12.2005.177
cauzione processuale - parte all'estero - contestazione dell'importo della cauzione
9 ottobre 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.177
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, IICCA
Titolo:
cauzione processuale - parte all'estero - contestazione dell'importo della cauzione
CAUZIONE
art. 153 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.177
Lugano
9 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.486
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 30
luglio 2004 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 3
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 1'174'099.48
oltre interessi, somma poi aumentata in replica a € 1'653'568.44, domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sull’istanza di prestazione di cauzione presentata dalla convenuta il 3
novembre 2004, avversata dall’attrice, e che il Pretore con decreto 2 settembre
2005 ha accolto, facendo obbligo all’attrice di fornire una cauzione di fr.
113'317.70;
appellante
l'attrice con atto di appello 27 settembre 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di prestazione di cauzione
e in subordine di ridurre l’importo della cauzione a fr. 54'000.-, il tutto protestando
spese e ripetibili della procedura di secondo grado;
mentre la
convenuta con osservazioni 16 novembre 2005 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 28 settembre 2005 con cui il Pretore ha concesso all’appello
l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna la società inglese AP 1 ha chiesto la condanna della
società italiana AO 1 al pagamento di € 1'174'099.48 oltre interessi, somma aumentata
in replica a € 1'653'568.44;
che in
sede di risposta la convenuta ha tra l’altro chiesto che l’attrice fosse
astretta a prestare una cauzione processuale di fr. 113'317.70, domanda cui la
controparte si è opposta e che il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha
integralmente accolto;
che con
l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice in riforma
del querelato giudizio chiede di respingere l’istanza di prestazione di
cauzione e in via subordinata di ridurre a fr. 54'000.- l’importo della
cauzione;
che
giusta l’art. 153 cpv. 1 CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della
lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento
delle ripetibili, se, tra l’altro, l’attore è domiciliato all’estero e non
beneficia di disposizioni di un trattato internazionale;
che nel
caso di specie l’attrice, pacificamente domiciliata all’estero, ammette di non
essere al beneficio di disposizioni di un trattato internazionale ai sensi
della norma di legge, ma, con la sua richiesta principale, ritiene nondimeno di
non poter essere astretta alla prestazione della cauzione, per due ragioni;
che il
primo motivo da essa addotto, ed in particolare il fatto che in base alla
giurisprudenza della Corte europea di Giustizia l’imposizione di una cauzione
processuale ad una parte domiciliata in un altro Stato dell’Unione Europea
violerebbe il divieto di discriminazione sancito dall’art. 6 del Trattato CE,
valido anche per le persone giuridiche (Walter, Internationales
Zivilprozessrecht der Schweiz, 2. ed., p. 263), non può in alcun modo giovare
all’attrice nonostante anche la controparte sia domiciliata in un altro Stato
dell’Unione Europea, per il semplice fatto che la Svizzera non è parte del Trattato
in parola, che tra l’altro nemmeno ha effetto erga omnes, per cui il principio
sancito da quella disposizione non è assolutamente applicabile dai tribunali
svizzeri (Walter, op. cit., p. 263 seg.);
che pure
infondato è l’altro argomento, secondo cui il fatto che le parti avessero
prorogato il foro in Svizzera (cfr. art. 8 dei contratti doc. B e C “This
Agreement shall be governed by the Swiss law and the Parties submit to the
exclusive jurisdiction of the Court of Lugano”) permetterebbe di ritenere
che esse in buona fede avevano pure rinunciato a pretendere la prestazione di
una cauzione processuale in caso di future controversie: dalla clausola in
questione, il cui tenore è perfettamente chiaro e non necessita di alcuna
interpretazione, non risulta in effetti che le parti avessero una tale
intenzione, né che la stessa fosse comunque evincibile in base al principio
della buona fede;
che tre
sono gli argomenti a sostegno della domanda formulata in via subordinata, volta
ad ottenere la riduzione dell’importo della cauzione;
che
l’attrice evidenzia innanzitutto che il giudice di prime cure, riconoscendo una
somma di fr. 113'317.70, calcolata tenendo conto di un valore di causa di €
1'653'568.44 e di un tasso medio della TOA del 4.5%, avrebbe statuito ultra
petita, atteso che la controparte in risposta aveva sì preteso
quell’importo, ma dopo aver indicato un tasso del 6% e in € 1'174'099.48 il
valore determinante, mentre in replica non aveva modificato la sua richiesta
nonostante l’aumento della pretesa attorea; in realtà il Pretore non è
assolutamente andato ultra petita, avendo attribuito esattamente quanto
preteso nell’istanza;
che neppure
censurabile è poi il fatto che il primo giudice nell’occasione abbia ritenuto di
considerare il valore di causa indicato in replica, tanto più che ancora in
duplica, dopo cioè aver preso atto del contenuto della replica di parte avversa
da cui risultava un aumento del valore litigioso, la convenuta aveva espressamente
dichiarato di confermare la richiesta di cauzione stimata in fr. 113'317.70 (p.
4 e 18);
che pure
infondata è infine la censura con cui l’attrice rimprovera al giudice di prime
cure di aver applicato una percentuale del 4.5%, quando, a suo dire, la
percentuale minima del 3% meglio teneva conto della tutto sommato relativa complessità
della fattispecie: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare
che nella determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente, e lo
stesso principio è stato ritenuto applicabile anche per la determinazione dell’ammontare
della cauzione processuale (II CCA 17 giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 9
giugno 1997 inc. n. 12.97.45), il Pretore dispone di un ampio potere di
apprezzamento che può essere censurato in seconda sede solo in caso di eccesso
o di abuso, ciò che però non è il caso se la somma attribuita rientra tra i
minimi e i massimi della TOA (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m.
19 ad art. 150), ipotesi questa che, stante l’applicazione da parte sua di un
tasso medio (l’art. 9 TOA prevede in tal caso una percentuale tra il 3 ed il
6%), si è qui chiaramente avverata;
che
l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con accollo
all’appellante di tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili (art. 148
CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 27 settembre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 850.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
900.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster