12.2005.197
appalto - mercede
26 settembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2005.197
Data decisione, Autorità:
26.09.2006, IICCA
Titolo:
appalto - mercede
MERCEDE
art. 373 CO
art. 374 CO
Incarto n.
12.2005.197
Lugano
26 settembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.654
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 8
ottobre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. dallo RA 2
chiedente
la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo di fr. 57'033.10
oltre interessi quale mercede per un contratto d’__________,
nonché l’iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale degli artigiani già annotata in via provvisoria, domande
alle quali i convenuti si sono opposti chiedendo in pari tempo la cancellazione
dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria, e sulle quali il Pretore si è
pronunciato con sentenza 17 ottobre 2005 accogliendo la petizione limitatamente
all'importo di fr. 31'046.56 oltre accessori;
appellante
l’attrice con atto d’appello 7 novembre 2005, con il quale chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, mentre
i convenuti con osservazioni 5 dicembre 2005 postulano la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti
ritenuto
Fatti
1. Nel corso del 2003 AO 1 e AO 2 hanno
incaricato la AP 1, azienda attiva nel settore delle costruzioni,
dell'esecuzione di alcuni lavori di riattazione dalla casa sita sul mappale n. __________
RFD di __________ di loro proprietà.
Per
i propri lavori la AP 1 ha emesso fatture per lavori a regia per complessivi
fr. 124'920.20 e per lavori a misura per fr. 80'039.-, a fronte delle quali i
committenti hanno versato acconti per 146'491.50, rifiutandosi di pagare il
saldo di fr. 57'033.10 adducendo che i costi fatturati erano sproporzionati.
Con
istanza 19 maggio 2004, la AP 1 ha chiesto l’annotazione in via provvisoria di
un’ipoteca legale degli artigiani per l'importo di fr. 58'467.70, istanza
accolta dal Segretario assessore con decreto 9 settembre 2004.
2. Con
petizione 8 ottobre 2004 la AP 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al
pagamento di fr. 57'033.10 oltre interessi, corrispondenti al saldo scoperto
delle fatture emesse per i lavori di ristrutturazione effettuate sul fondo di __________
e l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale già annotata in via
provvisoria. Essa adduce di aver eseguito le opere di cui trattasi, la cui
esecuzione sarebbe confermata dalla direzione lavori che, con la liquidazione,
avrebbe pure riconosciuto l'importo litigioso.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, sostenendo che per le opere da
gessatore le parti avevano pattuito un importo forfetario di fr. 95'391.86
oltre IVA, sul quale era concesso uno sconto variabile tra il 5 ed il 15%. Pur
ammettendo che in corso d'opera si era resa necessaria l'esecuzione di lavori
supplementari, essi contestano la fattura finale, rilevando che il raddoppio
della cifra pattuita non è giustificato, che i costi fatturati sono eccessivi e
sproporzionati per rapporto ai lavori eseguiti, e che controparte non li ha mai
resi attenti dell'importante superamento dei costi.
Con
i successivi allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti
hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.
3. Con
sentenza 17 ottobre 2005 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr.
31'046.56 oltre interessi del 5% a partire dal 19 maggio 2004, respingendola
per la rimanenza perché ha ritenuto non provato un maggiore importo.
4. Con
appello 7 novembre 2005 la AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata nel
senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 5 dicembre 2005 i convenuti propongono di respingere l’appello, protestando
tasse, spese e ripetibili.
considerato
Considerandi
5.
Non
vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Pure pacifico è che l’appaltatrice
che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo
all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed.,
no 21 ad art. 373 CO). Non v’è invece convergenza sul quantum della mercede
medesima.
Il
contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente
stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede
a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera,
sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di
modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,
op. cit., no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni,
l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale
(art. 374 CO).
6.
Nel
caso concreto, stanti le contestazioni dei convenuti, incombeva all'attrice
dimostrare la congruità della propria pretesa. In tal senso essa invoca la liquidazione
delle opere da parte della direzione lavori, dalla quale risulta a suo dire il
benfondato della domanda. Se non che, i convenuti hanno contestato la rilevanza
della liquidazione, sostenendo di non averla mai approvata, mentre la direzione
lavori, in mancanza di un'espressa autorizzazione, non poteva vincolarli. Il
Pretore, rilevato che per consolidata giurisprudenza la liquidazione non
vincola il committente salvo che esista al riguardo un'esplicita
autorizzazione, constatatane la mancanza nel caso concreto ha considerato la
liquidazione inidonea a dimostrare la congruità della mercede. Rilevato poi che
l'attrice aveva rinunciato alla prova peritale, il primo giudice ha ritenuto
che la perizia di parte prodotta dai convenuti era comunque un riferimento
valido per stabilire il valore del lavoro, che ha fissato in fr. 178'972.66,
condannando i convenuti a versare il saldo di fr. 31'046.56.
L'appellante censura la decisione
del Pretore, rimproverandogli di aver proceduto alla quantificazione della
mercede fondandosi sulla perizia di parte, il cui valore non andrebbe oltre
alla semplice allegazione di parte. Poiché dall'istruttoria risulterebbe l'inattendibilità
della perizia, il Pretore avrebbe dovuto tener conto della liquidazione operata
dai signori __________ e __________ che, quali responsabili della direzione
lavori, avevano agito quali persone di fiducia dei committenti.
7.
Nel
proprio appello, l'appellante sostiene che per determinare la mercede dovuta sarebbe
"equo e ragionevole" riferirsi alla liquidazione della direzione
lavori perché allestita da persone di fiducia dei committenti, piuttosto che
alla perizia di parte, alla quale misconosce valenza probatoria. Se non che, essa
non critica l'accertamento del Pretore che ha negato l'idoneità della
liquidazione quale prova dell'entità della mercede -perché in mancanza di
un'espressa autorizzazione la direzione lavori non poteva vincolare i committenti-
né si confronta in alcun modo con gli argomenti esposti al riguardo nel
giudizio impugnato, neppure indicando perché in merito il giudizio sarebbe
errato. Su questo punto la sentenza del Pretore mantiene quindi tutta la sua
validità, ciò che comporta la reiezione dell’appello (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TIApp., m. 36 ad
art. 309).
Di
conseguenza, quand'anche, come postulato, non si dovesse tener conto della
perizia di parte -perché da considerare alla stregua di una mera allegazione di
parte- ciò non gioverebbe all'appellante, ritenuto che in tale evenienza
verrebbe addirittura a mancare anche l'unico punto di riferimento per stabilire
il quantum della mercede, nel qual caso la petizione sarebbe, quindi, interamente
da respingere.
Ne discende che l'appello
dev'essere respinto, con il carico di spese e ripetibili all'appellante,
interamente soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 7 novembre 2005 di AP 1 è respinto.
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia
di fr. 450.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà
a controparte fr. 1'500.- di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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