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Decisione

12.2005.27

appalto - ritardo nella consegna dell'opera - recesso

22 marzo 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 2 aprile 1999 i signori AO 2 e AO 1 conferirono l¿incarico alla AB__________

dei signori AP 1, AP 2 e Br__________, di progettare e costruire la

copertura di una piscina e di una veranda addossata all¿abitazione esistente su

un fondo di loro proprietà a Lumino. Il preventivo prevedeva il versamento di

un corrispettivo di complessivi Fr. 50'000.- pagabili in: Fr. 5'000.- al

momento dell¿ordinazione; Fr. 12'500.- il 30 aprile 1999; Fr. 17'500.- al

termine della costruzione; Fr. 7'500.- il 30 giugno 1999 e Fr. 7'500.- il 30

luglio 1999 (doc. B). Gli attori hanno versato il primo acconto di Fr. 5'000.-

il 7 aprile 1999 (doc. C), mentre il secondo di Fr. 12'500.- è stato

corrisposto il 12 maggio 1999 (doc. F), ossia poco dopo un incontro a Lumino (8

maggio 1999), in cui il signor AP 1 mostrò agli attori i piani che erano stati

allestiti da una società francese (doc. D). Per gli attori il progetto (doc. E)

non era conforme alle istruzioni e agli accordi che erano stati presi. Fu così

che i convenuti sottoposero ai committenti un nuovo progetto (doc. G), il quale

anch¿esso fu rifiutato. Con scritto 26 giugno 1999 (doc. H) l ¿AB__________ chiese

ai committenti di determinarsi in favore di uno dei due progetti che erano

stati allestiti, rispettivamente di recedere dal contratto. Qualora gli attori

avessero optato per la rescissione del negozio, essi avrebbero dovuto rifondere

agli appaltatori una pena convenzionale di Fr. 6'000.-, oltre a Fr. 3'200.- per

spese, per complessivi Fr. 9'200.-, i quali sarebbero stati detratti dagli

acconti di Fr. 17'500.- che erano stati nel frattempo versati. La rimanenza di

Fr. 8'300.- sarebbe stata restituita ai committenti. In risposta a queste

richieste il patrocinatore dei committenti, in data 6 luglio 1999, contestò il

conteggio che era stato allestito, chiese la restituzione della somma di Fr.

17'500.- e diffidò gli appaltatori a voler modificare il progetto secondo le

esigenze dei suoi mandanti entro il 31 luglio 1999, avvertendo che, in caso di

inadempimento, avrebbero rescisso il contratto (doc. I). Scaduto il termine,

con scritto 19 novembre 1999 i committenti hanno chiesto la restituzione della

somma di Fr. 17'500.-. Nel seguito essi hanno avviato una procedura esecutiva

nei confronti dei signori AP 1 e AP 2, i quali hanno interposto opposizione ai

precetti esecutivi che sono stati spiccati dagli UE di __________ e __________

(doc. M e N).

B. Con petizione 18 maggio 2000 i signori AO 2 e AO 1 hanno convenuto

in giudizio i signori AP 1, AP 2 e Br__________, chiedendo la condanna

in solido del pagamento della somma di Fr. 17'500.-, oltre interessi al 5% a

decorrere dal 1° agosto 1999. Nei confronti dei convenuti AP 1 e AP 2, gli

attori hanno postulato la rimozione dell¿opposizione che è stata interposta ai

precetti esecutivi.

Alla

petizione si sono opposti i convenuti i quali, fra altre eccezioni che qui non

occorre ricordare, hanno rilevato che i progetti elaborati erano conformi alle

richieste dei committenti, giacché si adattavano perfettamente alle dimensioni

e alle caratteristiche della veranda e dell¿abitazione. I ritardi

nell¿esecuzione dell¿opera erano riconducibili agli attori, i quali avevano

rifiutato l¿esecuzione dei progetti che erano stati allestiti secondo le loro

richieste. In via riconvenzionale ¿ poi abbandonata in sede di conclusioni ¿

hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di Fr. 55'000.-,

oltre interessi al 5% a decorrere dal 30 luglio 1999.

C. Con sentenza 29 dicembre 2004 Pretore di Locarno-Città ha accolto la

petizione, condannando i convenuti in solido a versare agli attori la somma di

Fr. 17'500.-, oltre interessi del 5% a decorrere dal 19 novembre 1999.

L¿opposizione ai precetti esecutivi è stata rigettata solamente nei confronti

del convenuto AP 1, stante che difettava la competenza territoriale per

rigettare l¿opposizione interposta dal convenuto AP 2, residente fuori dalla

giurisdizione esecutiva del Pretore di Locarno-Città.

Secondo

il Pretore nessuno dei due progetti che erano stati allestiti corrispondeva

alle esigenze dei clienti. Per il che gli attori, dopo aver messo in mora i

convenuti, erano legittimati a rescindere il contratto e a chiedere la

restituzione della somma di Fr. 17¿500.-.

In ordine

alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha preso atto che i convenuti avevano

rinunciato a tale loro domanda, limitandola alla possibilità di poter trattenere

la somma di Fr. 17'500.-, la quale avuto riguardo all¿esito del giudizio,

appariva poco comprensibile.

D. Contro

il premesso giudizio i convenuti AP 1 e AP 2 si sono aggravati in appello senza

il convenuto Br__________ che è deceduto nel corso della lite e rinunciando i

suoi successori in diritto alla successione (cfr. documentazione prodotta in

sede di appello).

Per gli

appellanti entrambi i progetti che erano stati sottoposti all¿attenzione dei

committenti erano conformi all¿ordinazione, la quale prevedeva la copertura

della veranda e della piscina mediante 6 elementi mobili telescopici in vetro

che potevano essere azionati da un motore. A dimostrazione di ciò gli attori

corrisposero la somma di Fr. 12'500.- il 12 maggio 1999 che non avrebbero mai

versato se i progetti non erano conformi alle loro richieste. Invero le uniche

istruzioni che erano state date agli appaltatori erano quelle indicate sul

contratto (doc. B) e gli attori si sono sistematicamente opposti a tutte le

varianti di progetto che sono state loro presentate. Ne deriva che ad essere in

mora non erano i convenuti, ma gli attori che hanno rifiutato le prestazioni

debitamente offerte loro. Diversamente da quanto è stato stabilito dal Pretore

agli atti non v¿è nessuna prova dalla quale si può ritenere che i progetti

elaborati dai convenuti non erano conformi alle loro richieste. Di fronte ad

un¿ordinazione generica, non era possibile che i convenuti procedessero ad una

progettazione di dettaglio. Non si può dedurre poi che i convenuti erano in

mora: erano i committenti che rifiutavano la messa in opera dei progetti che

erano stati sottoposti alla loro attenzione. Il caso andava quindi risolto in

applicazione dell¿art. 377 CO e non in base all¿art. 366 CO, riconoscendo agli

appaltatori tutte le spese di progettazione per complessivi Fr. 9'771,25, oltre

ad un congruo onorario valutabile fra i Fr. 9'000.- e i Fr. 10'500.--, che potevano

essere compensati con la richiesta di restituzione di Fr. 17'500.- avanzata

dagli attori.

Con

tempestive osservazioni gli attori hanno controdedotto che le varianti del

progetto erano solo due e non diverse. Di queste, nessuna prevedeva la copertura

con un binario di scorrimento fissato sopra un muro di cinta adiacente

l¿abitazione sul quale andavano posate delle travi. Tanto il progetto contenuto

nel doc. E, quanto quello previsto nel doc. G, erano difformi dalle loro richieste.

Essi avevano chiesto ai convenuti di elaborare un progetto che prevedesse la

copertura di una veranda in vetro mediante la formazione di due pareti laterali

fisse, nonché la copertura della piscina attraverso la posa di 6 elementi

mobili azionati da un motore. Sul muro di cinta andavano posate delle travi per

soprelevare l¿intera struttura e fissare il binario di scorrimento dei pannelli

semovibili. La copertura della veranda andava addossata all¿abitazione e doveva

avere un¿altezza maggiore dell¿arco esistente; il transito delle persone

attraverso il passaggio esistente che corre fra il muro dell¿abitazione e

quello di cinta doveva essere garantito; l¿illuminazione prevista sul muro di

cinta doveva trovarsi all¿interno della struttura e lo scarico delle acque

doveva avvenire utilizzando i sistemi preesistenti. Essi hanno contestato di

essere in mora, perché entrambi gli schizzi di progetto non erano conformi alle

loro esigenze, come pure in considerazione del fatto che presentavano delle

deficienze strutturali e funzionali che ne avrebbero impedito l¿attuazione.

Sulle altre controdeduzioni si dirà, all¿occorrenza, nei successivi

considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

I signori AP 1, AP 2 e Br__________ sono stati convenuti in

giudizio il 18 maggio 2000 nella loro veste di soci di una società semplice

regolata dagli art. 530 segg. CO. In corso di causa il signor Br__________ è

deceduto. Pur considerando che, salvo diversamente disposto, la società

semplice si scioglie con la morte di uno dei soci (art. 545 cpv. 1 n. 2 CO), in

caso di decesso di una parte, il successore subentra alla parte nel processo ai

sensi dell¿art. 102 CPC. Nondimeno in caso di rinuncia alla successione (art.

566.

segg. CC) gli eredi non divengono soggetti di diritti e obblighi esistenti

in capo al de cujus, di modo che neppure possono subentrare allo stesso,

convenuto in un processo civile pendente. Il convenuto defunto non può essere

nemmeno sostituito dalla massa in fallimento ripudiata, se la stessa è stata

chiusa per mancanza di attivi, perché in tale caso non esiste più (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., ad art. 102 m. 4). Nel caso in esame non è dato di sapere se la

successione del signor Br__________ è stata chiusa per mancanza di attivi, ma

nemmeno occorre eseguire accertamenti suppletivi presso l¿Ufficio esecuzioni e

fallimenti del Canton Friborgo investito di questa procedura (cfr. decreto 3

maggio 2004 del Gericht des Seebezirks del Canton Friborgo). Poiché i membri di

una società semplice, allorché vengono convenuti in giudizio, non costituiscono

un litisconsorzio passivo necessario per effetto dei principi che discendono

dall¿art. 544 cpv. 3 CO (responsabilità solidale dei soci nei confronti dei

creditori; sentenza TF 21 gennaio 2003 4P.226/2002 consid. 2.2; Tercier,

Les contrats spéciaux, III ed., N. 6757), costoro, in quanto

parti di un litisconsorzio facoltativo, possono appellarsi autonomamente contro

la decisione del Pretore (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione

del codice di procedura civile ticinese, pag. 126/127; Ottaviani, Le parti

nel processo civile ticinese, pag. 75/76). Di conseguenza il gravame dei

signori __________ e AP 2 è ricevibile, indipendentemente della sorte della

successione relitta fu Br__________.

2.

Fra le parti non è controverso che il litigio, avente per oggetto la

progettazione e la realizzazione di una copertura per una veranda e una piscina

contro il versamento di un corrispettivo di Fr. 50'000.- sia regolato dalle

norme sul contratto di appalto. Infatti, allorché una persona viene incaricata

da un¿altra di svolgere dei lavori preliminari per la realizzazione di

un¿opera, come l¿allestimento di progetti, piani e documenti tesi al rilascio

di una licenza edilizia, si perfeziona un contratto di progettazione

(Planungsvertrag), che soggiace alle norme del contratto di appalto (DTF 127

II 543 consid. 2b; 114 II 53 consid. 2b; SJ 2000 485). Se poi il

contratto, - come in concreto -, oltre alla progettazione prevede anche la

realizzazione della copertura di una piscina e di una veranda, i convenuti agiscono

come appaltatori generali. Si tratta di un contratto generale di appalto che si

configura ancora come un appalto (cfr. DTF 117 II 273 consid. 3a;

Gauch, Der Werkvertrag, IVa ed., N. 235 e 237).

3.

Il contendere verte sul tema di sapere se gli attori possono

chiedere la restituzione della somma di Fr. 17'500.- che hanno versato in due

soluzioni ai convenuti a titolo di acconto per la progettazione e la formazione

della copertura della piscina e della veranda antistanti la loro abitazione.

L¿art. 366 cpv. 1 CO, che è un caso d¿applicazione degli art. 107-109 CO,

consente al committente di recedere dal contratto se l¿appaltatore non inizia

in debito tempo l¿opera, rispettivamente la differisce oltre il convenuto,

oppure ancora l¿abbia ritardata di tanto da far prevedere che non sarà compiuta

in tempo debito. In simili evenienze il committente, dopo aver diffidato

l¿appaltatore ad eseguire l¿opera entro un determinato termine (art. 107 cpv. 1

CO), può recedere dal contratto se lo dichiara immediatamente (DTF 115

II 55 consid. 2a).

3.1

Di principio le parti sono libere di fissare un termine per la

consegna (art. 108 n. 3 CO), oppure possono convenire un termine di scadenza

entro il quale la consegna diventa esigibile. Se il termine per la consegna non

è stato fissato convenzionalmente, il contratto contiene una lacuna che deve

essere colmata in funzione della natura dell¿affare. Occorrerà fondarsi sulla

volontà ipotetica delle parti, ossia occorre dare modo ad un appaltatore

diligente e competente di iniziare per tempo i lavori facendo capo alle risorse

umane e ai materiali usuali, nonché di continuarli normalmente (sentenza TF

1.

aprile 2004 4C.347/2003 consid. 4.1.1; DTF 113

II 513 consid. 4b Gauch, op, cit., N. 649; Bühler, Zürcher

Kommentar, N. 5 ad art. 366). Nel caso in esame

l¿ordine conferito il 2 aprile 1999 dai committenti, non prevedeva alcun

termine di consegna, ma solo le modalità di versamento di 5 acconti della

mercede fissata in complessivi Fr. 50'000.- fra il giorno in cui è stato

perfezionato il contratto e il 30 luglio 1999 (successivo la consegna

dell¿opera). In data 6 luglio 1999 i committenti hanno diffidato i convenuti a

voler sottoporre loro un progetto ¿ e non la realizzazione della copertura ¿

secondo le loro richieste entro il 31 luglio 1999, con l¿avvertenza che, in

difetto di che, essi avrebbero rescisso il contratto, con conseguente restituzione

della somma di Fr. 17'500.- (doc. H). I convenuti non hanno obiettato che il

termine assegnato loro fosse troppo corto o inadeguato. In simili circostanze

se ne deve dedurre che il termine è stato accettato e che il silenzio è loro

opponibile anche se lo stesso fosse stato inadeguato (DTF 116 II 440

consid. 2; 105 II 34; Gauch, op. cit., N. 667; Bühler, op. cit., N.

36.

all¿art. 366; Thévenaux, CR CO I, N. 13 all¿art. 107; Wiegand,

Basler Kommentar, N. 10 all¿art. 107). Ne deriva che, sotto questo profilo, i

convenuti erano in ritardo nell¿esecuzione della loro prestazione.

3.2

Ciò tuttavia non basta per recedere dal contratto. Il ritardo nella

consegna dell¿opera o nella continuazione dei lavori da parte dell¿appaltatore,

pur non dipendendo da una colpa di quest¿ultimo, richiede una violazione

oggettiva degli obblighi che competono all¿appaltatore, affinché costui possa

essere considerato in mora (Gauch, op. cit., N. 676, 659 e 669; Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, N. 15 all¿art. 366). La mora dell¿appaltatore è però esclusa

nei casi in cui è il committente stesso ad essere in mora (art. 91 CO), in

specie quando non esegue dei lavori preparatori o altri atti di collaborazione

necessari come l¿ottenimento di un permesso di costruzione, la consegna di

piani esecutivi, la comunicazione d¿ordini o la consegna di materiale (Gauch,

op. cit.,N. 678; Bühler, op. cit., N. 31 all¿art. 366). La materia del

contendere verte proprio su questo tema, giacché gli attori rimproverano ai

convenuti di non aver allestito dei piani di copertura della veranda e della

piscina secondo le loro indicazioni, mentre i convenuti ritengono che siano i

committenti a non aver scelto uno dei progetti che erano stati elaborati

secondo gli accordi iniziali. A loro avviso gli attori hanno sistematicamente

rifiutato ogni progetto, senza indicazioni chiare e precise. Contrariamente a

quanto adducono gli attori, i convenuti non hanno sollevato questa obiezione

per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ma già con la

risposta di causa (pag. 8), anche se in termini meno precisi. La censura è

quindi ricevibile. Per il Pretore i progetti allestiti dai convenuti non rispondevano

alle richieste degli attori, perché dopo il primo progetto che fu sottoposto ai

committenti, i convenuti presentarono una variante, la quale anch¿essa non era

di gradimento dei clienti. Questa circostanza era desumibile dallo scritto 26

giugno 1999 (doc. H) dei convenuti, dal quale emergeva che fra le parti non

v¿era ancora un accordo sul tipo di copertura da eseguire.

3.3

Il contratto perfezionato fra le parti (doc. B) contiene una

descrizione sommaria degli elementi che dovevano formare la copertura della

veranda e della piscina, ma non è possibile desumere quali fossero le

dimensioni e le caratteristiche architettoniche della costruzione (cfr. pure

perizia pag. 6). Da questo documento si può rilevare che la struttura doveva

essere composta da sei elementi telescopici trasparenti (in vetro), azionati da

un motore, oltre ad una veranda con pareti laterali fisse e soffitto in vetro.

Era altresì prevista la posa di travi in legno, la cui ubicazione e funzione

non erano menzionate (doc. B). Il perito non è stato in grado di riferire a

cosa servissero (perizia pag. 7). A fornire qualche indicazione utile e

verosimile è stato il teste P__________, secondo il quale lungo un lato della

piscina (verso il bordo nord-est) è stato costruito un muro sul quale andava

appoggiata la costruzione. Le travi in legno andavano appoggiate sopra questo

muro, affinché si alzasse su questo lato l¿altezza della copertura per

garantire il passaggio lungo il bordo della piscina. Il binario della copertura

su questo lato della costruzione andava posato sulle travi. Più che dei

progetti i convenuti hanno sottoposto ai loro clienti due schizzi di piani - e

non diversi progetti -, i quali non hanno accolto il loro favore. Anzi, per

entrambi i progetti vi sono state discussioni accese e diversi incontri per

cercare di trovare un¿intesa. Il primo progetto manifestamente non poteva

corrispondere alle esigenze e alle richieste degli attori, perché è stato

modificato: la veranda aveva il tetto reclinato verso la piscina e la copertura

della piscina aveva un¿altezza inferiore a quella della veranda (cfr. doc. I).

Gli schizzi del doc. E inoltre non presentavano alcuna trave prevista nell¿ordinazione

(perizia pag. 7 e doc. I). Il binario della copertura sul lato nord-est andava

fissato direttamente sul muro (perizia pag. 7). Parimenti anche il passaggio

verso la doccia era difficoltoso (doc. I pag. 3), giacché aveva una larghezza

di soli 28,3 cm. (cfr. perizia pag. 7). Per questo progetto il perito ha

evidenziato altre lacune, che però non erano state all¿epoca contestate dagli

attori ai convenuti, almeno per quanto risulta dagli atti. Di conseguenza non

se ne può tenere conto in questa disamina, anche se le manchevolezze già

segnalate erano sufficienti per determinare i convenuti a modificare il loro

progetto. Diversamente da quanto adducono i convenuti, il fatto che gli attori

avessero versato un secondo acconto di Fr. 12'500.- non poteva essere inteso

come un¿accettazione concludente del primo progetto. Semmai da questo loro

comportamento è desumibile credere che essi intendevano adempiere ai loro

obblighi di versare congrui anticipi del corrispettivo che era stato pattuito,

come pure confidavano sul fatto che la variante di progetto potesse finalmente

trovare il loro assenso e che la copertura della piscina e della veranda

potesse essere realizzata come era stata convenuta. Anche il secondo progetto

non convinse però gli attori, i quali protestarono immediatamente. Questa

circostanza, come ha ricordato il pretore, è desumibile dallo scritto 26 giugno

1999.

dei convenuti agli attori, i quali imponevano ai loro clienti di scegliere

uno dei due progetti (doc. H), nonostante non vi fosse alcun accordo ancora

sulle scelte architettoniche. Questo scritto ha determinato la reazione degli

attori, i quali ritenevano che anche il secondo progetto fosse ¿un pollaio¿ (doc.

I pag. 4 punti 8 e 9). Il nuovo progetto (schizzo), diversamente dal primo,

presentava un¿immagine estetica uniforme sia per la parete in vetro della

veranda addossata al caseggiato, sia per la copertura mobile a telescopio della

copertura della piscina (perizia pag. 10; doc. G). Da questo punto di vista i

convenuti avevano quindi assolto il loro obbligo, stante che i committenti

avevano chiesto agli appaltatori di realizzare un progetto che prevedesse una

veranda con pareti fisse in vetro addossata all¿abitazione e una copertura

mobile di sei elementi per la piscina che avesse dimensioni e caratteristiche

uguali a quelle della veranda in via di costruzione (doc. I e B). Nondimeno,

indipendentemente da questioni estetiche, anche la variante conteneva lacune

importanti. Gli schizzi erano poco chiari e si prestavano a fraintendimenti con

soluzioni ambivalenti (cfr. ad es. perizia pag. 11 ad. 3.5 in relazione alla

possibilità di formare un accesso fra il muro di cinta e la facciata

dell¿abitazione verso la quale andava fissata la copertura della veranda e

perizia pag. 12 ad. 3.6 in ordine all¿evacuazione delle acque meteoriche della

copertura della piscina). Era comunque certo che la copertura della veranda

aveva un¿altezza insufficiente, stante che era più bassa di quasi 14 cm

rispetto all¿arco del portico dell¿abitazione (perizia pag. 10 e audizione

perito 26 aprile 2004 pag. 2). Il binario laterale della piscina era previsto

ancora sul muro adiacente (perizia pag. 10), anziché su delle travi che

potessero sopraelevare la costruzione (cfr. teste P__________). Così stando le

cose, si deve ritenere che gli attori non erano in mora. Non spettava loro

progettare la copertura della veranda e della piscina. Per quanto risulta dagli

atti, essi avevano dato istruzioni sufficienti ai loro appaltatori, affinché

potessero progettare una copertura sufficientemente ampia ed alta per poter

garantire il passaggio lungo i bordi della piscina; per coprire il portico

dell¿abitazione; per garantire la possibilità di fare una doccia senza

difficoltà; per optare per delle soluzioni architettoniche che non deturpassero

la loro abitazione (non volevano un pollaio); per stabilire con precisione in

che modo le acque meteoriche potessero defluire; per conoscere con precisione

quali fossero gli ingressi fra l¿abitazione e il portico dell¿abitazione,

nonché fra il muro di cinta e la facciata del caseggiato contro la quale andava

posata la veranda. In conclusione si può ritenere che i convenuti avevano

disatteso gli obblighi contrattuali che loro competevano e che gli attori non

potevano ragionevolmente essere considerati in mora (art. 91 CO) per non avere

comunicato informazioni sufficienti ai loro appaltatori.

4.

La sentenza del Pretore deve quindi essere confermata e l¿appello,

infondato, deve per tanto essere respinto con carico di spese e ripetibili.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l¿art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

1.

L¿appello

31.

gennaio 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

550.

-

sono

poste a carico degli appellanti in solido, con l¿obbligo di rifondere alle

parti appellate, pure in solido, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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