12.2005.202
lavoro - disdetta immediata
15 settembre 2006Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2005.202
Lugano
15 settembre 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Epiney-Colombo
e Walser
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.282
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con istanza 13
dicembre 2004 da
AO
1
rappr. daRA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'000.- a titolo di
pretese salariali, domanda avversata da quest’ultimo che ha postulato la
reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 3 novembre 2005 ha accolto
limitatamente a fr. 12'598.-;
appellante il convenuto con
atto di appello 14 novembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l’istante con
osservazioni 29 novembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 17
novembre 2005 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello
l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1.AP 1, ora coniugata __________ ha lavorato come cameriera
presso il Ristorante __________ gestito da RI 1, con uno stipendio mensile
lordo di fr. 3'000.-. Il rapporto di lavoro, iniziato il 15 novembre 2002, si è
concluso il 12 giugno 2003, allorché il datore di lavoro ha notificato
verbalmente alla dipendente il licenziamento con effetto immediato. Quest'ultima
ha prontamente contestato la rescissione del contratto, manifestando la propria
disponibilità a riprendere l'attività lavorativa, offerta che il datore di
lavoro non ha tuttavia accettato confermando la rescissione con effetto
immediato del contratto per non essersi presentata sul lavoro, senza
autorizzazione, nei giorni di massima intensità lavorativa (fine settimana di
Pentecoste); insulti e minacce al sottoscritto; attribuzione ai colleghi di
lavoro della responsabilità di ogni disguido.
2. Con l’istanza 13
dicembre 2004 in rassegna, successiva a quella datata 9 luglio 2003 (inc. n.
CL.2003.30 rich.) e chiedente il pagamento dei salari di maggio e giugno 2003 per
complessivi fr. 6'000.- e contemporanea ad un’altra volta al pagamento di
ulteriori fr. 6'000.- per i salari di giugno e luglio 2004 (inc. n. DI.2004.283
rich.), CO 1CO 1 ha convenuto __________ davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna per ottenere il pagamento di fr. 30'000.- a titolo di
salario per i mesi da luglio 2003 a maggio 2004. L’istante ha in sostanza preteso
che il suo licenziamento in tronco fosse ingiustificato, dal che il suo diritto
ad essere remunerata fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, che,
essendo essa incinta, perdurava nel periodo della sua gravidanza e giungeva a
scadenza solo 16 settimane dopo il parto, avvenuto il 24 marzo 2004.
3. Con la sentenza 3
novembre 2005 qui impugnata il Pretore, previa valutazione delle risultanze
istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali, ha escluso che nella
fattispecie sussistessero gli estremi per un valido licenziamento in tronco della
lavoratrice, non avendo il convenuto evidenziato nessuna causa grave ai sensi
dell'art. 337 cpv. 1 CO ed in particolare non potendo essere considerati tali i
presunti atteggiamenti sconvenienti dell'istante nei confronti del datore di
lavoro, dei colleghi e degli avventori dell'esercizio pubblico. Ammesso con ciò
il diritto della lavoratrice ad essere remunerata fino alla fine di luglio 2004
e considerato che essa non si era però adoperata, se non in minima parte e
tardivamente, di diminuire il danno da lei subito segnatamente cercandosi una
nuova occupazione, il giudice di prime cure ne ha dedotto l'obbligo per il
convenuto di pagarle fr. 10'380.- per i mesi da ottobre 2003 al 24 marzo 2004
ed altri fr. 2'218.- da quella data fino al 30 aprile 2004, donde l’accoglimento
dell'istanza per complessivi fr. 12'598.-.
4. Con il tempestivo appello
14 novembre 2005, al quale è stato concesso effetto sospensivo, RI 1 è insorto
contro il predetto giudizio postulandone la riforma nel senso dell’integrale
reiezione dell’istanza. L’appellante rimprovera in sostanza al primo giudice di
non aver valutato correttamente le risultanze istruttorie e di aver applicato erroneamente
il diritto materiale, non ritenendo giustificato il licenziamento in tronco
dell'istante alla luce del comportamento scortese e sconveniente della
lavoratrice nei confronti del datore di lavoro.
5. Delle osservazioni 29
novembre 2005 con cui la controparte ha postulato la reiezione del gravame si
dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Fatti
6.
L'art. 337 CO permette sia al datore di lavoro che al lavoratore di
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ovvero per
cause che, secondo il principio generale della buona fede, rendono oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto sino al normale termine di disdetta
(DTF 130 III 28, 129 III 380; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 2 ad art. 337 CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., 1996, n. 1 e 7 ad art. 337 CO). Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato
è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2001, n. 1.1 ad art. 337 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 337 CO).
Manchevolezze minori possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo
se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme
del ripetersi del medesimo comportamento anticontrattuale (DTF 129 III 351; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337
CO; Rapp, Die fristlose Kündigung
des Arbeitsvertrages, in BJM 1978 p. 176; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27). L'onere della prova circa le
circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla
parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo
libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie con particolare
riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del
contratto così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato
luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai
sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 127 III 313,
cons. 3, 108 II 446; Brühwiler,
op. cit., n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in
considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato
dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.) ed
esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto
la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta.
7. Il
convenuto, a fondamento della propria decisione di porre fine con effetto
immediato al contratto, ha essenzialmente allegato la violazione del dovere di
diligenza e fedeltà da parte della lavoratrice la quale non avrebbe perso
occasione per mancargli di rispetto insultandolo dinanzi a colleghi e clienti
dell'esercizio pubblico. Ora, è vero che la violazione del dovere di diligenza
e fedeltà verso il datore di lavoro può costituire fondato motivo di risoluzione
immediata del contratto (Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 337 CO), tuttavia una violazione da parte
del lavoratore di questi principi può giustificare il suo licenziamento immediato
solo se si tratta di un insulto che esprime un violento rifiuto della propria
considerazione verso colui che si raggiunge con tale espressione. In altre
parole, solo un comportamento gravemente ingiurioso che pone fine
all'indispensabile rapporto di fiducia tra le parti così da non permettere la
continuazione della loro collaborazione sino al prossimo termine ordinario di
disdetta, può giustificare un licenziamento immediato (DTF 127 III 313; ICCTF
4C.435/2004; CCC 14 marzo 2006 inc. n. 16.2005.131).
In
concreto, come già deciso dalla Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello -il cui potere cognitivo, trattandosi qui di riesaminare una
decisione basata sul libero apprezzamento, non è sostanzialmente diverso da
quello della scrivente Camera (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano, 2000, m. 32 ad art. 307)-nell’ambito
dell’esame del ricorso presentato a suo tempo dal convenuto nell’incarto
CL.2003.30 richiamato (cfr. sentenza CCC citata), che sulla particolare
questione è per altro identico a quello in esame, la decisione del Pretore di
non ritenere legittimo il licenziamento in tronco dell'istante, ancorché quest’ultima
avesse avuto delle discussioni, sfociate anche in litigi con il proprio datore
di lavoro, con particolare riferimento a quello del 12 giugno 2003 all'origine
del suo licenziamento in tronco, durante il quale la stessa lo avrebbe
minacciato di spaccargli la testa (cfr. teste __________ __________ inc.
CL.2003.30 rich.), aggiungendo che quello era un posto di merda con gente di
merda (cfr. sentenza p. 7 in alto), può senz'altro essere confermata. Il
comportamento dell'istante, pur essendo certo inopportuno e biasimevole, non è in
effetti di una gravità tale da aver oggettivamente pregiudicato la fiducia che
il datore di lavoro poteva e doveva nutrire nei suoi confronti, anche perché lo
stesso si situa in un contesto ben preciso, ovvero nell'ambito di un litigio
(cfr. teste __________ __________ inc. CL.2003.30 rich.), nel corso del quale
anche il datore di lavoro ha apostrofato con degli epiteti la signora CO 1 e
le ha detto di andarsene immediatamente dal posto di lavoro, poiché non
voleva tenere persone che non sapevano lavorare (cfr. teste __________ __________
inc. CL.2003.30 rich.). Si volesse ritenere inattendibile quest'ultima
deposizione, come pretende per la prima volta in questa sede e quindi
irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 29 settembre 2004 inc. n.
12.2003.135, 10 novembre 2005 inc. n. 12.2005.71, 17 novembre 2005 inc. n.
12.2004.125, 6 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.35, 30 gennaio 2006 inc. n.
12.2004.190) l’appellante, l'esito non muterebbe giacché le testimonianze di __________
__________ e __________ __________ non permettono di giungere a una diversa
conclusione, entrambi essendosi limitati a confermare che il giorno 12 giugno
2003 vi era stato un litigio tra le parti.
In
ogni caso, si volesse anche attribuire all'istante la causa del litigio, è
indubbio che quanto da lei espresso nei confronti del datore di lavoro
costituiva un'infrazione minore per la quale era necessario richiamare la
dipendente (Brühwiler, op. cit.,
n. 9 ad art. 337 CO), anche perché gli eventuali cattivi rapporti tra le parti
non giustificano un licenziamento in tronco (JAR 2002 pag. 308), a meno che in
precedenza la lavoratrice sia stata espressamente richiamata per il suo
comportamento sul posto di lavoro con l'esplicita minaccia del licenziamento in
tronco in caso di persistenza in tale sgradito atteggiamento (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad
art. 337 CO), ciò che in concreto non è avvenuto.
8.
Ne discende la reiezione dell’appello, del tutto infondato. Trattandosi di
una procedura per mercedi e salari, non si prelevano tasse né spese di
giustizia (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante rifonderà alla controparte un'equa
indennità per ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 14 novembre
2005 di AP1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano né
tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 250.- per
ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario