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Decisione

12.2005.21

azione in disconoscimento di debito, appello nullo per carenza di motivazione

9 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.21

Data decisione, Autorità:

09.02.2005, IICCA

Titolo:

azione in disconoscimento di debito, appello nullo per carenza di motivazione

APPELLO

RICEVIBILITÀ DELL'APPELLO

art. 309 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

Incarto n.

12.2005.21

Lugano

9 febbraio

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.110

(azione di disconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1 promossa con petizione 25 febbraio 2003 da

AP 1

rappr. da RA 1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

2

con la

quale l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 199'093.35 di

cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano fattole notificare dalla creditrice e

la conferma della sua opposizione, domande alle quali si è opposta la convenuta

e che il Pretore ha respinto il 17 dicembre 2004;

appellante

l’attrice che con atto di appello del 21 gennaio 2005 postula l’accoglimento

della petizione nella misura di fr. 56'950.09, con protesta di spese e

ripetibili in seconda sede;

letti ed

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che l’8 aprile

2002 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 un PE n. __________ per

l’incasso di fr. 219'236.- oltre interessi all’8% dal 30 aprile 1999, sulla

base di riconoscimenti di debito del 30 aprile 1999 e del 5 febbraio 2002 e di

fatture indicate come n. 222095, 2220068001 e 220095001;

che l’opposizione

interposta dall’escussa è stata respinta limitatamente all’importo di fr.

199'093.35 oltre interessi all’8% con sentenza 10 luglio 2002 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, confermata il 29 gennaio 2003 dalla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (doc. A, sentenza 29 gennaio

2003 della Camera di esecuzione e fallimenti, inc. 14.2002.75);

che con petizione 25

febbraio 2003 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano AO

1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 199'093.35 vantato dalla

convenuta nei suoi confronti e oggetto del PE n. __________ dell’UE di Lugano e

la conferma dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo;

che con la

risposta del 17 aprile 2003 la convenuta si è opposta alla petizione;

che con la replica

del 27 maggio 2003 e la duplica del 23 giugno 2003 le parti hanno

sostanzialmente ribadito le proprie posizioni;

che esperita

l’istruttoria, con le conclusioni del 1° luglio 2004 l’attrice ha ridotto la

domanda a fr. 56'950.10, mentre con le proprie conclusioni del 28 giugno 2004

la convenuta ha proposto l’integrale reiezione dell’azione;

che con sentenza

del 17 dicembre 2004 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 2'200.- e le spese a carico dell’attrice, condannata inoltre a

rifondere alla convenuta fr. 12'000.- per ripetibili;

che con appello 21

gennaio 2005 AP 1 è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo che in

riforma della medesima fosse disconosciuto ogni suo debito eccedente l’importo

di fr. 142'143.25 e fosse ridotto l’importo per ripetibili accordato alla convenuta

dal Pretore;

che l'appello non

è stato notificato alla controparte;

che nella

fattispecie le parti, entrambe attive nel commercio di tappeti, hanno definito

il saldo dei loro pluriennali rapporti commerciali con la sottoscrizione da

parte dell’attrice di due riconoscimenti di debito, datati 30 aprile 1999 e 5

febbraio 2002 (doc. A e B, inc. EF02.850 richiamato);

che nella

convenzione sottoscritta il 5 febbraio 2002 l’attrice riconosceva di dovere

alla convenuta fr. 199'093.35 per forniture di merce al 20 novembre 2001;

che con l’azione

in disconoscimento del debito l’attrice ha proposto una propria ricostruzione

dei rapporti di dare e avere tra le parti, sostenendo di dovere al 10 luglio

2002 solo fr. 142'143.25 (doc. 3 e 2 RO) alla convenuta e negando ogni validità

all’atto sottoscritto nel 1999, siccome superato da un successivo contratto di

conto vendita del 20 novembre 2001;

che il Pretore ha

respinto la petizione per il motivo che l’attrice non aveva provato l’esattezza

della propria ricostruzione contabile, contestata dalla convenuta, e che

inoltre non aveva fatto valere l’errore nel termine di un anno dalla sua

scoperta, il suo amministratore avendo sottoscritto i noti riconoscimenti di

debito senza alcuna verifica delle fatture emesse; l’attrice, infine, non aveva

dimostrato l’esistenza di propri crediti in compensazione di quello vantato

dalla convenuta,

che nel suo

appello l’attrice, dopo aver ricopiato nei primi 17 punti la petizione del 25

febbraio 2003, si duole per l’omessa verifica in prima sede della sua

ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti e rimprovera al Pretore di

non aver affrontato “il spulcio” (sic) della documentazione da lei prodotta, lamentando

il mancato “confronto contabile”;

che l’appellante

non spende una sola parola sui motivi addotti dal primo giudice per respingere

la petizione, in particolare sulla ratifica del contratto viziato dall’errore

contabile, risalente per sua ammissione alle fatturazioni del 1994 (cfr.

conclusioni del 1° luglio 2004, pag. 3), sulla correttezza della ricostruzione

contabile, contestata dalla controparte e sull’assenza di prove dei crediti

posti in compensazione, ma ribadisce di aver affrontato un immane lavoro

contabile;

che quindi l’attrice

non si è confrontata con le argomentazioni del Pretore e non spiega per quali

motivi la sentenza dovrebbe essere modificata, così che l’atto di appello,

sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge, è finanche

irricevibile;

che l'appello,

manifestamente infondato e ai limiti della temerarietà, può essere evaso con la

procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione

alla controparte;

che le spese

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello

21 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

550.

-

sono a

carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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