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Decisione

12.2005.221

sfratto - obbligo di adire preventivamente l'Ufficio di conciliazione - abuso di diritto

17 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 12 dicembre 2005 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza il decreto 30 novembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano,

Sezione 4 è così riformato:

1. L’istanza di sfratto è irricevibile.

2. La tassa e le spese di complessivi fr. 100.- sono a carico

dell’istante, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia

fr. 100.- e spese fr. 50.-), già anticipati, sono a carico della parte

appellata, che rifonderà all’appellante fr. 50.- a titolo di indennità.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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