12.2005.223
pretese pecuniarie - domande di causa
22 dicembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2005.223
Data decisione, Autorità:
22.12.2006, IICCA
Titolo:
pretese pecuniarie - domande di causa
APPELLO
FORMA DELL'ISTANZA O DELLA PETIZIONE
art. 165 cpv. 2 let. g CPC-TI
art. 309 cpv. 2 let. e CPC-TI
Incarto n.
12.2005.223
Lugano
22 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.757
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 20
novembre 2003 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
chiedente la condanna della convenuta a versare
all’attore gli importi necessari affinché sul conto n. __________ venga
ristabilito l’importo di fr. 92'997.85 mentre sul conto __________ n. __________
l’importo di fr. 150'000.-, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 novembre 2005 ha
respinto;
appellante l'attore con atto di appello 15 dicembre
2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 19 gennaio 2006
postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP
1 è titolare di due relazioni bancarie presso il AO 1 ed in particolare del
conto nominativo n. __________, che il 2 marzo 2000 presentava un saldo di fr.
92'997.85, e del conto cifrato __________ n. __________, sul quale sono stati fatti
affluire, tramite due versamenti di fr. 100'000.- e di fr. 50'000.-, effettuati
l’8 febbraio 1994 rispettivamente il 2 marzo 2000, complessivamente fr.
150'000.-. Tra il 7 e l’8 marzo 2000 le somme presenti su entrambi i conti sono
state investite in 3 fondi di investimento del AP 1, che negli anni seguenti, a
seguito del noto calo dei mercati, hanno subito un’importante diminuzione di
valore, anche se attualmente sono in ripresa.
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in
giudizio AO 1 e il direttore della succursale __________ di quell’istituto F__________
__________, poi dimesso dalla lite, contestando di aver ordinato gli
investimenti in questione e rilevando in ogni caso come egli non fosse stato
reso edotto dei rischi insiti in quegli investimenti. Egli ha pertanto chiesto
la loro condanna “a versare ... gli importi necessari affinché sul conto n. __________
nominativo venga ristabilito l’importo di fr. 92'997.85 mentre sul conto __________
n. __________ ... l’importo di fr. 150'000.-, oltre interessi al 5% dal 2 marzo
2000”.
3. Avendo
il Pretore, con la sentenza qui impugnata, respinto la petizione, l’attore, con
l’appello che qui ci occupa, ne chiede la riforma nel senso dell’integrale
accoglimento della petizione così come formulata, mentre la convenuta, con le
sue osservazioni, postula la reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
4. La domanda
dell’attore appare problematica per due ordini di motivi, evidenziati dalla
convenuta, da un lato per il fatto che egli fa valere il risarcimento di un
danno attualmente solo potenziale, non avendo a tutt’oggi liquidato gli
investimenti contestati (cfr. infra consid. 4.1), e dall’altro siccome
la sua richiesta, pur essendo di natura creditoria, non è stata cifrata né in
prima sede né nella procedura di secondo grado (cfr. infra consid. 4.2).
4.1 Lombardini,
commentando la sentenza della Prima Corte civile del Tribunale federale
4C.18/2004 del 3 dicembre 2004 (RSPC 2005 p. 177), sostiene che il cliente
che reclama il risarcimento del danno subito a seguito della cattiva gestione
del suo conto deve, per poter cifrare in modo preciso il suo pregiudizio, aver
venduto gli attivi che rimprovera alla banca di aver acquistato o dimostrare
che il loro valore è nullo e resterà tale. A suo parere, il cliente non può in
effetti conservare gli attivi e reclamare un indennizzo, ritenuto che in tale
ipotesi non sarebbe in grado di cifrare il suo pregiudizio. Oltretutto, sempre
a suo dire, il cliente potrebbe addirittura trovarsi arricchito, a dipendenza
dell’evoluzione del valore dei suoi attivi, se egli li avesse tenuti e in più abbia
ricevuto un indennizzo.
Nel caso
di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la situazione è solo
apparentemente identica. L’attore, pur non avendo liquidato gli investimenti
contestati, ha in effetti specificato con la petizione che la quantificazione
del suo pregiudizio, di cui postulava il risarcimento, avrebbe dovuto essere
fatta al momento della sentenza (p. 5), precisando poi con le conclusioni, dopo
averlo implicitamente preannunciato in sede di udienza preliminare (verbale p.
1; cfr. pure l’ordinanza sulle prove 7 luglio 2004), che decisiva era la data
del dibattimento finale (p. 9). Stabilito così il momento determinante per la quantificazione
del pregiudizio, è escluso che il danno di cui si chiede il risarcimento possa
essere considerato solo potenziale e dunque inesistente.
4.2 Per principio,
la procedura civile cantonale può esigere che le domande siano formulate in
termini precisi e distinti, con l’indicazione, in caso di condanna in denaro,
della cifra esatta (DTF 116 II 215 consid. 4a; IICCTF 24
novembre 1998 5P.416/1998; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, p. 193; Guldener,
Bundesprivatrecht und kantonales Zivilprozessrecht, in RDS 1961 II p. 59; Vogel, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, § 33 n. 5a; Hohl,
Procédure civile, Vol. I, Berna 2001, § 6 n. 212 seg.): è ciò che ha fatto anche la procedura ticinese (art. 165 cpv. 2
lett. g CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di Procedura Civile ticinese annotato, Lugano 1993, m. 11
ad art. 165; II CCA 29 novembre 2006 inc. n. 12.2006.72). Una siffatta regola soffre
però diverse eccezioni, segnatamente nei casi in cui il diritto federale
ammette il contrario (per esempio l’art. 73 cpv. 2 LBI) o lascia
all’apprezzamento del giudice la determinazione dell’importo (art. 42 cpv. 2
CO), oppure ancora quando l’attore non è in grado di stabilirlo ovvero una tale
indicazione non possa essere pretesa perché, ad esempio, solo l’istruttoria
permette di determinarla (sentenze DTF e IICCTF citate; Guldener, op. cit.,
ibidem; Vogel, op. cit., § 33 n. 5b segg.; Hohl, op. cit., § 6 n. 214 segg.).
Nella
fattispecie è incontestabile che la domanda attorea volta alla condanna della
convenuta “a versare ... gli importi necessari affinché sul conto n. __________
nominativo venga ristabilito l’importo di fr. 92'997.85 mentre sul conto __________
n. __________ ... l’importo di fr. 150'000.-, oltre interessi al 5% dal 2 marzo
2000”, pur indicando le finalità perseguite con la causa (quella di “ristabilire”
determinati importi sui due conti), non contiene però l’importo esatto
richiesto (non è in effetti tale la domanda di “versare ... gli importi
necessari” a un determinato scopo), che pure poteva agevolmente essere
indicato - tant’è che in petizione il pregiudizio a quel momento subito era
stato quantificato in fr. 102'882.85 (p. 5) - sia pure con la riserva di un suo
successivo adeguamento. Ma quand’anche si volesse riconoscere all’attore la
facoltà di introdurre una domanda non cifrata per il fatto che, nelle sue
intenzioni, il momento decisivo per la determinazione del suo pregiudizio
doveva essere quello alla data della sentenza, poi prolata il 25 novembre 2005,
rispettivamente del dibattimento finale (cfr. supra consid. 4.1), concretamente
fissato per il 4 marzo 2005, è in ogni caso chiaro che l’effettiva
quantificazione della somma richiesta, beninteso previa indicazione del
pregiudizio effettivamente sofferto, avrebbe potuto e dovuto essere fatta, se
non già in occasione del dibattimento finale, a cui le parti hanno rinunciato,
quanto meno con l’allegato di appello. Sennonché nemmeno nel gravame è stato
indicato il pregiudizio effettivamente sofferto e soprattutto, in violazione dell’art.
309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 8 segg. ad art. 309), si è provveduto a
cifrare la domanda, non potendo evidentemente bastare l’aggiunta dell’aggettivo
“liquido” alla richiesta formulata in precedenza (da cui la domanda d’appello
di condannare la convenuta “a versare ... gli importi necessari affinché sul
conto n. __________ venga ristabilito l’importo liquido di fr. 92'997.85 mentre
sul conto n. __________ ... l’importo liquido di fr. 150'000.-, oltre interessi
al 5% dal 2 marzo 2000”). Ritenuto da una parte che i fatti determinanti
per il giudizio di seconda istanza sono quelli esistenti al momento
dell’emanazione della decisione pretorile (Vogel, op. cit., § 37 n. 102; I CCA 19
agosto 1996 inc. n. 11.96.59) e dall’altra che lo stesso attore aveva auspicato
che il momento decisivo per la determinazione del suo danno fosse quello alla
data della sentenza rispettivamente del dibattimento finale, è del tutto
escluso, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che l’attore possa pretendere
di introdurre un atto d’appello senza cifrare le sue pretese chiedendo alla
scrivente Camera di prendere in considerazione il pregiudizio esistente al
momento della sentenza d’appello, oltretutto dopo averlo essa stessa accertato
d’ufficio (appello p. 12). La domanda d’appello, non cifrata, non può in definitiva
essere ritenuta sufficientemente precisa e determinata, per cui, non potendosi ammettere
un minor rigore processuale per il fatto che la parte attrice è rappresentata
da un avvocato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307; II CCA 9
settembre 1998 inc. n. 12.98.108, 20 novembre 2000 inc. n. 12.2000.215; ICCTF 3
marzo 1997 4P.105/1996), si deve senz’altro concludere per la nullità
dell’intero appello (art. 309 cpv. 5 CPC), e dunque anche dell’altra domanda
ricorsuale, concernente il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima
sede, che è un semplice corollario della prima richiesta.
5. Ne
discende l’irricevibilità del gravame, che in ogni caso avrebbe dovuto essere
respinto anche nel merito, visto che l’attore non ha assolutamente provato
qual’era il danno da lui subito al momento della sentenza, il 25 novembre 2005,
rispettivamente del dibattimento finale, il 4 marzo 2005, agli atti essendo
stato versato dalla convenuta solo il conteggio al 21 febbraio 2005, senza che
egli in questa sede abbia avuto nulla da obiettare.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 84'298.- (che corrisponde al pregiudizio al 21
febbraio 2005, così come è stato accertato dal Pretore), seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 15 dicembre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’000.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’050.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi
implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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