12.2005.184
società anonima - nomina di un rappresentante comune delle azioni
12 aprile 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2005.184
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, IICCA
Titolo:
società anonima - nomina di un rappresentante comune delle azioni
SOCIETÀ ANONIMA
art. 690 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2005.184
Lugano
11 aprile 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.29
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con istanza 10
febbraio 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui l¿istante
ha chiesto, ai sensi dell¿art. 690 cpv. 1 CO, la nomina di un rappresentante
comune per le 120 azioni della E__________ __________ SA, __________, di cui le
parti erano proprietarie collettivamente;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell¿istanza, e che il
Pretore con sentenza 13 settembre 2005 ha parzialmente accolto, ordinando al
convenuto di consegnare 84 azioni al rappresentante comune designato nella
persona del__________ G__________ __________;
appellante
il convenuto con atto di appello 3 ottobre 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l¿istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante
con osservazioni 26 ottobre 2005 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 7 ottobre 2005 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all¿appello l¿effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
l¿istanza in rassegna AO 1, che nel luglio 1997 ha acquistato con AP 1, a suo
dire in regime di comproprietà, 120 azioni al portatore della E__________ __________
SA, ha chiesto che in vista di una prossima assemblea generale fosse nominato
un rappresentante comune delle azioni ai sensi dell¿art. 690 cpv. 1 CO,
contestando in pratica che i diritti di voto incorporati nelle stesse potessero
essere esercitati, come già era accaduto in precedenza, dal comproprietario AP
1, che continuava a detenere fisicamente i titoli in questione.
Quest¿ultimo
si è opposto all¿istanza evidenziando che le azioni non erano più in proprietà
collettiva, atteso che la società semplice venuta in essere con l¿istante in
occasione dell¿acquisto del pacchetto azionario era stata nel frattempo disdetta
e quindi sciolta, tanto che all¿istante in occasione dell¿udienza di
discussione era stata consegnata la sua quota pari a 18 azioni.
2. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, ritenuto che il pacchetto azionario era
stato acquistato in mano comune dalle parti e che esse si erano reciprocamente
date atto della volontà di porre fine alla società semplice pur senza che vi
fosse accordo sulla liquidazione della proprietà delle azioni, l¿istante
pretendendo il 50% delle stesse ed il convenuto ritenendo che a quest¿ultimo spettassero
solo le 18 azioni già consegnate, ha concluso che la liquidazione non era concordemente
terminata e che di conseguenza vi era ancora proprietà collettiva sui titoli
non ancora suddivisi. Appurato, sulla base degli atti, che il rapporto
societario si fondava su di una partecipazione paritaria delle parti, e preso
atto che all¿istante erano già state consegnate 18 azioni, per cui
implicitamente altrettante erano di spettanza esclusiva del convenuto, il
giudice di prime cure ha accolto l¿istanza per 84 azioni, designando quale
rappresentante comune ai sensi dell¿art. 690 cpv. 1 CO, al quale andavano
consegnati i titoli in questione, __________ G__________ __________.
3. Con
l¿appello che qui ci occupa, avversato dall¿istante, il convenuto chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l¿istanza. Egli
ribadisce innanzitutto che la società semplice era ormai stata liquidata, in
virtù dei rispettivi apporti delle parti, con la consegna all¿istante di 18
azioni, ripartizione che costui non aveva rimesso in discussione con un¿azione
ex art. 641 CC; oltretutto l¿istante, in quanto socio occulto, non aveva alcun
diritto sulle azioni, potendo semmai vantare solo una pretesa obbligatoria. Da
un punto di vista formale la liquidazione era correttamente avvenuta ad opera
del convenuto (art. 550 cpv. 2 CO), la stessa potendo di principio essere
effettuata da ogni socio nel caso, come quello concreto, in cui non vi erano da
intraprendere atti di liquidazione verso l¿esterno, tanto più che, trattandosi nella
fattispecie della liquidazione di un società occulta di cui egli era il socio
palese, era senz¿altro autorizzato ad effettuare la liquidazione. L¿istanza
doveva in ogni caso essere respinta anche nel caso in cui si volesse ammettere
che la società semplice non era stata completamente liquidata, atteso che in
tal caso al convenuto, che aveva pacificamente amministrato le azioni sino ad
allora, tale facoltà non poteva essere revocata se non in presenza di gravi
motivi, in concreto non evocati, ritenuto che la stessa gli competeva dunque anche
durante la fase di liquidazione, continuando egli ad agire come rappresentante
comune.
4. Giusta
l¿art. 690 cpv. 1 CO se un¿azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone
che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano
dall¿azione solo per mezzo d¿un rappresentante comune. La norma risulta
applicabile sia in presenza di una proprietà comune sia in presenza di una
comproprietà (Länzlinger, Basler Kommentar, 2. ed., N. 4 ad art. 690 CO;
Bürgi, Zürcher Kommentar, N. 2 ad art. 690 CO; Boss,
OR-Handkommentar, N. 2 ad art. 690 CO; Böckli, Das Aktienstimmrecht und
seine Ausübung durch Stellvertreter, p. 144 seg.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, § 45 n. 3), ritenuto che, in caso di divergenze
tra i proprietari, la designazione del rappresentante comune avverrà ad opera
del giudice (Länzlinger, op. cit., N. 8 ad art. 690 CO; Bürgi,
op. cit., N. 9 ad art. 690 CO; Boss, op. cit., N. 3 ad art. 690 CO; Böckli,
op. cit., p. 147; Schucany, Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht,
N. 1 ad art. 690 CO).
5. Nel
caso di specie l¿appello deve senz¿altro essere respinto quand¿anche, nonostante
quanto ritenuto dall¿istante nelle sue osservazioni, si volesse ammettere l¿esistenza
di una società semplice e con ciò di una proprietà comune sulle azioni.
5.1 È
manifestamente a torto che il convenuto pretende di poter effettuare di sua
iniziativa, e di anzi aver già effettuato, la liquidazione della società semplice
in applicazione dell¿art. 550 cpv. 2 CO. In primo luogo si osserva che il fatto
che in determinate circostanze non sia necessario nominare un liquidatore (Staehelin,
Basler Kommentar, 2. ed., N. 10 ad art. 550 CO; SJ 1988 p. 84)
rispettivamente ogni socio possa chiedere il versamento della propria quota di
liquidazione con un¿azione giudiziaria (Staehelin, op. cit., ibidem) non
significa assolutamente che la liquidazione possa essere effettuata da ogni socio.
Nemmeno il fatto che il convenuto possa in precedenza aver gestito,
amministrato e rappresentato le azioni -senza, beninteso, che sia risultato che
questo fosse lo scopo della società semplice- gli conferisce la facoltà di
effettuare di sua iniziativa la liquidazione della società, che in effetti, di
regola, compete congiuntamente a tutti i soci, anche a quelli che prima non
svolgevano tali mansioni (art. 550 cpv. 1 CO). E infine è escluso che al
convenuto possa essere riconosciuta una tale prerogativa in quanto socio palese
di una società occulta: questa censura, oltre che irricevibile in ordine, siccome
la stessa e soprattutto gli elementi fattuali che ne stavano alla base sono
stati evocati per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), è in ogni caso infondata anche nel merito, la circostanza che l¿istante
fosse a sua volta proprietario del pacchetto azionario e quindi socio
nell¿acquisto essendo stata a suo tempo resa nota ed esteriorizzata agli altri
azionisti ed ai dipendenti della ditta (cfr., in tal senso, i verbali innanzi
al PP di B__________ __________ (doc. 4.3), di M__________ __________ (doc. BB
inc. DI.2004.157 rich.), di P__________ __________ (doc. 14 inc. DI.2004.157
rich.), di Gi__________ __________ (doc. 7) e quello del convenuto (doc. C) nel
quale sono per altro riportate le deposizioni di numerosi altri testimoni), dal
che l¿inesistenza di una società occulta (DTF 126 III 101 consid. 3c).
5.2 E
neppure si può ritenere che il convenuto, cui negli anni precedenti era stato tacitamente
concesso di esercitare i diritti di voto incorporati nelle azioni, potesse
continuare a farlo anche dopo lo scioglimento della società e meglio nella fase
della sua liquidazione, per il solo fatto che l¿istante non aveva fatto valere
in precedenza, ex art. 539 cpv. 2 CO, gravi motivi tali da far venir meno
questa sua facoltà. Esclusa da una parte, come detto, la possibilità per il
convenuto di prevalersi dell¿esistenza di una società occulta, che in quanto
socio palese gli avrebbe forse permesso di agire anche nella fase della
liquidazione (art. 550 cpv. 2 CO; Staehelin, op. cit., N. 4 ad art. 550
CO; Fellmann/Müller, OR-Handkommentar, N. 3 ad art. 550 CO; Siegwart,
Zürcher Kommentar, N. 15 ad art. 548-550 CO), e ritenuto dall¿altra che la
facoltà di esercitare il diritto di voto sulle azioni, sia pure conferitagli tacitamente
in precedenza, non costituiva in realtà un¿attività che poteva e doveva essere
eseguita in proprio nome solo dal convenuto (art. 550 cpv. 2 CO; cfr. gli esempi
in Siegwart, op. cit., N. 13 ad art. 548-550 CO), si ha che la stessa,
compresa nella facoltà di amministrare e rappresentare la società, andava
riconosciuta congiuntamente ad ogni socio, compresi quelli che in precedenza
erano esclusi da ogni ingerenza amministrativa (art. 550 cpv. 1 CO).
6. È
in definitiva indiscutibile che la società semplice, sempre che sia
effettivamente esistita, non è stata completamente liquidata, sicché nemmeno lo
è stata la proprietà comune sulle azioni. Riassumendo, ritenuto che giusta
l¿art. 550 cpv. 1 CO la liquidazione della società semplice dopo il suo
scioglimento dev¿essere fatta insieme da tutti i soci e che nel caso di specie
il convenuto afferma di aver proceduto alla liquidazione mediante la consegna
alla controparte di 18 azioni mentre l¿istante ritiene che la stessa non sia
ancora conclusa, spettandogliene ancora 42, è a ragione che il Pretore, non
essendovi accordo tra le parti, ha concluso che la liquidazione non era stata
fatta ¿insieme da tutti i soci¿ e che dunque una parte delle azioni era ancora
indivisa. Di qui l¿applicazione dell¿art. 690 cpv. 1 CO e la nomina di un
rappresentante comune per le azioni non ancora ripartite.
7. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L¿appello 3 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
800.
-
da
anticiparsi dall¿appellante, restano a suo carico con l¿obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1¿200.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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