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Decisione

12.2005.209

appalto - notifica dei difetti - prescrizione

6 dicembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori sono stati terminati prima della data indicata nella fattura.

A torto l'appellante

contesta la data di conclusione dei lavori. I testi hanno infatti univocamente

riferito che i lavori sono stati terminati il 30 aprile 1999 (verbale 7 aprile

2005, testi __________, pag. 1, __________, pag. 5, __________, pag. 6, __________,

pag. 7, __________, pag. 8, __________, pag. 9), sicché la convenuta ha fatto

fronte al proprio onere probatorio in merito alla data della consegna

dell'opera. Per quanto concerne l'indicazione "data fornitura:

3.09.1999", risulta dalle medesime testimonianze che la stessa è frutto di

un errore (cfr. in particolare la testimonianza di __________). Il fatto che

l'appellante possa aver erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione

decorresse dalla data indicata nella fattura invece che dall'effettiva consegna

dell'opera non è di per se rilevante e comunque non permette di ritenere che

l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata abusivamente.

11. L'appellante

sostiene che l'appellata ha interrotto il termine di prescrizione

sottoscrivendo l'impegno di accettare la perizia giudiziaria e di assumersene i

costi nell'eventualità che ne risultasse una sua responsabilità.

Il

comportamento dell'appellata non è tuttavia stato tale da poter indurre

nell'attore il convincimento che essa avrebbe anche rinunciato a sollevare

l'eccezione di prescrizione, alla quale gli scritti del 18 giugno 2003 e 7

agosto 2003 dell'appellante (doc. S e R) neppure fanno accenno. Non vi sono

elementi per poter ritenere che l'adesione alla richiesta di far stabilire

peritalmente le responsabilità -e di eventualmente assumersi le spese peritali-

sia atto ad interrompere il decorso della prescrizione. Dal solo fatto che ha

accettato di sottoporre la questione al perito per evitare la procedura

giudiziaria non si può dedurre che l'appellata abbia anche riconosciuto la

propria responsabilità, responsabilità che peraltro a tutt'oggi contesta sostenendo

che i parametri di insonorizzazione contrattualmente pattuiti erano invero riferiti

al solo vetro -che li rispetta-e non all'intero serramento, questione questa a

tutt'oggi non accertata né risolta dalla perizia.

Per i

motivi che precedono l'appello dev'essere respinto.

Tassa di

giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per quanto

concerne il valore di causa, si rileva che parte attrice ha chiesto il

risanamento dei serramenti, sicché è da ritenere che la spesa sia perlomeno

dell'ordine di grandezza di quella sostenuta per la posa dei nuovi serramenti,

vale a dire indicativamente fr. 14'000.-.

per i quali motivi,

pronuncia:

1. L'appello 24 novembre 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.--

b) spese fr.

50.

--

t o t a l

e fr. 550.--

sono poste a carico dell'appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 800.-

di ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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