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Decisione

12.2005.198

assistenza giudiziaria - indigenza - patrimonio del coniuge del richiedente

30 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.198

Data decisione, Autorità:

30.11.2005, IICCA

Titolo:

assistenza giudiziaria - indigenza - patrimonio del coniuge del richiedente

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

art. 3 LAG

Incarto n.

12.2005.198

Lugano

30 novembre 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.5

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione 8

gennaio 2004, da

AO 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AP 1

rappr. dall’ RA

1

con la quale si chiede la condanna del convenuto al

pagamento dell’importo di

Fr. 1'429'288.-- oltre interessi al 5% dal 14 aprile

2003 (risarcimento in materia di violazione del mandato e in materia di

responsabilità dell’organo).

Ed ora sull’istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio formulata dal convenuto il 1 giugno 2004 che il Pretore,

con decreto 19 ottobre 2005, ha integralmente respinto.

Appellante l’istante il quale, con appello 4 novembre

2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di essere ammesso al

beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di

causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che AP 1 è stato chiamato in giudizio dalla AO 1 per vederlo

condannato a risarcirle l’importo di Fr. 1'429'288.-- per pretesi danni finanziari che le avrebbe causato nella sua

qualità di membro del Consiglio di fondazione e gestore dei suoi beni;

che AP 1,

affermando la sua indigenza e la possibilità di esito favorevole della sua resistenza

in lite, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria

che il Pretore, con l’impugnato decreto del 19 ottobre 2005, ha respinto poiché

la moglie dell’istante, la cui situazione finanziaria va presa in

considerazione per determinare se il marito versa in stato di indigenza,

dispone di sostanza liquida per oltre 140'000.- che le permette senz’altro di

far fronte alle spese di patrocinio stimate, secondo i parametri minimi della

TOA, attorno ai Fr. 60'000.-;

che, con

l’appello che ci occupa, il ricorrente osserva che dal 1 gennaio 2006 sua

moglie non beneficerà più, essendo stata licenziata, del reddito dal lavoro che

permetteva alla famiglia di far fronte agli oneri correnti senza dover

consumare la propria sostanza, che, in ogni caso, i risparmi della moglie

devono essere considerati, per almeno Fr. 100'000.-, quale intangibile riserva

di soccorso, con la conseguenza che l’importo eccedente non basterebbe nemmeno

a coprire i costi di patrocinio e che nemmeno è stato considerato che pure deve

assumere i costi di difesa in un procedimento penale promosso dalla

beneficiaria della AO 1 nei suoi confronti;

che,

secondo costante dottrina e giurisprudenza, il dovere dello Stato di accordare

l’assistenza giudiziaria ad una parte indigente in una causa giudiziaria, non

priva di probabilità di successo, è sussidiario rispetto all’obbligo di

mantenimento che risulta dai rapporti tra coniugi (DTF 108 Ia 9 consid. 3 e 103

Ia 99; TF 23.10.2003 5P.310/2003; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et

administrative: les règles minima imposées par l’art. 4 Cst in JdT 1989, pag.

41/42; Ries, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen

Zivilprozessordnung von 18.12.1984, pag. 84);

che vige

il principio per cui chi postula l’assistenza giudiziaria deve aver

preventivamente consumato il suo patrimonio (rispettivamente quello del coniuge

tenuto al mantenimento ed all’assistenza secondo l’art. 163 cpv. 1 CC)

limitatamente all’eccedenza rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso” che

può variare tra Fr. 20'000.- e Fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per

una persona sola (DTF 119 Ia 11; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App. ad art. 3 Lag

m. 7);

che, anche

ammettendo per i due coniugi la necessità di riservare il massimo previsto

dalla giurisprudenza, ossia Fr. 100'000.-, rimane un’eccedenza di Fr. 40'000.-

che deve poter essere messa a disposizione per pagare i costi di patrocinio;

che è

senz’altro presumibile che questo importo non potrà bastare per sostenere tutti

gli oneri che deriveranno dall’attività del patrocinatore per la conduzione

della procedura giudiziaria sino al suo epilogo, ma ciò non può esimere

l’istante dall’iniziare col far capo alla disponibilità della moglie, con il

che la decisione del Pretore appare corretta e l’appello deve essere respinto;

che, in

seguito, quando questa disponibilità sarà esaurita e se ne saranno date le

condizioni, l’istante potrà rinnovare la domanda di assistenza per le attività

di patrocinio che ancora saranno necessarie;

che,

infatti, non va dimenticato che il giudizio sull’assistenza giudiziaria deve

fondarsi sulla situazione esistente al momento in cui l’istanza è stata

formulata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 3 Lag m. 18 e sentenze TF ivi citate) per cui

modifiche successive della situazione (come quella del consumo della sostanza

disponibile o come quelle indicate dal ricorrente relative alla disdetta del

contratto di lavoro della moglie o alle spese di patrocinio nella causa penale)

potranno essere esaminate solo successivamente e, se condurranno

all’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria, il relativo beneficio

potrà coprire unicamente gli atti di patrocinio successivi alla relativa

domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 158

m. 2);

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L’appello 4 novembre 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio in Fr. 200.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a

carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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