12.2005.23
appello - mancata contestazione della sentanza pretorile - "collage" delle conclusioni
22 marzo 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2005.23
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, IICCA
Titolo:
appello - mancata contestazione della sentanza pretorile - "collage" delle conclusioni
APPELLO
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
12.2005.23
Lugano
22 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa, quest¿ultimo in
sostituzione del giudice Walser, escluso
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1994.98
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 24
ottobre 1994 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA
1
entrambi rappr. da
entrambi rappr. da
con cui
l¿attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 100'000.-
oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 142'545.- (recte:
fr. 172'545.-);
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Segretario assessore, dopo aver dimesso dalla lite tutti i convenuti tranne AO
1 e AO 2, ha integralmente respinto con sentenza 3 gennaio 2005;
appellante
l'attrice con atto di appello 25 gennaio 2005, corredato di una domanda di
concessione dell¿assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione
così come postulato con le conclusioni, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre i
due convenuti superstiti con scritto 9 febbraio 2005 hanno dichiarato di
rinunciare a presentare le loro osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna, avversata dalle controparti, AP 1 ha chiesto la
condanna in solido di varie persone fisiche e giuridiche, in gran parte poi
dimesse dalla lite, tranne il circolo ippico AO 1 ed il suo presidente AO 2, al
pagamento di una somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 142'545.- (recte:
fr. 172'545.-) più interessi, affermando di essere caduta da cavallo dopo
essere stata urtata da un camion, all¿altezza del km 253 della SS 11 Padana
Superiore, tra Ponte San Marco e Lonato, e di essersi con ciò rotta il gomito sinistro,
con le conseguenze fisiche ed economiche che ne erano poi derivate, in
occasione dell¿escursione ¿vacanze a cavallo a Verona¿, organizzata tra il 6 e
l¿11 novembre 1990 dal circolo ippico e nella quale il suo presidente aveva
funto da capogruppo. Essa ha in particolare rimproverato a quest¿ultimo, e di
riflesso all¿associazione da lui presieduta, di aver a quel momento commesso
tutta una serie di imprudenze, anzitutto disponendo, consentendo e non
impedendo l¿8 novembre 1990 che essa, allora ventunenne amazzone inesperta, montasse
un cavallo sconosciuto, invece di continuare il tragitto sul ¿van¿, oltretutto
in contrasto con quanto assicurato ai suoi genitori; decidendo quel giorno di
avventurarsi sulla strada statale SS 11, altamente trafficata, senza imporle di
scendere da cavallo e di proseguire a piedi; cavalcando davanti a lei, anziché
dietro alla stessa; ed omettendo di chiedere l¿intervento immediato di
un¿ambulanza dopo l¿incidente.
2. Con
la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha respinto la petizione. Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto infondati tutti i rimproveri
mossi al presidente dell¿associazione e di conseguenza anche a quest¿ultima. L¿istruttoria
non aveva innanzitutto provato che questi avesse disposto che l¿attrice dovesse
scendere dal ¿van¿ e proseguire a cavallo, tanto più che i testimoni sentiti
tendevano ad escluderlo. Nemmeno era stato provato che costui avesse garantito all¿attrice
o ai genitori che essa avrebbe sempre viaggiato sul ¿van¿ e non avrebbe mai cavalcato.
Appurato, sulla base delle testimonianze, che l¿attrice era una discreta
cavallerizza e che nel corso dell¿escursione essa avrebbe dovuto seguire il gruppo
sul ¿van¿ per poi eventualmente dare il cambio ai cavalieri che si sentivano
male o erano stanchi, com¿era poi avvenuto anche nei giorni precedenti
all¿incidente, il primo giudice ha quindi escluso che il fatto che il
presidente dell¿associazione non si fosse opposto a che l¿attrice, maggiorenne
e capace di discernimento, si fosse accordata, come provato, di montare il
cavallo di un altro membro della comitiva, fosse tale da fondare una
responsabilità dei convenuti. Neanche il fatto che l¿attrice nell¿occasione avesse
cavalcato dietro il capogruppo e non davanti allo stesso era foriero di una loro
responsabilità, tale essendo, secondo il perito giudiziario, la prassi. Quanto
alla decisione di percorrere a cavallo la statale SS 11, strada stretta e
altamente trafficata, nella stessa non poteva essere intravista una negligenza
dei convenuti già per il fatto che l¿attrice aveva pacificamente ammesso negli
allegati preliminari che quel tratto di strada costituiva un passaggio
obbligato, tanto più che la condotta tenuta a quel momento dai cavalieri nel
percorrere, in fila indiana, quel tragitto, per altro pianeggiante, rettilineo
e con buona visibilità, era conforme alle regole del codice della strada
italiano e nei giorni precedenti l¿attrice rispettivamente il cavallo coinvolto
nell¿incidente avevano già cavalcato in zone ancor più pericolose; l¿esistenza
di percorsi alternativi, evocata dall¿attrice tardivamente solo in sede
conclusionale, non poteva in ogni caso giovarle, atteso che la sola alternativa
riscontrata, quella indicata dal perito giudiziario, prevedeva
l¿attraversamento da parte della comitiva della strada statale, operazione
assai più pericolosa di quella effettivamente messa in atto, tanto più che per l¿identificazione
di quella via era necessario disporre di cartine particolari, le quali però
-circostanza non debitamente contestata dall¿attrice- erano difficilmente
reperibili; oltretutto l¿incidente non si era verificato per circostanze
tipiche di una strada a scorrimento veloce, ma per il fatto che il cavallo
aveva scartato siccome spaventato dal fatto che il conducente del camion, in
fase di sorpasso dopo essersi fermato, aveva cambiato marcia, di modo che un
analogo incidente sarebbe potuto capitare anche in caso di superamento da parte
di un veicolo agricolo su una stradina di campagna. La mancata decisione di far
scendere da cavallo l¿attrice per farle percorrere a piedi quel tratto non era
a sua volta rilevante, quella soluzione non essendo più sicura di quella in
realtà adottata, per altro conforme alle regole della strada. Infine nemmeno la
critica relativa al ritardo nel chiamare i soccorsi, che in ogni caso non aveva
comportato il danno né un suo peggioramento, era fondata, essendo stato provato
che era stata la stessa attrice a rifiutare in due occasioni l¿intervento
dell¿ambulanza.
3. Con
l¿appello che qui ci occupa, corredato di una richiesta di concessione
dell¿assistenza giudiziaria, l¿attrice chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione così come postulato con le
conclusioni.
4. Il
gravame deve senz¿altro essere respinto. Esso è in larghissima parte irricevibile,
atteso che l¿attrice, oltre ad aver addotto eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC) o comunque mai evocate negli allegati preliminari (art. 78 CPC),
non si è quasi mai confrontata con le precise ed articolate motivazioni del
giudice di prime cure e soprattutto non ha quasi mai indicato per quali motivi
le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), limitandosi più che altro a presentare un semplice
collage delle argomentazioni da lei esposte in sede conclusionale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 21 ad art. 309). Nella limitatissima misura in cui è ricevibile,
esso è comunque infondato.
Per i
dettagli si osserva quanto segue:
a) L¿attrice
rimprovera innanzitutto ai convenuti di non aver fatto in modo che essa stesse
nel ¿van¿, come, a suo dire, sarebbe stato stabilito. La censura è
irricevibile, atteso che nel gravame non vi è alcuna contestazione della
circostanziata e convincente motivazione con cui il primo giudice aveva escluso
che essa dovesse viaggiare sempre sul quel mezzo e non dovesse mai cavalcare. L¿attrice
stessa, confermando implicitamente la correttezza dell¿assunto pretorile, ha
del resto riportato (a p. 5 dell¿appello) la deposizione del teste __________, dalla
quale risultava che non era previsto che essa dovesse cavalcare durante tutto
il tragitto, ma seguire il gruppo nel caso qualcuno si sentiva male o era
stanco, ritenuto che in tal caso gli avrebbe dato il cambio in sella.
b) Essa
afferma poi di non essere stata una cavallerizza esperta, senza avvedersi che
nel querelato giudizio il Segretario assessore non aveva mai preteso il contrario,
limitandosi a sostenere, per altro ampiamente a ragione (testi __________ e __________;
perizia giudiziaria __________; cfr. pure doc. 2 a-b), che essa aveva capacità
equestri perlomeno discrete.
c) L¿attrice
sottolinea che il cavallo da lei montato il giorno dell¿incidente non era da
lei conosciuto, adducendo che la circostanza dimostrerebbe come nell¿occasione
Fatti
i convenuti non avrebbero dato prova di una particolare prudenza nei suoi
confronti. In realtà, sollevando questa censura, essa non contesta in alcun
modo l¿assunto del giudice di prime cure secondo cui la decisione di cavalcare
quel cavallo sarebbe stata presa da lei stessa, in piena libertà, dopo essersi
accordata la sera prima con il proprietario dell¿animale, rispettivamente quello
secondo cui nelle particolari circostanze, essendo essa una cavallerizza almeno
discreta, maggiorenne e capace di discernimento, il fatto che il presidente
dell¿associazione non si fosse opposto alla sua scelta non era tale da fondare
una sua responsabilità. La censura, priva di rilevanza pratica, deve pertanto
essere respinta.
d) Essa
ribadisce che il programma (doc. E) prevedeva che la gita doveva avvenire su
strade risparmiate dal grande traffico, evidenziando che ciò non era stato il
caso. La censura va respinta già per il fatto che dal documento in questione si
evince in realtà che la gita in questione, diversamente da quanto indicato
dall¿attrice, doveva avvenire ¿soprattutto¿ su quelle strade, il che non
escludeva quindi il transito su strade trafficate.
e) L¿attrice
rimprovera in seguito ai convenuti di non averle impedito, nonostante fosse
inesperta, di cavalcare su una strada trafficata. Come detto, essa non era in
realtà inesperta ma era un¿amazzone almeno discreta, ed era stata per altro lei
che aveva liberamente scelto di cavalcare un cavallo sconosciuto. In tali
circostanze, ritenuto oltretutto che essa era maggiorenne e capace di
discernimento, la decisione di consentirle di cavalcare in quel tratto era
senz¿altro legittima, anche perché, circostanza nemmeno questa contestata nel gravame,
nei giorni precedenti l¿attrice rispettivamente il cavallo coinvolto
nell¿incidente avevano già cavalcato, anche in zone più pericolose (teste __________
e perizia giudiziaria __________).
f) Nemmeno
il fatto che la strada SS 11 fosse pericolosa, per altro non in modo
eccezionale (perizia __________), può comportare una responsabilità dei
convenuti e ciò già per il fatto che l¿assunto del primo giudice, secondo cui
il tratto in questione fosse obbligato, non è stato contestato nell¿appello. Il
Segretario assessore ha inoltre sottolineato, senza che nemmeno queste
circostanze siano state oggetto di censure nel gravame, che in ogni caso
l¿incidente non si era verificato per circostanze tipiche di una strada a scorrimento
veloce rispettivamente che la condotta tenuta dai cavalieri nel percorrere, in
fila indiana, quel tragitto, per altro pianeggiante, rettilineo e con buona
visibilità, era del tutto conforme alle regole del codice della strada
italiano.
g) L¿argomento
sollevato nuovamente in appello dall¿attrice secondo cui vi sarebbero state
delle vie alternative ed in particolare quella indicata dal perito giudiziario __________
è ampiamente irricevibile. Innanzitutto si osserva che essa non ha contestato
in questa sede né l¿assunto del giudice di prime cure secondo cui essa aveva
pacificamente ammesso negli allegati preliminari che quel tratto di strada costituiva
un passaggio obbligato, né quello secondo cui l¿esistenza di vie alternative
era stata da lei evocata tardivamente solo in sede conclusionale. E nemmeno ha
censurato l¿assunto secondo cui l¿attraversamento della strada statale da parte
della comitiva, previsto dall¿alternativa evocata dal perito, fosse una
soluzione assai più pericolosa di quella messa in atto.
h) Il
rimprovero mosso ai convenuti di non aver nemmeno avuto a disposizione le
necessarie cartine topografiche non può a sua volta essere vagliato nel merito.
L¿attrice non ha innanzitutto contestato l¿assunto del Segretario assessore
secondo cui le cartine in questione erano difficilmente reperibili
rispettivamente che essa non avrebbe debitamente contestato quella circostanza
negli allegati preliminari. La questione del possesso da parte dei convenuti di
quelle cartine era inoltre rilevante solo per stabilire se vi era o meno la
possibilità da parte loro di scegliere percorsi alternativi, aspetto che -come già
detto- era però stato sollevato tardivamente solo in sede conclusionale e
comunque era già infondato stante la maggiore pericolosità dell¿alternativa
proposta, e in ogni caso era ininfluente per l¿esito della lite, essendo
pacifico che quella effettivamente scelta era una via obbligata.
i) L¿attrice
ribadisce poi che la mancata decisione di farla scendere da cavallo per farle
percorrere a piedi quel tratto costituiva una chiara mancanza da parte dei convenuti.
La censura è ancora una volta irricevibile, atteso che essa non ha assolutamente
contestato l¿argomentazione con cui il giudice di prime cure, sostenendo che
quell¿eventuale soluzione non era più sicura di quella in realtà adottata, per
altro conforme alle regole della strada, era giunto alla conclusione opposta.
l) Per
le medesime ragioni deve pure essere dichiarata irricevibile la censura dell¿attrice
relativa al ritardo nel prestarle le cure dopo l¿incidente, essa non avendo
assolutamente indicato per quali ragioni fosse errato o comunque da riformare il
giudizio di prime cure, che, dopo aver evidenziato come l¿eventuale ritardo non
aveva in ogni caso comportato il danno né un suo peggioramento, aveva concluso
che era semmai stata l¿attrice stessa a rifiutare in due occasioni l¿intervento
dell¿ambulanza.
m) Il
fatto che il conducente del camion investitore possa aver dichiarato di non
aver in precedenza mai visto nessun cavallo percorrere quel tratto di strada è
ampiamente irrilevante, dato che i periti giudiziari hanno in ogni caso
concluso che in base alle norme della strada applicabili la percorrenza di quel
tratto da parte di cavalieri era perfettamente lecita (perizie giudiziarie __________
e __________).
n) Irricevibili,
siccome addotte per la prima volta solo in sede conclusionale, e comunque perlopiù
irrilevanti per l¿esito della lite, sono infine le censure con cui l¿attrice
rimprovera ai convenuti di non aver previsto un servizio samaritano, quella di
essersi preoccupati di curare il cavallo prima di lei, quella di non aver
studiato il percorso della gita e quella di non aver stipulato un¿assicurazione
particolare per la stessa.
5. La
tassa di giustizia e le spese di secondo grado seguono la soccombenza
dell¿attrice, alla quale, stante la palese mancanza di probabilità di esito
favorevole del gravame, non può essere concessa l¿assistenza giudiziaria in
seconda sede (art. 14 Lag).
Ai
convenuti, che hanno dichiarato di rinunciare a presentare le loro
osservazioni, non possono essere attribuite ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L¿appello 25 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. L¿istanza di ammissione al beneficio dell¿assistenza giudiziaria per
la procedura d¿appello presentata da AP 1 è respinta.
III. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1¿450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1¿500.-
sono a
carico dell¿appellante.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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