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Decisione

12.2005.202

lavoro - disdetta immediata

15 settembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

6.

L'art. 337 CO permette sia al datore di lavoro che al lavoratore di

recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ovvero per

cause che, secondo il principio generale della buona fede, rendono oggettivamente

intollerabile la prosecuzione del contratto sino al normale termine di disdetta

(DTF 130 III 28, 129 III 380; Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 2 ad art. 337 CO; Brühwiler, Kommentar zum

Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., 1996, n. 1 e 7 ad art. 337 CO). Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato

è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de

travail, Code annoté, 2001, n. 1.1 ad art. 337 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 337 CO).

Manchevolezze minori possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo

se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme

del ripetersi del medesimo comportamento anticontrattuale (DTF 129 III 351; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337

CO; Rapp, Die fristlose Kündigung

des Arbeitsvertrages, in BJM 1978 p. 176; Decurtins,

Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27). L'onere della prova circa le

circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla

parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo

libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie con particolare

riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del

contratto così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato

luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai

sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 127 III 313,

cons. 3, 108 II 446; Brühwiler,

op. cit., n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in

considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato

dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.) ed

esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto

la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta.

7. Il

convenuto, a fondamento della propria decisione di porre fine con effetto

immediato al contratto, ha essenzialmente allegato la violazione del dovere di

diligenza e fedeltà da parte della lavoratrice la quale non avrebbe perso

occasione per mancargli di rispetto insultandolo dinanzi a colleghi e clienti

dell'esercizio pubblico. Ora, è vero che la violazione del dovere di diligenza

e fedeltà verso il datore di lavoro può costituire fondato motivo di risoluzione

immediata del contratto (Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 337 CO), tuttavia una violazione da parte

del lavoratore di questi principi può giustificare il suo licenziamento immediato

solo se si tratta di un insulto che esprime un violento rifiuto della propria

considerazione verso colui che si raggiunge con tale espressione. In altre

parole, solo un comportamento gravemente ingiurioso che pone fine

all'indispensabile rapporto di fiducia tra le parti così da non permettere la

continuazione della loro collaborazione sino al prossimo termine ordinario di

disdetta, può giustificare un licenziamento immediato (DTF 127 III 313; ICCTF

4C.435/2004; CCC 14 marzo 2006 inc. n. 16.2005.131).

In

concreto, come già deciso dalla Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello -il cui potere cognitivo, trattandosi qui di riesaminare una

decisione basata sul libero apprezzamento, non è sostanzialmente diverso da

quello della scrivente Camera (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano, 2000, m. 32 ad art. 307)-nell’ambito

dell’esame del ricorso presentato a suo tempo dal convenuto nell’incarto

CL.2003.30 richiamato (cfr. sentenza CCC citata), che sulla particolare

questione è per altro identico a quello in esame, la decisione del Pretore di

non ritenere legittimo il licenziamento in tronco dell'istante, ancorché quest’ultima

avesse avuto delle discussioni, sfociate anche in litigi con il proprio datore

di lavoro, con particolare riferimento a quello del 12 giugno 2003 all'origine

del suo licenziamento in tronco, durante il quale la stessa lo avrebbe

minacciato di spaccargli la testa (cfr. teste __________ __________ inc.

CL.2003.30 rich.), aggiungendo che quello era un posto di merda con gente di

merda (cfr. sentenza p. 7 in alto), può senz'altro essere confermata. Il

comportamento dell'istante, pur essendo certo inopportuno e biasimevole, non è in

effetti di una gravità tale da aver oggettivamente pregiudicato la fiducia che

il datore di lavoro poteva e doveva nutrire nei suoi confronti, anche perché lo

stesso si situa in un contesto ben preciso, ovvero nell'ambito di un litigio

(cfr. teste __________ __________ inc. CL.2003.30 rich.), nel corso del quale

anche il datore di lavoro ha apostrofato con degli epiteti la signora CO 1 e

le ha detto di andarsene immediatamente dal posto di lavoro, poiché non

voleva tenere persone che non sapevano lavorare (cfr. teste __________ __________

inc. CL.2003.30 rich.). Si volesse ritenere inattendibile quest'ultima

deposizione, come pretende per la prima volta in questa sede e quindi

irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 29 settembre 2004 inc. n.

12.2003.135, 10 novembre 2005 inc. n. 12.2005.71, 17 novembre 2005 inc. n.

12.2004.125, 6 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.35, 30 gennaio 2006 inc. n.

12.2004.190) l’appellante, l'esito non muterebbe giacché le testimonianze di __________

__________ e __________ __________ non permettono di giungere a una diversa

conclusione, entrambi essendosi limitati a confermare che il giorno 12 giugno

2003 vi era stato un litigio tra le parti.

In

ogni caso, si volesse anche attribuire all'istante la causa del litigio, è

indubbio che quanto da lei espresso nei confronti del datore di lavoro

costituiva un'infrazione minore per la quale era necessario richiamare la

dipendente (Brühwiler, op. cit.,

n. 9 ad art. 337 CO), anche perché gli eventuali cattivi rapporti tra le parti

non giustificano un licenziamento in tronco (JAR 2002 pag. 308), a meno che in

precedenza la lavoratrice sia stata espressamente richiamata per il suo

comportamento sul posto di lavoro con l'esplicita minaccia del licenziamento in

tronco in caso di persistenza in tale sgradito atteggiamento (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad

art. 337 CO), ciò che in concreto non è avvenuto.

8.

Ne discende la reiezione dell’appello, del tutto infondato. Trattandosi di

una procedura per mercedi e salari, non si prelevano tasse né spese di

giustizia (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante rifonderà alla controparte un'equa

indennità per ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 14 novembre

2005 di AP1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano né

tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 250.- per

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario