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Decisione

12.2005.212

appalto - remunerazione - onere della prova - lavori a regia

5 febbraio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il

committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati

scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi

(art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è

tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche

circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, no 17 ad art. 370 CO), ritenuto

comunque che il termine è più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi

ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la

valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più

ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del

committente (Gauch, Der

Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2175; Chaix,

op. cit., no 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, 3. ed., ni 16 segg. ad art. 370 CO). In caso di contestazioni

è il committente che si prevale dei difetti dell'opera a dover dimostrare la

tempestività della notifica dei difetti.

8.2 Per

quanto concerne il soffitto in perline, la cui esecuzione è stata considerata

difettosa dal perito, non v'è certezza sulla data in cui i difetti sono stati

scoperti e successivamente notificati. Nondimeno, va rilevato che, diversamente

da quanto accertato nel giudizio impugnato, i difetti non sono stati notificati

solo con lo scritto 21 dicembre 1999, bensì già alla ripresa dei lavori dopo le

ferie, come risulta dalle testimonianze di __________ e __________ (verbali

rogatorie 10 luglio 2003 del Tribunale di __________) i quali hanno assistito

ad un sopralluogo con un responsabile dell'appellata durante il quale

l'appellante ha notificato i difetti, tra cui i problemi manifestatisi al

soffitto in perline e l'errata posizione della porta blindata. Sempre in tale

circostanza fu promesso alla committente che le questioni sarebbero state sistemate.

Ebbene, promettendo la riparazione del soffitto l’appellata ha implicitamente

rinunciato a prevalersi di una eventuale tardività della notifica del difetto.

Di conseguenza non appare tutelabile, già solo dal profilo della buona fede, il

suo atteggiamento dove, dopo aver dapprima promesso la riparazione, non

avendola eseguita, eccepisce ora la tardività della notifica stessa. La

notifica è quindi da considerare tempestiva.

8.3 In

merito ai difetti del soffitto, il perito ha rilevato che la deformazione delle

perline è stata originata verosimilmente dalla variazione di umidità

conseguente all'applicazione della vernice su una sola parte delle perline

stesse, fenomeno che si sarebbe potuto evitare procedendo come d'uso con una

mano d'imprimatura su entrambi i lati prima della posa. Non avendo proceduto in

tal senso, l'opera è quindi da considerare difettosa. Il fatto che la

perlinatura fosse già preesistente non è d'ausilio all'appellata, perché prima dell'intervento

essa avrebbe quantomeno dovuto fare i dovuti accertamenti per verificare se il

soffitto era adatto a ricevere la verniciatura da un solo lato. Non procedendo

a tale verifica le va quindi rimproverata una violazione delle regole dell'arte

con il conseguente obbligo di risarcire il minor valore dell'opera.

Il

perito ha indicato quale unica soluzione sicura lo smontaggio del soffitto ed

il rifacimento della perlinatura, preventivando un costo di 18'500.-. Da

quest'importo egli ha però dedotto fr. 8'500.- in considerazione del fatto che

un soffitto nuovo costituisce una miglioria rispetto alla situazione

preesistente (perizia pag. 13, 14, complemento di perizia pag. 6). Quest'ultimo

importo va quindi dedotto già per il fatto che altrimenti l'appellante si

troverebbe arricchita a spese della controparte ed inoltre perché, qualora

fossero state fatte le necessarie verifiche, il soffitto esistente avrebbe

dovuto essere comunque smontato per procedere alla verniciatura delle perline

su entrambi i lati, intervento che sarebbe stato più costoso rispetto alla sola

verniciatura.

8.4 Per

quanto riguarda lo spostamento della porta, già si è detto che l'appellata aveva

promesso di eseguirlo, ma non se ne può dedurre che con ciò essa abbia anche

ammesso una propria responsabilità e ne abbia voluto assumere i costi. In

considerazione anche della testimonianza di __________, il quale afferma che la

posa della porta era avvenuta su richiesta dell'appellante malgrado fosse stata

sconsigliata dall'appellata, salvo poi chiederne in un secondo tempo lo spostamento

(verbale 22 ottobre 2002, pag. 2) la sentenza impugnata, che non individua una

responsabilità dell'impresa, può essere confermata su questo punto.

9. In conclusione, l'appello

può essere accolto limitatamente alla somma di fr. 10'000.- relativa alla

perlinatura del soffitto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.

148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia:

I. L’appello

30 novembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9

novembre 2005 del Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è riformata come

segue:

1. La

petizione è parzialmente accolta.

1.1. La parte

convenuta AP 1, __________, è condannata a versare alla ditta attrice AO 1, __________,

l'importo di fr. 38'547.95 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1999 su fr.

35'940.- e dal 12 dicembre 1999 su fr. 2'607.95.

1.2. Invariato

2. Invariato

3. Ivariato

4. Ivariato

Considerandi

II. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’100.-

b)

spese fr.

50.

-

totale fr.

1’150.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste per fr. 150.- a carico della parte

appellata e per il resto dell'appellante con l’obbligo di versare alla controparte

fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che il valore litigioso della vertenza (fr. 48'545.95)

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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