12.2005.181
assistenza giudiziaria - appello
7 ottobre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.181
Data decisione, Autorità:
07.10.2005, IICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria - appello
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 4 LAG
Incarto n.
12.2005.181
Lugano
7 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.332
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3
maggio 2005 da
AP 1
contro
AO 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.-
oltre interessi;
ed ora sul
decreto 19 settembre 2005 con cui il Segretario assessore ha respinto l’istanza
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio inoltrata dall’attrice
contestualmente alla petizione;
visto lo
scritto 3 ottobre 2005 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi, chiedendo nel contempo di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che con
decreto 19 settembre 2005 il Segretario assessore ha respinto l’istanza di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio inoltrata dall’attrice, rilevando
come la stessa non avesse provveduto, entro il termine di 20 giorni assegnatole
con ordinanza 30 agosto 2005, a documentare e comprovare la sua situazione di
indigenza, che dunque era rimasta priva di riscontri;
che con
scritto 3 ottobre 2005, trasmesso per competenza alla scrivente Camera,
l’attrice, con riferimento “alla mia più che giustificata richiesta di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio”, si limita ad inviare al
Segretario assessore “per conoscenza l’elenco di una lunga quanto spregevole
successione di illeciti di cui sono stata vittima, e che ho regolarmente
denunciato nonché avviato azione risarcitoria”, per poi ribadire che “non
mi posso permettere le spese per un avvocato innanzitutto per una ragione etica
... e inoltre per una ragione economica gravemente compromessa da simili
soprusi”;
che
l’atto in questione, sempre che debba essere considerato un ricorso, può
senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis
CPC senza necessità di intimarlo per eventuali osservazioni alla controparte
(cui sarebbe comunque dubbio il diritto di potersi esprimere in proposito, cfr.
Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 35 Lag);
che
l’attrice non chiede in effetti di modificare a suo favore il giudizio di prime
cure, del resto nemmeno menzionato, né censura in alcun modo le ragioni di
fatto e di diritto che hanno indotto il primo giudice a statuire in quel modo,
per cui il suo scritto, manifestamente lesivo degli art. 309 cpv. 2 lett. e e f
CPC, dev’essere dichiarato irricevibile quale ricorso;
che in
ogni caso la decisione del Segretario assessore è ineccepibile, la
giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l’autorità può senz’altro
rifiutare l’assistenza giudiziaria nel caso in cui l’interessato si sia
rifiutato di collaborare per accertare le circostanze a sostegno della sua
richiesta (RDAT I-1997 n. 53);
che non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione;
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto 3 ottobre 2005 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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