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Decisione

12.2005.23

appello - mancata contestazione della sentanza pretorile - "collage" delle conclusioni

22 marzo 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti non avrebbero dato prova di una particolare prudenza nei suoi

confronti. In realtà, sollevando questa censura, essa non contesta in alcun

modo l¿assunto del giudice di prime cure secondo cui la decisione di cavalcare

quel cavallo sarebbe stata presa da lei stessa, in piena libertà, dopo essersi

accordata la sera prima con il proprietario dell¿animale, rispettivamente quello

secondo cui nelle particolari circostanze, essendo essa una cavallerizza almeno

discreta, maggiorenne e capace di discernimento, il fatto che il presidente

dell¿associazione non si fosse opposto alla sua scelta non era tale da fondare

una sua responsabilità. La censura, priva di rilevanza pratica, deve pertanto

essere respinta.

d) Essa

ribadisce che il programma (doc. E) prevedeva che la gita doveva avvenire su

strade risparmiate dal grande traffico, evidenziando che ciò non era stato il

caso. La censura va respinta già per il fatto che dal documento in questione si

evince in realtà che la gita in questione, diversamente da quanto indicato

dall¿attrice, doveva avvenire ¿soprattutto¿ su quelle strade, il che non

escludeva quindi il transito su strade trafficate.

e) L¿attrice

rimprovera in seguito ai convenuti di non averle impedito, nonostante fosse

inesperta, di cavalcare su una strada trafficata. Come detto, essa non era in

realtà inesperta ma era un¿amazzone almeno discreta, ed era stata per altro lei

che aveva liberamente scelto di cavalcare un cavallo sconosciuto. In tali

circostanze, ritenuto oltretutto che essa era maggiorenne e capace di

discernimento, la decisione di consentirle di cavalcare in quel tratto era

senz¿altro legittima, anche perché, circostanza nemmeno questa contestata nel gravame,

nei giorni precedenti l¿attrice rispettivamente il cavallo coinvolto

nell¿incidente avevano già cavalcato, anche in zone più pericolose (teste __________

e perizia giudiziaria __________).

f) Nemmeno

il fatto che la strada SS 11 fosse pericolosa, per altro non in modo

eccezionale (perizia __________), può comportare una responsabilità dei

convenuti e ciò già per il fatto che l¿assunto del primo giudice, secondo cui

il tratto in questione fosse obbligato, non è stato contestato nell¿appello. Il

Segretario assessore ha inoltre sottolineato, senza che nemmeno queste

circostanze siano state oggetto di censure nel gravame, che in ogni caso

l¿incidente non si era verificato per circostanze tipiche di una strada a scorrimento

veloce rispettivamente che la condotta tenuta dai cavalieri nel percorrere, in

fila indiana, quel tragitto, per altro pianeggiante, rettilineo e con buona

visibilità, era del tutto conforme alle regole del codice della strada

italiano.

g) L¿argomento

sollevato nuovamente in appello dall¿attrice secondo cui vi sarebbero state

delle vie alternative ed in particolare quella indicata dal perito giudiziario __________

è ampiamente irricevibile. Innanzitutto si osserva che essa non ha contestato

in questa sede né l¿assunto del giudice di prime cure secondo cui essa aveva

pacificamente ammesso negli allegati preliminari che quel tratto di strada costituiva

un passaggio obbligato, né quello secondo cui l¿esistenza di vie alternative

era stata da lei evocata tardivamente solo in sede conclusionale. E nemmeno ha

censurato l¿assunto secondo cui l¿attraversamento della strada statale da parte

della comitiva, previsto dall¿alternativa evocata dal perito, fosse una

soluzione assai più pericolosa di quella messa in atto.

h) Il

rimprovero mosso ai convenuti di non aver nemmeno avuto a disposizione le

necessarie cartine topografiche non può a sua volta essere vagliato nel merito.

L¿attrice non ha innanzitutto contestato l¿assunto del Segretario assessore

secondo cui le cartine in questione erano difficilmente reperibili

rispettivamente che essa non avrebbe debitamente contestato quella circostanza

negli allegati preliminari. La questione del possesso da parte dei convenuti di

quelle cartine era inoltre rilevante solo per stabilire se vi era o meno la

possibilità da parte loro di scegliere percorsi alternativi, aspetto che -come già

detto- era però stato sollevato tardivamente solo in sede conclusionale e

comunque era già infondato stante la maggiore pericolosità dell¿alternativa

proposta, e in ogni caso era ininfluente per l¿esito della lite, essendo

pacifico che quella effettivamente scelta era una via obbligata.

i) L¿attrice

ribadisce poi che la mancata decisione di farla scendere da cavallo per farle

percorrere a piedi quel tratto costituiva una chiara mancanza da parte dei convenuti.

La censura è ancora una volta irricevibile, atteso che essa non ha assolutamente

contestato l¿argomentazione con cui il giudice di prime cure, sostenendo che

quell¿eventuale soluzione non era più sicura di quella in realtà adottata, per

altro conforme alle regole della strada, era giunto alla conclusione opposta.

l) Per

le medesime ragioni deve pure essere dichiarata irricevibile la censura dell¿attrice

relativa al ritardo nel prestarle le cure dopo l¿incidente, essa non avendo

assolutamente indicato per quali ragioni fosse errato o comunque da riformare il

giudizio di prime cure, che, dopo aver evidenziato come l¿eventuale ritardo non

aveva in ogni caso comportato il danno né un suo peggioramento, aveva concluso

che era semmai stata l¿attrice stessa a rifiutare in due occasioni l¿intervento

dell¿ambulanza.

m) Il

fatto che il conducente del camion investitore possa aver dichiarato di non

aver in precedenza mai visto nessun cavallo percorrere quel tratto di strada è

ampiamente irrilevante, dato che i periti giudiziari hanno in ogni caso

concluso che in base alle norme della strada applicabili la percorrenza di quel

tratto da parte di cavalieri era perfettamente lecita (perizie giudiziarie __________

e __________).

n) Irricevibili,

siccome addotte per la prima volta solo in sede conclusionale, e comunque perlopiù

irrilevanti per l¿esito della lite, sono infine le censure con cui l¿attrice

rimprovera ai convenuti di non aver previsto un servizio samaritano, quella di

essersi preoccupati di curare il cavallo prima di lei, quella di non aver

studiato il percorso della gita e quella di non aver stipulato un¿assicurazione

particolare per la stessa.

5. La

tassa di giustizia e le spese di secondo grado seguono la soccombenza

dell¿attrice, alla quale, stante la palese mancanza di probabilità di esito

favorevole del gravame, non può essere concessa l¿assistenza giudiziaria in

seconda sede (art. 14 Lag).

Ai

convenuti, che hanno dichiarato di rinunciare a presentare le loro

osservazioni, non possono essere attribuite ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L¿appello 25 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. L¿istanza di ammissione al beneficio dell¿assistenza giudiziaria per

la procedura d¿appello presentata da AP 1 è respinta.

III. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1¿450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1¿500.-

sono a

carico dell¿appellante.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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