12.2005.183
diritto d'autore e diritti di protezione affini - indennità
7 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2005.183
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, IICCA
Titolo:
diritto d'autore e diritti di protezione affini - indennità
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
TARIFFA
art. 1 LDA
art. 14 LOG
art. 22 cpv. 1 let. b LOG
Incarto n.
12.2005.183
Lugano
7 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.206
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 7
aprile 2003 da
AP 1
rappr. dall¿ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall¿ RA
2
con la quale si chiede la condanna della parte
convenuta al pagamento dell¿importo di Fr. 10'587.70 oltre interessi al 5% dal
31.1.2001 e che il Pretore, con sentenza 13 settembre 2005, ha parzialmente
accolto per Fr. 5'604.- oltre interessi al 5% dal 31.1.2001.
Appellante la parte attrice la quale, con appello 30
settembre 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere
integralmente le domande di petizione mentre quella convenuta ed appellata non
ha presentato osservazioni all¿appello.
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti prodotti.
considerato
in fatto ed in
diritto:
1. AO
1, titolare del Night Club __________, ha
sottoscritto, nel maggio 1999, con la AP 1, un contratto (doc. D) in base al
quale si impegnava a versare le indennità concernenti i diritti d¿autore per le
esecuzioni musicali nel suo locale. L¿indennità andava calcolata in base alla
Tariffa comune H (TC H).
Per
l¿anno 1999 al convenuto è stato conteggiata un¿indennità di Fr. 5¿604.05
pagata in ragione di Fr. 4'441.- a dipendenza di ribassi previsti
contrattualmente (doc. 2).
Il
31 ottobre 2000 (doc. E) la AP 1 ha inviato a AO 1 un nuovo contratto, con
validità a far tempo dal 1° gennaio 2000, che teneva conto delle nuove
indicazioni dei giorni annui di apertura dell¿esercizio pubblico, della media
giornaliera dei suoi frequentatori e del prezzo della consumazione meno cara
(questionario doc. F) e della nuova TC H.
Questo
contratto non è mai stato ritornato sottoscritto dal convenuto.
2. Il
21 dicembre 2000 la AP 1 ha inviato a AO 1 la fattura per indennità di diritti
d¿autore per l¿anno 2000 per un importo di Fr. 10'587.70 (doc. H). Tale importo
non è stato pagato e da qui l¿avvio della procedura giudiziaria che ci occupa
nella quale il Pretore ha condannato il convenuto a versare all¿attrice
l¿importo di Fr. 5'604.- oltre interessi. Il primo giudice ha in sostanza
argomentato che la AP 1 non poteva raddoppiare l¿indennità dovutale, come
previsto agli art. 20 e 24 della TC H, dal momento che il cliente le aveva fornito
le indicazioni necessarie per una corretta determinazione della stessa e di
conseguenza ha ritenuto di riprendere, in parziale accoglimento della
petizione, l¿importo dell¿indennità calcolata per l¿anno precedente.
3. Con
l¿appello, la AP 1 chiede l¿accoglimento completo della propria richiesta.
Argomenta che l¿importo di Fr. 10'587.70 si giustifica in base alle indicazioni
del convenuto ed al nuovo tariffario TC H, non rappresenta assolutamente il
raddoppio di quella dovuta e aggiunge che il convenuto, non avendo sottoscritto
il contratto inviatogli, non ha potuto beneficiare dei ribassi.
AO
1 non ha presentato osservazioni all¿appello.
4. È
vero che l¿indennità per l¿anno 2000 è stata correttamente calcolata sulla base
delle indicazioni date dal convenuto (50 persone presenti al giorno per 300
giorni di apertura annua con consumazione minima di Fr. 20.-; cfr. questionario
doc. F) secondo la tabella di calcolo H1 della Tariffa comune H (doc. L) così
come appare dal conteggio dettagliato di cui alla fattura 21 dicembre 2000
(doc. H), senza alcun raddoppio. Di ciò se ne deve dare atto, in base ai
documenti agli atti di causa, rilevando che l¿argomentazione del Pretore è
stata anche causata dall¿imprecisione dell¿attrice la quale nell¿allegato di
conclusioni ha affermato di essersi attenuta a come prescritto dagli art. 20 e
24 della TC H che, appunto, prevedono il raddoppio dell¿indennità quando il
cliente non invia i dati necessari alla sua quantificazione. Con l¿appello
riconosce di essersi trattato di una svista.
4.1. Fin
qui si può seguire l¿appellante mentre invece l¿altra sua argomentazione nel
senso che il convenuto non poteva beneficiare degli sconti perché non aveva
sottoscritto il contratto non può essere avallata. Sembrerebbe che con ciò la AP
1 ritenga che con il convenuto non vi era più alcun rapporto contrattuale. Ma
allora, per una pretesa extracontrattuale, non sarebbe nemmeno data la
competenza del Pretore a decidere quanto piuttosto quella della Seconda Camera
civile d¿appello, quale istanza cantonale unica in materia di diritti d¿autore
(Salvade, La juridiction cantonale unique prescrite par la loi sur le droit
d¿auteur, in Études en l¿honneur de Jean-François Poudret, Lausanne 1999, pag. 192).
4.2. Tra le parti, anche se AO 1 non ha ritornato il nuovo contratto
sottopostogli, è rimasto in vigore quello (doc. D) pattuito nel maggio 1999.
Infatti questo contratto prevede che qualora la AP 1 inoltri al cliente una
nuova tariffa proponendogli la continuazione del contratto sulla base della
stessa, la nuova tariffa sostituisce quella precedente purché il cliente non
disdica il contratto entro 30 giorni. Ora appare che la AP 1 ha proposto la
nuova tariffa - offrendo la sottoscrizione di un nuovo contratto che, non
essendo agli atti, non è dato sapere se ritenesse caduco quello precedente o
fosse una sua semplice continuazione sulla base della nuova tariffa ¿ e il
convenuto non ha disdetto il contratto, anzi si è detto d¿accordo con la nuova
tariffa inoltrando il questionario (doc. F) debitamente riempito e sulla base
del quale l¿indennità è stata conteggiata. Nemmeno la AP 1 pretende di aver
disdetto il contratto. Tra le parti è quindi continuata la relazione
contrattuale, instaurata nel maggio 1999 con la convenzione doc. D, con la sola
modifica dell¿applicazione della nuova tariffa TC H che va applicata non solo
per i nuovi parametri di calcolo ma anche per quelli riguardanti i ribassi.
Ne
discende che i ribassi previsti dagli art. 18 e 19 della TC H vanno
riconosciuti al convenuto e, di conseguenza, il dovuto va cosi calcolato:
a)
diritto d¿autore
Fr.
7'575.- ./.
Fr.
2¿651.25 pari al 35% (25%
come all¿art. 18 per più di 300 spettacoli
all¿anno
+ 10% come all¿art. 19 per membri
dell¿associazione
svizzera degli esercenti)
Fr.
4'923.75 + 7.5% IVA = Fr. 5'293.05
b)
diritti di protezione affini
Fr.
2'274.-- ./.
Fr.
795.90 pari al 35%
Fr.
1'478.10 + 7.5.% IVA = Fr. 1'588.95
c)
totale Fr. 6'882.--
5. L¿appello può così essere parzialmente accolto e la sentenza del
Pretore riformata con la condanna del convenuto al pagamento di questo importo,
oltre agli interessi al 5% dal 31.1.2001. L¿attribuzione di spese e ripetibili
di prima istanza va pure ricondotta alle reali soccombenze delle parti
individuate nei 2/3 a carico del convenuto che rifonderà pure alla controparte
ripetibili ridotte.
In
seconda sede la tassa di giudizio e le spese sono caricate all¿appellante
maggiormente soccombente.
Per i quali motivi
vista, per le spese, la
vigente TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L¿appello 30 settembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e di
conseguenza la sentenza 13 settembre 2005 del Pretore di Lugano è così
modificata:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza,
AO 1, __________ è condannato a pagare alla AP 1, , l¿importo di Fr. 6'882.--
oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2001.
2. Limitatamente
a questo importo è rigettata in via definitiva l¿opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell¿UE di Lugano.
3. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 600.-, da anticipare
dall¿attrice, rimangono a suo carico per 1/3 e per i rimanenti 2/3 sono a
carico del convenuto che rifonderà a controparte Fr. 400.- per parte di
ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d¿appello di complessivi Fr. 200.-, anticipati
dall¿appellante, rimangono a suo carico.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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