12.2005.200
ammissibilità della petizione - decisione in limine litis - diritto di essere sentiti
22 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2005.200
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, IICCA
Titolo:
ammissibilità della petizione - decisione in limine litis - diritto di essere sentiti
ATTO NULLO / ATTI NULLI
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
art. 97 CPC-TI
art. 143 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.200
Lugano
22 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. AC.2005.25
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 21 ottobre 2005
da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
in materia di inesistenza del debito ex art. 85a LEF
che il Pretore, con decisione 31 ottobre 2005, ha dichiarato inammissibile.
Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 8
novembre 2005, chiede l’annullamento del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che AP 1, con petizione 21 ottobre 2005, ha introdotto, nei
confronti di AO 1, un’azione di inesistenza del debito ex art. 85a LEF intesa a
far accertare che non è debitore della controparte dell’importo di Fr. 26'000.-
di cui al PE n. __________ dell’UEF di Biasca con la conseguenza che tale
procedura esecutiva va annullata;
che,
pedissequamente alla petizione, ha presentato una domanda cautelare chiedendo
la sospensione provvisoria della stessa procedura esecutiva;
che il
Pretore, con decisione 31 ottobre 2005, ha dichiarato, in limine litis,
inammissibile l’azione avviata da AP 1 perché, sullo stesso oggetto era
pendente un’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF,
promossa dallo stesso attore;
che, con
l’appello che ci occupa, l’attore chiede l’annullamento del primo giudizio
perché il Pretore ha deciso su un presupposto processuale senza dargli la
possibilità di esprimersi;
che il
giudice il quale intende respingere un’azione perché mancante di un presupposto
processuale – come è quello dell’ammissibilità di ogni singolo atto processuale
(art. 97 cifra 5 CPC) – deve ordinare l’accertamento preliminare del
presupposto (art. 99 CPC) e quindi dare modo alla parte interessata di
esprimersi per contrastare la presunzione di assenza del presupposto;
che,
agendo in questo modo, il giudice non fa altro che garantire il diritto
costituzionale di essere sentito la cui violazione comporta la nullità
dell’atto non potendo del resto, in appello, essere addotti nuovi fatti, prove
od eccezioni, vietandolo l’art. 321 cpv. 1 litt. b CPC;
che, nel
caso concreto, il Pretore ha deciso senza sentire la parte, rispettivamente
senza invitarla alla discussione sull’ammissibilità della sua petizione,
causandole un pregiudizio che non si può altrimenti riparare che con
l’annullamento della sentenza (art. 143 CPC);
che tale
soluzione giurisprudenziale trova analogo precedente in una decisione di questa
Camera (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 97 m. 5);
che il
Pretore, al quale gli atti sono rinviati, dovrà nuovamente accertare, nel
rispetto dei diritti delle parti, se la petizione è ammissibile (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, N. 370 e 377);
che, nel
caso di sentenza nulla, è possibile accogliere l’appello già all’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m.
1), come avviene con il presente giudizio;
che non
vengono prelevate tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico
dello Stato a dipendenza dell’agire processualmente scorretto del Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 18);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. La decisione 31 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Riviera è
annullata.
2. Non
si prelevano tasse o spese mentre lo Stato del Canto Ticino verserà
all’appellante Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
-
-
Considerandi
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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