12.2005.198
assistenza giudiziaria - indigenza - patrimonio del coniuge del richiedente
30 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.198
Data decisione, Autorità:
30.11.2005, IICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria - indigenza - patrimonio del coniuge del richiedente
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
Incarto n.
12.2005.198
Lugano
30 novembre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.5
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione 8
gennaio 2004, da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con la quale si chiede la condanna del convenuto al
pagamento dell’importo di
Fr. 1'429'288.-- oltre interessi al 5% dal 14 aprile
2003 (risarcimento in materia di violazione del mandato e in materia di
responsabilità dell’organo).
Ed ora sull’istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio formulata dal convenuto il 1 giugno 2004 che il Pretore,
con decreto 19 ottobre 2005, ha integralmente respinto.
Appellante l’istante il quale, con appello 4 novembre
2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di essere ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che AP 1 è stato chiamato in giudizio dalla AO 1 per vederlo
condannato a risarcirle l’importo di Fr. 1'429'288.-- per pretesi danni finanziari che le avrebbe causato nella sua
qualità di membro del Consiglio di fondazione e gestore dei suoi beni;
che AP 1,
affermando la sua indigenza e la possibilità di esito favorevole della sua resistenza
in lite, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria
che il Pretore, con l’impugnato decreto del 19 ottobre 2005, ha respinto poiché
la moglie dell’istante, la cui situazione finanziaria va presa in
considerazione per determinare se il marito versa in stato di indigenza,
dispone di sostanza liquida per oltre 140'000.- che le permette senz’altro di
far fronte alle spese di patrocinio stimate, secondo i parametri minimi della
TOA, attorno ai Fr. 60'000.-;
che, con
l’appello che ci occupa, il ricorrente osserva che dal 1 gennaio 2006 sua
moglie non beneficerà più, essendo stata licenziata, del reddito dal lavoro che
permetteva alla famiglia di far fronte agli oneri correnti senza dover
consumare la propria sostanza, che, in ogni caso, i risparmi della moglie
devono essere considerati, per almeno Fr. 100'000.-, quale intangibile riserva
di soccorso, con la conseguenza che l’importo eccedente non basterebbe nemmeno
a coprire i costi di patrocinio e che nemmeno è stato considerato che pure deve
assumere i costi di difesa in un procedimento penale promosso dalla
beneficiaria della AO 1 nei suoi confronti;
che,
secondo costante dottrina e giurisprudenza, il dovere dello Stato di accordare
l’assistenza giudiziaria ad una parte indigente in una causa giudiziaria, non
priva di probabilità di successo, è sussidiario rispetto all’obbligo di
mantenimento che risulta dai rapporti tra coniugi (DTF 108 Ia 9 consid. 3 e 103
Ia 99; TF 23.10.2003 5P.310/2003; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et
administrative: les règles minima imposées par l’art. 4 Cst in JdT 1989, pag.
41/42; Ries, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen
Zivilprozessordnung von 18.12.1984, pag. 84);
che vige
il principio per cui chi postula l’assistenza giudiziaria deve aver
preventivamente consumato il suo patrimonio (rispettivamente quello del coniuge
tenuto al mantenimento ed all’assistenza secondo l’art. 163 cpv. 1 CC)
limitatamente all’eccedenza rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso” che
può variare tra Fr. 20'000.- e Fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per
una persona sola (DTF 119 Ia 11; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App. ad art. 3 Lag
m. 7);
che, anche
ammettendo per i due coniugi la necessità di riservare il massimo previsto
dalla giurisprudenza, ossia Fr. 100'000.-, rimane un’eccedenza di Fr. 40'000.-
che deve poter essere messa a disposizione per pagare i costi di patrocinio;
che è
senz’altro presumibile che questo importo non potrà bastare per sostenere tutti
gli oneri che deriveranno dall’attività del patrocinatore per la conduzione
della procedura giudiziaria sino al suo epilogo, ma ciò non può esimere
l’istante dall’iniziare col far capo alla disponibilità della moglie, con il
che la decisione del Pretore appare corretta e l’appello deve essere respinto;
che, in
seguito, quando questa disponibilità sarà esaurita e se ne saranno date le
condizioni, l’istante potrà rinnovare la domanda di assistenza per le attività
di patrocinio che ancora saranno necessarie;
che,
infatti, non va dimenticato che il giudizio sull’assistenza giudiziaria deve
fondarsi sulla situazione esistente al momento in cui l’istanza è stata
formulata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 3 Lag m. 18 e sentenze TF ivi citate) per cui
modifiche successive della situazione (come quella del consumo della sostanza
disponibile o come quelle indicate dal ricorrente relative alla disdetta del
contratto di lavoro della moglie o alle spese di patrocinio nella causa penale)
potranno essere esaminate solo successivamente e, se condurranno
all’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria, il relativo beneficio
potrà coprire unicamente gli atti di patrocinio successivi alla relativa
domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 158
m. 2);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. L’appello 4 novembre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giudizio in Fr. 200.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a
carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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