12.2005.27
appalto - ritardo nella consegna dell'opera - recesso
22 marzo 2006Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2005.27
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, IICCA
Titolo:
appalto - ritardo nella consegna dell'opera - recesso
MORA DEL CREDITORE
MORA DEL DEBITORE
OBBLIGO DELL'APPALTATORE
RITARDO NELLA CONSEGNA
art. 91 CO
art. 107 CO
art. 109 CO
art. 366 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2005.27
Lugano
22 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.28
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa, con petizione 18
maggio 2000, da
AO 1
AO 2
entrambi rappr. dall¿ RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr. dall¿ RA 1
e
Br__________
in materia di contratto di appalto, chiedente la
condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di Fr. 17'500.-,
oltre interessi al 5% a decorrere dal 1° agosto 1999 e la rimozione in via
definitiva dell¿opposizione ai precetti esecutivi spiccati nei confronti dei
signori AP 1 (esecuzione n. __________ dell¿UEF di __________) e AP 2
(esecuzione n. __________ dell¿UE di __________);
domanda avversata dai convenuti, i quali in via riconvenzionale
hanno chiesto la condanna degli attori al versamento della somma di Fr.
55'000.- oltre interessi al 5% a decorrere dal 30 luglio 1999 e previa deduzione
di un acconto di Fr. 17'500.-,
e che il Pretore, con decisione 29 dicembre 2004, ha
sostanzialmente accolto ad eccezione della rimozione dell¿opposizione in via
definitiva del convenuto AP 2 per difetto di competenza territoriale, mentre ha
respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti che in sede di conclusioni
era stata limitata alla facoltà di trattenere un importo di Fr. 17'500.- versato
dagli attori.
Appellanti i convenuti AP 1 e AP 2 che, con gravame 31
gennaio 2005, chiedono la riforma del giudizio pretorile nel senso di
respingere la petizione e di riformare le spese e la tassa di giudizio anche in
punto alla domanda riconvenzionale, mentre gli attori, con osservazioni 10
marzo 2005, postulano la reiezione dell¿appello con protesta di spese e di
ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti di causa e i
documenti prodotti,
Ritenuto
Fatti
A. In
data 2 aprile 1999 i signori AO 2 e AO 1 conferirono l¿incarico alla AB__________
dei signori AP 1, AP 2 e Br__________, di progettare e costruire la
copertura di una piscina e di una veranda addossata all¿abitazione esistente su
un fondo di loro proprietà a Lumino. Il preventivo prevedeva il versamento di
un corrispettivo di complessivi Fr. 50'000.- pagabili in: Fr. 5'000.- al
momento dell¿ordinazione; Fr. 12'500.- il 30 aprile 1999; Fr. 17'500.- al
termine della costruzione; Fr. 7'500.- il 30 giugno 1999 e Fr. 7'500.- il 30
luglio 1999 (doc. B). Gli attori hanno versato il primo acconto di Fr. 5'000.-
il 7 aprile 1999 (doc. C), mentre il secondo di Fr. 12'500.- è stato
corrisposto il 12 maggio 1999 (doc. F), ossia poco dopo un incontro a Lumino (8
maggio 1999), in cui il signor AP 1 mostrò agli attori i piani che erano stati
allestiti da una società francese (doc. D). Per gli attori il progetto (doc. E)
non era conforme alle istruzioni e agli accordi che erano stati presi. Fu così
che i convenuti sottoposero ai committenti un nuovo progetto (doc. G), il quale
anch¿esso fu rifiutato. Con scritto 26 giugno 1999 (doc. H) l ¿AB__________ chiese
ai committenti di determinarsi in favore di uno dei due progetti che erano
stati allestiti, rispettivamente di recedere dal contratto. Qualora gli attori
avessero optato per la rescissione del negozio, essi avrebbero dovuto rifondere
agli appaltatori una pena convenzionale di Fr. 6'000.-, oltre a Fr. 3'200.- per
spese, per complessivi Fr. 9'200.-, i quali sarebbero stati detratti dagli
acconti di Fr. 17'500.- che erano stati nel frattempo versati. La rimanenza di
Fr. 8'300.- sarebbe stata restituita ai committenti. In risposta a queste
richieste il patrocinatore dei committenti, in data 6 luglio 1999, contestò il
conteggio che era stato allestito, chiese la restituzione della somma di Fr.
17'500.- e diffidò gli appaltatori a voler modificare il progetto secondo le
esigenze dei suoi mandanti entro il 31 luglio 1999, avvertendo che, in caso di
inadempimento, avrebbero rescisso il contratto (doc. I). Scaduto il termine,
con scritto 19 novembre 1999 i committenti hanno chiesto la restituzione della
somma di Fr. 17'500.-. Nel seguito essi hanno avviato una procedura esecutiva
nei confronti dei signori AP 1 e AP 2, i quali hanno interposto opposizione ai
precetti esecutivi che sono stati spiccati dagli UE di __________ e __________
(doc. M e N).
B. Con petizione 18 maggio 2000 i signori AO 2 e AO 1 hanno convenuto
in giudizio i signori AP 1, AP 2 e Br__________, chiedendo la condanna
in solido del pagamento della somma di Fr. 17'500.-, oltre interessi al 5% a
decorrere dal 1° agosto 1999. Nei confronti dei convenuti AP 1 e AP 2, gli
attori hanno postulato la rimozione dell¿opposizione che è stata interposta ai
precetti esecutivi.
Alla
petizione si sono opposti i convenuti i quali, fra altre eccezioni che qui non
occorre ricordare, hanno rilevato che i progetti elaborati erano conformi alle
richieste dei committenti, giacché si adattavano perfettamente alle dimensioni
e alle caratteristiche della veranda e dell¿abitazione. I ritardi
nell¿esecuzione dell¿opera erano riconducibili agli attori, i quali avevano
rifiutato l¿esecuzione dei progetti che erano stati allestiti secondo le loro
richieste. In via riconvenzionale ¿ poi abbandonata in sede di conclusioni ¿
hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di Fr. 55'000.-,
oltre interessi al 5% a decorrere dal 30 luglio 1999.
C. Con sentenza 29 dicembre 2004 Pretore di Locarno-Città ha accolto la
petizione, condannando i convenuti in solido a versare agli attori la somma di
Fr. 17'500.-, oltre interessi del 5% a decorrere dal 19 novembre 1999.
L¿opposizione ai precetti esecutivi è stata rigettata solamente nei confronti
del convenuto AP 1, stante che difettava la competenza territoriale per
rigettare l¿opposizione interposta dal convenuto AP 2, residente fuori dalla
giurisdizione esecutiva del Pretore di Locarno-Città.
Secondo
il Pretore nessuno dei due progetti che erano stati allestiti corrispondeva
alle esigenze dei clienti. Per il che gli attori, dopo aver messo in mora i
convenuti, erano legittimati a rescindere il contratto e a chiedere la
restituzione della somma di Fr. 17¿500.-.
In ordine
alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha preso atto che i convenuti avevano
rinunciato a tale loro domanda, limitandola alla possibilità di poter trattenere
la somma di Fr. 17'500.-, la quale avuto riguardo all¿esito del giudizio,
appariva poco comprensibile.
D. Contro
il premesso giudizio i convenuti AP 1 e AP 2 si sono aggravati in appello senza
il convenuto Br__________ che è deceduto nel corso della lite e rinunciando i
suoi successori in diritto alla successione (cfr. documentazione prodotta in
sede di appello).
Per gli
appellanti entrambi i progetti che erano stati sottoposti all¿attenzione dei
committenti erano conformi all¿ordinazione, la quale prevedeva la copertura
della veranda e della piscina mediante 6 elementi mobili telescopici in vetro
che potevano essere azionati da un motore. A dimostrazione di ciò gli attori
corrisposero la somma di Fr. 12'500.- il 12 maggio 1999 che non avrebbero mai
versato se i progetti non erano conformi alle loro richieste. Invero le uniche
istruzioni che erano state date agli appaltatori erano quelle indicate sul
contratto (doc. B) e gli attori si sono sistematicamente opposti a tutte le
varianti di progetto che sono state loro presentate. Ne deriva che ad essere in
mora non erano i convenuti, ma gli attori che hanno rifiutato le prestazioni
debitamente offerte loro. Diversamente da quanto è stato stabilito dal Pretore
agli atti non v¿è nessuna prova dalla quale si può ritenere che i progetti
elaborati dai convenuti non erano conformi alle loro richieste. Di fronte ad
un¿ordinazione generica, non era possibile che i convenuti procedessero ad una
progettazione di dettaglio. Non si può dedurre poi che i convenuti erano in
mora: erano i committenti che rifiutavano la messa in opera dei progetti che
erano stati sottoposti alla loro attenzione. Il caso andava quindi risolto in
applicazione dell¿art. 377 CO e non in base all¿art. 366 CO, riconoscendo agli
appaltatori tutte le spese di progettazione per complessivi Fr. 9'771,25, oltre
ad un congruo onorario valutabile fra i Fr. 9'000.- e i Fr. 10'500.--, che potevano
essere compensati con la richiesta di restituzione di Fr. 17'500.- avanzata
dagli attori.
Con
tempestive osservazioni gli attori hanno controdedotto che le varianti del
progetto erano solo due e non diverse. Di queste, nessuna prevedeva la copertura
con un binario di scorrimento fissato sopra un muro di cinta adiacente
l¿abitazione sul quale andavano posate delle travi. Tanto il progetto contenuto
nel doc. E, quanto quello previsto nel doc. G, erano difformi dalle loro richieste.
Essi avevano chiesto ai convenuti di elaborare un progetto che prevedesse la
copertura di una veranda in vetro mediante la formazione di due pareti laterali
fisse, nonché la copertura della piscina attraverso la posa di 6 elementi
mobili azionati da un motore. Sul muro di cinta andavano posate delle travi per
soprelevare l¿intera struttura e fissare il binario di scorrimento dei pannelli
semovibili. La copertura della veranda andava addossata all¿abitazione e doveva
avere un¿altezza maggiore dell¿arco esistente; il transito delle persone
attraverso il passaggio esistente che corre fra il muro dell¿abitazione e
quello di cinta doveva essere garantito; l¿illuminazione prevista sul muro di
cinta doveva trovarsi all¿interno della struttura e lo scarico delle acque
doveva avvenire utilizzando i sistemi preesistenti. Essi hanno contestato di
essere in mora, perché entrambi gli schizzi di progetto non erano conformi alle
loro esigenze, come pure in considerazione del fatto che presentavano delle
deficienze strutturali e funzionali che ne avrebbero impedito l¿attuazione.
Sulle altre controdeduzioni si dirà, all¿occorrenza, nei successivi
considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
I signori AP 1, AP 2 e Br__________ sono stati convenuti in
giudizio il 18 maggio 2000 nella loro veste di soci di una società semplice
regolata dagli art. 530 segg. CO. In corso di causa il signor Br__________ è
deceduto. Pur considerando che, salvo diversamente disposto, la società
semplice si scioglie con la morte di uno dei soci (art. 545 cpv. 1 n. 2 CO), in
caso di decesso di una parte, il successore subentra alla parte nel processo ai
sensi dell¿art. 102 CPC. Nondimeno in caso di rinuncia alla successione (art.
566.
segg. CC) gli eredi non divengono soggetti di diritti e obblighi esistenti
in capo al de cujus, di modo che neppure possono subentrare allo stesso,
convenuto in un processo civile pendente. Il convenuto defunto non può essere
nemmeno sostituito dalla massa in fallimento ripudiata, se la stessa è stata
chiusa per mancanza di attivi, perché in tale caso non esiste più (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 102 m. 4). Nel caso in esame non è dato di sapere se la
successione del signor Br__________ è stata chiusa per mancanza di attivi, ma
nemmeno occorre eseguire accertamenti suppletivi presso l¿Ufficio esecuzioni e
fallimenti del Canton Friborgo investito di questa procedura (cfr. decreto 3
maggio 2004 del Gericht des Seebezirks del Canton Friborgo). Poiché i membri di
una società semplice, allorché vengono convenuti in giudizio, non costituiscono
un litisconsorzio passivo necessario per effetto dei principi che discendono
dall¿art. 544 cpv. 3 CO (responsabilità solidale dei soci nei confronti dei
creditori; sentenza TF 21 gennaio 2003 4P.226/2002 consid. 2.2; Tercier,
Les contrats spéciaux, III ed., N. 6757), costoro, in quanto
parti di un litisconsorzio facoltativo, possono appellarsi autonomamente contro
la decisione del Pretore (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione
del codice di procedura civile ticinese, pag. 126/127; Ottaviani, Le parti
nel processo civile ticinese, pag. 75/76). Di conseguenza il gravame dei
signori __________ e AP 2 è ricevibile, indipendentemente della sorte della
successione relitta fu Br__________.
2.
Fra le parti non è controverso che il litigio, avente per oggetto la
progettazione e la realizzazione di una copertura per una veranda e una piscina
contro il versamento di un corrispettivo di Fr. 50'000.- sia regolato dalle
norme sul contratto di appalto. Infatti, allorché una persona viene incaricata
da un¿altra di svolgere dei lavori preliminari per la realizzazione di
un¿opera, come l¿allestimento di progetti, piani e documenti tesi al rilascio
di una licenza edilizia, si perfeziona un contratto di progettazione
(Planungsvertrag), che soggiace alle norme del contratto di appalto (DTF 127
II 543 consid. 2b; 114 II 53 consid. 2b; SJ 2000 485). Se poi il
contratto, - come in concreto -, oltre alla progettazione prevede anche la
realizzazione della copertura di una piscina e di una veranda, i convenuti agiscono
come appaltatori generali. Si tratta di un contratto generale di appalto che si
configura ancora come un appalto (cfr. DTF 117 II 273 consid. 3a;
Gauch, Der Werkvertrag, IVa ed., N. 235 e 237).
3.
Il contendere verte sul tema di sapere se gli attori possono
chiedere la restituzione della somma di Fr. 17'500.- che hanno versato in due
soluzioni ai convenuti a titolo di acconto per la progettazione e la formazione
della copertura della piscina e della veranda antistanti la loro abitazione.
L¿art. 366 cpv. 1 CO, che è un caso d¿applicazione degli art. 107-109 CO,
consente al committente di recedere dal contratto se l¿appaltatore non inizia
in debito tempo l¿opera, rispettivamente la differisce oltre il convenuto,
oppure ancora l¿abbia ritardata di tanto da far prevedere che non sarà compiuta
in tempo debito. In simili evenienze il committente, dopo aver diffidato
l¿appaltatore ad eseguire l¿opera entro un determinato termine (art. 107 cpv. 1
CO), può recedere dal contratto se lo dichiara immediatamente (DTF 115
II 55 consid. 2a).
3.1
Di principio le parti sono libere di fissare un termine per la
consegna (art. 108 n. 3 CO), oppure possono convenire un termine di scadenza
entro il quale la consegna diventa esigibile. Se il termine per la consegna non
è stato fissato convenzionalmente, il contratto contiene una lacuna che deve
essere colmata in funzione della natura dell¿affare. Occorrerà fondarsi sulla
volontà ipotetica delle parti, ossia occorre dare modo ad un appaltatore
diligente e competente di iniziare per tempo i lavori facendo capo alle risorse
umane e ai materiali usuali, nonché di continuarli normalmente (sentenza TF
1.
aprile 2004 4C.347/2003 consid. 4.1.1; DTF 113
II 513 consid. 4b Gauch, op, cit., N. 649; Bühler, Zürcher
Kommentar, N. 5 ad art. 366). Nel caso in esame
l¿ordine conferito il 2 aprile 1999 dai committenti, non prevedeva alcun
termine di consegna, ma solo le modalità di versamento di 5 acconti della
mercede fissata in complessivi Fr. 50'000.- fra il giorno in cui è stato
perfezionato il contratto e il 30 luglio 1999 (successivo la consegna
dell¿opera). In data 6 luglio 1999 i committenti hanno diffidato i convenuti a
voler sottoporre loro un progetto ¿ e non la realizzazione della copertura ¿
secondo le loro richieste entro il 31 luglio 1999, con l¿avvertenza che, in
difetto di che, essi avrebbero rescisso il contratto, con conseguente restituzione
della somma di Fr. 17'500.- (doc. H). I convenuti non hanno obiettato che il
termine assegnato loro fosse troppo corto o inadeguato. In simili circostanze
se ne deve dedurre che il termine è stato accettato e che il silenzio è loro
opponibile anche se lo stesso fosse stato inadeguato (DTF 116 II 440
consid. 2; 105 II 34; Gauch, op. cit., N. 667; Bühler, op. cit., N.
36.
all¿art. 366; Thévenaux, CR CO I, N. 13 all¿art. 107; Wiegand,
Basler Kommentar, N. 10 all¿art. 107). Ne deriva che, sotto questo profilo, i
convenuti erano in ritardo nell¿esecuzione della loro prestazione.
3.2
Ciò tuttavia non basta per recedere dal contratto. Il ritardo nella
consegna dell¿opera o nella continuazione dei lavori da parte dell¿appaltatore,
pur non dipendendo da una colpa di quest¿ultimo, richiede una violazione
oggettiva degli obblighi che competono all¿appaltatore, affinché costui possa
essere considerato in mora (Gauch, op. cit., N. 676, 659 e 669; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, N. 15 all¿art. 366). La mora dell¿appaltatore è però esclusa
nei casi in cui è il committente stesso ad essere in mora (art. 91 CO), in
specie quando non esegue dei lavori preparatori o altri atti di collaborazione
necessari come l¿ottenimento di un permesso di costruzione, la consegna di
piani esecutivi, la comunicazione d¿ordini o la consegna di materiale (Gauch,
op. cit.,N. 678; Bühler, op. cit., N. 31 all¿art. 366). La materia del
contendere verte proprio su questo tema, giacché gli attori rimproverano ai
convenuti di non aver allestito dei piani di copertura della veranda e della
piscina secondo le loro indicazioni, mentre i convenuti ritengono che siano i
committenti a non aver scelto uno dei progetti che erano stati elaborati
secondo gli accordi iniziali. A loro avviso gli attori hanno sistematicamente
rifiutato ogni progetto, senza indicazioni chiare e precise. Contrariamente a
quanto adducono gli attori, i convenuti non hanno sollevato questa obiezione
per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ma già con la
risposta di causa (pag. 8), anche se in termini meno precisi. La censura è
quindi ricevibile. Per il Pretore i progetti allestiti dai convenuti non rispondevano
alle richieste degli attori, perché dopo il primo progetto che fu sottoposto ai
committenti, i convenuti presentarono una variante, la quale anch¿essa non era
di gradimento dei clienti. Questa circostanza era desumibile dallo scritto 26
giugno 1999 (doc. H) dei convenuti, dal quale emergeva che fra le parti non
v¿era ancora un accordo sul tipo di copertura da eseguire.
3.3
Il contratto perfezionato fra le parti (doc. B) contiene una
descrizione sommaria degli elementi che dovevano formare la copertura della
veranda e della piscina, ma non è possibile desumere quali fossero le
dimensioni e le caratteristiche architettoniche della costruzione (cfr. pure
perizia pag. 6). Da questo documento si può rilevare che la struttura doveva
essere composta da sei elementi telescopici trasparenti (in vetro), azionati da
un motore, oltre ad una veranda con pareti laterali fisse e soffitto in vetro.
Era altresì prevista la posa di travi in legno, la cui ubicazione e funzione
non erano menzionate (doc. B). Il perito non è stato in grado di riferire a
cosa servissero (perizia pag. 7). A fornire qualche indicazione utile e
verosimile è stato il teste P__________, secondo il quale lungo un lato della
piscina (verso il bordo nord-est) è stato costruito un muro sul quale andava
appoggiata la costruzione. Le travi in legno andavano appoggiate sopra questo
muro, affinché si alzasse su questo lato l¿altezza della copertura per
garantire il passaggio lungo il bordo della piscina. Il binario della copertura
su questo lato della costruzione andava posato sulle travi. Più che dei
progetti i convenuti hanno sottoposto ai loro clienti due schizzi di piani - e
non diversi progetti -, i quali non hanno accolto il loro favore. Anzi, per
entrambi i progetti vi sono state discussioni accese e diversi incontri per
cercare di trovare un¿intesa. Il primo progetto manifestamente non poteva
corrispondere alle esigenze e alle richieste degli attori, perché è stato
modificato: la veranda aveva il tetto reclinato verso la piscina e la copertura
della piscina aveva un¿altezza inferiore a quella della veranda (cfr. doc. I).
Gli schizzi del doc. E inoltre non presentavano alcuna trave prevista nell¿ordinazione
(perizia pag. 7 e doc. I). Il binario della copertura sul lato nord-est andava
fissato direttamente sul muro (perizia pag. 7). Parimenti anche il passaggio
verso la doccia era difficoltoso (doc. I pag. 3), giacché aveva una larghezza
di soli 28,3 cm. (cfr. perizia pag. 7). Per questo progetto il perito ha
evidenziato altre lacune, che però non erano state all¿epoca contestate dagli
attori ai convenuti, almeno per quanto risulta dagli atti. Di conseguenza non
se ne può tenere conto in questa disamina, anche se le manchevolezze già
segnalate erano sufficienti per determinare i convenuti a modificare il loro
progetto. Diversamente da quanto adducono i convenuti, il fatto che gli attori
avessero versato un secondo acconto di Fr. 12'500.- non poteva essere inteso
come un¿accettazione concludente del primo progetto. Semmai da questo loro
comportamento è desumibile credere che essi intendevano adempiere ai loro
obblighi di versare congrui anticipi del corrispettivo che era stato pattuito,
come pure confidavano sul fatto che la variante di progetto potesse finalmente
trovare il loro assenso e che la copertura della piscina e della veranda
potesse essere realizzata come era stata convenuta. Anche il secondo progetto
non convinse però gli attori, i quali protestarono immediatamente. Questa
circostanza, come ha ricordato il pretore, è desumibile dallo scritto 26 giugno
1999.
dei convenuti agli attori, i quali imponevano ai loro clienti di scegliere
uno dei due progetti (doc. H), nonostante non vi fosse alcun accordo ancora
sulle scelte architettoniche. Questo scritto ha determinato la reazione degli
attori, i quali ritenevano che anche il secondo progetto fosse ¿un pollaio¿ (doc.
I pag. 4 punti 8 e 9). Il nuovo progetto (schizzo), diversamente dal primo,
presentava un¿immagine estetica uniforme sia per la parete in vetro della
veranda addossata al caseggiato, sia per la copertura mobile a telescopio della
copertura della piscina (perizia pag. 10; doc. G). Da questo punto di vista i
convenuti avevano quindi assolto il loro obbligo, stante che i committenti
avevano chiesto agli appaltatori di realizzare un progetto che prevedesse una
veranda con pareti fisse in vetro addossata all¿abitazione e una copertura
mobile di sei elementi per la piscina che avesse dimensioni e caratteristiche
uguali a quelle della veranda in via di costruzione (doc. I e B). Nondimeno,
indipendentemente da questioni estetiche, anche la variante conteneva lacune
importanti. Gli schizzi erano poco chiari e si prestavano a fraintendimenti con
soluzioni ambivalenti (cfr. ad es. perizia pag. 11 ad. 3.5 in relazione alla
possibilità di formare un accesso fra il muro di cinta e la facciata
dell¿abitazione verso la quale andava fissata la copertura della veranda e
perizia pag. 12 ad. 3.6 in ordine all¿evacuazione delle acque meteoriche della
copertura della piscina). Era comunque certo che la copertura della veranda
aveva un¿altezza insufficiente, stante che era più bassa di quasi 14 cm
rispetto all¿arco del portico dell¿abitazione (perizia pag. 10 e audizione
perito 26 aprile 2004 pag. 2). Il binario laterale della piscina era previsto
ancora sul muro adiacente (perizia pag. 10), anziché su delle travi che
potessero sopraelevare la costruzione (cfr. teste P__________). Così stando le
cose, si deve ritenere che gli attori non erano in mora. Non spettava loro
progettare la copertura della veranda e della piscina. Per quanto risulta dagli
atti, essi avevano dato istruzioni sufficienti ai loro appaltatori, affinché
potessero progettare una copertura sufficientemente ampia ed alta per poter
garantire il passaggio lungo i bordi della piscina; per coprire il portico
dell¿abitazione; per garantire la possibilità di fare una doccia senza
difficoltà; per optare per delle soluzioni architettoniche che non deturpassero
la loro abitazione (non volevano un pollaio); per stabilire con precisione in
che modo le acque meteoriche potessero defluire; per conoscere con precisione
quali fossero gli ingressi fra l¿abitazione e il portico dell¿abitazione,
nonché fra il muro di cinta e la facciata del caseggiato contro la quale andava
posata la veranda. In conclusione si può ritenere che i convenuti avevano
disatteso gli obblighi contrattuali che loro competevano e che gli attori non
potevano ragionevolmente essere considerati in mora (art. 91 CO) per non avere
comunicato informazioni sufficienti ai loro appaltatori.
4.
La sentenza del Pretore deve quindi essere confermata e l¿appello,
infondato, deve per tanto essere respinto con carico di spese e ripetibili.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l¿art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
1.
L¿appello
31.
gennaio 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
550.
-
sono
poste a carico degli appellanti in solido, con l¿obbligo di rifondere alle
parti appellate, pure in solido, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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