12.2005.192
sfratto - appello tardivo - costituzionalità del giudizio di un segretario assessore
7 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.192
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, IICCA
Titolo:
sfratto - appello tardivo - costituzionalità del giudizio di un segretario assessore
APPELLO
GARANZIA DEL GIUDICE NATURALE
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
SEGRETARIO ASSESSORE
art. 81 COST TI
art. 508 CPC-TI
art. 11 cpv. 2 LOG
Incarto n.
12.2005.192
Lugano
7 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella
causa -inc. n. DI.2005.1188 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e
più precisamente sull’istanza di sfratto 16 settembre 2005 promossa da
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. da RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’amministratore
unico RA 2
nonché sull’istanza di contestazione della disdetta e
di protrazione introdotta il 30 giugno 2005 innanzi all’Ufficio di
conciliazione di Lugano da
AP 1
rappr. dall’amministratore
unico RA 2
contro
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. da RA
1
sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato, con decisione 7 ottobre 2005,
con cui ha respinto l’istanza di contestazione della disdetta e di protrazione ed
accolto l’istanza di sfratto;
ed ora
sull’appello 27 ottobre 2005 con cui la parte soccombente in prima sede chiede,
previa concessione dell’effetto sospensivo, di annullare il decreto di sfratto
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con decisione 7 ottobre 2005 il Segretario assessore, preso atto che i locatori
avevano posto termine al contratto di locazione per il 30 giugno 2005 in forza
della disdetta per mora 23 maggio 2005, notificata correttamente alla
conduttrice su formulario ufficiale, ha respinto l'istanza di contestazione
della disdetta e di protrazione ed accolto l'istanza di sfratto;
che
con l’appello 27 ottobre 2005 che qui ci occupa, corredato di una domanda di
concessione dell’effetto sospensivo che diviene caduca a seguito
dell’emanazione del presente giudizio, la conduttrice chiede di annullare il
decreto di sfratto evidenziando come lo stesso non fosse stato emanato dal
Pretore, che era il giudice previsto costituzionalmente, ma dal Segretario
assessore, semplice funzionario amministrativo; in via subordinata chiede di
respingere l’istanza di sfratto rilevando da una parte come il formulario di
disdetta non era stato allestito correttamente e dall’altra che nella diffida di
pagamento non era stato precisato a quali mesi si riferisse la somma richiesta;
che
il gravame, del tutto infondato, può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte
per osservazioni;
che
l’appello è innanzitutto irricevibile siccome tardivo, visto che il termine di
impugnazione, di 10 giorni, non sospeso dalle ferie (art. 411 cpv. 2 e 412
cpv. 1 CPC, applicabili in virtù del rimando di cui all’art. 507 cpv. 4 CPC,
termini del resto analoghi a quelli per impugnare il decreto di sfratto, cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 7 ad art. 508), ha iniziato a decorrere il 18 ottobre 2005, giorno
successivo da che l’amministratore unico della conduttrice, per sua stessa
ammissione, aveva ricevuto la decisione, ed è scaduto il 27 ottobre, mentre l’atto
ricorsuale, pur riportando quest’ultima data, risulta essere stato dato alla
posta solo il giorno seguente (cfr. timbro postale);
che
abbondanzialmente esso sarebbe stato infondato anche nel merito;
che
la censura con cui la conduttrice lamenta il fatto che la decisione non sia
stata emanata dal Pretore ma unicamente dal Segretario assessore, che a suo
dire non sarebbe il giudice previsto costituzionalmente ma un semplice
funzionario amministrativo, è manifestamente infondata;
che
essa è innanzitutto irricevibile siccome avrebbe potuto e dovuto essere
sollevata in buona fede già in occasione dell’udienza di discussione del 5
ottobre 2005, avvenuta pure innanzi al Segretario assessore (DTF 112 Ia
339);
che
in ogni caso se è vero che la giurisdizione civile in un caso come quello in
esame compete al Pretore (art. 39 cpv. 1 vCost. ticinese e art. 75 Cost. ticinese,
in vigore dal 1° gennaio 1998), è però altrettanto vero che la facoltà di una
sua sostituzione con il Segretario assessore, beninteso sotto la sua responsabilità,
prevista originalmente dall’art. 47 cpv. 1 e 2 vCost. ticinese e poi
concretizzata a livello legislativo nell’art. 11 cpv. 2 LOG, è stata confermata
anche nella nuova Cost. ticinese, e meglio all’art. 81, disposizione che,
conferendo al legislatore la facoltà di disciplinare l’organizzazione giudiziaria,
le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età
massima dei magistrati, ribadisce in sostanza quanto contenuto nell’art. 47 vCost.
ticinese (cfr. Messaggio concernente la revisione totale della Costituzione
cantonale del 4 luglio 1830, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio,
sessione primaverile 1997 p. 489); dal che l’infondatezza dell’eccezione di
incostituzionalità dell’art. 11 cpv. 2 LOG e quindi dell’eccezione di incompetenza
del Segretario assessore a statuire nella lite, il fatto che questi sia un
funzionario dell’amministrazione, subordinato dal Consiglio di Stato unicamente
per gli aspetti di carattere amministrativo e disciplinare previsti dalla Lord,
non togliendo che egli operi ed agisca nella sua attività giurisdizionale in
modo completamente indipendente dall’esecutivo cantonale in conformità al
principio della separazione dei poteri contenuto nell’art. 2 vCost. ticinese, ora
art. 51 Cost. ticinese (cfr. Messaggio concernente l’estensione delle
competenze del Segretario assessore delle Preture, in Raccolta dei verbali
del Gran Consiglio, sessione autunnale 1992 Vol. 2 p. 1122);
che
per quanto riguarda le altre censure, si osserva che quella che rimprovera ai
locatori di non aver correttamente allestito il formulario di disdetta (doc. H)
è decisamente infondata ed al limite del temerario, viste le convincenti e
corrette ragioni indicate dal giudice di prime cure, a cui si può
tranquillamente rinviare; quella con cui si rimprovera loro di non aver
precisato nella precedente diffida a quali mesi si riferissero gli arretrati di
cui si chiedeva il pagamento, oltretutto irricevibile siccome formulata per la
prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è pure infondata
nel merito, in quanto la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di
stabilire che la diffida ex art. 257d CO deve unicamente contenere l’invito al
conduttore di pagare le pigioni scoperte entro un termine di almeno 30 giorni e
la comminatoria che, in caso di mancato riscontro, il contratto sarà disdetto (Higi,
Zürcher Kommentar, n. 33 ad art. 257d CO; II CCA 6 aprile 2005 inc. n.
12.2005.7), elementi questi che si ritrovano senz’altro nel doc. G, ove è del
resto indicato che si trattava degli importi dovuti dal gennaio 2004 compreso;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 27 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia
di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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