12.2005.214
ordinanza che rifiuta la sospensione del processo - appello
7 dicembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.214
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, IICCA
Titolo:
ordinanza che rifiuta la sospensione del processo - appello
PROVVEDIMENTO PROCESSUALE
SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL PROCESSO
art. 94 CPC-TI
art. 95 CPC-TI
art. 107 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.214
Lugano
7 dicembre
2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.70
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 14
giugno 2005 da
AO 1
(rappr. dall’ RA
1 )
contro
AP 1
(rappr. dall’ RA
Considerandi
2.
)
in materia di accertamento di inesistenza di
credito e di radiazione di esecuzione.
Ed ora sull’appello 2 dicembre 2005 della parte
convenuta nei confronti della decisione 10 novembre 2005 del Pretore con la
quale è stata respinta la domanda 22 settembre 2005 della stessa parte
convenuta ed intesa alla sospensione della causa ex art. 107 CPC.
Letti ed esaminati gli atti dell’incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che
l’appello, come indicato in ingresso, è rivolto contro la decisione del Pretore
che ha respinto una domanda di sospensione del processo civile che la convenuta
ha formulato, in uno con l’allegato di risposta, ai sensi dell’art. 107 CPC,
affermando che tale provvedimento si imponeva essendo pendente presso il
Ministero pubblico un procedimento riguardante la fattispecie dedotta in
giudizio;
che la
decisione attorno alla sospensione del processo è un provvedimento di natura
processuale che rientra nei poteri discrezionali del giudice, che è sempre
stata ritenuta inappellabile dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in
vigore dell’attuale CPC ed ancor di più, da quando quest’ultimo è in vigore,
prevedendo l’art. 94 CPC la forma dell’ordinanza – inappellabile per l’art. 95
CPC - per i provvedimenti disciplinanti il processo (Rep. 1988, 317; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107 m. 2 e ad art. 94 m. 1);
che ne
discende come l’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 sia irricevibile e come tale
sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di
intimazione alla controparte per sue osservazioni;
che la
tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;
Per i quali motivi
visti gli art. 94, 95, 107 e 313bis CPC
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 è irricevibile.
2.
La
tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a
carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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