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Decisione

12.2005.204

notifica di atti giudiziari in Italia - formalità

22 dicembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui il destinatario è domiciliato all'estero, la notifica degli atti

giudiziari avviene secondo le modalità stabilite nella Convenzione relativa

alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o

extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965

(convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965: art. 122 CPC). L'art. 5 della Convenzione

prevede, salvo eccezioni che qui non ricorrono, che l’autorità centrale dello

Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione

dell’atto secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto

per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che

sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio. In concreto

torna quindi applicabile l'art. 137 del CPC Italiano, per il quale le

notificazioni sono da fare mediante consegna al destinatario di copia conforme

all'originale dell'atto da notificarsi, ritenuto che, se non ne è fatto

espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del

servizio postale. In tal caso, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di

notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione

dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in

piego raccomandato con avviso di ricevimento (art. 149 CPC It.). Qualora il

destinatario non sia reperibile, il plico stesso è depositato presso l'ufficio

postale, con contestuale affissione alla porta d'ingresso del destinatario o

immissione nella sua cassetta della corrispondenza di un apposito avviso con il

quale lo si informa dell'avvenuto deposito. Se entro 10 giorni dal deposito il

destinatario non provvede al ritiro, la notifica si ha per eseguita nello

stesso decimo giorno e il plico, datato e sottoscritto dall'impiegato postale,

è restituito al mittente con l'indicazione "non ritirato" (Picardi, Codice di procedura civile, 3.

ed. 2004, n. 3 ad art. 149; Carpi/Taruffo,commentario

breve al codice di procedura civile, 4a, ed. 2004, cap. III ad

art.149) .

9. Nel

caso in esame, dalla documentazione agli atti non è possibile concludere in modo

certo che le formalità previste dalla legge italiana siano state ossequiate. In

effetti, l' "avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito con

raccomandata" non è stato compilato in modo sufficiente. Non risulta in

particolare il motivo della mancata notifica, ovvero se il destinatario si sia

rifiutato di ricevere l'atto oppure se, in sua assenza, l'avviso di ritiro sia

stato affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della

corrispondenza.

Per

quanto concerne invece l'intimazione dell'ordinanza con la quale è stato

assegnato al convenuto il termine di grazia, v'è la relazione di notifica

dell'ufficiale giudiziario che ha rimesso il plico alla posta, ma mancano le

indicazioni se e quando il destinatario lo abbia ricevuto.

Così

stando le cose, si deve concludere che, mancando la prova dell'intimazione

direttamente all'interessato, la sentenza, emessa senza che il convenuto sia

stato posto nelle condizioni di far valere le proprie ragioni, è nulla, tale

essendo la conseguenza degli atti di procedura compiuti in violazione

del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC). L'incarto va quindi

retrocesso al Pretore affinché proceda ad una nuova intimazione della petizione

al convenuto.

10. L'appellato

contesta la ricevibilità dell'appello, al quale non sarebbe allegata una valida

procura a favore del legale che lo rappresenta. A torto. Va infatti rilevato

che, sebbene la procura, allestita sull'usuale modulo dell'Ordine degli

avvocati del Cantone Ticino, non indichi la persona del mandante, l'esistenza

del mandato risulta in modo sufficiente dalla comunicazione allegata

all'appello quale doc. 2, considerato come la firma risulti essere la medesima

su entrambi i documenti.

Vista la particolarità del caso non si

prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di

un’indennità all'appellante.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

15 novembre 2005 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 21 febbraio 2005

è annullata con il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda ai sensi

dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese né tasse né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi

implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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