12.2005.219
sindacato - rappresentanza processuale - legittimazione ricorsuale
14 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2005.219
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, IICCA
Titolo:
sindacato - rappresentanza processuale - legittimazione ricorsuale
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
SINDACATO
art. 356 CO
art. 64a CPC-TI
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.219
Lugano
14 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale -inc.
n. DI.2005.178 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con
istanza 16 settembre 2005 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto di accertare l’abusività della disdetta significatale e
con ciò l’attuale validità del contratto di lavoro nonché di condannare la
convenuta al pagamento di fr. 23'390.- oltre interessi, come pure di far ordine,
a titolo cautelativo, alla __________ di versarle direttamente durante il
periodo di malattia, ma al massimo per 720 giorni, le indennità per perdita di
guadagno e di accettare il libero passaggio, alla fine del rapporto di lavoro,
dall’assicurazione collettiva a quella individuale, domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza;
ed ora sull’eccezione
di carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore dell’istante,
sollevata dalla convenuta in occasione dell’udienza di discussione del 21
novembre 2005, e che il Segretario assessore con decreto 2 dicembre 2005 ha accolto,
accertando che il patrocinatore dell’istante non possedeva la legittimazione a rappresentare
in causa la sua cliente;
appellante
il patrocinatore dell’istante con ricorso (recte: appello) 6 dicembre 2005, con
cui chiede di annullare il querelato giudizio e di condannare la Pretura al
pagamento di fr. 1.- per danni morali, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la convenuta
con osservazioni 27 dicembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
della causa, promossa nei suoi confronti da __________ e retta dalla procedura
speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), AO
1 ha tra l’altro eccepito la carenza di rappresentanza processuale del AP 1,
patrocinatore dell’istante.
2. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, il patrocinatore
dell’istante chiede di annullare il decreto con cui il Segretario assessore ha
accolto l’eccezione e di condannare la Pretura al pagamento di fr. 1.- per
danni morali.
3. La
legittimazione del patrocinatore dell’istante ad impugnare il querelato
giudizio non è di per sé oggetto di contestazione. La giurisprudenza ha in ogni
caso stabilito che un terzo, quale dev’essere considerato il qui appellante, formalmente
non parte del procedimento, è legittimato a far uso dei mezzi di ricorso nei
confronti di quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono
pregiudicare rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 8 ad art. 307), ciò che è segnatamente il caso per il patrocinatore cui è
stata rifiutata la facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/Sträuli/
Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., N. 1 ad §
273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen
Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317 ZPO).
4. Ammessa
con ciò la ricevibilità dell’appello, per il resto neppure in discussione,
l’esito del gravame -non risultando, nonostante quanto preteso nel ricorso, che
il quesito sia già stato espressamente affrontato e risolto da altre autorità
cantonali o federali- dipende dalla questione a sapere se al patrocinatore
dell’istante possa essere riconosciuta la qualifica di “associazione
professionale o di categoria”, ciò che, giusta gli art. 64a e 417 cpv. 1 lett.
b CPC, permetterebbe di riconoscergli la rappresentanza processuale nella
presente fattispecie.
4.1 Il
legislatore cantonale non ha invero chiarito il concetto di “associazione
professionale o di categoria” contenuto nell’allora art. 64bis (ora 64a) CPC,
limitandosi a precisare che lo scopo della nuova formulazione della legge era
una più accessibile rappresentanza processuale nell’esclusivo interesse della
parte (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione 15 marzo 1985, in Verbali
del Gran Consiglio 1985, Sessione ordinaria primaverile, Vol. 1, p. 145; II
CCA 18 dicembre 1998 inc. n. 12.98.135, 1° dicembre 2000 inc. n. 12.2000.92).
È tuttavia evidente che per “associazioni professionali o di categoria” ammesse
a rappresentare una parte in una causa, come quella in esame, avente per
oggetto una controversia derivante dal contratto di lavoro, si debbano
intendere solo le associazioni dei datori di lavoro (padronati) o dei
lavoratori (sindacati) ai sensi dell’art. 356 CO (cfr. Bühler/Edelmann/Killer,
op. cit., N. 4 ad § 368 ZPO), ovvero quelle che, disponendo delle esigenze
poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Stöckli, Berner Kommentar,
N. 28 ad art. 356 CO), possono essere parte ad un contratto collettivo.
4.2 Nel
caso di specie è incontestabile che il patrocinatore dell’istante, pur
definendosi un’organizzazione sindacale o un sindacato, non adempie in realtà le
condizioni per poter sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell’art.
356 CO, tanto più che nemmeno si è attribuito statutariamente questa facoltà (Vischer,
Der Arbeitsvertrag, 3. ed., p. 328).
Esso
non dispone della necessaria indipendenza dal rispettivo partner sociale,
atteso che in base allo statuto versato agli atti dalla convenuta (doc. 1, di
cui la parte istante non ha a suo tempo contestato la veridicità) -ma la
situazione sarebbe analoga anche se si volesse considerare il nuovo statuto
“aggiornato dopo l’ultima assemblea del 29.11.2005” (doc. R), allegato per la
prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), solo in sede
di appello- possono diventarne membri tutte le persone che perseguono obiettivi
vicini allo scopo sociale (art. 3), in altre parole -la circostanza, evocata
nel querelato giudizio, non è per altro stata contestata nel gravame- tutti i
lavoratori e tutti i consumatori (cfr. art. 2), tra cui vi potrebbero ovviamente
essere anche dei datori di lavoro. Per essere considerata indipendente dal
partner sociale, l’associazione deve invece essere aperta rispettivamente solo a
lavoratori o a datori di lavoro (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 15. ed., n. 485), fermo restando che raggruppamenti di persone di
carattere misto (cosiddetti “Harmonieverbände”) non adempiono a questa
condizione (Stöckli, op. cit., N. 31 ad art. 356 CO; Rehbinder,
op. cit., ibidem).
Dal
suo statuto nemmeno risulta che esso miri a migliorare le condizioni economiche
o di lavoro dei suoi membri (Schönenberger/Vischer, Zürcher Kommentar,
N. 51 ad art. 356 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6. ed., N. 2 ad
art. 356 CO; Rehbinder, op. cit., n. 487), oltretutto nei confronti del
partner sociale padronale (Stöckli, op. cit., N. 37 ad art. 356 CO). Il
fatto che tra i suoi molteplici scopi, perlopiù finalizzati alla tutela dei
consumatori, vi sia il promovimento e la difesa degli interessi e dei diritti
di tutti i suoi membri, sia nella loro qualità di lavoratori che di consumatori
(art. 2 cpv. 3 lett. a doc. 1, art. 2 lett. a doc. R), il promovimento di tutte
le azioni tendenti al miglioramento della Società e a rendere possibili le
condizioni indispensabili allo sviluppo dei lavoratori attraverso le loro
scelte nel modo del lavoro e nel mondo del consumo (art. 2 cpv. 3 lett. b doc.
1), la collaborazione con le altre associazioni dei consumatori nonché con le
associazioni sindacali nazionali ed internazionali (art. 2 cpv. 3 lett. f doc.
1, art. 2 lett. e doc. R) e la tutela degli interessi dei lavoratori in qualità
di consumatori per tutto ciò che riguarda la parità dei diritti uomo-donna
(art. 2 cpv. 3 lett. k doc. 1), non basta per riconoscergli la facoltà di
sottoscrivere un contratto collettivo, la dottrina avendo già avuto modo di
precisare che il miglioramento della situazione economica e sociale dei membri
non costituisce uno scopo sufficiente (Stöckli, op. cit., ibidem; Rehbinder,
op. cit., ibidem), come del resto non lo è quello perseguito da organizzazioni
di carattere puramente economico, tra cui si annoverano le associazioni dei
consumatori, o di carattere culturale (Stöckli, op. cit., ibidem; Rehbinder,
op. cit., ibidem).
5. Stando
così le cose, il giudizio con cui il Segretario assessore ha negato al
patrocinatore dell’istante la legittimazione a rappresentare in causa la sua
cliente può essere confermato e l’appello deve senz’altro essere respinto.
Non
si prelevano né tasse né spese per la procedura di secondo grado (art. 343 cpv.
3 CO e 417 cpv. 1 lett. e CPC), e neppure, stante la particolarità della
questione, che interessava più che altro il rappresentante dell’istante, appare
giustificato assegnare ripetibili alla controparte.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 6 dicembre 2005 del AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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