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Decisione

12.2005.216

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i cui locali al grezzo erano disponibili dalla primavera 2006, mentre la

seconda era relativa a locali nello stabile C__________ a M__________, ove però

gli spazi erano o troppo piccoli (di 100/200 m2), o troppo grandi (uno di 1000 m2; doc. 4, oltre teste F__________, verbale di udienza 14 settembre

2005 pag. 4) per le necessità della conduttrice. Tutte queste superfici

industriali/artigianali venivano consegnate grezze, per cui spettava ancora

alla conduttrice procedere alle modifiche necessarie per poter attrezzare,

arredare ed installare le apparecchiature necessarie per lo svolgimento della

propria attività lavorativa. Questo aspetto non è senza rilievo ed è stato

colto con pertinenza dal Segretario assessore. I vani locati sono distribuiti

su due livelli e in essi si trovano uno studio chimico, un laboratorio chimico,

nonché altri vani ove sono stati posati impianti delicati e infrastrutture complesse

(teste L__________, verbale di udienza 17 agosto 2005 pag. 1 e 2), collegati

fra di essi mediante condutture (cfr. fotografie verbale di sopralluogo

contenute nel CD allegato al verbale).

Stante

questa situazione, non si poteva pretendere che la conduttrice potesse

facilmente trovare altri spazi idonei, senza programmare in anticipo non solo

il trasloco, ma anche i fondi necessari per smantellare e reinstallare in altro

luogo gli impianti e le attrezzature. Di regola la prospettiva di dover traslocare

non è motivo sufficiente per poter chiedere la protrazione della locazione, ma

lo diventa se, come nella specie, il trasloco pone difficoltà tecniche

particolari e deve essere pianificato (Lachat, op. cit. pag.

505 n. 3.10; Tercier, op. cit. n. 2511). A titolo d’esempio, lo smontaggio e il

rimontaggio degli impianti di ventilazione e di condizionamento richiede cura e

attenzione in considerazione della complessità dell’impianto, i cui costi, per

solo questa posizione, ammontano in fr. 143'500.-- (teste L__________, verbale

di udienza 17 agosto 2005 e doc. F. UC con preventivi annessi). La stima

complessiva delle spese che dovrebbe sopportare la conduttrice per il trasloco

ammonta in fr. 349'075.-. Ciò significa che lo spostamento dell’attività va

programmato anche dal profilo finanziario e non solo da quello logistico. Il

Segretario assessore non ha quindi fondato il suo giudizio su motivi estranei a

quelli previsti dall’art. 272 CO, né egli ha abusato del suo potere di

apprezzamento (art. 4 CC) sotto questo profilo, ritenendo che non si poteva

pretendere dalla conduttrice ricerche particolarmente intense e approfondite

per sistemare altrove l’attività del laboratorio. In concreto non si potevano

considerare unicamente le questioni logistiche, ma anche quelle finanziarie,

che non sono legate alla modesta pigione che ora la conduttrice versa a AO 1.

Così, almeno, nell’ambito di una prima protrazione della locazione.

8. Per

quanto riguarda la ponderazione degli interessi contrapposti dei due

contraenti, il giudice, allorché valuta quelli del locatore, deve considerare

non solo quelli legati alla sua situazione personale e al suo bisogno di

riprendere possesso dell’ente locato (art. 272 cpv. 2 lett. d CO), ma anche

quelli finanziari (art. 272 cpv. 2 lett. c CO; DB 14/2002 N. 23 pag.

35; Higi, op. cit. N. 166 segg. all’art. 272). L’appellante AO 1 ricorda che

dalla fine del 2003, ovvero dal momento in cui la società ha cessato la sua

attività a M__________, essa non dispone più di personale qualificato per eseguire

importanti e gravosi lavori di manutenzione, e che inoltre essa è stata

chiamata a sostenere costi elevatissimi per assicurare l’erogazione di corrente

elettrica alla conduttrice. AO 1 sostiene che il Segretario assessore non ha

sufficientemente considerato questi aspetti, e afferma che la maggior parte

degli investimenti da lei previsti all’inizio del 2000 concernevano

essenzialmente lo smantellamento dell’attività, mentre solo pochi impianti sono

stati eseguiti per mantenere la produzione, come due bilance e un compressore,

che sono stati riutilizzati altrove in altri stabilimenti. Orbene, dagli atti

non emerge che AO 1 è tenuta a mettere a disposizione personale qualificato per

assicurare la manutenzione dei vani occupati dalla conduttrice. Per contro

l’azienda acqua – gas – elettricità (age SA) di C__________ ha chiesto a AO 1

di posare una nuova cabina di trasformazione per assicurare a AP 1 l’erogazione

di energia elettrica, i cui costi sono stati stimati in fr. 164'957.- (doc. M),

posto che un collegamento provvisorio in bassa tensione avrebbe consentito di

garantire un carico massimo di 80A (doc. L), a fronte di una richiesta di

corrente della conduttrice di circa 200A (doc. M). Questo aspetto, diversamente

da quanto ha assunto l’appellante, non è stato misconosciuto completamente dal

Segretario assessore, il quale ha rilevato che AO 1, fra il 2001 e il 2003

aveva previsto investimenti dell’ordine di 1,6 mio, di cui fr. 246'025.- per la

ristrutturazione della centrale elettrica (doc. I richiamo da AO 1). A quanto

sembra l’appellante AO 1 ha rinunciato a rinnovare questi impianti o,

quantomeno, ha cercato di evitarlo, posto che essa aveva l’intenzione di

chiudere lo stabilimento di M__________. La richiesta di age SA non è di poco

conto, specie se si considera che essa è intervenuta allorché il contratto di

locazione era venuto a scadenza per effetto della disdetta il 31 dicembre 2004

e quando AO 1 aveva già dismesso i suoi impianti di produzione. Nondimeno non

sembra che AO 1 sia stata obbligata forzosamente a procedere a questo

investimento per assicurare l’erogazione di corrente elettrica alla sua

conduttrice. Di conseguenza questa circostanza non sembra essere pesata alla

Considerandi

locatrice, almeno sino alla data del giudizio. Così stando le cose, la decisione

del Segretario assessore non trascende il potere di apprezzamento conferito

dall’art. 272 CO.

9.

Di

nessun rilievo sono per contro i motivi di interesse pubblico fatti valere

dalla locatrice per opporsi alla proroga. Infatti nel quadro dell’art. 272 cpv.

1.

CO possono essere fatti valere solo degli interessi personali del conduttore

e/o del locatore e non quelli della collettività legati all’attuazione di un

piano di utilizzazione cantonale come quello del Parco delle __________ che,

benché approvato dal Gran Consiglio, era lungi dal poter essere attuato al

momento della sentenza del Segretario assessore, posto che un gruppo di lavoro

doveva ancora concordare i principi di riqualifica e di sistemazione dell’area

Saceba e che inoltre si doveva ancora elaborare un progetto esecutivo di

sistemazione del comparto (cfr. doc. O). Nel settembre del 2005 questo progetto

era ancora in corso ed esso avrebbe dovuto seguire la procedura per la ratifica

formale (cfr. teste P__________; verbale di udienza 14 settembre 2005). Non

sembra neppure che la locatrice possa subire dei pregiudizi per gli eventuali

ritardi nell’attuazione di questo piano, anche se le autorità cantonali hanno

chiesto a AO 1 di risolvere in tempi brevi i rapporti con AP 1 (doc. P). Ciò

posto, in siffatte circostanze la decisione del Segretario assessore di

prorogare la locazione sino al 31 dicembre 2006 regge alla critica e può essere

condivisa.

10.

Rimane

da esaminare se il primo giudice, anziché concedere una prima proroga, avrebbe

dovuto concederne una sola e definitiva. Dottrina e giurisprudenza hanno

chiarito che le norme legali vigenti sembrano dare la preferenza al sistema

della doppia proroga quando non è possibile formulare una prognosi precisa

circa la possibilità di trovare una sistemazione nel periodo accordato. Ciò

vale, comunque, solo quando non vi si oppongono interessi preponderanti del

proprietario dei locali (sentenza TF 4C.174/2001 del 20 novembre 2001 consid.

4b con rif. di dottrina). Nel caso in esame al momento della sentenza di prima

istanza non era possibile formulare una prognosi precisa per la sistemazione

altrove della conduttrice. Il Segretario assessore non ha per contro

considerato che in concreto sussistevano importanti interessi economici della

locatrice, la quale non può ragionevolmente essere tenuta a sopportare

importanti spese (circa. fr. 246'000.-) in favore della conduttrice dopo la

scadenza del contratto per assicurare l’erogazione di corrente elettrica ancora

per qualche mese, a fronte di una locazione di soli fr. 750.- mensili. Sotto

questo profilo la sentenza impugnata appare manifestamente sproporzionata in

favore della conduttrice. Il Segretario assessore ha travalicato, su questo

punto, quei poteri di apprezzamento che l’art. 4 CC e l’art. 272 CO gli conferisce.

In parziale accoglimento dell’appello della locatrice si giustifica quindi

accordare alla conduttrice una proroga unica e definitiva di 2 anni sino al 31

dicembre 2006 per consentirle di trovare spazi adeguati per la sua attività e

di organizzare e pianificare il trasloco.

11.

La

conduttrice appella la sentenza impugnata solo sul riparto delle tasse di

giustizia e delle ripetibili. Per quel che concerne la propria domanda di

annullamento della disdetta, l’appellante rileva che solo al termine dell’istruttoria

ha potuto prendere atto della sua infondatezza, per cui non si giustifica di

addossarle i 2/3 della tassa di giustizia, posto che

ella ha ottenuto parzialmente ragione sull’ottenimento di una prima proroga di

due anni, anziché di soli 6 mesi come aveva postulato la locatrice in via

subordinata. Non si giustificava altresì di ripartire le spese e la tassa di

giustizia in ragione di metà ciascuno nella causa proposta davanti al Pretore da

AO 1, che si era opposta all’accoglimento della protrazione del contratto di

locazione.

11.1

Giusta

l’art. 414 cpv. 1 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulla

tassa di giustizia e sulle ripetibili. In concreto, con le conclusioni, ovvero

al termine dell’istruttoria, la conduttrice ha desistito dalla sua domanda

volta ad annullare la disdetta della locazione. Secondo l’art. 77 cpv. 3 CPC in

caso di desistenza l’attore deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e

quelle di patrocinio equitativamente tassate. Diversamente da quanto sostiene

l’appellante, i motivi di opportunità che spingono la parte procedente al

ritiro dell’azione sono ininfluenti per la determinazione della sua soccombenza

e delle conseguenti ripetibili dovute alla controparte, a eccezione di casi

particolari che qui non ricorrono (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 16 e n. 117

ad art. 77). La sentenza del Segretario assessore è quindi corretta, nella

misura in cui ha constatato l’intera soccombenza della conduttrice sulla

richiesta di annullamento della disdetta, come anche il parziale accoglimento

dell’istanza di protrazione della locazione, limitatamente ad una prima

protrazione di 2 anni e non di 4 anni, come richiesto nell’istanza 31 marzo

2005.

Peraltro alla conduttrice non poteva sfuggire il fatto che la volontà della

locatrice di chiudere lo stabilimento a M__________ le era stata comunicata già

nei primi mesi del 2003 e che di fatto l’attività produttiva è cessata alla

fine di quell’anno (cfr. teste Z__________). La conduttrice non poteva quindi

ignorare che la disdetta del suo contratto di locazione era connessa alla

volontà della locatrice di smantellare tutti gli impianti esistenti sul fondo.

11.2

Per

quanto riguarda l’istanza 8 aprile 2005 della locatrice occorre rilevare che,

anche in considerazione dell’accoglimento parziale del suo appello, non si

giustifica di ripartire le spese e la tassa di giustizia in misura diversa da

quella stabilita dal Pretore, né la conduttrice ha motivo di reclamare un

riparto diverso, stante la sua soccombenza in relazione alla concessione di una

sola e definitiva proroga della locazione.

12.

Le spese e la tassa di giustizia in sede di appello seguono

interamente la soccombenza della conduttrice per il suo gravame (art. 414 CPC),

mentre per quello della locatrice, parzialmente accolto, si giustifica di

ripartire le spese e la tassa di giustizia in ragione di ½ ciascuno, compensate

le ripetibili. Nella commisurazione delle tasse di giustizia si tiene conto del

valore di causa di fr. 13'000.- (DI.2005.83), rispettivamente di fr. 52’000.-

(DI.2005.74; cfr. consid. 5).

13.

Da ultimo occorre soffermarsi su un aspetto formale del ricorso. La

locatrice ha impugnato solo i dispositivi numeri 2, 2.2 e 2.3 e non anche il

Dispositivo

dispositivo numero 1.2 della sentenza del Segretario assessore. Questo difetto

viene sanato d’ufficio dalla Camera, giacché la volontà di opporsi sia alla

protrazione del contratto di locazione sia a una prima protrazione della

locazione era evidente dalla lettura dell’atto di appello. I dispositivi numero

1.2 e 2.2 del querelato giudizio sono peraltro identici. Dichiarare nullo

l’appello in assenza di una dichiarazione di appellare, quando questa risulta

manifesta ed inequivocabile dal tenore dell’allegato, costituirebbe un

formalismo eccessivo. Un simile provvedimento si giustificherebbe solamente

nell’evenienza in cui alla controparte fosse derivato un pregiudizio, ovvero

nel caso in cui essa non avesse avuto l’opportunità di tutelare adeguatamente i

propri diritti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 31 ad art. 309). Cosa che, nella specie, non si è

verificata. Ne discende che la sentenza di primo grado verrà riformata anche

nel dispositivo 1.2. Sarebbe infatti inconcepibile lasciare nella sentenza del

Segretario assessore due dispositivi diversi fra loro in presenza di un appello

che è stato parzialmente accolto e che ha avuto come conseguenza la modifica

della decisione.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 è respinto.

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.-

b)

spese fr. 50.-

Totale fr.

250.-

sono

poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per

ripetibili di appello.

III. L’appello 2 dicembre 2005 di AO 1 è parzialmente accolto e di

conseguenza la sentenza 22 novembre 2005 del Segretario assessore della Pretura

di Mendrisio-sud è così riformata:

1. Omissis

1.1 Omissis

1.2. È concessa un’unica e

definitiva protrazione del contratto di locazione per un periodo di due anni

fino al 31 dicembre 2006.

1.3. Omissis.

2. L’istanza 8 aprile

2005 di AO 1 è parzialmente accolta.

2.1. È accertata la

validità della disdetta notificata AO 1 il 1 giugno 2004 con effetto al 31

dicembre 2004.

2.2. È concessa un’unica e

definitiva protrazione del contratto di locazione per un periodo di due anni

fino al 31 dicembre 2006.

IV. Le spese della procedura d’appello

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.-

b)

spese fr. 50.-

Totale fr.

250.-

sono

poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.

V. Intimazione

a:

-,

,

,;

-,

,.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera

civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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