12.2005.215
contratto di residenza
11 dicembre 2006Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.215
Data decisione, Autorità:
11.12.2006, IICCA
Titolo:
contratto di residenza
CONTRATTO ALBERGHIERO
art. 184 CO
art. 394 CO
Incarto n.
12.2005.215
Lugano
11 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.301
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 22
maggio 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
AP 3
tutti rappr. da RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido e
in subordine del solo convenuto AP 2 al pagamento di fr. 33'650.- oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’UEF di Herrliberg;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 novembre 2005 ha
integralmente accolto nella sua formulazione principale, riducendo però dal
6.5% al 5% il saggio degli interessi;
appellanti i convenuti con atto di appello 5 dicembre 2005, con cui
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 24 gennaio 2006 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
6 luglio 1999 CE 1 ed il figlio AP 2 hanno sottoscritto con la AO 1 un
“contratto di residenza”, in forza del quale alla prima, a quel tempo quasi ottantanovenne,
veniva locato un appartamento con garage presso l’Apparthotel __________ a __________
e nel contempo le veniva garantito, almeno due volte al giorno, al mattino e
alla sera, un servizio di assistenza da parte di personale sanitario, il tutto
per un corrispettivo mensile di fr. 4'000.- (doc. B).
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AO 1 rileva che, dopo
l’intervento chirurgico cui CE 1 si era sottoposta nell’estate 2000, i figli AP
2 e AP 1 avevano chiesto ed ottenuto che fosse messa in atto una serie di
provvedimenti (in particolare l’effettuazione di due sedute giornaliere di
fisioterapia di almeno 60 minuti possibilmente con la stessa terapista di
lingua tedesca e l’organizzazione di un servizio di assistenza infermieristica
24 ore al giorno), atti a permettere alla madre di rientrare subito nel proprio
appartamento; e che per tali prestazioni, non comprese nel contratto originario,
era stato pattuito un importo massimo di fr. 500.- al giorno, che in seguito è da
lei stato fatturato in base ai costi effettivi. Gli importi supplementari che
erano così maturati tra il 21 agosto e il 30 novembre 2000 (doc. G) non essendo
stati pagati, essa ha pertanto chiesto in causa la condanna di CE 1, e per
essa, nel frattempo deceduta, della sua comunione ereditaria composta dei due
menzionati figli e di AP 3, e in subordine del solo AP 2 al pagamento di fr.
33'650.- più interessi ed accessori.
3. Il
Pretore, premesso che le pretese litigiose concernevano unicamente le
prestazioni di natura infermieristica, ha dapprima evidenziato che CE 1 nel
corso del 2000 era stata oggetto di due ricoveri all’ospedale, una prima volta
nel mese di febbraio per la sostituzione di una protesi all’anca, e una seconda
volta nel mese di luglio a seguito di una caduta, rilevando che il suo medico
curante, sentito in sede testimoniale, aveva confermato che essa dopo
l’operazione necessitava di un’assistenza infermieristica simile a quella
offerta da una clinica riabilitativa, circostanza questa di cui i figli erano
stati informati. Il giudice di prime cure ha in seguito accertato che tali
prestazioni, che di fatto imponevano un’assistenza infermieristica 24 ore su
24, non erano però comprese nel “contratto di residenza” e che i figli avevano
pertanto concluso con la clinica un accordo aggiuntivo volto alla loro
effettiva messa in pratica. Quanto infine alla congruità delle pretese
azionate, la stessa era palese, atteso che l’accordo in questione indicava un costo
giornaliero massimo di fr. 500.- e che in concreto le somme fatturate erano di
gran lunga inferiori e comunque eque, viste anche le tariffe applicate dalla
ditta I__________, che aveva in parte fornito il servizio. Di qui l’integrale accoglimento
della petizione, salvo per il tasso degli interessi che è stato ridotto dal
6.5% al 5%.
4. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi rimproverano innanzitutto
al giudice di prime cure di aver ritenuto, contrariamente al vero, che il
secondo ricovero della madre, in realtà voluto da AP 2 siccome la controparte
non faceva abbastanza per quest’ultima, fosse susseguente ad una caduta, per nulla
dimostrata. A loro dire, poi, dopo il secondo ricovero la madre godeva di buona
salute, per cui le necessarie misure straordinarie, pacificamente attuate dopo
l’intervento di sostituzione della protesi, ma mai fatturate, a quel momento più
non s’imponevano. Oltre a non essere necessarie, le prestazioni poi fatturate
ed oggetto della presente causa erano in definitiva state disposte autonomamente
dalla clinica attrice senza alcuna richiesta specifica del medico curante, di CE
1 o dei suoi figli, che per altro nemmeno erano legittimati a rappresentarla.
In merito alla congruità del credito oggetto della petizione, essi osservano da
una parte che la sentenza è carente di motivazione, dall’altra che le somme
fatturate, visto il limitato numero di ore giornaliere eseguite da
Internursing, rientravano nel “contratto di residenza” e infine che le fatture
relative ai massaggi ed alle sedute di fisioterapia erano in ogni caso già
state pagate dalla cassa malati.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il
“contratto di residenza” stipulato a suo tempo (doc. B), in forza del quale una
parte s’impegna nei confronti dell’altra a locarle un appartamento, come pure a
fornirle alcune prestazioni alberghiere (con alcuni servizi di pulizia e di
lavanderia) ed un’assistenza infermieristica, ancorché limitata, costituisce senz’altro
un contratto innominato contenente elementi del contratto di locazione, d’albergo
(in cui a sua volta si riscontrano elementi dei contratti di locazione ed
appalto) e di mandato (Schluep/Amstutz, Basler Kommentar, 2a ed., n. 368 seg. ad art. 184 segg. CO; Fellmann,
Berner Kommentar, n. 359 ad art. 394 CO; Guillod, La
responsabilité civile des médicins: un mouvement de pendule, in Borghi/Guillod/Schultz, La responsabilità del medico e del personale sanitario fondata sul
diritto pubblico, civile e penale, Lugano 1989, p. 82 seg.; II CCA 24
agosto 1994 inc. n. 100/93), fermo restando che l’aspetto che qui maggiormente ci
interessa, quello relativo all’assistenza infermieristica, è in ogni caso retto
dalle norme sul contratto di mandato. La questione, come vedremo, è comunque ininfluente
per l’esito della lite.
7. Passando
ad esaminare le censure d’appello, è chiaramente a torto che i convenuti censurano
innanzitutto il fatto - comunque ampiamente irrilevante - che il secondo
ricovero fosse conseguente ad una caduta, rispettivamente che dopo quella degenza
la salute della loro madre fosse buona ed essa dunque non necessitasse di
provvedimenti infermieristici particolari. Che l’ospedalizzazione avvenuta nel
luglio 2000 non fosse dovuta ad un semplice desiderio del figlio AP 2 (come invece
sembrerebbe risultare dalla testimonianza del dr. C__________ __________), ma
proprio ad una caduta della madre è in effetti stato ammesso dalla stessa
figlia AP 1 nello scritto 15 dicembre 2000 (doc. MM “Sturz aus dem Bett”)
e risulta, almeno indirettamente, dal rapporto di trasferimento all’ospedale,
che riportava a quel momento una diagnosi di frattura non scomposta del femore
destro (doc. GG1), nonché dalla durata della degenza stessa, che si è protratta
per 42 giorni; del resto anche la cassa malati ha avuto modo di precisare che il
ricovero in questione era riconducibile ad un infortunio (doc. 2), e in ogni
caso ben difficilmente essa avrebbe fornito la sua piena copertura assicurativa
in presenza di una semplice ospedalizzazione volontaria, oltretutto così
prolungata. Che poi, dopo la dimissione dall’ospedale, CE 1, ormai quasi
novantenne e reduce da un intervento di sostituzione di una protesi dell’anca -
di cui i convenuti stessi hanno ammesso la delicatezza, tale da imporre, sempre
per loro ammissione un’assistenza infermieristica accresciuta (appello p. 5) - e
dalla presunta frattura di un femore, non necessitasse di un’assistenza
infermieristica particolare è tutt’altro che scontato ed è anzi assai
inverosimile: pur essendo vero che il suo medico curante aveva indicato che allora
la sua situazione valetudinaria fosse buona (doc. 4), è però altrettanto vero
che lo stesso, poi sentito in sede testimoniale, ha relativizzato quanto
indicato, dichiarando che a quel momento la paziente poteva camminare un po’
con le stampelle, con un po’ di aiuto andare a letto e poteva sedersi su una
sedia (teste dr. C__________ __________); la figlia AP 1 ha in ogni caso pacificamente
ammesso che lei ed il fratello a quel momento sapevano che la madre necessitava
di un’assistenza particolare (doc. MM “wir waren uns
im Klaren, dass meine Mutter weder richtig stehen noch laufen konnte, noch sich
waschen, kochen usw.“).
8. Decisivo
per l’esito della lite è però più che altro il fatto, accertato anche dal
Pretore, che le parti si siano in seguito accordate di
garantire a CE 1 un’assistenza infermieristica 24 ore su 24, dietro il versamento
di un importo massimo di fr. 500.- al giorno. L’esistenza di tale accordo, dopo
la seconda degenza, è stata confermata dall’allora assistente di direzione
dell’attrice (teste L__________ __________) - di cui non è stata contestata
l’attendibilità - e soprattutto da AP 1, la quale, nel già menzionato scritto
del 15 dicembre 2000 (doc. MM), ha ricordato che dopo il secondo ricovero lei
ed il fratello - circostanza questa rammentata anche da quest’ultimo, che l’ha collocata
temporalmente proprio in estate (doc. I) - avevano avuto modo di incontrarsi
con l’assistente di direzione dell’attrice per stabilire le modalità per
rendere possibile il rientro della madre nel suo appartamento, precisando che
in seguito venne concordato di far capo ai servizi di I__________ e pattuito un
prezzo di fr. 500.- giornalieri; oltretutto, in sede conclusionale (p. 6), i
convenuti hanno pacificamente dato atto dell’esistenza di quell’accordo, salvo poi
aver preteso, per la prima volta a quel momento e quindi irritualmente (art. 78
CPC) - tesi comunque neppure riproposta in appello - e in ogni caso
contrariamente al vero, di averlo disdetto già dopo la prima settimana (quando
dal doc. MM risulta invece che essi avevano solo pensato che lo stesso fosse
allora venuto meno). In tali circostanze, la censura d’appello secondo cui le
prestazioni oggetto della presente causa sarebbero state disposte autonomamente
dalla clinica attrice è del tutto priva di consistenza. Pure infondata è anche
la censura secondo cui i figli non sarebbero stati legittimati a rappresentare
la madre, non disponendo a quel momento del necessario potere di
rappresentanza: a parte il fatto che l’istruttoria ha chiaramente permesso di
accertare che CE 1 aveva lasciato intendere all’attrice che gli atti compiuti
dai suoi figli avvenivano in sua rappresentanza (art. 33 CO), atti che in ogni
caso erano stati da lei ratificati se non altro per atti concludenti (art. 38
CO), si osserva che nell’incarto è stata rinvenuta una “Generalvollmacht”,
allestita per atto pubblico il 6 maggio 1999, che autorizzava ciascuno dei suoi
figli a rappresentarla, anche e soprattutto per quanto riguardava i trattamenti
da porre in atto nei suoi confronti e le conseguenze economiche che ne
derivavano (cfr. la corrispondenza contenuta nella cartella medica richiamata
sub doc. I°): l’esistenza di un valido potere di rappresentanza, con le
conseguenze che ne derivano (art. 32 CO), non può pertanto essere messa in
discussione.
9. Le
ultime censure sollevate nell’appello riguardano la congruità della pretesa
fatta valere dall’attrice. Anch’esse devono essere disattese. Il rimprovero di
carente motivazione della sentenza impugnata è ampiamente infondato, visto e
considerato che dal querelato giudizio, riassunto in precedenza (consid. 3), si
poteva chiaramente comprendere per quali ragioni il giudice aveva concluso per
la congruità della pretesa attorea (Cocchi/Trezzini, CPC- TI, Lugano 2000, m. 2
ad art. 285; per tante II CCA 25 agosto 2000 inc. n. 12.2000.14; per la
giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. ICCTF 2 maggio 2006 4P.241/2005
consid. 4.3). I convenuti ribadiscono poi che le somme fatturate dovevano in
ogni caso rientrare nel “contratto di residenza”: la censura dev’essere
dichiarata irricevibile nella misura in cui essi non hanno preso puntualmente posizione
sui motivi che avevano indotto il Pretore a concludere in senso contrario (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309; per tante II CCA 26 settembre
2006 inc. n. 12.2005.153); nella misura in cui essi pretendono che tale
conseguenza s’imporrebbe siccome il numero di ore giornaliere eseguite da I__________
sarebbe limitato (doc. II), la censura è a sua volta irricevibile, questo
argomento non essendo (più) stato menzionato in sede conclusionale, e in ogni
caso sarebbe infondata anche nel merito, dato che l’istruttoria aveva provato
che nel contratto originario era compresa solo un’assistenza infermieristica di
circa 30 minuti al giorno (teste L__________ __________) e che le prestazioni svolte
da I__________ erano solo una parte di quelle concretamente fatturate (teste L__________
__________). Del tutto privo di rilevanza è infine il rilievo che le fatture
relative ai massaggi e alle sedute di fisioterapia, pari comunque a soli fr. 2'309.60
(doc. 2), siano già state pagate dalla cassa malati: come indicato nella sentenza
impugnata e qui non contestato, le pretese oggetto della petizione sono in effetti
unicamente quelle relative alle prestazioni infermieristiche; è del resto
provato che gli importi fatturati già tenevano conto del fatto che quelle spese
erano state pagate (teste L__________ __________).
10. Ne
discende la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 5 dicembre 2005 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
650.
-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 1’300.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster