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Decisione

12.2005.19

contratto di lavoro - abbandono giustificato del posto di lavoro - negata equa indennità a titolo di risarcimento del danno - prescrizione delle pretese salariali

24 giugno 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. AA 1

si è rivolto il 9 marzo 2004 alla Pretura di Mendrisio-Sud con una petizione

nella quale chiede la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 9'000.- a titolo di

premi per le nove partite da lui giocate con la prima squadra e di fr. 15'000.-

a titolo di indennità per licenziamento giusta l’art. 337b CO. All'udienza del 28

aprile 2004 l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposto il

convenuto, sollevando eccezione di prescrizione dei premi partita e sostenendo

che nulla era dovuto a titolo di indennizzo, il lavoratore avendo abbandonato

il lavoro. Le parti hanno proceduto il 25 ottobre 2004 al dibattimento finale, confermando

le rispettive domande di giudizio.

C. Statuendo

il 10 gennaio 2005, il segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha parzialmente

accolto l'istanza di AA 1 e ha condannato AP 1 a versare all’istante fr. 9'000.-

oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995 e fr. 7'500.- oltre interessi al 5%

dall8 novembre 2001. Non sono state prelevate tasse né spese e il convenuto è

stato condannato a versare all’istante fr. 800.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorto con un appello del 24 gennaio 2005 nel quale chiede in riforma del

giudizio impugnato la reiezione dell’istanza e la corresponsione di

un’indennità di fr. 500.- per ripetibili di prima sede, subordinatamente

l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 1'000.- oltre interessi dal 9

marzo 2004 e il versamento di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili, oltre

alle ripetibili di appello. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2005 l’istante

propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili, e con

appello adesivo chiede l’integrale accoglimento dell’istanza e la

corresponsione di un’indennità di fr. 1'200.- per ripetibili di prima sede,

protestando ripetibili di appello. L’appellante postula la reiezione

dell’appello adesivo con le osservazioni dell’11 febbraio 2005. La

vicepresidente della Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo il 20

maggio 2005.

e ritenuto

in diritto: 1. Nella

fattispecie il segretario assessore è giunto alla conclusione che in seguito

all’abbandono giustificato del posto di lavoro nel giugno 1995 l’istante aveva

diritto, oltre che al risarcimento del danno, anche a un’equa indennità,

analogamente a quanto previsto dall’art. 337c cpv. 3 CO in caso di

licenziamento ingiustificato, che ha determinato in fr. 7'500.-. Il primo

giudice ha poi respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto per

quel che concerne i premi partita, ritenendo che il termine di prescrizione era

stato interrotto dal PE n. __________ del 14 marzo 2002, riferito genericamente

alle pretese salariali derivanti dal contratto di lavoro, anche se nella

successiva procedura di rigetto l’istante non aveva fatto valere tali

indennità. Accertato sulla base dell’istruttoria che l’istante aveva giocato 9

volte con la prima squadra nella stagione 1994/1995, il segretario assessore gli

ha quindi riconosciuto per tale posta l’importo di fr. 9'000.-.

2. L'appellante

rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato per analogia l’art.

337c cpv. 3 CO nella fattispecie e in via subordinata, di aver ecceduto il suo

potere di apprezzamento nella determinazione dell’indennità assegnata.

Ripropone poi l’eccezione di prescrizione delle pretese salariali per i premi di

partita, sostenendo che il PE del 14 marzo 2002 non menzionava tali indennità e

non era quindi idoneo a interrompere il termine di prescrizione.

3. Giusta

l'art. 337b CO se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una

violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno

risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto

di lavoro (cpv. 1), mentre negli altri casi, il giudice determina le

conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, secondo il suo libero

apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze (cpv. 2). Secondo la

dottrina il pieno risarcimento del danno consiste nell’interesse positivo

all’esecuzione del contratto, vale a dire la perdita di guadagno che sarebbe

probabilmente stato conseguito senza la rescissione del contratto fino al

termine più prossimo di disdetta (Vischer, Der

Arbeitsvertrag, 3a ed., Basel 2005, pag. 260; Wyler,

Droit du travail, Berne 2002, pag. 379; Rehbinder/Portmann,

Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 1 ad art. 337b CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,

Commentare du contrat de travail, 3a ed., n. 1 ad art. 337b CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 2008 pag.

Considerandi

260).

4.

In

concreto l’istante ha già fatto valere in causa il risarcimento del danno

consistente nello stipendio contrattualmente previsto (inc. 12.2000.189 di

questa Camera, inc. EF.2002.482 della Pretura di Mendrisio-Sud). In questa sede

non è più contestato che l’istante ha abbandonato il posto di lavoro nel giugno

1995.

per giusti motivi, a seguito del tentativo del datore di lavoro di

modificare il suo contratto, riducendo in modo drastico il salario pattuito a

fr. 1'500.-/fr. 1'700.- (sentenza di questa Camera del 21 giugno 2001,

12.2000

). Rimane litigioso il quesito di sapere se egli possa anche far

valere il diritto a un’equa indennità in applicazione analogica dell’art. 337c

cpv. 3 CO. Il primo giudice lo ha ammesso, fondandosi sulla circostanza che

secondo la dottrina, le conseguenze patrimoniali dovute all'applicazione dell’art.

337b CO sono sostanzialmente analoghe a quelle previste in caso di

licenziamento ingiustificato di cui all'art. 337c CO (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 337b CO). L’appellante,

per contro, lo nega.

5.

Nel

caso dell’abbandono giustificato del posto di lavoro da parte del lavoratore la

dottrina più recente esclude la possibilità di assegnare un’equa indennità in

applicazione analogica dell’art. 337c cpv. 3 CO (Rehbinder,

op. cit., n. 3 ad art. 337b CO; Rehbinder/Portmann,

op. cit., n. 4 ad art. 337b CO; Staehelin,

Zürcher Kommentar, n. 10 ad art. 337b CO). A dipendenza delle circostanze in

cui è avvenuta la conclusione del contratto, il lavoratore che ha abbandonato

il posto di lavoro per giusti motivi può far valere pretese in risarcimento del

torto morale, alle condizioni previste dall’art. 49 CO (Tercier,

op. cit., n. 2018 pag. 261), e parte della dottrina suggerisce di ispirarsi per

stabilirne l’ammontare dell’indennità per torto morale all’art. 337c cpv. 3 CO

(Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., loc. cit. pag. 284). Nella fattispecie non si è in

presenza di un licenziamento ingiustificato, il lavoratore avendo avuto gravi

motivi per lasciare il posto di lavoro e l’istante non sostiene essere date le

condizioni per il risarcimento di un torto morale. L’istante afferma

nelle osservazioni che l’indennità gli è dovuta, poiché analoga a quella

prevista dall’art. 336a CO in caso di licenziamento abusivo, con finalità

punitiva e riparatrice e cita nelle proprie osservazioni la

giurisprudenza resa in applicazione dell’art. 336a cpv. 2 CO (DTF 123 III 391).

Il riferimento non è tuttavia pertinente, trattandosi di decidere in concreto

le conseguenze di un abbandono giustificato del posto di lavoro. Non vi è

dunque spazio in concreto per un’equa indennità, di modo che l’appello si

rivela fondato su questo punto.

6.

Il

convenuto non contesta l’ammontare dei premi partita, ma adduce che la pretesa

è prescritta, per il motivo che nel PE n. __________ del 14 marzo 2002

l’istante si è limitato a indicare in modo generico pretese salariali derivanti

dal contratto di lavoro per un importo di fr. 343'235.-, senza poi far valere

nella procedura di rigetto dell’opposizione che ne è seguita (inc. EF.2002.482,

sentenza 3 aprile 2003) i premi partita, dimostrando così di aver voluto

interrompere la prescrizione quinquennale solo per le mensilità di stipendio

decorse dall’ottobre 1995. L’argomentazione non regge. Nel PE del 14 marzo 2002

il procedente ha chiaramente indicato come titolo di credito “contratto di

lavoro settembre 1994”. Ora, il contratto di lavoro del settembre 1994 (doc. A,

contratto e aggiunta al contratto), menziona in modo esplicito il diritto a

un’indennità aggiuntiva di fr. 1'000.- per ogni partita disputata in prima

squadra. Non si può quindi seriamente negare che la prescrizione sia stata

interrotta. L’istante ha fatto spiccare nei confronti del convenuto diversi PE

nei quali indicava come titolo esecutivo il contratto di lavoro 1994: il 2

febbraio 1996 (doc. H), il 29 gennaio 1999 (doc. I), 6 agosto 2001 (doc. L) e

il 14 marzo 2002. La circostanza che il procedente si sia limitato a chiedere

con l’istanza 18 novembre 2002 il rigetto dell’opposizione per le mensilità di

stipendio, senza menzionare i premi partita, non è di rilievo, poiché la

prescrizione è stata validamente interrotta il 14 marzo 2002 con l’invio del

PE. Infondato, l’appello deve essere respinto per quel che concerne la

prescrizione delle pretese salariali relative ai premi di partita.

7.

Nel

proprio appello adesivo l’istante chiede che gli sia attribuita un’equa

indennità di fr. 15'000.-, come da lui richiesto, sostenendo che il convenuto

aveva avuto un comportamento gravemente colpevole nella vicenda che lo aveva

indotto ad abbandonare il posto di lavoro per motivi gravi nel giugno 1995 e

critica l’apprezzamento operato dal primo giudice, che gli ha riconosciuto solo

un importo di fr. 7'500.-, ritenuto arbitrario e non corrispondente alla grave

lesione della personalità da lui subita in seguito alla stroncatura della sua

carriera agonistica. A torto. L’applicazione analogica dell’art. 337c cpv. 3 CO

non è proponibile in presenza di un licenziamento giustificato per motivi

gravi, come si è visto (consid. 5). Né sono dati i requisiti per il

riconoscimento di un’indennità per torto morale ai sensi dell’art. 49 CO.

L’istante, infatti, si è limitato ad affermare che la sua carriera agonistica

era stata stroncata il 15 giugno 1995 e che la sua personalità era stata lesa

in modo grave, senza portare la benché minima prova di quanto addotto.

L’appello adesivo deve di conseguenza essere respinto.

8.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per

mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). La riforma del giudizio di prima sede

comporta anche la modifica del dispositivo sulle ripetibili, che seguono la

reciproca soccombenza delle parti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148

CPC

pronuncia: I. L’appello 24 gennaio 2005 di AP 1 è parzialmente

accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

1. L’istanza 9 marzo 2004 è parzialmente accolta e di conseguenza il AP

1 è condannato a versare ad AA 1 fr. 9'000.- oltre interessi al 5% dal 30

giugno 1995.

2. Non si prelevano spese né tasse di giustizia. AA 1 verserà alla

controparte l’importo di fr. 300.- per ripetibili ridotte.

II. Non

si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 verserà ad AA 1 fr. 200.- per

ripetibili ridotte di appello.

III. L’appello

adesivo 31 gennaio 2005 di AA 1 è respinto.

IV. Non

si prelevano tasse di giustizia né spese. AA 1 verserà a AP 1 fr. 300.- per

ripetibili di appello.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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