12.2005.196
Appalto - norma SIA 118 - delibera da parte della DL - rappresentanza - procura apparente
24 novembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2005.196
Data decisione, Autorità:
24.11.2006, IICCA
Titolo:
Appalto - norma SIA 118 - delibera da parte della DL - rappresentanza - procura apparente
PROCURA
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
art. 33 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2005.196
Lugano
24 novembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.338
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 22
maggio 2001 da
AO 2
rappr. da RA 3
contro
AP 1
rappr. da RA 2
nella quale è intervenuto in qualità di
litisdenunciato
AO 1
rappr. da__________ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 29'848.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dal convenuto e di cui
il litisdenunciato ha postulato l’accoglimento;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 13 ottobre 2005, con cui ha accolto
la petizione per fr. 29'700.- più interessi ed accessori;
appellante
il convenuto con atto di appello 7 novembre 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice ed il litisdenunciato, con osservazioni 12 rispettivamente 2 dicembre
2005, postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto d’appalto 8 luglio 1998 (doc. A), retto dalle norme SIA 118, AP 1,
rappresentato nell’occasione dal direttore dei lavori arch. AO 1, ha incaricato
la ditta AO 2 di effettuare i lavori da copritetto e lattoniere nella sua casa
d’abitazione sita al mappale n. __________ di __________.
Una volta
terminati i lavori previsti dal contratto, nel febbraio 1999, preso atto che il
committente non era soddisfatto delle gronde, che in base al progetto erano di
forma rettangolare ed incassate nella struttura della corona in beton, il direttore
dei lavori ha chiesto ed ottenuto dall’appaltatrice la loro sostituzione con altre
tradizionali, di forma semicircolare e a vista (doc. D).
2. Con
la petizione in rassegna, avversata da AP 1 e ritenuta invece fondata
dall’arch. AO 1 cui questi aveva denunciato la lite ai sensi dell’art. 56 CPC, AO
2 ha chiesto la condanna del primo al pagamento di fr. 29'848.- oltre interessi
ed accessori, somma corrispondente al saldo delle opere eseguite (fr. 29'600.-)
ed alle spese esecutive (fr. 248.-).
3. Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore, passando in rassegna le contestazioni
del convenuto, ha in particolare rilevato: che innanzitutto non era contestato
e risultava dagli atti che la prima esecuzione delle gronde era conforme al
contratto; che inoltre l’istruttoria di causa aveva permesso di accertare che il
direttore dei lavori aveva debitamente informato il committente del costo della
sostituzione delle gronde; e che infine lo stesso aveva deliberato all’attrice quell’intervento
in nome e per conto del convenuto, il quale ne era a conoscenza e l’aveva
accettato, pur restando aperta, ma solo a livello interno - tra direzione
lavori e committente - la questione della suddivisione dei relativi costi.
Rilevato che tutti i lavori appaltati all’attrice, anche quelli di modifica
delle gronde, erano stati eseguiti a regola d’arte, che il saldo a favore di
quest’ultima non era contestato e che le spese esecutive da lei anticipate
potevano esserle risarcite solo limitatamente a fr. 100.-, il giudice di prime
cure ha in definitiva accolto la petizione per fr. 29'700.- più interessi ed accessori.
4. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, ribadendo in estrema sintesi che
la modifica della gronda, intervento oggetto di un nuovo e diverso contratto di
appalto con l’attrice, era stata appaltata direttamente dalla direzione dei
lavori, che nell’occasione non aveva però agito in sua rappresentanza, ma a titolo
personale, ciò che la controparte non poteva ignorare.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice e l’intervenuto in lite postulano la reiezione
del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Contrariamente
a quanto ritenuto dal convenuto, è incontestabile che l’intervento di modifica
delle gronde rientri ancora nel contratto di appalto di cui al doc. A e non sia
invece oggetto di un nuovo e diverso contratto con l’attrice. Il contratto di
cui al doc. A concerneva in effetti tutte le prestazioni da copritetto e
lattoniere da effettuarsi nel cantiere di __________. I lavori eseguiti
dall’attrice, pur essendo terminati, nel febbraio 1999 non erano ancora stati né
collaudati né liquidati, tra l’altro per il fatto che il convenuto non era
soddisfatto del dettaglio delle gronde. L’intervento di modifica di queste
ultime va pertanto considerato una semplice modifica d’ordine
(“Bestellungsänderung”, cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996,
n. 768) rispettivamente un lavoro supplementare, in ogni caso rientrante nel
contratto iniziale (cfr. art. 7 delle prescrizioni generali, sub doc. 4, che
sono parte integrante del contratto di cui al doc. A).
Il fatto
che la modifica delle gronde rientri nel contratto di appalto di cui al doc. A,
che -come detto- è pacificamente retto dalle norme SIA 118, ha come conseguenza
che di principio la delibera dell’intervento da parte della direzioni dei
lavori dev’essere considerata come avvenuta a nome e per conto del committente
qui convenuto: giusta l’art. 33 cpv. 2 SIA 118, in effetti, a meno che il
contratto di appalto non disponga altrimenti nel documento contrattuale -ciò
che nel caso di specie non risulta né è stato preteso- la direzione dei lavori
rappresenta il committente nei rapporti con l’imprenditore, ritenuto che
quest’ultimo è vincolato giuridicamente da tutti gli atti espressi dalla
direzione dei lavori relativi all’opera, in particolare dalle prescrizioni,
dalle ordinazioni, dalle conferme e dalla consegne di piani (cfr. pure Gauch, op.
cit., n. 279 e 783).
7. Il
convenuto, pur non contestando (più) l’applicabilità nella fattispecie di
questa disposizione, ritiene nondimeno che in concreto non si potrebbe
concludere per l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, così presunto, visto
e considerato che l’attrice era perfettamente cosciente del fatto che egli non
era intenzionato ad assumersi la spesa supplementare, di circa fr. 30'000.-
(doc. D; teste A__________ __________), per la modifica delle gronde. Non è
così. Se è vero che il convenuto inizialmente non era intenzionato ad assumersi
quella spesa, ritenendo di non essere stato sufficientemente informato dal
progettista e direttore dei lavori che le gronde previste nel progetto non
erano quelle tradizionali (teste A__________ __________), è però altrettanto
vero che la questione venne poi risolta nel senso che committenza e direttore
dei lavori si accordarono di far eseguire la modifica in questione, fermo
restando che per il pagamento dei lavori supplementari ci si sarebbe poi anche
potuti mettere d’accordo in sede di liquidazione dell’onorario di quest’ultimo
(cfr. teste A__________ __________, il quale riferisce che a quel momento il
direttore dei lavori si dichiarò persino disposto ad assumere la metà di questi
costi, visti i buoni rapporti con il convenuto): è pertanto a ragione che il
giudice di prime cure ha concluso che la delibera dell’intervento
supplementare, decisa dopo quella riunione, sia avvenuta in rappresentanza del
convenuto, atteso che la questione del pagamento sarebbe stata risolta in
seguito, internamente tra loro. Ma a prescindere da quanto precede, nulla
permette di confermare che l’attrice fosse a conoscenza di quelle circostanze, anche
perché la discussione di cui si è detto era avvenuta unicamente tra il
committente e la direzione dei lavori (teste A__________ __________). Il fatto
che un dipendente dell’attrice possa aver riferito che in occasione di un altro
incontro il direttore dei lavori, riferendosi al corrispettivo da pagare, abbia
detto “poi vedremo chi pagherà” (teste R__________ __________), non risulta
determinante: intanto la frase in questione non era stata rivolta al
rappresentante dell’attrice, ma ad un dipendente della direzione dei lavori
(teste R__________ __________), per cui è tutt’altro che scontato che la stessa
dovesse o potesse influire anche sui rapporti contrattuali con l’attrice e non solo
su quelli interni tra direzione lavori e committenza; ma se anche così fosse,
non si potrebbe in ogni caso ancora concludere che per l’attrice fosse chiaro
che la modifica richiesta era stata ordinata a titolo personale dal direttore
dei lavori, il quale l’avrebbe poi pagata di tasca propria, in altre parole
dunque che con ciò fosse venuta meno la presunzione derivante dall’art. 33 cpv.
2 SIA 118.
8. La
decisione del Pretore deve comunque essere confermata anche per un altro
motivo. A norma dell’art. 33 cpv. 3 CO, la comunicazione dei poteri del
rappresentante non deve necessariamente essere espressa, ma può risultare da un
comportamento attivo o passivo che, secondo la teoria dell’affidamento, può
essere intesa come il conferimento di poteri. Così, colui che crea l’apparenza
di un potere di rappresentanza è vincolato dagli atti compiuti in suo nome, se
il terzo ha pensato, in buona fede, all’esistenza di un potere di
rappresentanza e se le circostanze inducevano a crederlo (ICCTF 15 maggio 2000
4C.57/1999 consid. 4). In concreto è incontestato che la richiesta di modifica
delle gronde era stata formulata dal convenuto, non soddisfatto dal punto di
vista estetico del dettaglio previsto dal progetto. È stato lo stesso
convenuto, dopo aver preso visione di almeno due campioni (testi R__________ __________
e A__________ __________), a scegliere la nuova soluzione, che poi è stata messa
in opera. Egli in precedenza era stato informato dei presumibili costi
dell’intervento. I lavori così eseguiti, ovviamente riconoscibili, non sono in
seguito stati contestati dal convenuto. Mai, nella fase preprocessuale, egli ha
infine negato di essere il debitore della relativa mercede per il fatto che gli
stessi sarebbero stati ordinati a titolo personale dalla direzione lavori,
tanto è vero che, richiesto di pagare il saldo a quel momento ancora insoluto
(doc. L), si era limitato, tramite il suo avvocato, a scusarsi per il ritardo nel
pagamento dell’importo “a vostro favore” ed a chiedere di voler pazientare per
il versamento dell’importo ancora scoperto, rilevando che il ritardo era dovuto
al fatto che altri lavori nella villa non erano ancora terminati e che il
direttore dei lavori non aveva ancora emesso un conteggio finale (doc. M). Ciò
non può significare altro che accettazione tacita. Ma anche qualora si volesse
considerare che il direttore dei lavori non disponeva dei poteri necessari per
vincolare il convenuto, si dovrebbe in ogni caso ammettere che in concreto v’è
stata una ratifica da parte del convenuto ex art. 38 CO, la quale, avuto
riguardo alle circostanze, è emersa dal suo silenzio o quantomeno dai suoi atti
concludenti (sentenza ICCTF citata; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n. 870) durante rispettivamente dopo l’esecuzione
delle opere.
9. Ne
discende la reiezione del gravame, che tuttavia non può ancora essere sanzionato
come temerario giusta l’art. 152 CPC.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che al litisdenunciato e intervenuto in lite non possono essere
attribuite ripetibili, non potendosi ritenere la soccombenza di alcuna parte
nei suoi confronti (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 93; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 ad art. 148; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 74 ad art. 148; II CCA 16 agosto 1994 inc. n. 5/94, 21
settembre 1998 inc. n. 10.95.54).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 7 novembre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
600.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
all’appellata AO 2 fr. 1’200.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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