12.2005.193
causa ordinaria ma in realtà di locazione - appello - tempestività
11 dicembre 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.193
Data decisione, Autorità:
11.12.2006, IICCA
Titolo:
causa ordinaria ma in realtà di locazione - appello - tempestività
APPELLO
PROCEDURA PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI LOCALI
art. 308 CPC-TI
art. 411 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.193
Lugano
11 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2000.73
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 20
luglio 2000 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 60'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2
settembre 2005 ha accolto per fr. 10'490.55 più interessi;
appellante l'attore con atto di appello 31 ottobre 2005, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 16 dicembre 2005 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna, preceduta dalla procedura avanti all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione, AP 1 ha convenuto in lite la AO 1 per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi, auspicando
in sostanza la riduzione del canone di locazione in ragione del 50% per
l’intero periodo in cui le facciate dell’ente locato erano state oggetto di
lavori di risanamento (13 mesi) e il risarcimento dei danni che il cantiere gli
aveva provocato (perdita di guadagno durante il periodo dei lavori, perdita di
guadagno futura dopo la fine dei lavori, risarcimento dei danni materiali e
delle spese di pulizia).
La
convenuta si è opposta alla petizione.
2. La
sentenza pretorile, concludente per l’accoglimento della petizione in ragione
di fr. 10'490.55 più interessi, è stata intimata alle parti il 7 ottobre 2005.
Secondo quanto dichiarato dallo stesso attore qui appellante (appello p. 2), egli
ne sarebbe venuto in possesso il 10 ottobre seguente, mentre il gravame è stato
da lui dato alla posta il 31 ottobre 2005.
3. L’art.
411 cpv. 2 CPC prevede che, in materia di locazione, il termine per la
presentazione dei mezzi d’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) è di
10 giorni, ritenuto che giusta l'art. 412 cpv. 2 CPC questo termine non è
sospeso dalle ferie.
Nel
caso di specie è evidente che il termine per l'inoltro dell'appello non è stato
ossequiato.
4. L'appellante
non può prevalersi del fatto che avanti al Pretore le parti abbiano fatto capo
alla procedura ordinaria piuttosto che applicare - come invece sarebbe stato il
caso - la procedura speciale in materia di locazione di cui agli art. 404 e
segg. CPC.
Questa
Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’eventuale irregolarità
della procedura applicata in prima sede non comporta il protrarsi di tale irregolarità
anche in sede di ricorso: pertanto anche un appello presentato contro una
decisione del Pretore in materia di locazione in una causa istruita - come nel
caso concreto - con rito ordinario e non secondo la procedura speciale
dev’essere proposto entro 10 giorni come all’art. 411 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
m. 10 seg. ad art. 308; II CCA 2 dicembre 1996 inc. n. 12.96.143, 7
marzo 2001 inc. n. 12.2000.196, 12 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.3).
5. Di
conseguenza l’appello deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo,
senza che sia possibile vagliarne il merito.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto
che non si assegnano ripetibili alla controparte, le cui osservazioni,
inoltrate il 16 dicembre 2005 a fronte della ricezione dell'appello da parte
sua il precedente 2 dicembre (osservazioni p. 2), sono a loro volta tardive
(art. 411 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 31 ottobre 2005 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster