12.2005.24
sfratto - appello - invio raccomandato non ritirato - tardività - nullità assoluta della sentenza? - parte preclusa - legittimazione attiva - desistenza?
8 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2005.24
Data decisione, Autorità:
08.07.2005, IICCA
Titolo:
sfratto - appello - invio raccomandato non ritirato - tardività - nullità assoluta della sentenza ? - parte preclusa - legittimazione attiva - desistenza ?
APPELLO
ATTO ANNULLABILE
ATTO NULLO / ATTI NULLI
DESISTENZA
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
MANCATA COMPARSA
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 124 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
art. 143 CPC-TI
art. 169 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 352 CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.24
Lugano
8 luglio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.285
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con istanza di
sfratto 16 dicembre 2004 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
che il
Pretore con decreto 5 gennaio 2005 ha accolto, facendo ordine al convenuto di
mettere immediatamente a libera disposizione dell’istante la __________ sita a __________;
appellante
il convenuto con atto di appello 26 gennaio 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di annullare il decreto di sfratto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 10 marzo 2005 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamati
Fatti
i decreti 31 gennaio 2005 con cui il presidente della scrivente Camera ha
concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto e 30 marzo 2005 con cui
questa Camera ha imposto all’appellante la prestazione di una cauzione
processuale di fr. 1'000.-, nel frattempo versata;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
decreto 5 gennaio 2005 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra
le parti (doc. B), di durata determinata, aveva preso fine il 30 novembre 2004,
ha senz’altro accolto l’istanza di sfratto;
che con
ricorso (recte: appello) 26 gennaio 2005, avversato dall’istante, il convenuto
chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di annullare il decreto di
sfratto, adducendo la nullità della procedura, non promossa anche nei confronti
di sua moglie, la carente legittimazione attiva dell’istante, non proprietario
dell’ente locato, e l’avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di
locazione rispettivamente l’accordo della controparte all’annullamento dello
sfratto;
che l’appello
in questione è sicuramente tardivo e dunque irricevibile, ritenuto che nel caso
che ci occupa di invio raccomandato del giudizio impugnato e di ordine del
destinatario di trattenere la corrispondenza (e non di “fermo posta”, cfr. doc.
17) il termine di impugnazione di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 508 m. 7), non sospeso dalle ferie (art. 509 CPC), ha iniziato a
decorrere, al più tardi, il giorno successivo all’ultimo dei sette giorni
durante i quali, secondo i regolamenti postali, l’invio era rimasto giacente
presso l’ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 10; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 124 m. 19) ed è pertanto venuto a scadenza, atteso che il periodo
di giacenza era iniziato il 7 gennaio 2005 (cfr. doc. 2), già il successivo 24
gennaio;
che la
giurisprudenza ha invero già avuto modo di stabilire che la nullità di una
sentenza può essere eccezionalmente accertata, in casi gravi, anche al di fuori
di un formale e valido rimedio di diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 146 m. 2), ritenuto che tale principio vale però solo per i casi di
nullità assoluta, non cioè per quelli di annullabilità ex art. 143 CPC o di nullità
relativa previsti all’art. 142 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad
art. 146 m. 4), sennonché, nel caso concreto non si è assolutamente in presenza
di un caso di nullità assoluta del giudizio impugnato, né per altro l’appellante
lo pretende;
che ad
ogni buon conto le censure sollevate dall’appellante, quand’anche il gravame fosse
stato tempestivo e dunque ricevibile, non avrebbero permesso di riformare il
primo giudizio, emanato in una procedura retta dalla massima dispositiva (II
CCA 11 aprile 2003 inc. n. 12.2002.135);
che
innanzitutto l’appellante, non avendo partecipato all’udienza di discussione, è
rimasto inesorabilmente precluso nella lite e dunque non è autorizzato ad
addurre in questa sede nuovi fatti prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), sicché devono senz’altro essere sanzionati come inammissibili, siccome
nuovi, il fatto che egli fosse sposato e che dunque l’ente locato -per altro
semplice casa di vacanza- costituisse abitazione familiare con le conseguenze
procedurali che ne discendevano, come pure la circostanza che tra le parti alla
scadenza del 30 novembre 2004 fosse venuto in essere un nuovo contratto di
locazione di durata annuale;
che del
tutto infondata è poi la censura secondo cui l’istante non sarebbe legittimato
attivamente siccome non proprietario dell’ente locato, la scrivente Camera
avendo già stabilito che il locatore, quand’anche non ne fosse il proprietario,
è senz’altro legittimato a postulare lo sfratto dei conduttori (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 506 m. 33);
che
l’appellante non può infine neppure prevalersi del fatto che l’istante, con
scritto in italiano del 17 gennaio 2005 (doc. 20), possa aver dichiarato l’annullamento
dello sfratto: a parte il fatto che costui, che del resto -per ammissione
dell’appellante (appello p. 10)- nemmeno parlava italiano, ha categoricamente
negato di essersi espresso in tal senso adducendo che quella dichiarazione
sarebbe stata indebitamente aggiunta dalla controparte (osservazioni
all’appello p. 6), va in effetti rilevato che quello scritto non può in ogni
caso costituire un atto di desistenza, tale cioè da comportare lo stralcio
della causa, visto e considerato che lo stesso non risulta essere stato indirizzato
dall’istante al giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 18;
Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 352 m. 32);
che in
tali circostanze l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto nella
misura in cui è ricevibile, con accollo all’appellante della tassa di
giustizia, delle spese e delle ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 26 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia
di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà
alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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