12.2005.211
Il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito arricchimento non è interrotto da una domanda di esecuzione nella quale il creditore non si identifica con l'attore
17 gennaio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2005.211
Data decisione, Autorità:
17.01.2007, IICCA
Titolo:
Il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito arricchimento non è interrotto da una domanda di esecuzione nella quale il creditore non si identifica con l'attore
DOMANDA DI ESECUZIONE
PRESCRIZIONE
art. 67 cpv. 1 CO
art. 135 cf. 2 CO
art. 67 LEF
Incarto n.
12.2005.211
Lugano
17 gennaio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.766
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 19
novembre 2001 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con la
quale l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
200'000.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2000, domanda alla quale la
parte convenuta si è opposta, postulando in via riconvenzionale, a sua volta
contestata dall’attore, la condanna di questi al versamento di fr. 284'012.90
oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2000;
e ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta
con la sua risposta e che il Pretore, con sentenza 7 novembre 2005, ha accolto;
appellante
l’attore, che con atto di appello del 29 novembre 2005 postula la riforma della
sentenza impugnata nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, con il
rinvio del fascicolo processuale al Pretore per la continuazione
dell’istruttoria e un nuovo giudizio di merito, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre
la convenuta propone nelle proprie osservazioni del 20 gennaio 2006 la
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, protestando la
rifusione delle spese e delle ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
Fatti
A. H__________ ha venduto a AP 1, con atto notarile di compravendita
del 30 settembre 1999, rogito n. 3325 del notaio avv. P__________, i fondi n. __________,
__________, __________ e __________ RFD C__________ al prezzo complessivo di
fr. 1'800'000.-, di cui fr. 100'000.- versati alla firma del contratto e il
saldo di fr. 1'700'000.- da versare entro il 31 dicembre 1999 (doc. A, 2). In
seguito H__________, la moglie G__________ e AP 1 hanno sottoscritto il 30
novembre 1999 una conferma di deposito per fr. 1'700'000.- presso la G__________
AG, subordinata al trapasso di proprietà dei fondi di C__________ (doc. D). AP
1 ha versato due acconti di fr. 100'000.- ciascuno il 5 ottobre e il 9 dicembre
1999 tramite V__________ SA (doc. C). Tra le parti contraenti sono poi insorte
discussioni sulle modalità di pagamento del saldo del prezzo di compravendita,
che non è stato versato nel termine previsto dal contratto. H__________ ha
comunicato il 29 febbraio 2000 di recedere dal contratto in caso di mancato
pagamento del saldo entro il 15 marzo 2000 (doc. 4). V__________ SA e G__________
Vermögensverswaltung AG, rappresentati da AP 1, hanno fatto spiccare il 21
novembre 2000 un precetto esecutivo di fr. 200'000.- nei confronti di H__________,
indicando quale causa del credito “Quittungen über Einlagen von je Fr.
100'000.- welche nicht zurückbezahlt worden sind” (doc. N).
B. AP 1
ha convenuto in causa H__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, con petizione 19 novembre 2001 per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2000 a titolo
di restituzione degli acconti da lui versati. H__________ si è opposto alla
domanda e nella risposta 27 febbraio 2002 ha eccepito la prescrizione,
postulando con azione riconvenzionale il risarcimento del danno subito per il
mancato adempimento del contratto di compravendita, in fr. 284'012.90 oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 2000. Nei successivi allegati scritti le parti
hanno sostanzialmente mantenuto le rispettive posizioni. H__________ è deceduto
il 3 ottobre 2002 e gli è succeduta in causa l’erede unica AO 1. Dopo l’udienza
preliminare del 14 giugno 2004, limitata all’eccezione di prescrizione, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei
rispettivi memoriali conclusivi.
C. Statuendo
il 7 novembre 2005, il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione della
pretesa e ha di conseguenza respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a
rifondere alla parte convenuta fr. 5'000.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorto con un appello del 29 novembre 2005, con il quale chiede in riforma
del giudizio impugnato la reiezione dell’eccezione di prescrizione, protestando
spese e ripetibili. AO 1 ha proposto con le osservazioni del 20 gennaio 2006 di
respingere l'appello.
e ritenuto
Considerandi
1.
Il
Pretore ha accertato che il venditore aveva comunicato all’acquirente di
recedere dal contratto il 29 febbraio 2000 per il 15 marzo 2000, in mancanza
del versamento entro tale termine del saldo del prezzo (doc. I, 4) e che
l’attore aveva introdotto la causa giudiziaria per la restituzione degli
acconti il 19 novembre 2001. Il primo giudice ha ritenuto che per
l’interruzione della prescrizione annuale prevista dall’art. 67 cpv. 1 CO erano
irrilevanti le procedure giudiziarie intese a ottenere lo sgombero degli
immobili, concluse il 15 gennaio 2001 e il precetto esecutivo n. __________
spiccato il 23 novembre 2000 dall’UE di L__________, che indicava come
creditrici V__________ SA e G__________ Vermögensverwaltung AG e non l’attore.
Da qui l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte
convenuta e la conseguente reiezione della petizione.
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore di essersi dipartito da un chiaro errore giuridico per
aver ammesso la validità del recesso dal contratto da parte del convenuto. Egli
sostiene che le parti avevano concluso agli inizi di dicembre 1999 anche un
contratto relativo a un investimento finanziario abituale nel private banking e
che il convenuto non ha mai indicato fatti concreti relativi all’esistenza di
un vizio della volontà tale da giustificare il suo recesso dal contratto di
compravendita e dal contratto finanziario, rimasti validi almeno fino alla
domanda di precetto esecutivo del 21 novembre 2000. L’attore afferma di aver
validamente interrotto la prescrizione con quest’ultima domanda, presentata da
un suo rappresentante, poiché il convenuto sapeva che le società menzionate nel
PE n. __________ gli appartenevano e non poteva avere dubbi sulla causale del
credito vantato, che menzionava chiaramente “Einlagen von je fr. 100'000.-“.
3.
L’azione
in ripetizione dell’indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile
dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione
(art. 67 cpv. 1 CO). La prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione
(art. 135 n. 2 CO). La domanda di esecuzione che soddisfa le condizioni
dell’art. 67 LEF interrompe la prescrizione dal momento in cui è consegnata
alla posta (Pichonnaz, Commentaire romand CO-I, n. 12 ad art. 135 CO).
4.
Nella
fattispecie l’attore ha chiesto con la petizione del 19 novembre 2001 la
restituzione di fr. 200'000.- a titolo di indebito arricchimento, riservandosi
di far valere anche il risarcimento del danno per culpa in contrahendo.
Si tratta dunque di accertare se egli aveva interrotto la prescrizione
nell’anno precedente l’avvio della causa, vale a dire il 19 novembre 2000,
senza che sia necessario esaminare la validità dei contratti e dei recessi né
le svariate procedure giudiziarie svoltesi tra le parti. Il 24 ottobre 2000 V__________
AG ha scritto al convenuto chiedendo la restituzione per conto di AP 1, da lei
rappresentato, degli acconti di fr. 200'000.- (doc. L) versati per l’acquisto
dell’immobile. A quel momento l’attore era dunque a conoscenza del suo diritto
di chiedere la restituzione degli importi già versati in seguito al recesso del
venditore. Agli atti non figura una copia della domanda di esecuzione, né
risulta quando essa sia stata introdotta alla posta. Il PE n. __________ è
stato intimato dall’UE di L__________ il 21 novembre 2000 (doc. N) e indica
come creditore “V__________ SA L__________ – G__________ AG, rappr. da AP 1” e
come mandatario W__________. In seguito a ricorso dell’escusso, il nome di G__________
AG è stato stralciato dal PE con decisione 24 gennaio 2001 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza (inc. 15.2000.199; doc. 10). V__________
SA L__________ risulta quindi indicata come creditrice nel PE n.__________. È
indiscusso che i due versamenti di fr. 100'000.- ciascuno di cui l’attore
chiede la restituzione sono stati eseguiti tramite quest’ultima società (doc.
C). L’appellante ribadisce ancora in questa sede di aver ratificato l’operato
di W__________, direttore della V__________ SA, che ha avviato la procedura
esecutiva (cfr. petizione pag. 7) e di essere il titolare della pretesa di
restituzione per indebito arricchimento (cfr. replica, pag. 14). Ora, il
mandatario incaricato dall’appellante non ha promosso la procedura esecutiva in
nome di quest’ultimo, ma in nome della V__________ SA, designando invece
l’appellante come rappresentante. Non vi è dunque alcuna identità tra il
creditore indicato nel PE e l’attore e la domanda di esecuzione non ha di
conseguenza interrotto la prescrizione della pretesa per indebito
arricchimento. L’appello si rivela dunque infondato e deve essere respinto.
5.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a
carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
29.
novembre 2005 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali dell’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’450.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
1’500.-
già anticipati
da AP 1 rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
1'600.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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