12.2005.209
appalto - notifica dei difetti - prescrizione
6 dicembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2005.209
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, IICCA
Titolo:
appalto - notifica dei difetti - prescrizione
GARANZIA PER DIFETTI
PRESCRIZIONE
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
art. 371 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2005.209
Lugano
6 dicembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.85
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 maggio 2004
da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
chiedente
la condanna della convenuta ad eseguire il risanamento dei serramenti da essa
posati nell'abitazione dell'attore, domande alle quali la convenuta si è opposta
e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 2 novembre 2005,
respingendo la petizione per intervenuta perenzione e prescrizione;
appellante
l'attore con atto d’appello 24 novembre 2005, con il quale chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni di prescrizione e
perenzione sollevate dalla controparte;
mentre
la convenuta con osservazioni 12 gennaio 2006 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. L'attore
è proprietario di una casa d'abitazione a S__________, C__________ __________,
sita nelle immediate vicinanze dell'autostrada. Nel corso del 1998 egli ha chiesto
alla J___M__________ SA un'offerta per la sostituzione di alcune finestre della
propria casa. La prima offerta, del 30 giugno 1998, che prevedeva un costo di
fr. 10'360.-, è successivamente stata modificata, avendo l'attore optato per la
posa di "vetri isolanti fonici 41 dB", ciò che comportava un aumento
dei costi a fr. 14'190.-. Terminata l'installazione delle nuove finestre nel
corso del 1999, la convenuta ha emesso la propria fattura il 5 ottobre 1999,
per l'importo concordato di fr. 13'480.-, che l'attore ha pagato.
Nel 2002
l'attore ha incaricato uno studio tecnico di procedere all'esame della
situazione e di valutare la possibilità di ulteriori misure di risanamento
fonico. In occasione delle misurazioni effettuate il 26 agosto 2002 è emerso
che l'abbattimento fonico dei serramenti posati dalla convenuta era di 36 dB,
inferiore ai 41 dB indicati nella conferma d'ordine 3 marzo 1999. Il 26
settembre 2002 l'attore ha comunicato alla convenuta l'esito dell'esame,
invitandola a sostituire a proprie spese i vetri. Ne è quindi seguito uno
scambio di corrispondenza, nel quale è stata coinvolta anche la ditta T__________
SA, fornitrice dei vetri. L'attore ha quindi proposto di far allestire una
perizia all'E__________, proposta accettata dalla convenuta nell'agosto 2003.
Il 21 novembre 2003 l'E__ ha rassegnato il referto peritale, dal quale risulta
che l'abbattimento del rumore è di 36 dB.
2. Con petizione 10 maggio 2004 AP 1 ha chiesto la condanna della
convenuta ad eseguire il risanamento dei serramenti da essa posati nella
sua abitazione. L'attore, invocate le norme disciplinanti il contratto
d'appalto, sostiene che l'opera è difettosa perché i serramenti sono difformi
da quanto stabilito nel contratto e asserisce che la notifica dei difetti è
tempestiva, considerato che essi hanno potuto essere accertati solo utilizzando
speciali attrezzature e sono stati comunicati alla controparte non appena scoperti.
3. Con risposta 13 settembre 2004 la convenuta si è opposta alla
petizione, sollevando, tra l'altro, le eccezioni di prescrizione e di
perenzione. Essa sostiene che la consegna dell'opera è avvenuta il 30 aprile
1999 o, al più tardi, il 4 maggio successivo, data in cui è stato effettuato un
ultimo intervento di rifinitura. Di conseguenza il termine quinquennale di
prescrizione è intervenuto prima dell'inoltro della petizione 10 maggio 2004. La
convenuta contesta altresì la tempestività della notifica del preteso difetto,
rilevando che, avendo l'attore ammesso di aver costatato immediatamente
l'insufficiente isolazione fonica dei serramenti, le contestazioni intervenute a
tre anni e 5 mesi dalla consegna dell'opera sono tardive.
Con
gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le
rispettive domande. Limitata l'udienza preliminare all'esame delle eccezioni di
prescrizione e perenzione ed esperita la relativa istruttoria, la parte
convenuta ha confermato le suddette eccezioni, di cui l'attore ha postulato la
reiezione.
4. Con sentenza 2 novembre 2005 il Pretore, accertato che i lavori
erano stati portati a termine il 30 aprile 1999 o al più tardi il 4 maggio successivo
e che la petizione era stata inoltrata il 10 maggio 2004, ha accolto
l'eccezione di prescrizione. Il primo giudice ha altresì considerata fondata
l'eccezione di perenzione, rilevando che l'attore non ha tempestivamente verificato
l'opera, ed ha atteso un mese dal momento in cui ha ricevuto i risultati dei
rilievi prima di notificare il difetto.
5. Con appello 24 novembre 2005 l'attore postula la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere le eccezioni di perenzione e
prescrizione.
Con
osservazioni 12 gennaio 2006 l’appellata postula la reiezione del gravame.
considerato
in
diritto: 6. L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi
la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e
segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo
dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto
che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i
difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il
committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle
specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, n. 17 ad
art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v’è il rischio
che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre
negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può
avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la
posizione del committente (Gauch,
op. cit., n. 2175; Chaix, op.
cit., n. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, 2. ed., n. 16 ad art. 370 CO). Da un punto di vista
processuale, l’onere della prova della tempestiva notifica
dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC
(DTF 107 II 176, 118 II 147), committente che deve in particolare dimostrare
quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato
l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il
giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui
l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.,
10 dicembre 1997 in re C./P.; SJ 1993 262 cons. 2a; Rep. 1993 p. 200; IICCA 25
marzo 1994 in re E. SA e llcc./B__________, 11 ottobre 1996 in re C./P., 18
agosto 2005 in re S./G.).
7. Il
Pretore ha considerato tardiva la notifica del difetto per due motivi: perché
la richiesta di verifica delle qualità delle finestre è stata tardiva e perché,
una volta in possesso dei risultati il committente ha atteso un mese per farne
notifica alla controparte. L'appellante contesta il giudizio impugnato,
rilevando che la notifica dei difetti presuppone la conoscenza sufficiente
della gravità del difetto, che in concreto è emersa solo dalla perizia
allestita dall'E__________.
L'argomento
è sprovvisto di buon diritto. A prescindere dalla questione se la verifica
delle qualità dei serramenti di cui trattasi fosse poco agevole e necessitasse
di particolari strumenti, va rilevato che, malgrado avesse notato da subito una
riduzione del rumore inferiore alle attese (petizione pag. 2 p. 2),
l'appellante nulla ha intrapreso dal momento della consegna dell'opera,
avvenuta nel corso del 1999, fino ad agosto 2002, quando ha incaricato lo
studio d'ingegneria F__________ & __________ di effettuare uno studio della
situazione. Indipendentemente dalla tardiva notifica dei risultati delle
misurazioni, già la verifica dell'opera in sé, ad oltre due anni dal compimento
dei lavori, era manifestamente tardiva.
8. Resta
da esaminare se l'attore possa nondimeno prevalersi del fatto che la convenuta
in un primo tempo non abbia sollevato alcuna obiezione circa la tempestività
della notifica e abbia persino collaborato nella verifica della situazione,
accondiscendendo alla proposta di allestimento di una perizia, salvo poi
cambiare idea in seguito e sollevare formalmente in causa la relativa
eccezione. Il quesito dev'essere risolto per la negativa. La giurisprudenza ha
già avuto modo di escludere che il comportamento dell'appaltatore possa in tal
caso essere costitutivo dell'abuso di diritto, specialmente se -come nel caso
concreto- il tentativo di risolvere il problema era avvenuto in un'ottica
transattiva (DTF 106 II 323; ICCTF 6 giugno 1994 in re M. SA/B. Snc; IICCA 20
marzo 1995 in re K. AG/G. SA, 13 marzo 1998 in re M./M. e G., 16 luglio 2003 in
re F. SA/B.).
9. Miglior
sorte non tocca invero all'eccezione di prescrizione del credito.
Per l'art. 371 cpv. 2 CO
le azioni del committente d'una costruzione immobiliare per i difetti
dell'opera si prescrivono nei confronti dell'appaltatore col decorso di 5 anni
dalla consegna, dove la consegna è considerata di regola
avvenuta allorché l'appaltatore trasferisce al committente l'opera conclusa
oppure gli comunica in altro modo di aver portato a termine i suoi lavori (Gauch, op. cit., n. 88 segg. e N. 92
segg.; IICCA 8 novembre 1993 in re I. SA/A.).
10. Incontestato
e incontestabile che ai lavori di posa dei serramenti torni applicabile il
termine quinquennale dell'art. 371 cpv. 2 CO, è da esaminare quando sia
avvenuta la consegna. Il Pretore ha stabilito che i lavori sono stati ultimati
il 30 aprile 1999 o, volendo considerare alcuni lavori di rifinitura, al più
tardi il 4 maggio successivo. L'appellante sostiene nondimeno che, nella
fattura essendo stato indicato il 3 settembre 1999 quale data di fornitura,
egli poteva in buona fede ritenere che quella fosse la data di decorrenza del
termine di prescrizione, ritenuto altresì che l'appellata non ha dimostrato che
Fatti
i lavori sono stati terminati prima della data indicata nella fattura.
A torto l'appellante
contesta la data di conclusione dei lavori. I testi hanno infatti univocamente
riferito che i lavori sono stati terminati il 30 aprile 1999 (verbale 7 aprile
2005, testi __________, pag. 1, __________, pag. 5, __________, pag. 6, __________,
pag. 7, __________, pag. 8, __________, pag. 9), sicché la convenuta ha fatto
fronte al proprio onere probatorio in merito alla data della consegna
dell'opera. Per quanto concerne l'indicazione "data fornitura:
3.09.1999", risulta dalle medesime testimonianze che la stessa è frutto di
un errore (cfr. in particolare la testimonianza di __________). Il fatto che
l'appellante possa aver erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione
decorresse dalla data indicata nella fattura invece che dall'effettiva consegna
dell'opera non è di per se rilevante e comunque non permette di ritenere che
l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata abusivamente.
11. L'appellante
sostiene che l'appellata ha interrotto il termine di prescrizione
sottoscrivendo l'impegno di accettare la perizia giudiziaria e di assumersene i
costi nell'eventualità che ne risultasse una sua responsabilità.
Il
comportamento dell'appellata non è tuttavia stato tale da poter indurre
nell'attore il convincimento che essa avrebbe anche rinunciato a sollevare
l'eccezione di prescrizione, alla quale gli scritti del 18 giugno 2003 e 7
agosto 2003 dell'appellante (doc. S e R) neppure fanno accenno. Non vi sono
elementi per poter ritenere che l'adesione alla richiesta di far stabilire
peritalmente le responsabilità -e di eventualmente assumersi le spese peritali-
sia atto ad interrompere il decorso della prescrizione. Dal solo fatto che ha
accettato di sottoporre la questione al perito per evitare la procedura
giudiziaria non si può dedurre che l'appellata abbia anche riconosciuto la
propria responsabilità, responsabilità che peraltro a tutt'oggi contesta sostenendo
che i parametri di insonorizzazione contrattualmente pattuiti erano invero riferiti
al solo vetro -che li rispetta-e non all'intero serramento, questione questa a
tutt'oggi non accertata né risolta dalla perizia.
Per i
motivi che precedono l'appello dev'essere respinto.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per quanto
concerne il valore di causa, si rileva che parte attrice ha chiesto il
risanamento dei serramenti, sicché è da ritenere che la spesa sia perlomeno
dell'ordine di grandezza di quella sostenuta per la posa dei nuovi serramenti,
vale a dire indicativamente fr. 14'000.-.
per i quali motivi,
pronuncia:
1. L'appello 24 novembre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.--
b) spese fr.
50.
--
t o t a l
e fr. 550.--
sono poste a carico dell'appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 800.-
di ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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