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Decisione

12.2005.191

lavoro - pagamento del salario - accessori

8 settembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.191

Data decisione, Autorità:

08.09.2006, IICCA

Titolo:

lavoro - pagamento del salario - accessori

PROVVIGIONE O COMMISSIONE

SALARIO

art. 321 CO

art. 322b CO

Incarto n.

12.2005.191

Lugano

8 settembre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.729

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 7 giugno

2005 da

AO 1

RA 2

contro

AP 1

RA 1

con

la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.

29'854.-

oltre

accessori -poi ridotto a fr. 13'089.90 in sede di replica- quale mancato

guadagno

dovuto

a mora del datore di lavoro nonché la restituzione dell’originale della polizza

d’assicurazione

no 340.407 della AO 1, domande che il convenuto ha ammesso

limitatamente

all’importo di fr. 7'853.- e che il Pretore ha integralmente accolto;

appellante

il convenuto che, con “ricorso” 28 ottobre 2005, chiede la riforma del giudizio

impugnato

nel senso di ridurre a fr. 7'853.- l’importo riconosciuto all’istante;

mentre

con osservazioni 14 novembre 2005 l’istante propone di respingere l’appello;

considerato

in

fatto e in diritto:

1. AO

1 collaborava sin dal 1998 con AP 1 nell’ambito del settore assicurativo.

Il 15 gennaio 2004 essi hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo

indeterminato, mediante il quale AP 1, allora agente generale della Z__________

__________ e della GAN, ha assunto alle sue dipendenze AO 1 quale acquisitore.

Il contratto prevedeva una retribuzione composta di provvigioni di acquisizione

e di portafoglio, da stabilire all’inizio dell’anno civile sulla base del

totale del portafoglio conseguito alla fine dell’anno precedente e da erogare

in dodici mensilità, nonché di un’indennità fissa a titolo di rimborso spese.

ll

24 gennaio 2005 AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30

aprile successivo, con la motivazione che si trattava della necessaria

conseguenza di decisioni prese dalla direzione di __________ delle due

compagnie.

Considerandi

2.

Con

istanza 7 giugno 2005 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.

29'854.-, rilevando di essere stato impossibilitato a lavorare e quindi a

guadagnare il proprio stipendio a seguito della disdetta del rapporto di lavoro,

sicché gli sarebbe dovuto lo stipendio per 4 mesi, calcolato sulla media dei

salari percepiti durante gli ultimi 3 anni.

All’udienza

di discussione il convenuto ha contestato la domanda, sostenendo che

controparte già aveva ricevuto parte delle sue spettanze, sicché, calcolando le

provvigioni in base alla media degli ultimi 3 anni, riconosceva unicamente un

residuo di fr. 7'853.-.

In

replica l’istante, contestando il calcolo di controparte che, a suo dire, non

teneva conto di tutte le componenti salariali, essendo stato omesso di

conglobare anche la voce “rappel”, ha diminuito la propria pretesa a fr.

13'089.90, che il Pretore, con la sentenza impugnata, gli ha integralmente accordato.

3.

Con

“ricorso” (recte: appello) 28 ottobre 2005, il convenuto ha chiesto la riforma

della sentenza di prima sede nel senso di diminuire l’importo riconosciuto

all’appellato a fr. 7'853.-, contestando il giudizio impugnato nella misura in

cui il Pretore ha compreso nella massa salariale determinante anche la voce

“rappel”, questa non essendo indicata nel contratto quale componente dello

stipendio e i conteggi non essendo intelligibili su tale punto.

Con

osservazioni 14 novembre 2005 l’appellato chiede che il gravame sia respinto

con protesta di spese e ripetibili.

4.

Incontestato

il diritto del lavoratore licenziato allo stipendio per il periodo contrattuale

di disdetta, da calcolare in base alla media degli stipendi percepiti negli

ultimi 3 anni, la contestazione verte unicamente sulle componenti della mercede

da computare nel calcolo, e meglio sulla questione se sia da tener conto anche

della voce “rappel”.

Il

punto 5.2 del contratto 15 gennaio 2004 (doc. A) indica che le disposizioni

dell’Agente generale o della Compagnia riguardanti la natura o il livello delle

provvigioni correlate costituiscono parte integrante del contratto, e il punto

5.3

precisa che le provvigioni di acquisizione sono stabilite negli allegati al

contratto stesso (pto 5.3). Tra questi allegati v'è quello intitolato “rappel

annuali” (doc. L) che prevede l’erogazione di provvigioni dipendenti dalla

produzione conseguita, sicché le stesse sono da considerare parte dello

stipendio e sono dovute per contratto. La sentenza del Pretore merita quindi conferma

laddove egli ha considerato il "rappel" quale componente dello

stipendio e ne ha tenuto conto nell’ambito del calcolo dello stipendio medio.

5.

L’appellante

si duole poi che i conteggi non sarebbero chiari in merito alla consistenza

della voce "rappel", la stessa comprendendo anche la voce “diversi”.

Premesso che in punto alla voce "rappel" i conteggi prodotti

dall’appellato coincidono con quelli dell’appellante, sicché sull’ammontare non

v’è alcuna differenza, va rilevato che l’appellante non contesta che

l’indicazione ”diversi” accanto a “rappel” sia comunque riferita a componenti

salariali anch’esse computabili - e neppure indica a cos’altro potrebbe

riferirsi- sicché la questione non merita di essere ulteriormente approfondita.

Ne

discende che, il calcolo del Pretore essendo per il resto rimasto incontestato,

l’appello dev’essere respinto. Non si prelevano tasse né spese (art. 417 cpv. 1

lett. e CPC), mentre le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

L’appello

28.

ottobre 2005 di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà a controparte fr. 400.- di

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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