12.2005.204
notifica di atti giudiziari in Italia - formalità
22 dicembre 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.204
Data decisione, Autorità:
22.12.2006, IICCA
Titolo:
notifica di atti giudiziari in Italia - formalità
ATTO NULLO / ATTI NULLI
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 122 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.204
Lugano
22 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.602
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 30
agosto 2004 da
AO 1
rappr. dall' RA
1
Contro
AP 1
rappr. dall' RA
2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di
US$ 150'000.- (pari a fr. 192'435.-) oltre interessi al 5% a far tempo dal 31
dicembre 2001, domanda che il Pretore, costatata la preclusione del convenuto,
ha accolto con sentenza 21 febbraio 2005;
appellante il convenuto il quale con atto del 15
novembre 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di annullare la
sentenza del 21 febbraio 2005 e rinviare la causa al primo giudice, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice con osservazioni del 17 gennaio 2006
propone di respingere l’appello protestando tasse, spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti
prodotti.
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nel
novembre 2001, la AO 1 si è rivolta a AP 1, agente della società __________, per
essere assistita nella richiesta di finanziamento di US$ 1'000'000.-. In data
30 novembre 2001 __________, presidente di AO 1 ("__________"), __________
e AP 1 ("__________"), hanno stipulato un contratto - denominato
"__________" -, con il quale __________ si è impegnata ad erogare o a
procurare a AO 1 un finanziamento di US$ 1'000'000.- nel termine di 30 giorni
dalla sottoscrizione dell’accordo. AO 1 si è impegnata a sua volta a versare a AP
1 un deposito cauzionale di US$ 150'000.-, da restituire in caso di mancato perfezionamento
dell’operazione entro il termine stabilito.
In
seguito il finanziamento non è stato erogato, ma AP 1 non ha restituito
l’importo di US$ 150'000.- a AO 1, la quale si è quindi rivolta alla giustizia
italiana per ottenere il sequestro dei beni di pertinenza del convenuto. In
data 17 aprile 2002 il __________ ha emesso un’ordinanza a conferma del
sequestro penale (doc. E), confermando da ultimo il sequestro conservativo fino
a concorrenza di € 200'000 a favore di AO 1, stabilendo inoltre la competenza
dei tribunali svizzeri a statuire sulla controversia ora in esame (doc. H).
2. Con
petizione 30 agosto 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
US$ 150'000.-, pari a fr. 192'435.- corrispondenti al deposito cauzionale
versato a AP 1.
Con
sentenza 21 febbraio 2005 il Pretore, constatata la regolarità della notifica
degli atti al convenuto e la sua preclusione per non aver presentato la
risposta di causa, ha accolto integralmente la petizione.
3. Con
appello 15 novembre 2005, AP 1 chiede che la sentenza del Pretore del 21
febbraio 2005 sia annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché la
causa sia nuovamente istruita, procedendo anzitutto alla corretta intimazione della
petizione.
Con
osservazioni 17 gennaio 2006 l’attrice propone di respingere l’appello.
4. L'art.
308 CPC prescrive che l'appello dev'essere proposto entro il termine
di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella
procedura sommaria e in quella accelerata, nonché nei procedimenti in materia
di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, di assistenza tra
parenti e di diritto di risposta. Il termine per appellare dell'art. 308 CPC
decorre dalla notifica della sentenza, per notifica intendendosi la consegna
materiale dell'atto al suo destinatario. La prova dell'avvenuta notifica
compete all'autorità che vi ha proceduto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 2 e 3 ad art. 120).
5. La
sentenza impugnata è datata 21 febbraio 2005 e, come risulta dal timbro apposto
sul retro della stessa, l'intimazione è stata fatta il medesimo giorno. È
quindi avantutto da esaminare se l'appello, inoltrato il 15 novembre 2005, vale
a dire quasi 9 mesi dopo, sia tempestivo.
Dagli
atti risulta che la Pretura ha dapprima inviato direttamente a AP 1 la sentenza
ed il verbale dell'udienza preliminare e dibattimento finale con plico
raccomandato, che, non ritirato, è stato ritornato al mittente. Essa quindi ha
proceduto seguendo le formalità previste dalla Convenzione dell'Aja del 15
novembre 1965, inviando la richiesta di notifica al __________ in data 22
luglio 2005. Dell'esito di tale richiesta nulla è dato di sapere, mancandone
qualsiasi riscontro ufficiale. L'unico elemento è lo scritto di __________, prodotto
unitamente all'appello, il quale dichiara che AP 1 ha ritirato la sentenza,
inviatagli dal Tribunale di Torino, il 26 ottobre 2005.
In
mancanza di altri riscontri, è quindi da ritenere che il termine di 20 giorni
per appellare sia stato rispettato. Il ricorso, tempestivo, è quindi
ricevibile.
6. L'appellante
chiede l'annullamento della sentenza impugnata, lamentando vizi procedurali
nella notifica degli atti giudiziari -asseritamente da lui mai ricevuti - che lo
avrebbero posto nell'impossibilità di difendersi. In particolare afferma che la
pretura avrebbe agito in modo illegale, omettendo di inviare gli atti all'avv. RA
2 di __________, presso il quale egli aveva eletto il proprio domicilio,
dandone comunicazione prima dell'inizio della causa.
L'art.
120 CPC prescrive che la notificazione di atti giudiziari avviene con la
consegna di un esemplare di essi al destinatario (cpv. 1), nel luogo in
cui il destinatario dimora o in cui svolge la sua attività (cpv. 2). Se il
destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest’ ultimo
(cpv. 4).
7. L'appellante
ha prodotto, unitamente all'appello, uno scritto 18 febbraio 2004 alla pretura
di Lugano, con il quale l'avv. RA 2 ha comunicato che AP 1 aveva eletto domicilio
presso il suo studio perché "dovrebbe essere pendente o sarà a giorni
inoltrata una causa giudiziaria tra le parti indicate a margine...". V'è
poi una dichiarazione della Presidenza della Pretura del distretto di Lugano,
del 9 luglio 2004, attestante "...che attualmente presso questa autorità
giudiziaria la AO 1 non ha inoltrato nessuna causa civile contro AP 1, __________".
La
petizione di AO 1 è poi stata inoltrata il 30 agosto 2004, ma non è stata
intimata al convenuto presso il domicilio da questi eletto presso l'avv. RA 2,
bensì al suo domicilio a __________. Se, come sostiene l'appellante, questo
modo di procedere comporti la nullità della notifica non è di evidente
soluzione, ritenuto come l'avv. RA 2 non aveva comunicato di assumere la rappresentanza
processuale, indicando unicamente che l'appellante aveva eletto domicilio
presso di lui. A prescindere dal fatto che il CPC neppure prevede l'elezione di
domicilio, va rilevato che in quel momento non v'era ancora alcuna causa pendente
fra le parti, sicché l'efficacia di siffatto scritto preventivo è perlomeno
dubbia, neppure potendosi pretendere che la pretura tenga registro di tali
comunicazioni non legate ad una specifica procedura. La questione non ha
tuttavia da essere risolta perché, come si vedrà più oltre, neppure la notifica
diretta all'interessato è sufficientemente dimostrata.
8. Per
Fatti
i casi in cui il destinatario è domiciliato all'estero, la notifica degli atti
giudiziari avviene secondo le modalità stabilite nella Convenzione relativa
alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o
extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965
(convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965: art. 122 CPC). L'art. 5 della Convenzione
prevede, salvo eccezioni che qui non ricorrono, che l’autorità centrale dello
Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione
dell’atto secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto
per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che
sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio. In concreto
torna quindi applicabile l'art. 137 del CPC Italiano, per il quale le
notificazioni sono da fare mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi, ritenuto che, se non ne è fatto
espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del
servizio postale. In tal caso, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di
notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione
dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in
piego raccomandato con avviso di ricevimento (art. 149 CPC It.). Qualora il
destinatario non sia reperibile, il plico stesso è depositato presso l'ufficio
postale, con contestuale affissione alla porta d'ingresso del destinatario o
immissione nella sua cassetta della corrispondenza di un apposito avviso con il
quale lo si informa dell'avvenuto deposito. Se entro 10 giorni dal deposito il
destinatario non provvede al ritiro, la notifica si ha per eseguita nello
stesso decimo giorno e il plico, datato e sottoscritto dall'impiegato postale,
è restituito al mittente con l'indicazione "non ritirato" (Picardi, Codice di procedura civile, 3.
ed. 2004, n. 3 ad art. 149; Carpi/Taruffo,commentario
breve al codice di procedura civile, 4a, ed. 2004, cap. III ad
art.149) .
9. Nel
caso in esame, dalla documentazione agli atti non è possibile concludere in modo
certo che le formalità previste dalla legge italiana siano state ossequiate. In
effetti, l' "avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito con
raccomandata" non è stato compilato in modo sufficiente. Non risulta in
particolare il motivo della mancata notifica, ovvero se il destinatario si sia
rifiutato di ricevere l'atto oppure se, in sua assenza, l'avviso di ritiro sia
stato affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza.
Per
quanto concerne invece l'intimazione dell'ordinanza con la quale è stato
assegnato al convenuto il termine di grazia, v'è la relazione di notifica
dell'ufficiale giudiziario che ha rimesso il plico alla posta, ma mancano le
indicazioni se e quando il destinatario lo abbia ricevuto.
Così
stando le cose, si deve concludere che, mancando la prova dell'intimazione
direttamente all'interessato, la sentenza, emessa senza che il convenuto sia
stato posto nelle condizioni di far valere le proprie ragioni, è nulla, tale
essendo la conseguenza degli atti di procedura compiuti in violazione
del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC). L'incarto va quindi
retrocesso al Pretore affinché proceda ad una nuova intimazione della petizione
al convenuto.
10. L'appellato
contesta la ricevibilità dell'appello, al quale non sarebbe allegata una valida
procura a favore del legale che lo rappresenta. A torto. Va infatti rilevato
che, sebbene la procura, allestita sull'usuale modulo dell'Ordine degli
avvocati del Cantone Ticino, non indichi la persona del mandante, l'esistenza
del mandato risulta in modo sufficiente dalla comunicazione allegata
all'appello quale doc. 2, considerato come la firma risulti essere la medesima
su entrambi i documenti.
Vista la particolarità del caso non si
prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di
un’indennità all'appellante.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
15 novembre 2005 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 21 febbraio 2005
è annullata con il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese né tasse né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi
implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster