12.2005.2
mutuo - richiesta di restituzione - onere della prova quo all'esistenza di una successiva donazione o rendita vitalizia
20 gennaio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2005.2
Data decisione, Autorità:
20.01.2006, IICCA
Titolo:
mutuo - richiesta di restituzione - onere della prova quo all'esistenza di una successiva donazione o rendita vitalizia
DONAZIONE
MUTUO
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 245 CO
art. 310 CO
art. 517 CO
Incarto n.
12.2005.2
Lugano
20 gennaio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.107
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 6 agosto 2002
da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
tutti rappr. da RA
2
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 200'000.- più interessi
al 6% dal 31 gennaio 2002 di cui al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 2 dicembre 2004 ha respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 5 gennaio 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con osservazioni 2 marzo 2005 postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
rogito 24 maggio 1988 del notaio __________ (doc. B), G__________ ha venduto per
fr. 258'570.- a AP 1 e a R__________, in ragione di metà ciascuno, la part. n. __________
di __________. In base agli accordi contrattuali, fr. 58'570.- andavano pagati
in contanti, mentre per la rimanenza, di fr. 200'000.-, la venditrice concedeva
agli acquirenti un mutuo fruttifero, che, come meglio precisato in un accordo
separato di pari data (doc. C), maturava un interesse annuo del 4.5% pagabile
solidalmente dai mutuatari e doveva esserle restituito il 1° luglio 1991,
ritenuto che a garanzia del rimborso questi ultimi avrebbero costituito 2
cartelle ipotecarie al portatore di fr. 100'000.- cadauna che dovevano rimanere
depositate presso la creditrice sino ad estinzione del debito.
Nel corso
del 1991, dopo che la mutuante aveva chiesto la restituzione dell’importo
mutuato per il 30 giugno 1991 (doc. D), le parti si sono accordate per una
proroga al 1° luglio 1995 del termine per il rimborso e per un aumento al 6%,
con effetto retroattivo dal 1° luglio 1990, del tasso d’interesse (doc. F-G).
2. Gli
acquirenti hanno regolarmente versato gli interessi fino alla data del decesso
della venditrice, avvenuto il 23 luglio 2001 (doc. 9), dopodiché hanno
interrotto ogni pagamento e si sono rifiutati di dar seguito alle richieste di rimborso
del capitale (doc. L) formulate dai di lei eredi, ciò che ha indotto questi
ultimi a far spiccare nei confronti di AP 1 -analoga iniziativa è stata per altro adottata anche nei
confronti di R__________ (cfr. doc. N)- il PE n. __________ dell’UEF di
Bellinzona di fr. 200'000.- più interessi al 6% dal 31 gennaio 2002 (doc. M),
al quale l’escusso ha interposto l’opposizione nel frattempo rigettata in via
provvisoria (doc. A). Di qui la presente causa.
3. Con
la tempestiva petizione in rassegna, avversata da AO 1, AO 2, AO 3, AO 4,
AO 5, AO 6 e AO 7, formanti la comunione ereditaria fu G__________
(doc. 9), AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in parola,
adducendo in sintesi che in epoca non precisata, ma comunque successivamente al
1991, le parti al contratto di mutuo avevano concluso un accordo verbale, noto
al notaio rogante, in base al quale la creditrice, che nel 1958 aveva
acquistato il fondo in questione ad un prezzo irrisorio da __________, madre
rispettivamente suocera dei debitori, e dunque si sentiva obbligata moralmente
a rimediare in un qualche modo a quella situazione, rinunciava al rimborso
della somma mutuata, mentre questi ultimi si impegnavano a corrisponderle gli
interessi su quella somma vita natural durante, a mo’ di una pensione o di una rendita
vitalizia. L’esistenza di un tale accordo era provata dal fatto che da quel
momento essa non aveva più preteso il rimborso del capitale, né la riconsegna
delle cartelle ipotecarie che erano state loro consegnate.
4. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo in
sostanza che l’attore non aveva provato che il contratto di mutuo fosse stato
modificato da successivi accordi verbali. Il giudice di prime cure ha innanzitutto
osservato che la mancata richiesta di rimborso del mutuo da parte della
creditrice dopo il 1991, senza che nel frattempo fosse scaduto il termine di
prescrizione, e la consegna delle cartelle ipotecarie direttamente ai debitori,
così come era stato da loro chiesto al notaio, non erano di per sé tali da
provare l’esistenza di un tale accordo. Neppure risultava, sulla base della
perizia giudiziaria, confutata in definitiva dal solo teste R__________, la cui
deposizione era tuttavia da valutare con grande cautela essendo egli manifestamente
interessato alla lite, che il prezzo pagato dalla creditrice nel 1958 fosse
irrisorio e dunque potesse eventualmente aver creato in lei un obbligo morale
nei confronti dei debitori. Oltretutto neanche la tesi attorea secondo cui
quell’accordo non sarebbe stato messo per scritto allo scopo di celare
l’operazione agli eredi della creditrice aveva trovato fondamento. Ed anzi il
fatto che i giustificativi dei pagamenti a favore della creditrice riportassero
la menzione “int.”, che stava per “interessi”, rispettivamente che nelle
dichiarazioni fiscali dal 1989/90 in poi dei debitori fosse sempre stato
indicato il debito di fr. 200'000.- confermava che tra le parti era ancora in
essere il contratto di mutuo originariamente stipulato.
5. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare la sentenza pretorile
nel senso di accogliere la petizione. A suo giudizio, l’esistenza dell’accordo
litigioso era stata confermata, oltre che dal teste R__________, anche dalla
teste __________, del tutto disinteressata all’esito della lite. Alla luce di
quanto precede, pacifico per altro che l’aumento del prezzo del terreno intervenuto
dal 1958 (fr. 3.21/mq) al 1988 (fr. 170.-/mq) era in ogni caso tale da creare
nella creditrice un obbligo morale nei confronti dei debitori anche se per
ipotesi l’importo pagato a suo tempo non fosse stato irrisorio, non si poteva assolutamente
condividere l’assunto con cui il primo giudice aveva ritenuto irrilevante il
fatto che dal 1991 essa non avesse più preteso il rimborso del capitale e che
le cartelle ipotecarie fossero state loro consegnate e in seguito non più
richieste.
6. Delle
osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore, gravato dell’onere della
prova (art. 8 CC), non avesse dimostrato che il contratto di mutuo (doc. B e C)
era stato successivamente modificato da un accordo con cui la mutuante,
operando di fatto una donazione, rinunciava alla restituzione della somma
mutuata e i mutuatari si impegnavano a corrisponderle vita natural durante gli
interessi su quella somma a titolo di pensione o di rendita vitalizia può
senz’altro essere confermato.
7.1 Pacifico
che la tesi attorea era suffragata dalla testimonianza di R__________ (verbale
p. 7), la cui deposizione non poteva tuttavia essere considerata attendibile
siccome egli, al quale per altro era stata denunciata la lite (cfr. risposta p.
12 seg.), era condebitore, oltretutto solidale (petizione p. 7 e 10; replica p.
8; doc. LL e MM inc. n. EF.2002.357 rich.; cfr. pure doc. C), dell’importo
mutuato ed era dunque manifestamente interessato all’esito della lite, si
tratta di esaminare se la stessa non sia stata eventualmente confermata dalla
testimonianza di __________. Non è così. Il fatto che quest’ultima abbia
dichiarato che nel corso del 1997 G__________ le aveva detto “che in
considerazione di questa differenza di prezzo”, cioè dell’aumento del
prezzo del terreno tra il 1958 ed il 1988 “riceveva non so se da __________
o da AP 1 una somma versata periodicamente, non so però se mensile, ogni 6 mesi
o una volta all’anno” (verbale p. 5) non permette in effetti di concludere
per l’esistenza dell’accordo invocato dall’attore, non essendo in definitiva
chiaro se quegli importi fossero dovuti in forza del contratto di mutuo
originariamente stipulato, la cui concessione si inseriva a sua volta nella
volontà della creditrice di favorire in un certo qual modo i debitori -per altro
già favoriti dal prezzo di favore spuntato, inferiore a quello di mercato, di
fr. 210.-/mq (perizia p. 10)- in conseguenza della differenza di prezzo (cfr.
doc. E), e non invece a seguito della rinuncia da parte sua alla restituzione
della somma mutuata.
7.2 Per
il resto, l’attore non pretende seriamente che la sua versione possa essere
stata confermata da altre risultanze probatorie. Come giustamente rilevato dal
primo giudice, il fatto che la creditrice dopo il 1991 non abbia più chiesto il
rimborso del capitale o la riconsegna delle cartelle ipotecarie non impone necessariamente
di concludere che la somma mutuata, non essendo frattanto trascorso il termine
di prescrizione, non fosse più dovuto a seguito di una sua rinuncia
unilaterale. E nemmeno il fatto che quei titoli fossero nelle mani dei debitori
può giovare all’attore, atteso che gli stessi erano stati a loro consegnati dal
notaio, oltretutto su loro richiesta (doc. H) e non su richiesta della
creditrice, già poche settimane dopo la sottoscrizione del rogito, fermo
restando però che, in seguito, e meglio nel corso del 1991, essi in ogni caso avevano
pacificamente dato atto di essere ancora debitori dell’importo mutuato (doc. E
e G), pur essendo in possesso delle cartelle ipotecarie.
7.3 Se
poi si considera che l’attore non ha contestato in questa sede l’assunto
pretorile, del tutto corretto, secondo cui quella versione risultava smentita
dal fatto che i giustificativi dei pagamenti a favore della creditrice riportavano
talora la menzione “int.” / “inter.” (doc. 15) e soprattutto dal fatto che
nelle dichiarazioni fiscali successive al biennio 1991/92 i debitori avevano
sempre indicato tra i loro debiti quello in esame di fr. 200'000.- a favore della
creditrice (cfr. i fascicoli fiscali rich.), ben si può concludere, considerato
anche che l’edizione dell’incarto dal notaio rogante -nel frattempo defunto- il
quale a detta dell’attore doveva essere a conoscenza dell’accordo ed anzi lo
aveva addirittura consigliato, non ha permesso di confermare quella circostanza,
rispettivamente che l’accordo in parola neppure era stato allestito nella
necessaria forma scritta (art. 517 CO, che s’imponeva non solo per l’impegno
dei debitori, ma anche per le obbligazioni eventualmente assunte nell’occasione
dalla creditrice, cfr. Schätzle, Berner Kommentar, N. 7 ad art. 517 CO; Bauer,
Basler Kommentar, 2. ed., N. 1 e 5 ad art. 517 CO; Tercier, Les contrats
spéciaux, 2. ed., n. 5425; II CCA 11 aprile 2001 inc. n. 12.2000.183), che
la tesi attorea era rimasta allo stadio di puro parlato e che dunque tra le
parti era effettivamente ancora in essere il contratto di mutuo originariamente
stipulato.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 5 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere agli
appellati fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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