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Decisione

12.2005.179

restituzione in intero - negligenza

26 settembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.179

Lugano

26 settembre

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.112

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 7

novembre 2002 da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

rappr. dall’ RA

3

IC 1

rappr. da RA 2

con cui

l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di fr.

170'000.- oltre accessori quale risarcimento per difetti dell'opera, domanda

alla quale i convenuti si sono opposti;

ed ora

sull'istanza di restituzione in intero 7 luglio 2005 con cui l’attore ha

chiesto di ordinare al perito di completare il proprio referto rispondendo a

nuovi quesiti per accertare la difettosità dell'esecuzione dei lavori della

soletta tra il pian terreno e il primo piano, domanda accolta dal Pretore con

decisione 21 settembre 2005;

appellante

la convenuta AP 1 con atto di appello 28 settembre 2005, con cui chiede la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza a richiesta di

completamento della perizia, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre con

osservazioni 26 ottobre 2005 l'attore postula la reiezione del gravame,

protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che,

nell'ambito dell'edificazione della casa d'abitazione sulla particella n. __________

RFD di __________, AO 1 ha affidato l'esecuzione dei lavori da capomastro alla AP

1 al fine di ottenere il pagamento di fr. 170'000.- quale risarcimento del danno

dovuto ai difetti dell'opera;

che i

convenuti si sono entrambi opposti alla petizione per motivi che, in quanto necessario,

saranno ripresi in prosieguo di esposizione;

che con

ordinanza 13 giugno 2003 il Pretore ha ammesso la prova peritale e, con

ordinanza 10 novembre 2004 ha ammesso i quesiti e controquesiti peritali e

nominato quale perito l'ing. __________ di __________;

che,

ancor prima della consegna del referto da parte del perito, AO 1 ha chiesto il

21 marzo 2005, attenendo il relativo consenso all'udienza del 9 maggio 2005, di

poter procedere ai lavori di risanamento dell'immobile;

che il 7

luglio 2005 egli ha inoltrato un'istanza di assunzione suppletoria di prove

-alla quale il convenuto IC 1 ha aderito, mentre la AP 1 vi si è opposta-sostenendo

che, durante i lavori di scrostamento dell'intonaco è emersa l'esecuzione difettosa

dei lavori della soletta tra il pian terreno e il primo piano, ed ha quindi

chiesto che il perito, previo sopralluogo, risponda a ulteriori quesiti intesi

ad accertare tale circostanza;

che il

decreto con il quale il Pretore ha accolto l'istanza è stato impugnato dalla

convenuta AP 1, chiedendo di riformare il primo giudizio nel senso di

respingere l’istanza di restituzione in intero perché non sarebbero verificate

le condizioni per il suo accoglimento;

che per

l'art. 138 CPC la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o

di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo, è ammessa se la

parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza;

che

l'appellante censura la decisione impugnata rimproverando al primo giudice di

aver escluso una negligenza dell'attore nell'omettere di presentare i quesiti

di cui trattasi, quando la situazione dell'immobile doveva invece essergli nota

sin dall'inizio per il fatto che era stato responsabile della direzione lavori;

che,

nella misura in cui l'appellato sostiene di aver avuto conoscenza della

situazione a seguito dei lavori di risanamento dell'immobile che hanno

comportato lo scrostamento dell'intonaco, operazione a seguito della quale sono

emersi i nuovi difetti di cui egli intende prevalersi, l'istanza appare

sicuramente tempestiva, all'istante non potendosi rimproverare negligenza

alcuna per non aver proceduto ad una verifica prima dell'avvio della causa;

che neppure

vi sono sufficienti elementi atti a dimostrare la conoscenza dei difetti da

parte dell'appellato per il fatto che egli si era occupato della direzione

lavori della costruzione, circostanza contestata dall'interessato, il quale

sostiene di non aver seguito tutti i lavori perché intervenuto solo a

costruzione avanzata;

che, in

effetti, dal fascicolo processuale non emergono elementi dai quali sia

possibile concludere che l'appellato conosceva i difetti di cui trattasi

dall'epoca della costruzione della casa, e di conseguenza neppure si può

concludere che egli abbia omesso per negligenza di farli accertare mediante

specifici quesiti unitamente agli altri già oggetto di causa;

che

l'appellante contesta pure il carattere di novità della prova, rilevando che al

momento dell'inoltro dell'istanza in esame la perizia già era in corso e, di

conseguenza, essa sarebbe da respingere non potendo la medesima avere funzione

integrativa delle prove assunte;

che,

nella misura in cui lo scopo dei quesiti peritali supplementari è di provare

l'esistenza e le conseguenze del nuovo difetto, non noto al momento dello

scambio degli allegati e della presentazione dei quesiti peritali, si rileva

che l'appellato non poteva predisporre già nell'ambito della redazione delle

necessarie domande perché il problema non gli era noto, sicché neppure può

dirsi che l'istanza abbia carattere integrativo di prove già assunte;

che

l’appello deve pertanto essere respinto, ritenuto che gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 28 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia

di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellato fr. 400.-- di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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