12.2005.224
contratto di assicurazione - sinistro - valore assicurato - onere della prova - obbligo di fornire informazioni
7 dicembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2005.224
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, IICCA
Titolo:
contratto di assicurazione - sinistro - valore assicurato - onere della prova - obbligo di fornire informazioni
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 39 LCA
Incarto n.
12.2005.224
Lugano
7 dicembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.115
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 5
settembre 2002 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con la
quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr.
53'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002 a titolo di risarcimento
danni per sopravvenienza di un rischio coperto da polizza assicurativa, domanda
alla quale si è opposta la convenuta, e sulla quale il Pretore ha statuito il
1° dicembre 2005, accogliendola limitatamente all’importo di fr. 3'104.80 oltre
interessi al 5% dal 19 gennaio 2002;
appellante
l'attrice con atto di appello 13 dicembre 2005, con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 40'605.– oltre
interessi al 5% dal 19 gennaio 2002, protestando spese di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta propone nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2006 di respingere
l'appello, con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In
data 13 gennaio 1999 AP 1 ha sottoscritto quale proponente, presso la AO 1, la
polizza assicurativa di responsabilità civile casco totale n. __________ per
l'autocarro __________ targato __________, con fine del contratto il 31
dicembre 2001. __________, autista della AP 1, ha causato un danno all'autocarro
incastrandosi il 13 dicembre 2001 nel sottopassaggio della ferrovia in __________
a __________.
2. Preso
atto della notifica del sinistro, con lettera 21 dicembre 2001 la AO 1 ha
comunicato alla AP 1 che i costi prevedibili per la riparazione delle parti
danneggiate – ponte e sponda idraulica – superavano il valore degli stessi. Ha
quindi concluso che il risarcimento veniva fissato in fr. 14'800.–, importo
corrispondente al valore venale delle parti danneggiate, incluso smontaggio e
rimontaggio, dal quale dovevano essere ancora dedotte le franchigie
contrattuali.
Il 28
dicembre 2001 AP 1 ha manifestato alla AO 1 il proprio disaccordo con la
predetta valutazione del danno, in quanto a suo dire non rispettosa delle
condizioni contrattuali. Ha fatto valere “l'effettivo danno di riparazione”
stimato dalla __________ in fr. 51'798.60. Con accordo sottoscritto il 1°
febbraio 2002, AP 1 ha dipoi autorizzato la ditta __________ a riprendere
l'autocarro incidentato. Quest'ultima si è dal canto suo impegnata a procedere
“allo smontaggio” del camion e a restituire alla AP 1 i “6 pneumatici”, come
pure a emettere “un buono di fr. 1'500.–” in caso di acquisto di un nuovo
veicolo presso di lei.
Con
lettere 7 e 27 febbraio 2002, la __________, in rappresentanza di AP 1 ha
contestato la valutazione peritale del danno eseguita dalla AO 1. Il
risarcimento non doveva a suo dire limitarsi alla sovrastruttura, ma estendersi
all'intero veicolo. Questa tesi è stata ripetutamente contestata dalla AO 1.
3. Con
petizione 5 settembre 2002 l'attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 53'000.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, a
titolo di risarcimento danni, corrispondente, a suo dire, al valore venale
dell'intero automezzo. Con risposta 5 novembre 2002 la convenuta si è opposta in
via principale alla petizione. In via subordinata, ne ha postulato
l'accoglimento parziale, limitatamente all'importo di fr. 14'800.– (valore
residuo del ponte) o, in via ancor più subordinata, di fr. 28'300.– (valore
residuo dell'intero autocarro); entrambi gli importi da diminuire ulteriormente
con deduzione della franchigia contrattuale, dei premi assicurativi scaduti e
del valore del relitto. Le posizioni delle parti sono state confermate nelle
rispettive repliche e dupliche. Esperita l'istruttoria, con le conclusioni del
28 settembre 2004 l'attrice ha ribadito le propria domanda. Con le conclusioni
dell'8 novembre 2004, la convenuta ha invece rinunciato a chiedere la reiezione
integrale della petizione. Ne ha chiesto in via principale l'accoglimento
limitatamente all'importo di fr. 14'400.– (valore residuo del ponte) o, in via
subordinata, di fr. 29'003.40 (valore residuo dell'intero autocarro); importi
da diminuire ulteriormente con deduzione della franchigia contrattuale, dei
premi assicurativi scaduti e del valore del relitto.
4. Con
decisione 1° dicembre 2005 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione. In
sintesi il primo giudice si è dipartito dal valore venale dell'intero autocarro,
calcolato dal perito giudiziario __________ in fr. 29'003.40 (fr. 13'503.40 per
il telaio con cabina e fr 15'500.– per il cassone). Da tale importo egli ha
dedotto fr. 11'395.20 per la compensazione di premi assicurativi scaduti a
carico dell'attrice e fr. 1'000.– per la franchigia contrattuale. Il Pretore ha
pure rilevato che l'attrice ha preferito inviare l'autocarro alla demolizione e
ricavarne solo fr. 1'500.– (somma pari al buono emesso dalla __________),
impedendo il passaggio di proprietà dei residui in favore dell'assicurazione. Ha
pertanto ammesso il diritto della convenuta di dedurre dalle sue prestazioni anche
il valore del relitto, calcolato dal perito giudiziario in fr. 13'503.40. Il
primo giudice ha quindi condannato la convenuta a versare all'attrice l'importo
di fr. 3'104.80 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2002.
5. Con
appello 13 dicembre 2005 l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 40'605.– oltre interessi al 5% dal
19 gennaio 2002. Essa contesta che il Pretore si sia basato su una perizia
giudiziaria, a suo dire inattendibile, per quantificare il valore venale
dell'autocarro. Ripropone il valore di fr. 53'000.–. Pure contestata è la
deduzione di fr. 13'503.– pari al valore del relitto, fondata su una perizia che
egli ritiene inaffidabile. Ma l'attrice contesta pure il principio di tale
deduzione, sostenendo l'abuso di diritto da parte della convenuta. Rileva che
se quest'ultima avesse voluto reclamare l'attribuzione del veicolo, avrebbe
dovuto farlo “non appena ha avuto conoscenza dell'offerta del __________, pari
a fr. 1'500.–”, senza lasciare che il veicolo venisse rottamato.
Con le
osservazioni all'appello, la convenuta ne chiede la reiezione sulla base di
considerazioni di cui si dirà, se necessario, ai punti seguenti.
6. A
questo stadio della lite non è più contestato il principio del risarcimento
sulla base del valore venale dell'intero autocarro. Neppure sono litigiose le
deduzioni - fatte valere dalla convenuta e ammesse dal Pretore - di fr. 1'000.–
per la franchigia contrattuale e fr. 11'395.20 per la compensazione di premi
assicurativi scaduti, a carico dell'attrice. Contestati sono invece il valore
venale dell'autocarro e il valore del relitto, accertati dal primo giudice,
sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria Bogana, rispettivamente
in fr. 29'003.40 e fr. 13'503.40. Il Pretore, a dire dell'appellante, per
quantificare le predette posizioni non doveva basarsi su una perizia
“inattendibile” (appello, pag. 5 in basso) e “inaffidabile” (appello, pag. 7
verso l'alto).
6.1 Se
non che, all'attrice, gravata dell'onere della prova secondo l'art. 8 CC, spettava
di provare il valore venale dell'autocarro (Carré,
Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 58, Préambule LCA).
Nell'incarto – fatta eccezione per la perizia giudiziaria Bogana – si cercherà
invano qualche documento o elemento probatorio permettente di confermare il
valore venale del camion sostenuto dall'attrice in fr. 53'000.–. Nulla si
ricava in proposito neppure dalle considerazioni fatte dal signor __________
(doc. Q e act. 6 pag. 3), alle quali fa riferimento l'appellante (appello, pag.
6, n. 10b) per altro in modo assai generico. Stante la sua funzione, la perizia
giudiziaria può dunque anche produrre il risultato di colmare una situazione di
vuoto probatorio e le “lacune” della condotta processuale della parte cui
incombeva l'onere della prova. Bene dunque ha fatto il Pretore a fondare il suo
giudizio su questo importante mezzo di prova, che l'attrice è in definitiva
stata comunque sufficientemente diligente a proporre (Cocchi/Trezzini,
CPC-TIApp., m. 13 ad art. 247). In effetti, quand'anche, come postulato, non si
dovesse tener conto della perizia __________, ciò non gioverebbe all'appellante,
ritenuto che in tale evenienza verrebbe addirittura a mancare l'unico punto di
riferimento per stabilire l’ammontare del danno. Nel qual caso la petizione
sarebbe stato quindi, interamente da respingere.
In merito
al contestato valore venale dell'autocarro il ricorso non merita dunque
ulteriore disamina, tanto più che l'appellante non spende neppure una parola
per confutare il ben fondato del computo peritale, fatto proprio dal Pretore.
L'appello su questo punto cade quindi nel vuoto.
6.2 L'assicurato che avanza pretese di risarcimento ha un obbligo di
informare l'assicuratore ed è tenuto a collaborare alla fissazione del danno (Carré, Loi fédérale sur le contrat
d'assurance, Losanna 2000, pag. 58, Préambule LCA). Orbene, per quanto concerne
la destinazione del relitto, l'attrice non ha palesemente adempiuto agli obblighi
testé menzionati, quando in data 1° febbraio 2002 – mentre erano in corso le
trattative per la liquidazione del danno – ha autorizzato la ripresa del camion
incidentato da parte della ditta __________ (doc. B) senza informare la
convenuta. Neppure nella lettera 7 febbraio 2002 (doc. I) spedita dalla __________
alla convenuta – per altro una settimana dopo la predetta autorizzazione di
ripresa – viene fatto riferimento alla decisione dell'attrice di cedere a terzi
Fatti
i residui del veicolo. E' dunque a torto che l'appellante lamenta una mancata
reazione della convenuta alla sua decisione di procedere “alla rottamazione del
veicolo” e un abuso di diritto della compagnia di assicurazioni.
Ancora
una volta l'appellante non spende neppure una parola per confutare le basi del
calcolo del valore del relitto eseguito dal perito giudiziario – forzatamente
sulla base solo degli atti – e fatta propria dal Pretore. Né può essere di
alcuna utilità il raffronto con l'offerta di fr. 1'500.– della ditta __________
(doc. B), della quale non sono noti i criteri di computo e che non è neppure
supportata da un'audizione testimoniale dell'offerente. La decisione del primo
Considerandi
giudice di dedurre dall'importo del risarcimento il valore del relitto,
calcolato dal perito giudiziario in fr. 13'503.40, merita dunque conferma. Ciò
ritenuto che la decisione unilaterale dell'attrice di procedere “alla
rottamazione del veicolo” ha del resto reso impossibile il passaggio di
proprietà alla convenuta dei residui del veicolo; il che implica che il valore
di questi ultimi va contrattualmente dedotto dalle prestazioni per il danno
totale (cfr. doc. D, condizioni generali della polizza assicurativa, punto C
3.
).
7.
Ne
discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello
seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nella commisurazione degli oneri
processuali si tiene conto di un valore di causa di fr. 37'500.20.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
1. L'appello 13 dicembre 2005 della AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali
della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 1'450.-
b)
spese Fr. 50.-
Totale Fr. 1'500.-
sono
posti a carico dell'appellante, la quale rifonderà fr. 2'800.- alla
controparte per ripetibili d'appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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