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Decisione

12.2005.224

contratto di assicurazione - sinistro - valore assicurato - onere della prova - obbligo di fornire informazioni

7 dicembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i residui del veicolo. E' dunque a torto che l'appellante lamenta una mancata

reazione della convenuta alla sua decisione di procedere “alla rottamazione del

veicolo” e un abuso di diritto della compagnia di assicurazioni.

Ancora

una volta l'appellante non spende neppure una parola per confutare le basi del

calcolo del valore del relitto eseguito dal perito giudiziario – forzatamente

sulla base solo degli atti – e fatta propria dal Pretore. Né può essere di

alcuna utilità il raffronto con l'offerta di fr. 1'500.– della ditta __________

(doc. B), della quale non sono noti i criteri di computo e che non è neppure

supportata da un'audizione testimoniale dell'offerente. La decisione del primo

Considerandi

giudice di dedurre dall'importo del risarcimento il valore del relitto,

calcolato dal perito giudiziario in fr. 13'503.40, merita dunque conferma. Ciò

ritenuto che la decisione unilaterale dell'attrice di procedere “alla

rottamazione del veicolo” ha del resto reso impossibile il passaggio di

proprietà alla convenuta dei residui del veicolo; il che implica che il valore

di questi ultimi va contrattualmente dedotto dalle prestazioni per il danno

totale (cfr. doc. D, condizioni generali della polizza assicurativa, punto C

3.

).

7.

Ne

discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello

seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nella commisurazione degli oneri

processuali si tiene conto di un valore di causa di fr. 37'500.20.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello 13 dicembre 2005 della AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali

della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia Fr. 1'450.-

b)

spese Fr. 50.-

Totale Fr. 1'500.-

sono

posti a carico dell'appellante, la quale rifonderà fr. 2'800.- alla

controparte per ripetibili d'appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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