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Decisione

12.2005.182

assistenza giudiziaria - appello

7 ottobre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.182

Data decisione, Autorità:

07.10.2005, IICCA

Titolo:

assistenza giudiziaria - appello

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

art. 4 LAG

Incarto n.

12.2005.182

Lugano

7 ottobre 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.333

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3

maggio 2005 da

AP 1

contro

AO 1

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45

oltre interessi;

ed ora sul

decreto 20 settembre 2005 con cui il Segretario assessore ha respinto l’istanza

di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio inoltrata dall’attrice

contestualmente alla petizione;

visto lo

scritto 3 ottobre 2005 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al

pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi, chiedendo nel contempo di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che con

decreto 20 settembre 2005 il Segretario assessore ha respinto l’istanza di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio inoltrata dall’attrice, rilevando

come la stessa non avesse provveduto, entro il termine di 20 giorni assegnatole

con ordinanza 30 agosto 2005, a documentare e comprovare la sua situazione di

indigenza, che dunque era rimasta priva di riscontri;

che con

scritto 3 ottobre 2005, trasmesso per competenza alla scrivente Camera,

l’attrice, con riferimento “alla mia più che giustificata richiesta di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio”, si limita ad inviare al

Segretario assessore “per conoscenza l’elenco di una lunga quanto spregevole

successione di illeciti di cui sono stata vittima, e che ho regolarmente

denunciato nonché avviato azione risarcitoria”, per poi ribadire che “non

mi posso permettere le spese per un avvocato innanzitutto per una ragione etica

... e inoltre per una ragione economica gravemente compromessa da simili

soprusi”;

che l’atto

in questione, sempre che debba essere considerato un ricorso, può senz’altro

essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza

necessità di intimarlo per eventuali osservazioni alla controparte (cui sarebbe

comunque dubbio il diritto di potersi esprimere in proposito, cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 1 ad art. 35 Lag);

che l’attrice

non chiede in effetti di modificare a suo favore il giudizio di prime cure, del

resto nemmeno menzionato, né censura in alcun modo le ragioni di fatto e di

diritto che hanno indotto il primo giudice a statuire in quel modo, per cui il

suo scritto, manifestamente lesivo degli art. 309 cpv. 2 lett. e e f CPC,

dev’essere dichiarato irricevibile quale ricorso;

che in

ogni caso la decisione del Segretario assessore è ineccepibile, la

giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l’autorità può senz’altro

rifiutare l’assistenza giudiziaria nel caso in cui l’interessato si sia

rifiutato di collaborare per accertare le circostanze a sostegno della sua

richiesta (RDAT I-1997 n. 53);

che non

si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione;

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

1. Lo scritto 3 ottobre 2005 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

trzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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