12.2005.218
compravendita immobiliare - contributi per canalizzazioni - indebito arricchimento
11 gennaio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2005.218
Data decisione, Autorità:
11.01.2007, IICCA
Titolo:
compravendita immobiliare - contributi per canalizzazioni - indebito arricchimento
AZIONE IN RIPETIZIONE
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
CONTRIBUTI DI CANALIZZAZIONE
art. 63 CO
art. 184 CO
art. 96 LALIA
art. 107 LALIA
Incarto n.
12.2005.218
Lugano
11 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.459
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 15
luglio 2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dallo RA
2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento
dell’importo di fr. 11’243.70 oltre interessi quale restituzione dell'arricchimento
indebito, nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di Lugano;
domande avversate dalla convenuta e che il Segretario
assessore ha respinto con sentenza 25 novembre 2005;
appellante l'attrice che con atto d’appello 7 dicembre
2005 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione, mentre la convenuta con osservazioni 23 gennaio 2006 postula la reiezione
dell’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Il 23 ottobre 2002 AP 1 (in seguito __________) ha acquistato da AO
1 l'immobile, costituito in 29 quote di PPP, sito sul fondo base n. 943 RFD di __________,
al prezzo di fr. 19'500'000.-.
Il
1° ottobre 2003 il Comune di __________ ha inviato alla AP 1 una fattura di fr.
11'243.70, indicando quale causale "contributi provvisori di costruzione impianti
di depurazione (LALIA art. 96 e seguenti)", rata 9. Effettuato il
pagamento, AP 1 ha chiesto invano a AO 1 la rifusione di tale importo.
2. Con
petizione 15 luglio 2004 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento dell'importo
di fr. 11’243.70 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta
al PE n. __________ dell'UE di Lugano. L'attrice sostiene che il contributo in
oggetto era a carico della venditrice, non essendo stato assunto dall'acquirente
con il contratto di compravendita dell'immobile. Essa lo ha quindi pagato
ritenendosene erroneamente debitrice. Dalla verifica della situazione è poi
emerso che in realtà essa ha pagato un debito della controparte, che,
trovandosi così indebitamente arricchita, è tenuta a rifondere tale somma in
applicazione delle norme sull'arricchimento indebito, in subordine di quelle
regolanti la gestione d'affari senza mandato.
3. Con risposta 18 ottobre 2004 la convenuta si è opposta alla
petizione sostenendo che controparte ha pagato spontaneamente la fattura, adempiendo
con ciò i suoi obblighi contrattuali, avendo essa assunto utili e rischi,
diritti e oneri relativi all'immobile a far tempo dal trapasso della proprietà
a registro fondiario. Inoltre, la mancata conoscenza dell'esistenza dell'onere
di cui trattasi è dovuta a negligenza dell'acquirente medesima, alla quale tale
circostanza è sfuggita nonostante la verifica dettagliata della situazione da
lei effettuata in vista dell'acquisto dell'immobile.
Con
gli allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti
hanno confermato le rispettive domande.
4. Con
sentenza 25 novembre 2005 il Segretario assessore, giudicando in vece del Pretore,
ha respinto la petizione. Il primo giudice ha ritenuto che i contributi LALIA
erano a carico della venditrice e non erano stati assunti dall'acquirente con
il contratto di compravendita. Ha quindi rilevato che il pagamento della somma
di cui trattasi ha causato un impoverimento dell'attrice, ed ha stabilito
l'esistenza di una connessione fra il pagamento ad opera della stessa e
l'arricchimento della convenuta, così liberata dell'obbligo di versare essa
stessa tale rata al Comune. In merito all'esistenza dell'errore ha invece
considerato che l'attrice ha pagato malgrado fosse non solo in dubbio circa il
proprio obbligo, bensì addirittura convinta che l'onere fosse a carico della
venditrice, ciò che le impedisce di invocare le norme sull'indebito
arricchimento. Ha pure respinto la domanda nella misura in cui era fondata
sulla gestione d'affari senza mandato, tale ipotesi essendo pure esclusa dalle
concrete circostanze.
5. Con
appello 7 dicembre 2005 l'attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione. Rileva in particolare che, al momento in cui
ha effettuato il pagamento, si credeva erroneamente debitrice.
Con
osservazioni 23 gennaio 2006 la convenuta postula la reiezione dell’appello.
Considerato
In diritto: 6. Come pertinentemente rilevato dal Segretario
assessore, e peraltro nemmeno contestato dalle parti, l'art. 107 LALIA
stabilisce che i contributi di costruzione per l'esecuzione delle opere di
canalizzazione e depurazione previsti dall'art. 96 LALIA sono contributi
personali. Essi non sono pertanto legati al fondo come tale. Poiché per la
procedura d'imposizione fa stato la situazione giuridica all'inizio del medesimo
procedimento d'imposizione, in caso di vendita è responsabile dell'intero
contributo chi era proprietario a quel momento (così anche per i contributi di
miglioria: cfr. RDAT II-1991, n. 55). Nel caso concreto era quindi l'appellata
ad essere responsabile di principio per i contributi LALIA, non invece
l'appellante che, pagando la nona rata del contributo, ha quindi soluto un
debito non suo.
7. L'appellata
adduce che l'onere LALIA è stato assunto dall'acquirente del fondo con la
conclusione del contratto di compravendita, perché la clausola n. 4 dello
stesso prevede il passaggio di utili e rischi della cosa con il trapasso della
proprietà.
L'argomento,
già respinto dal Segretario assessore, è manifestamente infondato. Infatti,
nell'ambito del contratto di compravendita, quale rischio ai sensi dell'art.
185 CO è da intendere in genere la diminuzione del patrimonio a dipendenza di
un atto fortuito, dove è considerata fortuita la circostanza non imputabile ad
alcuna delle parti (Giger, Berner
Kommentar, n. 7 ad art. 185 CO). Quale utile è invece da intendere il complesso
dei vantaggi connessi alla proprietà che passano all'acquirente (Giger, op. cit., n. 21 ad art. 185 CO).
È
qui manifesto che i contributi imposti dall'ente pubblico in applicazione della
LALIA, oltre ad esulare dal citato concetto di atto fortuito, sono fissati
mediante il prospetto dei contributi (art. 101 LALIA) e sono poi dovuti in
dieci rate annue esigibili dalla data di inizio dei lavori (art. 106 LALIA),
con la conseguenza che al momento del trapasso di proprietà il contributo era già
definitivamente stabilito. Neppure risultano dall'atto pubblico elementi -e
neppure la venditrice ne indica- dai quali si possa dedurre che la clausola di
cui trattasi avesse un altro e più ampio significato inteso a estendere il
concetto di rischi a fattispecie non contemplate dalla normativa legale.
Il
solo fatto che l'acquirente, prima di procedere all'acquisto, abbia proceduto
ad una verifica della situazione patrimoniale e contabile relativa all'immobile
non induce a diversa soluzione, considerato peraltro che nel bilancio di
verifica figura la voce “tassa di canalizzazione", con un importo di fr.
3'987.95, mentre l'importo di fr. 11'243.70 figura nella voce "tasse
diverse" (doc. C) e come tale non è immediatamente riconducibile ai
contributi LALIA, la cui esistenza neppure è in qualche modo esplicitata.
8. È
ora da esaminare se l'appellante possa invocare l'indebito arricchimento per
chiedere alla controparte la rifusione di quanto pagato.
Per
l'art. 62 cpv. 1 CO chi, senza causa legittima, si trovi arricchito a danno
dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa luogo alla
restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o
per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (cpv. 2). Chi però ha
pagato volontariamente un indebito può pretendere la restituzione solo quando
provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63 cpv. 1 CO).
L'art. 63 CO costituisce quindi una norma speciale che si scosta dalla regola
generale dell'art. 62 CO (DTF 123 III 101). Il Tribunale federale ha già avuto
modo di precisare che per chiedere la restituzione dell'indebito possono essere
invocati errori di fatto e errori di diritto, errori scusabili e errori non
scusabili, ritenuto che lo scopo dell'istituto dell'arricchimento indebito è di
correggere una situazione in contrasto con il diritto materiale, per cui a
fondamento dell'obbligo di restituzione va posta la mancanza di una ragione
alla base della prestazione e non invece l'errore come tale (DTF 129 III 649 e
rif.).
9. Che il debito pagato dall'appellante non fosse a carico suo già si è
detto sopra. Neppure è contestabile che l'appellata si trovi arricchita,
considerato che, a dipendenza del pagamento effettuato dall'appellante, i suoi
passivi sono diminuiti per effetto dell'estinzione del debito che aveva nei
confronti del Comune di __________. Resta quindi da esaminare se l'appellante
fosse in errore al momento in cui ha pagato la fattura per il contributo LALIA.
Il Segretario assessore ha negato l'esistenza di un errore, ritenendo
che l'acquirente avesse effettuato il pagamento malgrado fosse non solo in
dubbio, bensì convinta che il contributo doveva essere a carico della
controparte. L'appellante censura la sentenza impugnata, sostenendo di aver
proceduto al pagamento dei contributi LALIA perché così indotta dal notaio avv.
__________, la quale, interpellata in tal senso, le aveva comunicato che
l'onere era effettivamente a suo carico, rendendosi poi conto del contrario
solo dopo aver verificato la questione con il proprio legale.
È
certo, perché risulta dagli atti, che l'appellante era
dapprima dell'opinione che il debito in questione fosse di pertinenza della
venditrice. Infatti, ricevuta la fattura dal Comune, essa è intervenuta in tal
senso presso il notaio affinché la venditrice provvedesse al pagamento (doc.
G). In risposta a tale richiesta, il notaio, assimilando i contributi LALIA ai
tributi fiscali correnti, ha poi risposto che in base al contratto gli stessi
erano a carico dell'acquirente (doc. H). Appare senz'altro verosimile che il
pagamento da parte della AP 1 sia stato fatto sulla scorta di questa informazione,
considerato anche che non risultano altri motivi -salvo quello addotto dalla
convenuta di un'assunzione contrattuale di tale onere, eventualità già esclusa
ai considerandi precedenti- che potrebbero giustificare tale atto. È ben vero
che l'appellante ha poi riesaminato la questione con il proprio legale il quale
ha quindi correttamente inquadrato la situazione (doc. I): ma da questo non si
può concludere che al momento del pagamento l'appellante fosse cosciente di
pagare un debito che in realtà non era suo. Certo, le si potrebbe rimproverare
di non aver assunto le necessarie informazioni prima di procedere al pagamento,
ma ciò non le impedirebbe comunque di invocare l'errore perché, come già detto,
anche l'errore non scusabile può essere invocato. Sempre per tale motivo è
irrilevante che, nell'ambito della verifica particolareggiata della situazione
effettuata prima dell'acquisto, essa non abbia rilevato l'esistenza dell'onere
di cui trattasi. All'appellante non è pertanto preclusa la possibilità di
invocare l'errore e di conseguenza l'appello dev'essere accolto e la sentenza
impugnata riformata nel senso di accogliere la petizione. Spese e ripetibili di
entrambe le istanze seguono la soccombenza.
Per
Fatti
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
I. L’appello
7 dicembre 2005 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 novembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è accolta.
AO 1 è condannata a versare a AP 1 l'importo di fr. 11'243.70 oltre interessi
al 5% dal 30 ottobre 2003.
§ Per tale importo è
tolta l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
2. La tassa di giustizia di
fr. 720.- e le spese di fr. 180.-, da anticipare dall'attrice, sono a carico
della convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte l'importo di fr.
900.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 450.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell'appellata, che rifonderà a
controparte fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi di
diritto
1.
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 11'243.70 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,
contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro trenta giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
2.
Qualora non sia ammissibile il ricorso
in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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