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Decisione

12.2005.218

compravendita immobiliare - contributi per canalizzazioni - indebito arricchimento

11 gennaio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia:

I. L’appello

7 dicembre 2005 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 25 novembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano,

sezione 1, è riformata nel modo seguente:

1. La petizione è accolta.

AO 1 è condannata a versare a AP 1 l'importo di fr. 11'243.70 oltre interessi

al 5% dal 30 ottobre 2003.

§ Per tale importo è

tolta l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

2. La tassa di giustizia di

fr. 720.- e le spese di fr. 180.-, da anticipare dall'attrice, sono a carico

della convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte l'importo di fr.

900.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.--

b)

spese fr. 50.--

T

o t a l e fr. 450.--

già

anticipati dall’appellante, sono a carico dell'appellata, che rifonderà a

controparte fr. 600.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi di

diritto

1.

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 11'243.70 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,

contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro trenta giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

2.

Qualora non sia ammissibile il ricorso

in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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