12.2005.226
lavoro, negato abuso di diritto nel rivendicare pretese salariali, ausiliaria che lavora come educatrice
9 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2005.226
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, IICCA
Titolo:
lavoro, negato abuso di diritto nel rivendicare pretese salariali, ausiliaria che lavora come educatrice
ABUSO DI DIRITTO
ASILO NIDO
SALARIO
SALARIO DETERMINANTE
art. 2 CC
art. 319 CO
art. 322 CO
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2005.226
Lugano
9 gennaio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.1065
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 25 agosto
2005 da
AO 1
rappr. dall’RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr.
10'509.95 per pretese salariali, domanda alla quale si è opposta la convenuta e
che il Pretore ha accolto il 7 dicembre 2005;
appellante
la convenuta che con atto di appello del 21 dicembre 2005 postula in riforma
del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 25 agosto
2005 AO 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano AP 1,
titolare di AP 1 Lugano, per ottenere il versamento di fr. 10'509.95 a titolo
di pretese salariali, corrispondenti alla differenza tra lo stipendio di
1'500.- netti pattuito come ausiliaria di pulizie a metà tempo e quello d’uso
per l’attività effettivamente svolta a tempo pieno in qualità di puericultrice
nel periodo dal 19 novembre 2004 al 22 marzo 2005;
che all’udienza
del 7 settembre 2005 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali la
convenuta si è opposta sostenendo che la ex dipendente svolgeva attività
volontaria a metà tempo per fare esperienza;
che, esperita
l’istruttoria, con le conclusioni del 17 ottobre 2005 le parti hanno ribadito
le rispettive domande di giudizio;
che con sentenza
del 7 dicembre 2005 il Pretore ha accolto l’istanza e ha condannato la
convenuta a versare all’istante fr. 10'509.95, fatta deduzione degli oneri
sociali e un’indennità per ripetibili di fr. 300.-;
che con appello 21
dicembre 2005 la convenuta è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo che
in riforma della medesima l’istanza fosse respinta, con protesta di spese e
ripetibili;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che il Pretore,
dopo aver constatato l’esistenza di un’attività lavorativa difforme da quella
autorizzata dall’autorità amministrativa, ha ritenuto provata un’attività a
tempo pieno dell’istante come puericultrice, con un orario dalle 10.00 alle
19.30 e le ha riconosciuto un importo di fr. 10'509.95 lordi, pari alla differenza
tra lo stipendio effettivamente percepito e quello d’uso in istituzioni private
con attività simili a quella della convenuta, rilevando che non era stata
dimostrata l’attività a titolo volontario senza stipendio, come sosteneva l’ex
datrice di lavoro;
che nel suo
appello la convenuta afferma che il Pretore avrebbe dovuto fondarsi sul solo
documento chiaro e attendibile agli atti, vale a dire il contratto di lavoro stipulato
per un’attività a tempo parziale, e non sulle inattendibili testimonianze delle
sue ex dipendenti Claudia Personeni e Miriam Immordino, amiche dell’istante e
animate da astio nei suoi confronti;
che il contratto
di lavoro (doc. D, E, F) prevedeva un’attività dell’istante limitata a 20 ore
settimanali come ausiliaria delle pulizie, mentre la dipendente, titolare del
diploma italiano di “tecnico dei servizi sociali” con abilitazione
all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (doc. I), lavorava come
puericultrice, per concorde ammissione delle parti (cfr. istanza, risposta e
conclusioni della convenuta, pag. 3);
che nella
fattispecie la convenuta ha riconosciuto all’udienza del 7 settembre 2005 che
la dipendente, contrariamente a quanto previsto dal contratto di lavoro
prodotto alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, aveva lavorato
nell’asilo nido dal 19 novembre 2004 al 22 marzo 2005 come puericultrice oltre
le 20 ore settimanali, affermando nondimeno che l’istante medesima aveva
chiesto di lavorare a tempo pieno su base volontaria, senza remunerazione, per
acquisire esperienza (riassunto scritto pag. 3, conclusioni, pag. 3);
che l’appellante
medesima ammette, nel suo gravame di non poter provare le proprie affermazioni
sullo svolgimento di lavoro gratuito, per l’impossibilità di ottenere il
richiamo dell’incarto penale che la concerne, ancora sotto segreto istruttorio
(appello, pag. 5);
che per quanto
concerne le deposizioni delle ex dipendenti C__________ e M__________, le
circostanze esposte in questa sede dall’appellante per dimostrarne
l’inattendibilità (denuncia penale nei suoi confronti, minacce, ecc.) non
trovano riscontro negli atti e sono state addotte per la prima volta in
appello, donde la loro irricevibilità per il chiaro disposto dell’art. 321 cpv.
1 lett. b CPC, che vieta di addurre in appello nuovi fatti;
che Miriam Immondino
è stata collega di lavoro dell’istante, senza alcun legame particolare con
quest’ultima, mentre il generico rapporto di amicizia di costei con Claudia Personeni
non è sufficiente per rendere inattendibile la deposizione, a maggior ragione
quando la testimone, ammonita, ha dichiarato sotto giuramento di essere
indifferente alla lite e non inimicata (verbali del 28 settembre 2005);
che d’altra parte
le testimonianze si sono limitate a confermare quanto già ammesso dalle parti, vale
a dire che l’istante lavorava nell’asilo nido a tempo pieno come puericultrice e
non solo 20 ore settimanali come ausiliaria di pulizie;
che nella mancata
reazione dell’istante al versamento del salario pattuito, inadeguato alla sua
attività effettiva, l’appellante ravvisa nondimeno un modo di agire
discutibile, tale da destare seri dubbi sulla sua buona fede;
che l’argomentazione
non regge, già per il fatto che secondo costante giurisprudenza del Tribunale
federale l’abuso di diritto del lavoratore in materia di pretese salariali può
essere ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618 consid. 5.2
pag. 622);
che nella
fattispecie non si ravvisano tali circostanze, dal momento che l’istante si
trovava in situazione irregolare poiché svolgeva un’attività diversa da quella prevista
dal suo permesso di lavoro e poteva dunque temere ripercussioni negative dalle
sue rivendicazioni salariali;
che a ogni modo
l’istante ha promosso l’azione giudiziaria nemmeno 5 mesi dopo la fine del contratto,
durato solo 4 mesi, e pertanto la sua mancata reazione durante il breve rapporto
contrattuale non può essere considerata abusiva;
che visto quanto
precede l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura
semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla
controparte;
che non si
prelevano tasse né spese, trattandosi di una procedura speciale per mercedi e
salari, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante,
alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello
Fatti
21 dicembre 2005 di AP 1 è respinto.
2. Non si
prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
Considerandi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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