12.2005.19
contratto di lavoro - abbandono giustificato del posto di lavoro - negata equa indennità a titolo di risarcimento del danno - prescrizione delle pretese salariali
24 giugno 2005Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2005.19
Data decisione, Autorità:
24.06.2005, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro - abbandono giustificato del posto di lavoro - negata equa indennità a titolo di risarcimento del danno - prescrizione delle pretese salariali
CALCIO
DETERMINAZIONE DEL DANNO
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
art. 49 CO
art. 337b CO
art. 337c cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2005.19
Lugano
24 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.50
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 9 marzo
2004 da
AA 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'000.-
oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995 a titolo di premi per partita e di fr.
15'000.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 quale risarcimento per
licenziamento immediato, domande alle quali si è opposto il convenuto, e che il
segretario assessore ha accolto limitatamente a fr. 16'500.- oltre interessi al
5% dal 30 giugno 1995 su fr. 9'000.- e dall’8 novembre 2001 su fr. 7'500.-;
appellante
il convenuto, il quale con atto di appello del 24 gennaio 2005 chiede in
riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza e la corresponsione di
un’indennità di fr. 500.- per ripetibili di prima sede, subordinatamente
l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 1'000.- oltre interessi dal 9
marzo 2004 e il versamento di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili, oltre
alle ripetibili di appello;
mentre
l'istante propone nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2005 di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili, e con appello adesivo chiede
l’integrale accoglimento dell’istanza e la corresponsione di un’indennità di
fr. 1'200.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili di appello;
e
l’appellante postula la reiezione dell’appello adesivo con le osservazioni
dell’11 febbraio 2005;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AA
1 è stato assunto nel settembre 1994 dal AP 1 come giocatore per un periodo di
4 anni e uno stipendio mensile di fr. 2'500.- per il primo anno, e in caso di
promozione della squadra in B fr. 70'000.- annui dalla stagione 95/96, con
un’indennità di fr. 1'000.- per ogni partita giocata nella prima squadra (doc.
A). In seguito al tentativo dei dirigenti del AP 1 di modificare il contratto
il 15 giugno 1995, riducendo lo stipendio, AA 1 ha cessato ogni rapporto con la
società. Il giocatore ha avviato il 16 dicembre 1996 una procedura giudiziaria
contro il AP 1, che si è conclusa con la sentenza 8 novembre 2001, con la quale
il Tribunale federale ha confermato la sentenza emanata il 21 giugno 2001 da
questa Camera (inc. 12.2000.189), che ha ammesso l’esistenza di un contratto di
lavoro tra le parti e l’abbandono da parte del lavoratore del posto di lavoro per
giusti motivi, riconoscendogli fr. 17'500.- a titolo di indennità ai sensi
dell’art. 337b CO. AA 1 ha fatto spiccare nei confronti del AP 1 diversi PE: il
2 febbraio 1996 per fr. 290'000.- oltre interessi, il 29 gennaio 1999 per fr.
271'500.- oltre interessi, il 6 agosto 2001 per fr. 60'000.- oltre interessi, e
il 14 marzo 2002 per fr. 343'235.- oltre interessi al 6% dalle singole
scadenze, indicando come titolo di credito il contratto di lavoro. Con sentenza
3 aprile 2003 il segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta dal AP 1 al PE del 14 marzo 2002
limitatamente all’importo di fr. 30'411.55 oltre interessi al 5% dal primo
giorno di ogni mese sui singoli stipendi mensili di fr. 5'833.95 per nove
mensilità, dal 1° novembre 1995 (inc. EF.2002.482).
Fatti
B. AA 1
si è rivolto il 9 marzo 2004 alla Pretura di Mendrisio-Sud con una petizione
nella quale chiede la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 9'000.- a titolo di
premi per le nove partite da lui giocate con la prima squadra e di fr. 15'000.-
a titolo di indennità per licenziamento giusta l’art. 337b CO. All'udienza del 28
aprile 2004 l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposto il
convenuto, sollevando eccezione di prescrizione dei premi partita e sostenendo
che nulla era dovuto a titolo di indennizzo, il lavoratore avendo abbandonato
il lavoro. Le parti hanno proceduto il 25 ottobre 2004 al dibattimento finale, confermando
le rispettive domande di giudizio.
C. Statuendo
il 10 gennaio 2005, il segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha parzialmente
accolto l'istanza di AA 1 e ha condannato AP 1 a versare all’istante fr. 9'000.-
oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995 e fr. 7'500.- oltre interessi al 5%
dall8 novembre 2001. Non sono state prelevate tasse né spese e il convenuto è
stato condannato a versare all’istante fr. 800.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorto con un appello del 24 gennaio 2005 nel quale chiede in riforma del
giudizio impugnato la reiezione dell’istanza e la corresponsione di
un’indennità di fr. 500.- per ripetibili di prima sede, subordinatamente
l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 1'000.- oltre interessi dal 9
marzo 2004 e il versamento di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili, oltre
alle ripetibili di appello. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2005 l’istante
propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili, e con
appello adesivo chiede l’integrale accoglimento dell’istanza e la
corresponsione di un’indennità di fr. 1'200.- per ripetibili di prima sede,
protestando ripetibili di appello. L’appellante postula la reiezione
dell’appello adesivo con le osservazioni dell’11 febbraio 2005. La
vicepresidente della Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo il 20
maggio 2005.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il segretario assessore è giunto alla conclusione che in seguito
all’abbandono giustificato del posto di lavoro nel giugno 1995 l’istante aveva
diritto, oltre che al risarcimento del danno, anche a un’equa indennità,
analogamente a quanto previsto dall’art. 337c cpv. 3 CO in caso di
licenziamento ingiustificato, che ha determinato in fr. 7'500.-. Il primo
giudice ha poi respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto per
quel che concerne i premi partita, ritenendo che il termine di prescrizione era
stato interrotto dal PE n. __________ del 14 marzo 2002, riferito genericamente
alle pretese salariali derivanti dal contratto di lavoro, anche se nella
successiva procedura di rigetto l’istante non aveva fatto valere tali
indennità. Accertato sulla base dell’istruttoria che l’istante aveva giocato 9
volte con la prima squadra nella stagione 1994/1995, il segretario assessore gli
ha quindi riconosciuto per tale posta l’importo di fr. 9'000.-.
2. L'appellante
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato per analogia l’art.
337c cpv. 3 CO nella fattispecie e in via subordinata, di aver ecceduto il suo
potere di apprezzamento nella determinazione dell’indennità assegnata.
Ripropone poi l’eccezione di prescrizione delle pretese salariali per i premi di
partita, sostenendo che il PE del 14 marzo 2002 non menzionava tali indennità e
non era quindi idoneo a interrompere il termine di prescrizione.
3. Giusta
l'art. 337b CO se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una
violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno
risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto
di lavoro (cpv. 1), mentre negli altri casi, il giudice determina le
conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, secondo il suo libero
apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze (cpv. 2). Secondo la
dottrina il pieno risarcimento del danno consiste nell’interesse positivo
all’esecuzione del contratto, vale a dire la perdita di guadagno che sarebbe
probabilmente stato conseguito senza la rescissione del contratto fino al
termine più prossimo di disdetta (Vischer, Der
Arbeitsvertrag, 3a ed., Basel 2005, pag. 260; Wyler,
Droit du travail, Berne 2002, pag. 379; Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 1 ad art. 337b CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentare du contrat de travail, 3a ed., n. 1 ad art. 337b CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 2008 pag.
Considerandi
260).
4.
In
concreto l’istante ha già fatto valere in causa il risarcimento del danno
consistente nello stipendio contrattualmente previsto (inc. 12.2000.189 di
questa Camera, inc. EF.2002.482 della Pretura di Mendrisio-Sud). In questa sede
non è più contestato che l’istante ha abbandonato il posto di lavoro nel giugno
1995.
per giusti motivi, a seguito del tentativo del datore di lavoro di
modificare il suo contratto, riducendo in modo drastico il salario pattuito a
fr. 1'500.-/fr. 1'700.- (sentenza di questa Camera del 21 giugno 2001,
12.2000
). Rimane litigioso il quesito di sapere se egli possa anche far
valere il diritto a un’equa indennità in applicazione analogica dell’art. 337c
cpv. 3 CO. Il primo giudice lo ha ammesso, fondandosi sulla circostanza che
secondo la dottrina, le conseguenze patrimoniali dovute all'applicazione dell’art.
337b CO sono sostanzialmente analoghe a quelle previste in caso di
licenziamento ingiustificato di cui all'art. 337c CO (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 337b CO). L’appellante,
per contro, lo nega.
5.
Nel
caso dell’abbandono giustificato del posto di lavoro da parte del lavoratore la
dottrina più recente esclude la possibilità di assegnare un’equa indennità in
applicazione analogica dell’art. 337c cpv. 3 CO (Rehbinder,
op. cit., n. 3 ad art. 337b CO; Rehbinder/Portmann,
op. cit., n. 4 ad art. 337b CO; Staehelin,
Zürcher Kommentar, n. 10 ad art. 337b CO). A dipendenza delle circostanze in
cui è avvenuta la conclusione del contratto, il lavoratore che ha abbandonato
il posto di lavoro per giusti motivi può far valere pretese in risarcimento del
torto morale, alle condizioni previste dall’art. 49 CO (Tercier,
op. cit., n. 2018 pag. 261), e parte della dottrina suggerisce di ispirarsi per
stabilirne l’ammontare dell’indennità per torto morale all’art. 337c cpv. 3 CO
(Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., loc. cit. pag. 284). Nella fattispecie non si è in
presenza di un licenziamento ingiustificato, il lavoratore avendo avuto gravi
motivi per lasciare il posto di lavoro e l’istante non sostiene essere date le
condizioni per il risarcimento di un torto morale. L’istante afferma
nelle osservazioni che l’indennità gli è dovuta, poiché analoga a quella
prevista dall’art. 336a CO in caso di licenziamento abusivo, con finalità
punitiva e riparatrice e cita nelle proprie osservazioni la
giurisprudenza resa in applicazione dell’art. 336a cpv. 2 CO (DTF 123 III 391).
Il riferimento non è tuttavia pertinente, trattandosi di decidere in concreto
le conseguenze di un abbandono giustificato del posto di lavoro. Non vi è
dunque spazio in concreto per un’equa indennità, di modo che l’appello si
rivela fondato su questo punto.
6.
Il
convenuto non contesta l’ammontare dei premi partita, ma adduce che la pretesa
è prescritta, per il motivo che nel PE n. __________ del 14 marzo 2002
l’istante si è limitato a indicare in modo generico pretese salariali derivanti
dal contratto di lavoro per un importo di fr. 343'235.-, senza poi far valere
nella procedura di rigetto dell’opposizione che ne è seguita (inc. EF.2002.482,
sentenza 3 aprile 2003) i premi partita, dimostrando così di aver voluto
interrompere la prescrizione quinquennale solo per le mensilità di stipendio
decorse dall’ottobre 1995. L’argomentazione non regge. Nel PE del 14 marzo 2002
il procedente ha chiaramente indicato come titolo di credito “contratto di
lavoro settembre 1994”. Ora, il contratto di lavoro del settembre 1994 (doc. A,
contratto e aggiunta al contratto), menziona in modo esplicito il diritto a
un’indennità aggiuntiva di fr. 1'000.- per ogni partita disputata in prima
squadra. Non si può quindi seriamente negare che la prescrizione sia stata
interrotta. L’istante ha fatto spiccare nei confronti del convenuto diversi PE
nei quali indicava come titolo esecutivo il contratto di lavoro 1994: il 2
febbraio 1996 (doc. H), il 29 gennaio 1999 (doc. I), 6 agosto 2001 (doc. L) e
il 14 marzo 2002. La circostanza che il procedente si sia limitato a chiedere
con l’istanza 18 novembre 2002 il rigetto dell’opposizione per le mensilità di
stipendio, senza menzionare i premi partita, non è di rilievo, poiché la
prescrizione è stata validamente interrotta il 14 marzo 2002 con l’invio del
PE. Infondato, l’appello deve essere respinto per quel che concerne la
prescrizione delle pretese salariali relative ai premi di partita.
7.
Nel
proprio appello adesivo l’istante chiede che gli sia attribuita un’equa
indennità di fr. 15'000.-, come da lui richiesto, sostenendo che il convenuto
aveva avuto un comportamento gravemente colpevole nella vicenda che lo aveva
indotto ad abbandonare il posto di lavoro per motivi gravi nel giugno 1995 e
critica l’apprezzamento operato dal primo giudice, che gli ha riconosciuto solo
un importo di fr. 7'500.-, ritenuto arbitrario e non corrispondente alla grave
lesione della personalità da lui subita in seguito alla stroncatura della sua
carriera agonistica. A torto. L’applicazione analogica dell’art. 337c cpv. 3 CO
non è proponibile in presenza di un licenziamento giustificato per motivi
gravi, come si è visto (consid. 5). Né sono dati i requisiti per il
riconoscimento di un’indennità per torto morale ai sensi dell’art. 49 CO.
L’istante, infatti, si è limitato ad affermare che la sua carriera agonistica
era stata stroncata il 15 giugno 1995 e che la sua personalità era stata lesa
in modo grave, senza portare la benché minima prova di quanto addotto.
L’appello adesivo deve di conseguenza essere respinto.
8.
Non
si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per
mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). La riforma del giudizio di prima sede
comporta anche la modifica del dispositivo sulle ripetibili, che seguono la
reciproca soccombenza delle parti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148
CPC
pronuncia: I. L’appello 24 gennaio 2005 di AP 1 è parzialmente
accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
1. L’istanza 9 marzo 2004 è parzialmente accolta e di conseguenza il AP
1 è condannato a versare ad AA 1 fr. 9'000.- oltre interessi al 5% dal 30
giugno 1995.
2. Non si prelevano spese né tasse di giustizia. AA 1 verserà alla
controparte l’importo di fr. 300.- per ripetibili ridotte.
II. Non
si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 verserà ad AA 1 fr. 200.- per
ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello
adesivo 31 gennaio 2005 di AA 1 è respinto.
IV. Non
si prelevano tasse di giustizia né spese. AA 1 verserà a AP 1 fr. 300.- per
ripetibili di appello.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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