Lexipedia

Decisione

12.2005.29

appello del solo litisdenunciato - irricevibilità

11 febbraio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.29

Data decisione, Autorità:

11.02.2005, IICCA

Titolo:

appello del solo litisdenunciato - irricevibilità

APPELLO

DENUNCIA DI LITE

art. 58 CPC-TI

art. 307 CPC-TI

Incarto n.

12.2005.29

Lugano

11 febbraio 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. LA.1996.184

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 26

novembre 1996, da

AO 2

rappr. dallo RA 2

contro

AO 1

rappr. dall’ RA 3

nella quale, su

denuncia di lite della convenuta, è intervenuta

AP 1 __________

rappr. dall’ RA

1

in materia di locazione che il Pretore supplente del Distretto

di Lugano, con sentenza 21 gennaio 2005, ha parzialmente accolto condannando la

AO 1 a versare alla AO 2 l’importo di Fr. 506'577.40 oltre interessi e spese.

Ed ora sull’appello 3 febbraio 2005 della denunciata

in lite AP 1 la quale chiede che la sentenza di prima istanza venga riformata

nel senso di respingere integralmente l’istanza, subordinatamente venga annullata

e l’incarto retrocesso al Pretore per nuovi accertamenti istruttori.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di

causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che nel

termine d’appello di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC), venuto a scadenza il 3

febbraio 2005, la parte convenuta AO 1 , ad adiuvandum la quale AP 1 era

intervenuta in lite, non ha interposto ricorso contro la sentenza del Pretore;

che

l’appello del denunciato sul merito della sentenza è improponibile se non

accompagnato da quello della parte che ha assistito (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 307 m. 8 e ad art. 58 m. 3; Rep. 1990, 266), tanto è

vero che se il convenuto denuncia la lite ad un terzo, il quale interviene

accessoriamente, ed entrambi propongono appello separato contro la sentenza che

ha accolto la domanda dell’attore, il ritiro dell’appello da parte del

convenuto rende eo ipso inammissibile anche l’appello dell’intervenuto in via

accessoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307 m. 25; Rep. 1976,

243);

che di

fronte alla palese irricevibilità dell’appello di AP 1 non torna conto intimare

alla controparte l’atto di ricorso che può essere respinto già all’esame

preliminare dell’art. 313bis CPC;

che la

tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;

Per i quali motivi

vista per le spese la vigente TG

dichiara e pronuncia

1.L’appello 3 febbraio 2005 di AP 1 è

respinto perché inammissibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a

carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster