12.2005.21
azione in disconoscimento di debito, appello nullo per carenza di motivazione
9 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.21
Data decisione, Autorità:
09.02.2005, IICCA
Titolo:
azione in disconoscimento di debito, appello nullo per carenza di motivazione
APPELLO
RICEVIBILITÀ DELL'APPELLO
art. 309 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2005.21
Lugano
9 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.110
(azione di disconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con petizione 25 febbraio 2003 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con la
quale l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 199'093.35 di
cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano fattole notificare dalla creditrice e
la conferma della sua opposizione, domande alle quali si è opposta la convenuta
e che il Pretore ha respinto il 17 dicembre 2004;
appellante
l’attrice che con atto di appello del 21 gennaio 2005 postula l’accoglimento
della petizione nella misura di fr. 56'950.09, con protesta di spese e
ripetibili in seconda sede;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che l’8 aprile
2002 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 un PE n. __________ per
l’incasso di fr. 219'236.- oltre interessi all’8% dal 30 aprile 1999, sulla
base di riconoscimenti di debito del 30 aprile 1999 e del 5 febbraio 2002 e di
fatture indicate come n. 222095, 2220068001 e 220095001;
che l’opposizione
interposta dall’escussa è stata respinta limitatamente all’importo di fr.
199'093.35 oltre interessi all’8% con sentenza 10 luglio 2002 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, confermata il 29 gennaio 2003 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (doc. A, sentenza 29 gennaio
2003 della Camera di esecuzione e fallimenti, inc. 14.2002.75);
che con petizione 25
febbraio 2003 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano AO
1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 199'093.35 vantato dalla
convenuta nei suoi confronti e oggetto del PE n. __________ dell’UE di Lugano e
la conferma dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo;
che con la
risposta del 17 aprile 2003 la convenuta si è opposta alla petizione;
che con la replica
del 27 maggio 2003 e la duplica del 23 giugno 2003 le parti hanno
sostanzialmente ribadito le proprie posizioni;
che esperita
l’istruttoria, con le conclusioni del 1° luglio 2004 l’attrice ha ridotto la
domanda a fr. 56'950.10, mentre con le proprie conclusioni del 28 giugno 2004
la convenuta ha proposto l’integrale reiezione dell’azione;
che con sentenza
del 17 dicembre 2004 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 2'200.- e le spese a carico dell’attrice, condannata inoltre a
rifondere alla convenuta fr. 12'000.- per ripetibili;
che con appello 21
gennaio 2005 AP 1 è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo che in
riforma della medesima fosse disconosciuto ogni suo debito eccedente l’importo
di fr. 142'143.25 e fosse ridotto l’importo per ripetibili accordato alla convenuta
dal Pretore;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che nella
fattispecie le parti, entrambe attive nel commercio di tappeti, hanno definito
il saldo dei loro pluriennali rapporti commerciali con la sottoscrizione da
parte dell’attrice di due riconoscimenti di debito, datati 30 aprile 1999 e 5
febbraio 2002 (doc. A e B, inc. EF02.850 richiamato);
che nella
convenzione sottoscritta il 5 febbraio 2002 l’attrice riconosceva di dovere
alla convenuta fr. 199'093.35 per forniture di merce al 20 novembre 2001;
che con l’azione
in disconoscimento del debito l’attrice ha proposto una propria ricostruzione
dei rapporti di dare e avere tra le parti, sostenendo di dovere al 10 luglio
2002 solo fr. 142'143.25 (doc. 3 e 2 RO) alla convenuta e negando ogni validità
all’atto sottoscritto nel 1999, siccome superato da un successivo contratto di
conto vendita del 20 novembre 2001;
che il Pretore ha
respinto la petizione per il motivo che l’attrice non aveva provato l’esattezza
della propria ricostruzione contabile, contestata dalla convenuta, e che
inoltre non aveva fatto valere l’errore nel termine di un anno dalla sua
scoperta, il suo amministratore avendo sottoscritto i noti riconoscimenti di
debito senza alcuna verifica delle fatture emesse; l’attrice, infine, non aveva
dimostrato l’esistenza di propri crediti in compensazione di quello vantato
dalla convenuta,
che nel suo
appello l’attrice, dopo aver ricopiato nei primi 17 punti la petizione del 25
febbraio 2003, si duole per l’omessa verifica in prima sede della sua
ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti e rimprovera al Pretore di
non aver affrontato “il spulcio” (sic) della documentazione da lei prodotta, lamentando
il mancato “confronto contabile”;
che l’appellante
non spende una sola parola sui motivi addotti dal primo giudice per respingere
la petizione, in particolare sulla ratifica del contratto viziato dall’errore
contabile, risalente per sua ammissione alle fatturazioni del 1994 (cfr.
conclusioni del 1° luglio 2004, pag. 3), sulla correttezza della ricostruzione
contabile, contestata dalla controparte e sull’assenza di prove dei crediti
posti in compensazione, ma ribadisce di aver affrontato un immane lavoro
contabile;
che quindi l’attrice
non si è confrontata con le argomentazioni del Pretore e non spiega per quali
motivi la sentenza dovrebbe essere modificata, così che l’atto di appello,
sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge, è finanche
irricevibile;
che l'appello,
manifestamente infondato e ai limiti della temerarietà, può essere evaso con la
procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione
alla controparte;
che le spese
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello
21 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
550.
-
sono a
carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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