12.2005.212
appalto - remunerazione - onere della prova - lavori a regia
5 febbraio 2007Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2005.212
Data decisione, Autorità:
05.02.2007, IICCA
Titolo:
appalto - remunerazione - onere della prova - lavori a regia
LAVORO A REGIA
MERCEDE
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 373 CO
Incarto n.
12.2005.212
Lugano
5 febbraio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.97
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 14
febbraio 2001 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 68'453.20 oltre
interessi nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani a
carico del fondo della convenuta, domande alle quali la convenuta si è opposta
chiedendo la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria e,
in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a rifonderle fr. 45'000.- a
titolo di risarcimento del danno per cattiva esecuzione dell'opera;
domande
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 9 novembre 2005, con la
quale in parziale accoglimento della petizione ha condannato la convenuta al
pagamento dell'importo di fr. 48'547.95 oltre interessi, respingendo la domanda
di iscrizione dell'ipoteca legale definitiva e ordinando la cancellazione di
quella annotata in via provvisoria, mentre ha respinto la domanda
riconvenzionale;
appellante
la convenuta con atto d’appello 30 novembre 2005, con il quale chiede che la
sentenza sia riformata nel senso di respingere integralmente la petizione e
accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente all'importo di fr. 26'100.-
oltre interessi;
mentre
l’attrice con osservazioni 20 gennaio 2006 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. La AO 1, impresa di costruzione, e AP 1, proprietaria
della particella no 733 RFD di __________, hanno sottoscritto il 13 aprile 1999
un contratto d’appalto per l’esecuzione di opere da
capomastro nell'ambito della ristrutturazione dell’abitazione esistente sul
citato mappale. Il prezzo per i lavori previsti dal contratto è stato stabilito
in fr. 35'000.- oltre IVA per fr. 2'625.-. Terminati i lavori, la AO 1 ha fatturato
prestazioni per un totale di fr. 92'525.- (oltre IVA per fr. 6'939.45), a
fronte di cui ha ricevuto acconti per fr. 34'000.- rimanendo pertanto uno
scoperto di fr. 64'465.25.
Con
decisione 31 luglio 2001 il Pretore ha accolto la domanda della AO 1 tendente
all’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a garanzia della somma di fr.
68'073.20 oltre interessi, sentenza sostanzialmente confermata dalla ICCA del
Tribunale d'appello con sentenza 14 novembre 2001.
2. Con petizione 14 febbraio 2001 la AO 1 ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 68'453.20 oltre
interessi quale residuo della mercede per i lavori eseguiti, nonché
l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani sul fondo della
convenuta, già iscritta in via provvisoria, per il medesimo importo. L'attrice sostiene
di aver eseguito, oltre ai lavori oggetto dell'originario contratto d’appalto,
molte opere supplementari su richiesta della convenuta che, in quanto non
previste, sono state fatturate a regia.
3. Con
risposta 17 aprile 2002 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando
la quantificazione della mercede e sostenendo che le opere aggiuntive non sono
state fatte oppure già erano comprese nell'offerta iniziale. Eccepisce poi la
tardività della domanda di iscrizione dell'ipoteca legale, di cui postula la
cancellazione. In via riconvenzionale chiede la condanna di controparte al
pagamento di fr. 45'000.- -da cui è da dedurre l'eventuale saldo che dovesse
essere riconosciuto all'appaltatore- lamentando l'esistenza di svariati difetti
dell'opera.
L'attrice,
confermate in sede di replica le proprie domande, si è opposta alla domanda
riconvenzionale. Negli ulteriori allegati le parti hanno poi confermato le
rispettive domande, rinunciando da ultimo sia al dibattimento finale sia a presentare
un memoriale conclusivo.
4. Con
sentenza 9 novembre 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando AP 1 al pagamento di fr. 48'547.95 oltre interessi, respingendo per
contro la domanda intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale perché
tardiva. Il primo giudice ha ritenuto che, oltre alle opere il cui costo era
preventivato in fr. 35'000.-, eseguite queste in modo sostanzialmente corretto,
ve ne erano di quelle supplementari del costo di fr. 44'200.- sicché, tenuto
conto anche dell'IVA, ha stabilito la mercede complessiva in fr. 85'140.-. In
merito ai difetti ha poi rilevato che quelli riscontrati e notificati
tempestivamente comportano una spesa di riparazione di fr. 4'200.-, da dedurre
dalla mercede. Tenuto conto poi di un'ulteriore fattura di fr. 2'607.95 e di
acconti di fr. 35'000.- ha quindi fissato definitivamente l'importo a favore
dell'attrice in fr. 48'545.95. Di conseguenza ha respinto la domanda
riconvenzionale.
5. Con
appello 30 novembre 2005 la convenuta postula la riforma del giudizio di prima
istanza nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere la
domanda riconvenzionale per fr. 26'100.- oltre interessi.
Con
osservazioni 20 gennaio 2006 l’appellata postula la reiezione del gravame.
Considerato
6. Il Pretore, accertata l'esecuzione di lavori
supplementari, non previsti nel contratto originariamente stipulato dalle
parti, ne ha quantificato il costo in fr. 44'200.- fondandosi sul referto
peritale dell'arch. __________. L'appellante critica su questo punto la
sentenza impugnata rimproverando al primo giudice di aver seguito le
conclusioni del perito senza tener conto che lo stesso non è stato in grado di
accertare l'esecuzione della maggior parte dei lavori.
La
censura va respinta. L'appellante medesima ribadisce in questa sede di aver
firmato tutti i bollettini a regia (appello pag. 5), che attestano l'esecuzione
dei lavori oggetto di contestazione. Anche volendo convenire con l'appellante che,
avendo essa firmato i bollettini in blocco al termine dei lavori, una verifica
di dettaglio non era possibile, ciò non è sufficiente per togliere loro ogni valore
probatorio. Apponendovi la propria firma, essa ha perlomeno riconosciuto che i
lavori sono stati eseguiti, i bollettini essendo atti a creare una presunzione
di fatto sulla necessità e sull'idoneità degli interventi effettuati (Gauch, Der
Werkvertrag, 4. ed., n. 1020 e segg.), presunzione che non viene meno neppure
qualora, come sostiene l'appellante, i bollettini inglobino anche le opere
oggetto di preventivo (risposta pag. 2), anche quei lavori essendo stati
eseguiti. Né peraltro l'appellante spiega per quale motivo essa li ha firmati
se, come ora sostiene, i lavori non erano effettivamente stati eseguiti.
7. Respinte
le contestazioni in merito all'esecuzione dei lavori, sono ora da esaminare le
censure relative al loro costo. Va qui ricordato che l’appaltatrice chiedente
il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo
all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed.,
n. 21 ad art. 373 CO). Non essendo in concreto stata pattuita una mercede per i
lavori supplementari, è qui da procedere come previsto dall’art. 374 CO, determinando
la retribuzione dell’appaltatore secondo il valore del lavoro e del materiale. In
concreto, la decisione del Pretore si basa sulle conclusioni del perito, il
quale, rilevate le incongruenze relative all'indicazione delle ore indicate
dall'attrice per l'esecuzione dei lavori, ha fatto astrazione da queste, procedendo
invece ad una valutazione dei costi in base agli usuali prezzi di mercato,
indicando un importo di fr. 47'515.- (perizia 21 maggio 2004, pag. 19). Questo
modo di procedere non presta fianco a critiche - né peraltro sono state sollevate
contestazioni in merito - sicché anche su questo punto la sentenza impugnata
merita conferma.
8. Il
Pretore ha accertato l'esistenza di un difetto di impermeabilizzazione della
terrazza, per il quale ha riconosciuto un minor valore di fr. 4'200.-, non più
oggetto di contestazione in questa sede. In merito alla difettosa esecuzione
del soffitto in perline ha invece respinto ogni pretesa ritenendo tardiva la
notifica del difetto. Pure la domanda di risarcimento per lo spostamento di una
porta blindata è stata respinta non essendo dimostrato che tale lavoro si era
reso necessario per rimediare ad un errore dell'attrice. L'appellante censura
la decisione del Pretore nella misura in cui ha considerato tardiva la notifica
dei difetti e chiede che le venga riconosciuto un indennizzo per i difetti di
fr. 26'100.- come stabilito dal perito.
8.1 L’art.
367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve verificare
appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne all’appaltatore
Fatti
i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il
committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati
scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi
(art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è
tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche
circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, no 17 ad art. 370 CO), ritenuto
comunque che il termine è più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi
ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la
valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più
ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del
committente (Gauch, Der
Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2175; Chaix,
op. cit., no 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, 3. ed., ni 16 segg. ad art. 370 CO). In caso di contestazioni
è il committente che si prevale dei difetti dell'opera a dover dimostrare la
tempestività della notifica dei difetti.
8.2 Per
quanto concerne il soffitto in perline, la cui esecuzione è stata considerata
difettosa dal perito, non v'è certezza sulla data in cui i difetti sono stati
scoperti e successivamente notificati. Nondimeno, va rilevato che, diversamente
da quanto accertato nel giudizio impugnato, i difetti non sono stati notificati
solo con lo scritto 21 dicembre 1999, bensì già alla ripresa dei lavori dopo le
ferie, come risulta dalle testimonianze di __________ e __________ (verbali
rogatorie 10 luglio 2003 del Tribunale di __________) i quali hanno assistito
ad un sopralluogo con un responsabile dell'appellata durante il quale
l'appellante ha notificato i difetti, tra cui i problemi manifestatisi al
soffitto in perline e l'errata posizione della porta blindata. Sempre in tale
circostanza fu promesso alla committente che le questioni sarebbero state sistemate.
Ebbene, promettendo la riparazione del soffitto l’appellata ha implicitamente
rinunciato a prevalersi di una eventuale tardività della notifica del difetto.
Di conseguenza non appare tutelabile, già solo dal profilo della buona fede, il
suo atteggiamento dove, dopo aver dapprima promesso la riparazione, non
avendola eseguita, eccepisce ora la tardività della notifica stessa. La
notifica è quindi da considerare tempestiva.
8.3 In
merito ai difetti del soffitto, il perito ha rilevato che la deformazione delle
perline è stata originata verosimilmente dalla variazione di umidità
conseguente all'applicazione della vernice su una sola parte delle perline
stesse, fenomeno che si sarebbe potuto evitare procedendo come d'uso con una
mano d'imprimatura su entrambi i lati prima della posa. Non avendo proceduto in
tal senso, l'opera è quindi da considerare difettosa. Il fatto che la
perlinatura fosse già preesistente non è d'ausilio all'appellata, perché prima dell'intervento
essa avrebbe quantomeno dovuto fare i dovuti accertamenti per verificare se il
soffitto era adatto a ricevere la verniciatura da un solo lato. Non procedendo
a tale verifica le va quindi rimproverata una violazione delle regole dell'arte
con il conseguente obbligo di risarcire il minor valore dell'opera.
Il
perito ha indicato quale unica soluzione sicura lo smontaggio del soffitto ed
il rifacimento della perlinatura, preventivando un costo di 18'500.-. Da
quest'importo egli ha però dedotto fr. 8'500.- in considerazione del fatto che
un soffitto nuovo costituisce una miglioria rispetto alla situazione
preesistente (perizia pag. 13, 14, complemento di perizia pag. 6). Quest'ultimo
importo va quindi dedotto già per il fatto che altrimenti l'appellante si
troverebbe arricchita a spese della controparte ed inoltre perché, qualora
fossero state fatte le necessarie verifiche, il soffitto esistente avrebbe
dovuto essere comunque smontato per procedere alla verniciatura delle perline
su entrambi i lati, intervento che sarebbe stato più costoso rispetto alla sola
verniciatura.
8.4 Per
quanto riguarda lo spostamento della porta, già si è detto che l'appellata aveva
promesso di eseguirlo, ma non se ne può dedurre che con ciò essa abbia anche
ammesso una propria responsabilità e ne abbia voluto assumere i costi. In
considerazione anche della testimonianza di __________, il quale afferma che la
posa della porta era avvenuta su richiesta dell'appellante malgrado fosse stata
sconsigliata dall'appellata, salvo poi chiederne in un secondo tempo lo spostamento
(verbale 22 ottobre 2002, pag. 2) la sentenza impugnata, che non individua una
responsabilità dell'impresa, può essere confermata su questo punto.
9. In conclusione, l'appello
può essere accolto limitatamente alla somma di fr. 10'000.- relativa alla
perlinatura del soffitto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia:
I. L’appello
30 novembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9
novembre 2005 del Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è riformata come
segue:
1. La
petizione è parzialmente accolta.
1.1. La parte
convenuta AP 1, __________, è condannata a versare alla ditta attrice AO 1, __________,
l'importo di fr. 38'547.95 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1999 su fr.
35'940.- e dal 12 dicembre 1999 su fr. 2'607.95.
1.2. Invariato
2. Invariato
3. Ivariato
4. Ivariato
Considerandi
II. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’100.-
b)
spese fr.
50.
-
totale fr.
1’150.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste per fr. 150.- a carico della parte
appellata e per il resto dell'appellante con l’obbligo di versare alla controparte
fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Premesso che il valore litigioso della vertenza (fr. 48'545.95)
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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