di AP 1 al versamento di fr. 15'511.- oltre interessi

al 5% dal 30 agosto 2004 a titolo di remunerazione per le 344.24 ore

straordinarie eseguite, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al

PE n. __________ dell’UE di Lugano. All’udienza di discussione del 5 aprile

2005 l’istante ha confermato le sue domande, alle quali si è opposta la

convenuta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale, confermandosi nei rispettivi memoriali scritti del 12 agosto 2005.

C. Statuendo il 12 settembre 2005, il Pretore ha accolto l’istanza

nella misura di fr. 15'511.- oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2004 e ha rigettato

in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________.

D. AP 1

è insorta contro il citato giudizio con un appello del 26 settembre 2005, nel

quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere

l’istanza e di porre a carico dell’istante fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

Nelle sue

osservazioni del 10 ottobre 2005 AO 1 propone la reiezione dell’appello e la

conferma del giudizio pretorile.

e considerato

Considerandi

1.

Nella

fattispecie il Pretore ha riconosciuto all’istante una retribuzione lorda di

fr. 15'511.- per 344.24 ore straordinarie, sulla base di un salario orario di

fr. 45.07 lordi, dopo aver constatato in base alle risultanze dell’istruttoria,

in particolare le deposizioni testimoniali, che tra l’ottobre 2003 e l’agosto

2004.

egli aveva effettuato 344.24 ore straordinarie per necessità aziendale,

che la sua promozione del 1° ottobre 2003 non aveva mutato il regime delle ore

straordinarie, alla cui remunerazione il lavoratore non risulta aver

rinunciato, e che la direttiva emanata dalla convenuta il 6 aprile 2004 sulla

necessità di far autorizzare preventivamente le ore straordinarie (doc. 2) non

era stata applicata nel settore produttivo della sede di Lugano.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver tenuto conto solo in modo parziale della

deposizione resa dalla testimone H__________ e ribadisce che dall’ottobre 2003

il mancato pagamento delle ore straordinarie all’istante era dovuto alla sua

promozione quale responsabile “after sales” e al conseguente aumento di

retribuzione, come da accordi presi con il direttore amministrativo, che lo

aveva comunicato alla testimone. La convenuta rileva inoltre di non aver mai

riconosciuto le ore straordinarie eseguite dall’istante, poiché la testimone H__________,

che ha firmato il conteggio doc. 2, non aveva diritto di firma e non poteva

dunque validamente impegnare la datrice di lavoro. Inoltre, prosegue

l’appellante, le ore straordinarie non erano state richieste all’istante né

erano oggettivamente necessarie, tanto è vero che questi le ha rivendicate solo

un mese dopo il termine del rapporto di lavoro. Al riguardo la deposizione di S__________,

che ha lasciato la ditta nell’aprile 2003, è irrilevante poiché si riferisce a

un periodo antecedente quello in cui sono state eseguite le ore straordinarie

litigiose. Infine, l’appellante sostiene che dall’aprile 2004 era in vigore una

direttiva secondo la quale gli straordinari sarebbero stati pagati solo se autorizzati

preventivamente. Essa non aveva dunque motivo di sollevare obiezioni allo

svolgimento di ore straordinarie, poiché i lavoratori sapevano che sarebbero

stati retribuiti solo se autorizzati a svolgere ore straordinarie, ciò che non era

il caso per l’istante.

3.

Giusta

l'art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro

maggiore di quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive

nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente

pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro

straordinario non è stato compensato mediante un congedo di durata almeno

corrispondente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il

salario normale più un supplemento di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO).

Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore straordinarie deve provare,

oltre alla loro effettuazione, che le stesse gli sono state ordinate dal datore

di lavoro, ciò che è pure il caso se questi ne è venuto a conoscenza e non si è

opposto alla loro esecuzione (cfr. Streiff/Von Känel,

Arbeitsvertrag, 6a ed.,

N. 10 ad art. 321c CO con rif.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail -

Code annoté, Losanna 2001, N. 1.12 ad art. 321c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar,

N. 13 ad art. 321c CO), oppure erano necessarie per l'azienda (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; cfr. pure Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., N. 1.8 e 1.10 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit.,

N. 13 seg. ad art. 321c CO), ritenuto che l'obbligo di segnalazione immediata

da parte del lavoratore vale solo per le ore straordinarie che questi ha svolto

di propria iniziativa (DTF 129 III 171 consid. 2.3 e 2.4).

Per la

quantificazione vera e propria delle ore straordinarie svolte, l'istante, cui

incombe l'onere della prova (art. 8 CC), è facilitato dal fatto che, per

giurisprudenza invalsa, qualora si stabilisca che il lavoratore ha regolarmente

eseguito ore supplementari, il loro compenso non è subordinato alla prova di

ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato applicando per

analogia l'art. 42 cpv. 2 CO (Streiff/Von Känel, op.

cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.14 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit.,

N. 16 ad art. 321c CO; DTF

128.

III 271 consid. 2b; DTF 24

settembre 1998 4C.239/1998; per tante II CCA 7

ottobre 2003 inc. n. 12.2002.212).

4.

Dall’istruttoria

è emerso che nella sede di L__________ della convenuta, in particolare nel

settore della riparazione degli orologi (Customer Service) dove era attivo

l’istante, vigeva una situazione di stress per la scarsità di risorse di

personale, cui si suppliva con ore straordinarie di quello addetto alla

riparazione (deposizione S__________, verbale 6 giugno 2005, pag. 5). S__________

ha invero lavorato presso la convenuta solo fino al 30 aprile 2003, di modo che

non può riferire alcunché per il periodo qui oggetto di esame, che si estende

dall’ottobre 2003 all’agosto 2004. Egli ha nondimeno esposto l’esistenza di un’oggettiva

necessità di svolgimento di ore straordinarie nel settore della riparazione

degli orologi e del regolare pagamento delle ore straordinarie fino all’aprile

2003.

(conteggio del mese di marzo 2003, fascicolo I edizione documenti dalla

convenuta) che per il testimone ammontavano a 1060 ore straordinarie arretrate

(lettera 24 febbraio 2002, documentazione prodotta dal testimone). La

responsabile amministrativa ha riferito che nella sede di L__________ i

dipendenti svolgono regolarmente ore straordinarie per la carenza di personale

e che il pagamento degli straordinari non viene eseguito secondo le direttive

del 14 gennaio 2002 cui accenna la comunicazione per posta elettronica del 6

aprile 2004 (doc. 2) proprio per tale situazione, nota alla direzione

(deposizione __________ H__________, verbale 6 giugno 2005, pag. 2). In effetti

nella sede di L__________ la direttiva di cui al doc. 2, dopo l’assenza per

malattia del responsabile, è stata superata da un tacito accordo sul pagamento

delle ore straordinarie e la filiale gestiva autonomamente le ore di

straordinario dei dipendenti, retribuendole il mese successivo “proprio a causa

della carenza di personale, in quanto nella sede di Lugano mancavano a mio

avviso all’incirca due unità” (loc. cit.).

5.

È

pertanto accertato che l’istante ha eseguito prima dell’ottobre 2003 lavoro

straordinario per il quale è stato retribuito, come gli altri dipendenti della

filiale di L__________, in deroga alle direttive emanate dalla convenuta nel

2002.

e nell’aprile 2004 (doc. 2) senza preventiva autorizzazione, a causa della

mancanza di personale. Non risulta che la situazione di stress evocata dall’ex

dipendente S__________ sia cambiata a L__________, dove secondo quanto stimato

dalla responsabile amministrativa della filiale mancavano due persone ancora

nel 2004 (deposizione, pag. 2). Assodato che le citate direttive

sull’autorizzazione preventiva allo svolgimento delle ore straordinarie non

venivano applicate nella filiale di L__________, si tratta quindi di sapere se

la promozione dell’istante nell’ottobre 2003 ha modificato la situazione, come

adduce l’appellante. L’argomentazione, invero sollevata solo con le conclusioni

di causa, non ha trovato riscontro negli atti. L’istante, assunto nel 2001 come

orologiaio (doc. A) è stato promosso al ruolo di Responsabile After Sales

nell’ottobre 2003. Nella comunicazione di posta elettronica del 16 settembre

2003, inviata in copia alla responsabile amministrativa di Lugano, viene invero

precisato che “a partire dal 01/10/2003 il N__________ non è più tenuto a fare

straordinari” (fascicolo III). Contrariamente a quanto ritiene l’appellante,

tale comunicazione, che non sembra essere stata trasmessa al diretto

interessato, si riferisce all’obbligo di prestare ore straordinarie, ma nulla

dice sul pagamento di quelle effettivamente svolte e non attesta l’esistenza di

un accordo del lavoratore al riguardo. Nella lettera 17 settembre 2003 la datrice

di lavoro (doc. B) ha comunicato all’istante l’aumento di stipendio a fr.

75'000.- lordi con effetto retroattivo dal 1° aprile 2003, ma non ha menzionato

altre modifiche del contratto e in particolare un cambiamento di retribuzione

delle ore straordinarie. Secondo quanto esposto dalla responsabile

amministrativa, la convenuta ha modificato la prassi nella retribuzione delle

ore straordinarie all’istante dall’ottobre 2003, allorquando “i dirigenti

dell’azienda decisero di non più retribuire le ore straordinarie effettuate

dall’istante” (loc. cit., pag. 3 in fine). Il direttore amministrativo le

comunicò tale modifica dopo un incontro con l’istante alla quale essa non aveva

partecipato. In seguito la responsabile amministrativa continuò a registrare le

ore straordinarie svolte dall’istante anche se non venivano più pagate alla

fine del mese successivo (oc. cit., pag. 3). A prescindere dal fatto che la

valenza probatoria di una deposizione “per sentito dire” è labile, nella

procedura per mercede e salari, come in concreto, il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 343 cpv. 4 CO) e alla luce dell’istruttoria ben

poteva ritenere non provato l’avvenuto accordo sulla modifica della

retribuzione in caso di lavoro straordinario. Del resto il pagamento mensile

delle ore straordinarie non era l’unica modalità in vigore presso la convenuta,

come attestato dall’ex dipendente S__________ (deposizione, pag. 5) che ha

menzionato la registrazione mensile delle ore straordinarie, pagate poi in

gruppi di 3-4 fino a 6 mesi e in simili circostanze l’attesa del dipendente nel

far valere il diritto al pagamento degli straordinari non equivale a una sua

rinuncia.

6.

Il

conteggio prodotto dall’istante, attestante lo svolgimento di 344.24 ore

straordinarie nel periodo dall’ottobre 2003 all’agosto 2004, è stato

sottoscritto dalla responsabile amministrativa della sede di L__________ (doc.

C, deposizione H__________, loc. cit., pag. 3), che ha confermato di aver

rilevato tali cifre mediante il sistema di timbratura (loc. cit., pag. 3). Non

si può dunque seriamente negare che le ore straordinarie siano state eseguite

nella misura addotta dall’istante, indipendentemente dal diritto di firma della

persona che ha rilevato la timbratura. Né si può contestare che esse siano

state svolte per necessità aziendale, stante la carenza di personale nella

filiale in cui lavorava l’istante, di cui la datrice di lavoro era al corrente.

La convenuta, tramite la responsabile amministrativa, era inoltre edotta delle

ore straordinarie eseguite dall’istante e non vi si è opposta, di modo che è

tenuta a remunerarle anche se non le esplicitamente ordinate (cfr. II CCA del 6

ottobre 2004 inc. n. 12.2003.97). L’appellante non ha contestato in questa sede

il calcolo della retribuzione oraria eseguito dal Pretore e l’importo lordo di

fr. 15'511.- dovuto all’istante deve di conseguenza essere confermato.

L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.

7.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per

mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante rifonderà all’istante

un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1.

L’appello

26.

settembre 2005 di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 1'200.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster