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Decisione

12.2005.192

sfratto - appello tardivo - costituzionalità del giudizio di un segretario assessore

7 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.192

Data decisione, Autorità:

07.11.2005, IICCA

Titolo:

sfratto - appello tardivo - costituzionalità del giudizio di un segretario assessore

APPELLO

GARANZIA DEL GIUDICE NATURALE

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

SEGRETARIO ASSESSORE

art. 81 COST TI

art. 508 CPC-TI

art. 11 cpv. 2 LOG

Incarto n.

12.2005.192

Lugano

7 novembre

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire in materia di locazione nella

causa -inc. n. DI.2005.1188 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e

più precisamente sull’istanza di sfratto 16 settembre 2005 promossa da

AO 1

AO 2

AO 3

tutti rappr. da RA

1

contro

AP 1

rappr. dall’amministratore

unico RA 2

nonché sull’istanza di contestazione della disdetta e

di protrazione introdotta il 30 giugno 2005 innanzi all’Ufficio di

conciliazione di Lugano da

AP 1

rappr. dall’amministratore

unico RA 2

contro

AO 1

AO 2

AO 3

tutti rappr. da RA

1

sulle

quali il Segretario assessore si è pronunciato, con decisione 7 ottobre 2005,

con cui ha respinto l’istanza di contestazione della disdetta e di protrazione ed

accolto l’istanza di sfratto;

ed ora

sull’appello 27 ottobre 2005 con cui la parte soccombente in prima sede chiede,

previa concessione dell’effetto sospensivo, di annullare il decreto di sfratto

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con decisione 7 ottobre 2005 il Segretario assessore, preso atto che i locatori

avevano posto termine al contratto di locazione per il 30 giugno 2005 in forza

della disdetta per mora 23 maggio 2005, notificata correttamente alla

conduttrice su formulario ufficiale, ha respinto l'istanza di contestazione

della disdetta e di protrazione ed accolto l'istanza di sfratto;

che

con l’appello 27 ottobre 2005 che qui ci occupa, corredato di una domanda di

concessione dell’effetto sospensivo che diviene caduca a seguito

dell’emanazione del presente giudizio, la conduttrice chiede di annullare il

decreto di sfratto evidenziando come lo stesso non fosse stato emanato dal

Pretore, che era il giudice previsto costituzionalmente, ma dal Segretario

assessore, semplice funzionario amministrativo; in via subordinata chiede di

respingere l’istanza di sfratto rilevando da una parte come il formulario di

disdetta non era stato allestito correttamente e dall’altra che nella diffida di

pagamento non era stato precisato a quali mesi si riferisse la somma richiesta;

che

il gravame, del tutto infondato, può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame

preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte

per osservazioni;

che

l’appello è innanzitutto irricevibile siccome tardivo, visto che il termine di

impugnazione, di 10 giorni, non sospeso dalle ferie (art. 411 cpv. 2 e 412

cpv. 1 CPC, applicabili in virtù del rimando di cui all’art. 507 cpv. 4 CPC,

termini del resto analoghi a quelli per impugnare il decreto di sfratto, cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 7 ad art. 508), ha iniziato a decorrere il 18 ottobre 2005, giorno

successivo da che l’amministratore unico della conduttrice, per sua stessa

ammissione, aveva ricevuto la decisione, ed è scaduto il 27 ottobre, mentre l’atto

ricorsuale, pur riportando quest’ultima data, risulta essere stato dato alla

posta solo il giorno seguente (cfr. timbro postale);

che

abbondanzialmente esso sarebbe stato infondato anche nel merito;

che

la censura con cui la conduttrice lamenta il fatto che la decisione non sia

stata emanata dal Pretore ma unicamente dal Segretario assessore, che a suo

dire non sarebbe il giudice previsto costituzionalmente ma un semplice

funzionario amministrativo, è manifestamente infondata;

che

essa è innanzitutto irricevibile siccome avrebbe potuto e dovuto essere

sollevata in buona fede già in occasione dell’udienza di discussione del 5

ottobre 2005, avvenuta pure innanzi al Segretario assessore (DTF 112 Ia

339);

che

in ogni caso se è vero che la giurisdizione civile in un caso come quello in

esame compete al Pretore (art. 39 cpv. 1 vCost. ticinese e art. 75 Cost. ticinese,

in vigore dal 1° gennaio 1998), è però altrettanto vero che la facoltà di una

sua sostituzione con il Segretario assessore, beninteso sotto la sua responsabilità,

prevista originalmente dall’art. 47 cpv. 1 e 2 vCost. ticinese e poi

concretizzata a livello legislativo nell’art. 11 cpv. 2 LOG, è stata confermata

anche nella nuova Cost. ticinese, e meglio all’art. 81, disposizione che,

conferendo al legislatore la facoltà di disciplinare l’organizzazione giudiziaria,

le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età

massima dei magistrati, ribadisce in sostanza quanto contenuto nell’art. 47 vCost.

ticinese (cfr. Messaggio concernente la revisione totale della Costituzione

cantonale del 4 luglio 1830, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio,

sessione primaverile 1997 p. 489); dal che l’infondatezza dell’eccezione di

incostituzionalità dell’art. 11 cpv. 2 LOG e quindi dell’eccezione di incompetenza

del Segretario assessore a statuire nella lite, il fatto che questi sia un

funzionario dell’amministrazione, subordinato dal Consiglio di Stato unicamente

per gli aspetti di carattere amministrativo e disciplinare previsti dalla Lord,

non togliendo che egli operi ed agisca nella sua attività giurisdizionale in

modo completamente indipendente dall’esecutivo cantonale in conformità al

principio della separazione dei poteri contenuto nell’art. 2 vCost. ticinese, ora

art. 51 Cost. ticinese (cfr. Messaggio concernente l’estensione delle

competenze del Segretario assessore delle Preture, in Raccolta dei verbali

del Gran Consiglio, sessione autunnale 1992 Vol. 2 p. 1122);

che

per quanto riguarda le altre censure, si osserva che quella che rimprovera ai

locatori di non aver correttamente allestito il formulario di disdetta (doc. H)

è decisamente infondata ed al limite del temerario, viste le convincenti e

corrette ragioni indicate dal giudice di prime cure, a cui si può

tranquillamente rinviare; quella con cui si rimprovera loro di non aver

precisato nella precedente diffida a quali mesi si riferissero gli arretrati di

cui si chiedeva il pagamento, oltretutto irricevibile siccome formulata per la

prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è pure infondata

nel merito, in quanto la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di

stabilire che la diffida ex art. 257d CO deve unicamente contenere l’invito al

conduttore di pagare le pigioni scoperte entro un termine di almeno 30 giorni e

la comminatoria che, in caso di mancato riscontro, il contratto sarà disdetto (Higi,

Zürcher Kommentar, n. 33 ad art. 257d CO; II CCA 6 aprile 2005 inc. n.

12.2005.7), elementi questi che si ritrovano senz’altro nel doc. G, ove è del

resto indicato che si trattava degli importi dovuti dal gennaio 2004 compreso;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 27 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia

di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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