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Decisione

12.2005.211

Il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito arricchimento non è interrotto da una domanda di esecuzione nella quale il creditore non si identifica con l'attore

17 gennaio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. H__________ ha venduto a AP 1, con atto notarile di compravendita

del 30 settembre 1999, rogito n. 3325 del notaio avv. P__________, i fondi n. __________,

__________, __________ e __________ RFD C__________ al prezzo complessivo di

fr. 1'800'000.-, di cui fr. 100'000.- versati alla firma del contratto e il

saldo di fr. 1'700'000.- da versare entro il 31 dicembre 1999 (doc. A, 2). In

seguito H__________, la moglie G__________ e AP 1 hanno sottoscritto il 30

novembre 1999 una conferma di deposito per fr. 1'700'000.- presso la G__________

AG, subordinata al trapasso di proprietà dei fondi di C__________ (doc. D). AP

1 ha versato due acconti di fr. 100'000.- ciascuno il 5 ottobre e il 9 dicembre

1999 tramite V__________ SA (doc. C). Tra le parti contraenti sono poi insorte

discussioni sulle modalità di pagamento del saldo del prezzo di compravendita,

che non è stato versato nel termine previsto dal contratto. H__________ ha

comunicato il 29 febbraio 2000 di recedere dal contratto in caso di mancato

pagamento del saldo entro il 15 marzo 2000 (doc. 4). V__________ SA e G__________

Vermögensverswaltung AG, rappresentati da AP 1, hanno fatto spiccare il 21

novembre 2000 un precetto esecutivo di fr. 200'000.- nei confronti di H__________,

indicando quale causa del credito “Quittungen über Einlagen von je Fr.

100'000.- welche nicht zurückbezahlt worden sind” (doc. N).

B. AP 1

ha convenuto in causa H__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, con petizione 19 novembre 2001 per ottenerne la condanna al

pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2000 a titolo

di restituzione degli acconti da lui versati. H__________ si è opposto alla

domanda e nella risposta 27 febbraio 2002 ha eccepito la prescrizione,

postulando con azione riconvenzionale il risarcimento del danno subito per il

mancato adempimento del contratto di compravendita, in fr. 284'012.90 oltre

interessi al 5% dal 15 gennaio 2000. Nei successivi allegati scritti le parti

hanno sostanzialmente mantenuto le rispettive posizioni. H__________ è deceduto

il 3 ottobre 2002 e gli è succeduta in causa l’erede unica AO 1. Dopo l’udienza

preliminare del 14 giugno 2004, limitata all’eccezione di prescrizione, le

parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei

rispettivi memoriali conclusivi.

C. Statuendo

il 7 novembre 2005, il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione della

pretesa e ha di conseguenza respinto la petizione, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a

rifondere alla parte convenuta fr. 5'000.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorto con un appello del 29 novembre 2005, con il quale chiede in riforma

del giudizio impugnato la reiezione dell’eccezione di prescrizione, protestando

spese e ripetibili. AO 1 ha proposto con le osservazioni del 20 gennaio 2006 di

respingere l'appello.

e ritenuto

Considerandi

1.

Il

Pretore ha accertato che il venditore aveva comunicato all’acquirente di

recedere dal contratto il 29 febbraio 2000 per il 15 marzo 2000, in mancanza

del versamento entro tale termine del saldo del prezzo (doc. I, 4) e che

l’attore aveva introdotto la causa giudiziaria per la restituzione degli

acconti il 19 novembre 2001. Il primo giudice ha ritenuto che per

l’interruzione della prescrizione annuale prevista dall’art. 67 cpv. 1 CO erano

irrilevanti le procedure giudiziarie intese a ottenere lo sgombero degli

immobili, concluse il 15 gennaio 2001 e il precetto esecutivo n. __________

spiccato il 23 novembre 2000 dall’UE di L__________, che indicava come

creditrici V__________ SA e G__________ Vermögensverwaltung AG e non l’attore.

Da qui l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte

convenuta e la conseguente reiezione della petizione.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore di essersi dipartito da un chiaro errore giuridico per

aver ammesso la validità del recesso dal contratto da parte del convenuto. Egli

sostiene che le parti avevano concluso agli inizi di dicembre 1999 anche un

contratto relativo a un investimento finanziario abituale nel private banking e

che il convenuto non ha mai indicato fatti concreti relativi all’esistenza di

un vizio della volontà tale da giustificare il suo recesso dal contratto di

compravendita e dal contratto finanziario, rimasti validi almeno fino alla

domanda di precetto esecutivo del 21 novembre 2000. L’attore afferma di aver

validamente interrotto la prescrizione con quest’ultima domanda, presentata da

un suo rappresentante, poiché il convenuto sapeva che le società menzionate nel

PE n. __________ gli appartenevano e non poteva avere dubbi sulla causale del

credito vantato, che menzionava chiaramente “Einlagen von je fr. 100'000.-“.

3.

L’azione

in ripetizione dell’indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile

dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione

(art. 67 cpv. 1 CO). La prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione

(art. 135 n. 2 CO). La domanda di esecuzione che soddisfa le condizioni

dell’art. 67 LEF interrompe la prescrizione dal momento in cui è consegnata

alla posta (Pichonnaz, Commentaire romand CO-I, n. 12 ad art. 135 CO).

4.

Nella

fattispecie l’attore ha chiesto con la petizione del 19 novembre 2001 la

restituzione di fr. 200'000.- a titolo di indebito arricchimento, riservandosi

di far valere anche il risarcimento del danno per culpa in contrahendo.

Si tratta dunque di accertare se egli aveva interrotto la prescrizione

nell’anno precedente l’avvio della causa, vale a dire il 19 novembre 2000,

senza che sia necessario esaminare la validità dei contratti e dei recessi né

le svariate procedure giudiziarie svoltesi tra le parti. Il 24 ottobre 2000 V__________

AG ha scritto al convenuto chiedendo la restituzione per conto di AP 1, da lei

rappresentato, degli acconti di fr. 200'000.- (doc. L) versati per l’acquisto

dell’immobile. A quel momento l’attore era dunque a conoscenza del suo diritto

di chiedere la restituzione degli importi già versati in seguito al recesso del

venditore. Agli atti non figura una copia della domanda di esecuzione, né

risulta quando essa sia stata introdotta alla posta. Il PE n. __________ è

stato intimato dall’UE di L__________ il 21 novembre 2000 (doc. N) e indica

come creditore “V__________ SA L__________ – G__________ AG, rappr. da AP 1” e

come mandatario W__________. In seguito a ricorso dell’escusso, il nome di G__________

AG è stato stralciato dal PE con decisione 24 gennaio 2001 della Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza (inc. 15.2000.199; doc. 10). V__________

SA L__________ risulta quindi indicata come creditrice nel PE n.__________. È

indiscusso che i due versamenti di fr. 100'000.- ciascuno di cui l’attore

chiede la restituzione sono stati eseguiti tramite quest’ultima società (doc.

C). L’appellante ribadisce ancora in questa sede di aver ratificato l’operato

di W__________, direttore della V__________ SA, che ha avviato la procedura

esecutiva (cfr. petizione pag. 7) e di essere il titolare della pretesa di

restituzione per indebito arricchimento (cfr. replica, pag. 14). Ora, il

mandatario incaricato dall’appellante non ha promosso la procedura esecutiva in

nome di quest’ultimo, ma in nome della V__________ SA, designando invece

l’appellante come rappresentante. Non vi è dunque alcuna identità tra il

creditore indicato nel PE e l’attore e la domanda di esecuzione non ha di

conseguenza interrotto la prescrizione della pretesa per indebito

arricchimento. L’appello si rivela dunque infondato e deve essere respinto.

5.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a

carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

29.

novembre 2005 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali dell’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’450.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1’500.-

già anticipati

da AP 1 rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.

1'600.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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