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Decisione

12.2005.197

appalto - mercede

26 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Nel corso del 2003 AO 1 e AO 2 hanno

incaricato la AP 1, azienda attiva nel settore delle costruzioni,

dell'esecuzione di alcuni lavori di riattazione dalla casa sita sul mappale n. __________

RFD di __________ di loro proprietà.

Per

i propri lavori la AP 1 ha emesso fatture per lavori a regia per complessivi

fr. 124'920.20 e per lavori a misura per fr. 80'039.-, a fronte delle quali i

committenti hanno versato acconti per 146'491.50, rifiutandosi di pagare il

saldo di fr. 57'033.10 adducendo che i costi fatturati erano sproporzionati.

Con

istanza 19 maggio 2004, la AP 1 ha chiesto l’annotazione in via provvisoria di

un’ipoteca legale degli artigiani per l'importo di fr. 58'467.70, istanza

accolta dal Segretario assessore con decreto 9 settembre 2004.

2. Con

petizione 8 ottobre 2004 la AP 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al

pagamento di fr. 57'033.10 oltre interessi, corrispondenti al saldo scoperto

delle fatture emesse per i lavori di ristrutturazione effettuate sul fondo di __________

e l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale già annotata in via

provvisoria. Essa adduce di aver eseguito le opere di cui trattasi, la cui

esecuzione sarebbe confermata dalla direzione lavori che, con la liquidazione,

avrebbe pure riconosciuto l'importo litigioso.

I

convenuti si sono opposti alla petizione, sostenendo che per le opere da

gessatore le parti avevano pattuito un importo forfetario di fr. 95'391.86

oltre IVA, sul quale era concesso uno sconto variabile tra il 5 ed il 15%. Pur

ammettendo che in corso d'opera si era resa necessaria l'esecuzione di lavori

supplementari, essi contestano la fattura finale, rilevando che il raddoppio

della cifra pattuita non è giustificato, che i costi fatturati sono eccessivi e

sproporzionati per rapporto ai lavori eseguiti, e che controparte non li ha mai

resi attenti dell'importante superamento dei costi.

Con

i successivi allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti

hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.

3. Con

sentenza 17 ottobre 2005 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr.

31'046.56 oltre interessi del 5% a partire dal 19 maggio 2004, respingendola

per la rimanenza perché ha ritenuto non provato un maggiore importo.

4. Con

appello 7 novembre 2005 la AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata nel

senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

Con

osservazioni 5 dicembre 2005 i convenuti propongono di respingere l’appello, protestando

tasse, spese e ripetibili.

considerato

Considerandi

5.

Non

vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di

appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Pure pacifico è che l’appaltatrice

che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo

all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed.,

no 21 ad art. 373 CO). Non v’è invece convergenza sul quantum della mercede

medesima.

Il

contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella

preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente

stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede

a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera,

sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di

modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,

op. cit., no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni,

l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale

(art. 374 CO).

6.

Nel

caso concreto, stanti le contestazioni dei convenuti, incombeva all'attrice

dimostrare la congruità della propria pretesa. In tal senso essa invoca la liquidazione

delle opere da parte della direzione lavori, dalla quale risulta a suo dire il

benfondato della domanda. Se non che, i convenuti hanno contestato la rilevanza

della liquidazione, sostenendo di non averla mai approvata, mentre la direzione

lavori, in mancanza di un'espressa autorizzazione, non poteva vincolarli. Il

Pretore, rilevato che per consolidata giurisprudenza la liquidazione non

vincola il committente salvo che esista al riguardo un'esplicita

autorizzazione, constatatane la mancanza nel caso concreto ha considerato la

liquidazione inidonea a dimostrare la congruità della mercede. Rilevato poi che

l'attrice aveva rinunciato alla prova peritale, il primo giudice ha ritenuto

che la perizia di parte prodotta dai convenuti era comunque un riferimento

valido per stabilire il valore del lavoro, che ha fissato in fr. 178'972.66,

condannando i convenuti a versare il saldo di fr. 31'046.56.

L'appellante censura la decisione

del Pretore, rimproverandogli di aver proceduto alla quantificazione della

mercede fondandosi sulla perizia di parte, il cui valore non andrebbe oltre

alla semplice allegazione di parte. Poiché dall'istruttoria risulterebbe l'inattendibilità

della perizia, il Pretore avrebbe dovuto tener conto della liquidazione operata

dai signori __________ e __________ che, quali responsabili della direzione

lavori, avevano agito quali persone di fiducia dei committenti.

7.

Nel

proprio appello, l'appellante sostiene che per determinare la mercede dovuta sarebbe

"equo e ragionevole" riferirsi alla liquidazione della direzione

lavori perché allestita da persone di fiducia dei committenti, piuttosto che

alla perizia di parte, alla quale misconosce valenza probatoria. Se non che, essa

non critica l'accertamento del Pretore che ha negato l'idoneità della

liquidazione quale prova dell'entità della mercede -perché in mancanza di

un'espressa autorizzazione la direzione lavori non poteva vincolare i committenti-

né si confronta in alcun modo con gli argomenti esposti al riguardo nel

giudizio impugnato, neppure indicando perché in merito il giudizio sarebbe

errato. Su questo punto la sentenza del Pretore mantiene quindi tutta la sua

validità, ciò che comporta la reiezione dell’appello (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TIApp., m. 36 ad

art. 309).

Di

conseguenza, quand'anche, come postulato, non si dovesse tener conto della

perizia di parte -perché da considerare alla stregua di una mera allegazione di

parte- ciò non gioverebbe all'appellante, ritenuto che in tale evenienza

verrebbe addirittura a mancare anche l'unico punto di riferimento per stabilire

il quantum della mercede, nel qual caso la petizione sarebbe, quindi, interamente

da respingere.

Ne discende che l'appello

dev'essere respinto, con il carico di spese e ripetibili all'appellante,

interamente soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L’appello 7 novembre 2005 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia

di fr. 450.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà

a controparte fr. 1'500.- di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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