12.2005.185
contratto di trasporto CMR - prescrizione
13 novembre 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2005.185
Data decisione, Autorità:
13.11.2006, IICCA
Titolo:
contratto di trasporto CMR - prescrizione
PRESCRIZIONE
TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI
art. 32 CMR
Incarto n.
12.2005.185
Lugano
13 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.251
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con istanza 5
febbraio 2002 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 7'398.60 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva,
limitatamente a quella somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, domande avversate dalla convenuta che ha postulato la
reiezione dell’istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 11'561.50 oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 16 settembre
2005, con cui ha accolto l’istanza e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 7 ottobre 2005, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di
accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 25 novembre 2005 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
corso del 2000 la società svizzera AP 1 ha incaricato in varie occasioni la
società olandese AO 1 di effettuare il trasporto su strada in vari Paesi
europei, ed in particolare in Italia, di merce di sua spettanza, perlopiù capi
d’abbigliamento. La presente vertenza ha per oggetto la definizione dei
rapporti di dare e avere tra le parti.
2. Con
l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
7'398.60 oltre interessi ed accessori, rilevando che le 4 fatture di complessivi
€ 34'086.02 (€ 9'409.59 doc. B, € 170.17 doc. C, € 12'494.61 doc. D e €
12'011.65 doc. E) relative ad alcuni trasporti effettuati tra l’8 novembre ed
il 4 dicembre 2000 erano state pagate solo in ragione di € 27'500.- (€ 7'500.-
e due volte € 10'000.-, doc. F), fermo restando che dal saldo a suo favore
andavano dedotti US$ 1'388.40 (doc. M), pari a fr. 2'371.40, per la merce andata
persa nel corso di un altro trasporto.
3. La
convenuta si è opposta all’istanza. Dopo aver eccepito prudenzialmente l’intervenuta
prescrizione delle pretese attoree, essa ha posto in compensazione alle stesse
dapprima il danno, di US$ 8'362.-, che essa aveva subito a seguito del furto, in
occasione di un precedente trasporto, di 146 colli di merce, del valore di US$
35'002.80 e liquidatole dalla sua assicurazione solo in ragione di US$
26'639.77, e quindi quello, di US$ 2'871.67, relativo ad ulteriori mancanze di
merce riscontrate in occasione di altri 4 trasporti (US$ 1'399.25, US$ 472.32,
US$ 266.70 e US$ 733.40). L’eccedenza a suo favore, di fr. 11'561.50 oltre
interessi, è oggetto della domanda riconvenzionale.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha rilevato che l’esistenza e
l’ammontare della pretesa creditoria fatta valere dall’istante non era stata
contestata, per cui l’esito della lite dipendeva dal benfondato o meno delle
pretese poste in compensazione. Ora, mentre quella volta al risarcimento di US$
2'871.67 era infondata già per il fatto che l’ammontare della stessa non
risultava adeguatamente comprovato dagli atti, era parimenti escluso che la
convenuta potesse porre in compensazione la pretesa di US$ 8'363.-: agli atti
era stata in effetti versata una cessione dei diritti a favore della compagnia
che le aveva versato il risarcimento assicurativo; e in ogni caso, non
potendosi rimproverare all’istante o ai suoi ausiliari una colpa particolare
per il furto della merce in parola, la pretesa in questione non soggiaceva al
termine di prescrizione triennale (art. 32 n. 1 2a frase CMR) bensì a quello annuale (art. 32 n. 1 1a frase CMR), che nel caso concreto
non era stato ossequiato. Di qui l’accoglimento dell’istanza e la reiezione
della domanda riconvenzionale.
5. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la domanda
riconvenzionale. Essa rimprovera al giudice di prime cure di non essersi
pronunciato sulla prescrizione delle pretese attoree, a suo dire estinte almeno
in ragione di € 4'504.20, pari a fr. 6'684.23, in applicazione dell’art. 32 n.
1 lett. a CMR; di non aver ritenuto che all’autista dell’autocarro e per esso all’istante
andava imputata una colpa grave per il menzionato furto dei 146 colli, per cui
la pretesa di US$ 8'363.- da lei posta in compensazione non era prescritta,
siccome soggetta ad un termine di prescrizione di 3 anni; e infine di aver
ritenuto non comprovata l’altra pretesa compensatoria di US$ 2'871.67, in
realtà documentata, che viene qui riproposta salvo per quanto riguarda l’importo
di US$ 733.40.
6. Delle
osservazioni con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. Se,
di principio, la convenuta ha ragione a lamentare il mancato esame da parte del
giudice di prime cure dell’eccezione di prescrizione delle pretese attoree, da
lei effettivamente sollevata con l’allegato responsivo (p. 3, 5 e 6), di fatto
però il rilievo non le giova più di tanto, ritenuto che le stesse, come
vedremo, non sono in ogni caso prescritte, nemmeno in ragione di € 4'504.20,
come invece da lei sostenuto in questa sede. Pacifico che giusta l’art. 32 n. 1
1a frase CMR (Convenzione
concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19
maggio 1956, RS 0.742.611) le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla CMR
si prescrivono di regola nel termine di un anno, non si può in effetti
condividere la tesi della convenuta secondo cui il termine di prescrizione della
pretesa avente per oggetto il saldo delle fatture di cui ai doc. B e D, che a
suo dire ammonterebbe per l’appunto a quella somma, inizierebbe a decorrere,
stante la parziale difettosità dei trasporti fatturati a quel momento (cfr.
doc. 2 e EE), dal giorno in cui la merce era stata riconsegnata (art. 32 n. 1 1a frase lett. a CMR) e quindi non
sarebbe stato in concreto ossequiato. In realtà la disposizione citata dalla convenuta
si applica unicamente alle azioni volte al risarcimento del danno subito in
caso di perdita parziale della merce, di avaria o di ritardo, mentre la pretesa,
come quella in esame, con cui il trasportatore chiede di essere remunerato per
il trasporto da lui effettuato soggiace all’art. 32 n. 1 1a frase lett. c CMR (Herber/Piper, CMR - Kommentar, München 1996, n. 22 ad art. 32), norma secondo
cui la prescrizione annuale inizia a decorrere dalla scadenza di un termine di
tre mesi dalla data della conclusione del contratto di trasporto: atteso che i
contratti relativi ai trasporti in questione sono stati conclusi il 6
rispettivamente il 20 novembre 2000 (cfr. doc. X e EE), che il termine annuale
di prescrizione, decorrente quindi dal 6 rispettivamente dal 20 febbraio 2001,
è stato interrotto il 12 dicembre 2001 giusta l’art. 135 n. 2 CO - applicabile
in virtù del rimando contenuto nell’art. 32 n. 3 CMR - allorché il saldo di
quelle fatture è stato oggetto di una domanda di esecuzione (doc. I) e che
l’istanza è comunque già stata promossa il 5 febbraio 2002, la prescrizione non
è ovviamente intervenuta.
8. È
pure a ragione che la convenuta rimprovera al primo giudice di non aver
ritenuto sufficientemente comprovata la pretesa compensatoria di complessivi US$
2'871.67, relativa ad ammanchi di merce riscontrati in occasione di 4
trasporti, che in realtà è chiaramente documentata nel plico doc. 22. Anche in
questo caso, però, la circostanza non le è di particolare ausilio, visto e
considerato che le singole pretese, e meglio il residuo fatto valere in questa
sede, di US$ 2'138.- (US$ 1'399.25, US$ 472.32 e US$ 266.70), non possono
essere poste in compensazione alle pretese attoree, né possono fare oggetto di
un’azione riconvenzionale, essendo ormai prescritte (art. 32 n. 4 CMR; Herber/Piper, op. cit., n. 55 ad art. 32). Contrariamente a quanto sostenuto
nell’appello, le pretese in parola non soggiacciono in effetti al termine di
prescrizione triennale di cui all’art. 32 n. 1 2a frase CMR, non essendo stato provato che le mancanze di merce
riscontrate in quelle occasioni, che neppure si sa in che circostanze siano
avvenute, si lasciassero ricondurre a dolo o colpa grave dell’istante (Herber/Piper, op. cit., n. 26 ad art. 32, che rinvia a n. 6 ad art. 29; Aisslinger,
Die Haftung des Strassenfrachtführers und die
Frachtführerhaftpflicht-Versicherung, Zürich 1975, p. 108; BJM 2000 p. 318; CCC
16 dicembre 1999 inc. n. 16.99.89). Dovendosi pertanto applicare il termine
annuale dell’art. 32 n. 1 1a frase CMR, decorrente, in presenza di pretese per merce
parzialmente andata persa, dal giorno in cui essa è stata riconsegnata (lett.
a), in concreto dunque dal 26 luglio 2000 (doc. 22.1 per la pretesa di US$
1'399.25), dal 3 agosto 2000 (doc. 22.5 per la pretesa di US$ 472.32) e dal 24
agosto 2000 (doc. 22.8 per la pretesa di US$ 266.70), è chiaro che le stesse,
opposte in compensazione alla controparte per la prima volta con lo scritto 16
ottobre 2001 (doc. J) e poi nell’aprile 2002 con la risposta e domanda riconvenzionale,
sono prescritte.
9. Pure
censurato, infine, è il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto estinta e
comunque prescritta la pretesa compensatoria, fatta in parte valere anche in
via riconvenzionale, di US$ 8'363.-.
La
questione a sapere se la cessione a favore della compagnia d’assicurazioni di
tutti i diritti di risarcimento danni che la convenuta vantava nei confronti di
terzi a seguito del sinistro in questione (doc. 10), operata a seguito della
liquidazione dello stesso nell’agosto 2000, comporti la sua carente
legittimazione a far valere in questa sede la pretesa in parola, può in
definitiva rimanere irrisolta, dovendosi in ogni caso concludere per la
prescrizione della stessa. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non
si può in effetti condividere la sua tesi secondo cui all’autista dell’autocarro
e per esso all’istante andava imputata una colpa grave per il menzionato furto
di 146 dei 644 colli caricati, di modo che la pretesa non soggiaceva al termine
di prescrizione annuale di cui all’art. 32 n. 1 1a frase CMR, bensì a quello triennale di cui all’art. 32 n. 1 2a frase CMR. Nel caso di specie è incontestato,
tali circostanze risultando dalle denunce ai carabinieri (doc. 18.1) e
dall’avviso alla compagnia d’assicurazione (doc. 17 e 18), che il furto è
avvenuto il 23 maggio 2000 mentre l’autocarro che trasportava a Copiano (PV) la
merce in questione si trovava posteggiato per la notte nell’area di servizio autostradale
“Autogrill Paganella” vicino a Trento; che l’autista a quel momento stava
dormendo nella cabina dell’autocarro, ma non si è accorto di nulla, se non al
mattino; che, per effettuare il furto, i ladri avevano provveduto a tagliare
parte del telone e avevano poi asportato la merce dal portellone, che non era
chiuso con lucchetti; che il furto non è stato denunciato ai carabinieri
immediatamente sul posto, ma solo all’arrivo della merce. Dall’istruttoria si è
inoltre potuto evincere che la merce rubata, in prevalenza polo piqué e
t-shirts, aveva un valore di mercato di circa US$ 35'000.- (doc. 11 segg.) e un
peso complessivo di 2'400 kg (doc. 17) e che il tempo necessario per scaricare
un tale quantitativo di merce si aggirava tra l’ora e mezza (teste G__________ __________
p. 3) e le 2 o 3 ore (teste M__________ __________ ad 7); che il posteggio in
questione, pur non essendo custodito, era comunque illuminato e si trovava
ancora in terra germanofona (teste E__________ __________ ad 10); e che il più
vicino posteggio custodito si trovava a 5-6 ore di distanza (teste E__________ __________
ad 10). Ciò posto, quand’anche non si volesse tener conto della deposizione
dell’autista dell’autocarro S__________ __________ - la cui inattendibilità è
per altro stata contestata dalla convenuta per la prima volta e quindi
irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b; per tante II CCA 30
gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190) - che invero non ha aggiunto molti altri
dettagli a quelli indicati in precedenza, è del tutto escluso, nonostante i
generici sospetti di connivenza evocati dalla convenuta, rimasti senza
riscontri concreti, che a lui e per esso all’istante possa oggettivamente
essere rimproverato un comportamento doloso o comunque gravemente colposo, potendosi
tutt’al più imputar loro una colpa lieve. Non essendovi nelle vicinanze un
posteggio custodito e visto il valore tutto sommato non eccezionale della merce
caricata, la soluzione concretamente messa in atto dall’autista di pernottare
in un’area autostradale germanofona illuminata e soprattutto il fatto di aver
deciso di dormire nel veicolo chiuso, sia pure non con un lucchetto, costituiva
certo una soluzione ragionevole, se non forse per scongiurare in modo assoluto eventuali
furti di merce, quanto meno per scoraggiarli, prevenirli o comunque
contrastarli validamente. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire,
in un caso simile a quello in esame, che non era possibile rimproverare una
colpa grave ad un autista che aveva ritenuto di parcheggiare il suo camion
carico di merce a buon mercato in un’area di servizio di un’autostrada tedesca,
senza aver adottato particolari misure di sicurezza, se non proprio quella di
dormire nella cabina (Herber/Piper, op. cit., n. 10 ad art. 29).
10. Ne
discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello,
calcolate su un valore litigioso di fr. 7'398.60 per l’azione principale e di
fr. 11'561.50 per quella riconvenzionale, seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’estrema
stringatezza delle osservazioni della parte vincente (II CCA 21 novembre 1994
inc. n. 80/94, 31 maggio 1995 inc. n. 12.95.83, 4 luglio 1997 inc. n. 12.97.48).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 7 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
550.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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