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Decisione

12.2005.24

sfratto - appello - invio raccomandato non ritirato - tardività - nullità assoluta della sentenza? - parte preclusa - legittimazione attiva - desistenza?

8 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti 31 gennaio 2005 con cui il presidente della scrivente Camera ha

concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto e 30 marzo 2005 con cui

questa Camera ha imposto all’appellante la prestazione di una cauzione

processuale di fr. 1'000.-, nel frattempo versata;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

decreto 5 gennaio 2005 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra

le parti (doc. B), di durata determinata, aveva preso fine il 30 novembre 2004,

ha senz’altro accolto l’istanza di sfratto;

che con

ricorso (recte: appello) 26 gennaio 2005, avversato dall’istante, il convenuto

chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di annullare il decreto di

sfratto, adducendo la nullità della procedura, non promossa anche nei confronti

di sua moglie, la carente legittimazione attiva dell’istante, non proprietario

dell’ente locato, e l’avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di

locazione rispettivamente l’accordo della controparte all’annullamento dello

sfratto;

che l’appello

in questione è sicuramente tardivo e dunque irricevibile, ritenuto che nel caso

che ci occupa di invio raccomandato del giudizio impugnato e di ordine del

destinatario di trattenere la corrispondenza (e non di “fermo posta”, cfr. doc.

17) il termine di impugnazione di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad

art. 508 m. 7), non sospeso dalle ferie (art. 509 CPC), ha iniziato a

decorrere, al più tardi, il giorno successivo all’ultimo dei sette giorni

durante i quali, secondo i regolamenti postali, l’invio era rimasto giacente

presso l’ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 10; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., ad art. 124 m. 19) ed è pertanto venuto a scadenza, atteso che il periodo

di giacenza era iniziato il 7 gennaio 2005 (cfr. doc. 2), già il successivo 24

gennaio;

che la

giurisprudenza ha invero già avuto modo di stabilire che la nullità di una

sentenza può essere eccezionalmente accertata, in casi gravi, anche al di fuori

di un formale e valido rimedio di diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad

art. 146 m. 2), ritenuto che tale principio vale però solo per i casi di

nullità assoluta, non cioè per quelli di annullabilità ex art. 143 CPC o di nullità

relativa previsti all’art. 142 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad

art. 146 m. 4), sennonché, nel caso concreto non si è assolutamente in presenza

di un caso di nullità assoluta del giudizio impugnato, né per altro l’appellante

lo pretende;

che ad

ogni buon conto le censure sollevate dall’appellante, quand’anche il gravame fosse

stato tempestivo e dunque ricevibile, non avrebbero permesso di riformare il

primo giudizio, emanato in una procedura retta dalla massima dispositiva (II

CCA 11 aprile 2003 inc. n. 12.2002.135);

che

innanzitutto l’appellante, non avendo partecipato all’udienza di discussione, è

rimasto inesorabilmente precluso nella lite e dunque non è autorizzato ad

addurre in questa sede nuovi fatti prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC), sicché devono senz’altro essere sanzionati come inammissibili, siccome

nuovi, il fatto che egli fosse sposato e che dunque l’ente locato -per altro

semplice casa di vacanza- costituisse abitazione familiare con le conseguenze

procedurali che ne discendevano, come pure la circostanza che tra le parti alla

scadenza del 30 novembre 2004 fosse venuto in essere un nuovo contratto di

locazione di durata annuale;

che del

tutto infondata è poi la censura secondo cui l’istante non sarebbe legittimato

attivamente siccome non proprietario dell’ente locato, la scrivente Camera

avendo già stabilito che il locatore, quand’anche non ne fosse il proprietario,

è senz’altro legittimato a postulare lo sfratto dei conduttori (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., ad art. 506 m. 33);

che

l’appellante non può infine neppure prevalersi del fatto che l’istante, con

scritto in italiano del 17 gennaio 2005 (doc. 20), possa aver dichiarato l’annullamento

dello sfratto: a parte il fatto che costui, che del resto -per ammissione

dell’appellante (appello p. 10)- nemmeno parlava italiano, ha categoricamente

negato di essersi espresso in tal senso adducendo che quella dichiarazione

sarebbe stata indebitamente aggiunta dalla controparte (osservazioni

all’appello p. 6), va in effetti rilevato che quello scritto non può in ogni

caso costituire un atto di desistenza, tale cioè da comportare lo stralcio

della causa, visto e considerato che lo stesso non risulta essere stato indirizzato

dall’istante al giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 18;

Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 352 m. 32);

che in

tali circostanze l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto nella

misura in cui è ricevibile, con accollo all’appellante della tassa di

giustizia, delle spese e delle ripetibili (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 26 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia

di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà

alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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