12.2005.180
appello - richiesta di chiarimenti in merito a una cessione ex art. 260 LEF
7 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2005.180
Data decisione, Autorità:
07.10.2005, IICCA
Titolo:
appello - richiesta di chiarimenti in merito a una cessione ex art. 260 LEF
CESSIONE DEI DIRITTI DELLA MASSA
art. 309 cpv. 2 let. e CPC-TI
Incarto n.
12.2005.180
Lugano
7 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.304
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 20
aprile 1999 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 160'840.20 oltre
interessi,
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
154'385.05 oltre interessi ed accessori;
ed ora sul
decreto 7 settembre 2005 con cui il Segretario assessore ha stralciato dai
ruoli entrambe le cause per intervenuta perenzione processuale, caricando
all’attore la tassa di giustizia e le spese dell’azione principale di fr. 1’800.-
e al convenuto quelle, pure di fr. 1'800.-, relative alla domanda
riconvenzionale, compensate le ripetibili;
appellante
il convenuto con atto di appello 28 settembre 2005, con cui chiede di voler
chiarire la tematica relativa alla cessione ex art. 260 LEF e di riformare il
primo giudizio nel senso che la somma di fr. 1'800.- posta a suo carico,
maturata prima del suo fallimento, sia in realtà caricata alla sua massa
fallimentare;
mentre
l'attore non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nelle
more della causa il convenuto è fallito il 17 gennaio 2000 e la liquidazione
del fallimento si è chiusa il 3 febbraio 2003;
che con
la decisione qui oggetto di impugnativa il Segretario assessore ha tra l’altro
stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione processuale la domanda
riconvenzionale, caricando al convenuto la tassa di giustizia e le spese di fr.
1’800.-;
che con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di voler chiarire la tematica
relativa alla cessione ex art. 260 LEF e di riformare il primo giudizio nel
senso che la somma di fr. 1'800.- posta a suo carico, a suo dire maturata prima
del suo fallimento, sia caricata alla sua massa fallimentare;
che il
gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che questa
Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire, in una vertenza promossa dal
medesimo appellante, che la richiesta di chiarire la tematica in merito
all’esistenza o meno di eventuali cessioni ex art. 260 LEF, nella presente
fattispecie per altro mai notificate alla Pretura, non costituisce una valida domanda
d’appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (II CCA 1 settembre
2005 inc. n. 12.2005.141);
che la
richiesta del convenuto volta a far sì che gli oneri processuali relativi alla
domanda riconvenzionale siano posti a carico della sua massa fallimentare è a
sua volta infondata: le somme in questione sono state in effetti fatturate quando
egli aveva piena disponibilità sui suoi beni, l’anticipo di fr. 1'500.- (per
altro tempestivamente versato) essendo stato richiesto prima del suo fallimento
ed i rimanenti fr. 300.- essendogli stati domandati dopo la chiusura della
liquidazione del fallimento; contrariamente a quanto preteso nel gravame, nulla
del resto permette di ritenere che le somme tuttora insolute siano “maturate” prima
o durante la procedura di fallimento;
che il
giudizio di prime cure deve in ogni caso essere riformato nella misura in cui ha
fissato in fr. 1'800.- sia gli oneri processuali dell’azione principale sia
quelli della domanda riconvenzionale: a parte il fatto che il valore della
seconda era leggermente inferiore a quello della prima, nel decreto non si è in
effetti tenuto conto del fatto che per legge la tassa di giustizia della
domanda riconvenzionale corrisponde ai due terzi di quella prevista normalmente
(art. 20 LTG), sicché, non essendo state addotte alcune ragioni che
giustificassero la fissazione di un importo maggiore, il primo giudice non
aveva motivo per stabilire una somma superiore a fr. 1'200.-;
che non
si prelevano né tassa di giustizia né spese, la modifica del primo giudizio
essendo avvenuta sulla base di argomentazioni non indicate dall’appellante;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 28 settembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza il decreto 7 settembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformato:
4. Per la domanda
riconvenzionale, la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'200.-
sono poste a carico di AP 1. Le ripetibili spettanti a AO 1 sono compensate con
quelle spettanti a AP 1 nell’azione principale.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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