12.2005.206
sentenza -intimazione per raccomandata - nuova intimazione per lettera B - appello tardivo
7 settembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2005.206
Data decisione, Autorità:
07.09.2006, IICCA
Titolo:
sentenza -intimazione per raccomandata - nuova intimazione per lettera B - appello tardivo
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 124 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.206
Lugano
7 settembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.1176
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 16
settembre 2005 da
AO 1
rappr. daRA 1
contro
AP 1
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 10'576.15 oltre interessi e spese esecutive
nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________
dell'UE di __________, domande che il Segretario assessore, constatata la preclusione
della convenuta, ha accolto;
appellante la convenuta con scritto 22 novembre 2005;
mentre con osservazioni 29 novembre 2005 l’istante
propone di respingere il gravame;
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 settembre 2005 AO 1 ha chiesto la
condanna di __________ al pagamento di fr. 10'576.15 oltre accessori quale
stipendio e indennità per malattia relativi ai mesi da maggio a agosto 2005;
che,
ricevuta la citazione per l'udienza del 10 ottobre 2005, la convenuta ha postulato
il rinvio dell'udienza, concesso con ordinanza 7 ottobre -intimata con lettera
semplice- con la quale il Segretario assessore ha fissato la nuova udienza per
il 17 ottobre;
che
all'udienza la convenuta non è comparsa sicché il Segretario assessore,
costatata l'assenza della convenuta, ha tenuto l'udienza con la sola parte
istante -che ha confermato le proprie domande- e, giudicando in luogo e vece
del Pretore, con sentenza 28 ottobre 2005 ha accolto l'istanza;
che la
sentenza è stata inviata il 28 ottobre alla convenuta, la quale non ha ritirato
il plico raccomandato, che è stato ritornato alla Pretura una volta scaduto il
termine di giacenza presso l'ufficio postale, sicché la Pretura lo ha nuovamente
intimato per "posta B" il 14 novembre 2005;
che con
scritto 22 novembre 2005 la convenuta, rilevato di non aver ricevuto alcuna
convocazione "per l'udienza del 28.10.2005", alla quale afferma che
avrebbe presenziato se ne fosse stata a conoscenza, ha dichiarato di appellare,
senza formulare alcuna richiesta di giudizio;
che con
osservazioni 29 novembre 2005 l'appellata postula la reiezione del ricorso, eccependone
la tardività;
che,
giusta l'art. 398 CPC, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 418 CPC, il
termine per l'appellazione contro una sentenza emanata in una causa a procedura
per azioni derivanti da contratto di lavoro è di 10 giorni;
che
l'art. 124 CPC prescrive che la notificazione degli atti giudiziari avviene, di
regola, mediante invio postale raccomandato (cpv. 1), fermo restando che essa è
considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o
impedito la consegna (cpv. 5): la giurisprudenza, in particolare, ha già avuto
modo di stabilire che, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto,
l'invio si considera notificato al momento in cui esso viene ritirato
all'ufficio postale oppure, in caso di mancato ritiro, l'ultimo dei 7 giorni di
giacenza (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 124 n. 1);
che dagli
atti di causa si evince che nel caso di specie la notificazione della sentenza
è avvenuta il 28 ottobre 2005 con invio postale raccomandato, giunto
all'ufficio postale di __________ il 31 ottobre (cfr. timbro dell'ufficio
postale a retro della busta);
che,
tenuto conto del termine di giacenza di 7 giorni, l'appello 22 novembre è
tardivo, sicché non è da entrare nel merito del medesimo;
che,
viste le censure sollevate dall'appellante in merito alla mancata convocazione
per l'udienza di discussione -la cui citazione le è stata inviata per lettera
semplice che essa sostiene di non aver ricevuto- è ancora da esaminare se la
sentenza non sia nulla;
che per l’art.
142 CPC, gli atti di procedura sono nulli se emanano da un giudice incompetente
o se difettano di un altro presupposto processuale, se la parte contro la quale
l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere o se la nullità
è espressamente comminata dalla legge;
che
l'art. 124 CPC prescrive che la notificazione degli atti avviene, per regola,
mediante invio postale raccomandato, in conformità dei regolamenti postali,
ritenuto che l'inosservanza delle disposizioni circa la notificazione ne
produce la nullità;
che
seppure la nullità di un atto dev’essere rilevata d’ufficio (cpv. 2), il
concetto di nullità è relativo; con l’introduzione dell’art. 146 CPC - in virtù
del quale la nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio
dell’appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e
secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione - il legislatore
ticinese ha infatti sancito la prevalenza del principio d’impugnazione su
quello della nullità (Cocchi / Trezzini,
CPC-TI, ad art. 146 m. 1);
che, di conseguenza,
l'appello essendo tardivo, non fa conto di entrare nel merito della questione;
che può
pertanto rimanere aperta la questione se la dichiarazione d'appello che,
contrariamente a quanto previsto dall'art. 309 CPC non indica i punti della
sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza (cpv.
2 let. d) né formula domande d'appello (cpv. 2 let. e), non debba essere
considerato nullo;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, l'appello va dichiarato irricevibile;
Per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello
22 novembre 2005 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà a controparte fr. 400.- di
ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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