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Decisione

12.2005.213

decisione che rifiuta la sospensione del processo - ordinanza - appello

7 dicembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.213

Data decisione, Autorità:

07.12.2005, IICCA

Titolo:

decisione che rifiuta la sospensione del processo - ordinanza - appello

PROVVEDIMENTO PROCESSUALE

SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL PROCESSO

art. 94 CPC-TI

art. 95 CPC-TI

art. 107 CPC-TI

Incarto n.

12.2005.213

Lugano

7 dicembre

2005/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.69

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 14

giugno 2005 da

AO 1

(rappr. dall’ RA

1 )

contro

AP 1

(rappr. dall’ RA

Considerandi

2.

)

in materia di accertamento di inesistenza di

credito e di radiazione di esecuzione.

Ed ora sull’appello 2 dicembre 2005 della parte

convenuta nei confronti della decisione 10 novembre 2005 del Pretore con la

quale è stata respinta la domanda 22 settembre 2005 della stessa parte

convenuta ed intesa alla sospensione della causa ex art. 107 CPC.

Letti ed esaminati gli atti dell’incarto

Considerato

in fatto ed in diritto

che

l’appello, come indicato in ingresso, è rivolto contro la decisione del Pretore

che ha respinto una domanda di sospensione del processo civile che la convenuta

ha formulato, in uno con l’allegato di risposta, ai sensi dell’art. 107 CPC,

affermando che tale provvedimento si imponeva essendo pendente presso il

Ministero pubblico un procedimento riguardante la fattispecie dedotta in

giudizio;

che la

decisione attorno alla sospensione del processo è un provvedimento di natura

processuale che rientra nei poteri discrezionali del giudice, che è sempre

stata ritenuta inappellabile dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in

vigore dell’attuale CPC ed ancor di più, da quando quest’ultimo è in vigore,

prevedendo l’art. 94 CPC la forma dell’ordinanza – inappellabile per l’art. 95

CPC - per i provvedimenti disciplinanti il processo (Rep. 1988, 317; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107 m. 2 e ad art. 94 m. 1);

che ne

discende come l’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 sia irricevibile e come tale

sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di

intimazione alla controparte per sue osservazioni;

che la

tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95, 107 e 313bis CPC

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a

carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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