12.2005.29
appello del solo litisdenunciato - irricevibilità
11 febbraio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.29
Data decisione, Autorità:
11.02.2005, IICCA
Titolo:
appello del solo litisdenunciato - irricevibilità
APPELLO
DENUNCIA DI LITE
art. 58 CPC-TI
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.29
Lugano
11 febbraio 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. LA.1996.184
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 26
novembre 1996, da
AO 2
rappr. dallo RA 2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 3
nella quale, su
denuncia di lite della convenuta, è intervenuta
AP 1 __________
rappr. dall’ RA
1
in materia di locazione che il Pretore supplente del Distretto
di Lugano, con sentenza 21 gennaio 2005, ha parzialmente accolto condannando la
AO 1 a versare alla AO 2 l’importo di Fr. 506'577.40 oltre interessi e spese.
Ed ora sull’appello 3 febbraio 2005 della denunciata
in lite AP 1 la quale chiede che la sentenza di prima istanza venga riformata
nel senso di respingere integralmente l’istanza, subordinatamente venga annullata
e l’incarto retrocesso al Pretore per nuovi accertamenti istruttori.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che nel
termine d’appello di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC), venuto a scadenza il 3
febbraio 2005, la parte convenuta AO 1 , ad adiuvandum la quale AP 1 era
intervenuta in lite, non ha interposto ricorso contro la sentenza del Pretore;
che
l’appello del denunciato sul merito della sentenza è improponibile se non
accompagnato da quello della parte che ha assistito (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 307 m. 8 e ad art. 58 m. 3; Rep. 1990, 266), tanto è
vero che se il convenuto denuncia la lite ad un terzo, il quale interviene
accessoriamente, ed entrambi propongono appello separato contro la sentenza che
ha accolto la domanda dell’attore, il ritiro dell’appello da parte del
convenuto rende eo ipso inammissibile anche l’appello dell’intervenuto in via
accessoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307 m. 25; Rep. 1976,
243);
che di
fronte alla palese irricevibilità dell’appello di AP 1 non torna conto intimare
alla controparte l’atto di ricorso che può essere respinto già all’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC;
che la
tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
1.L’appello 3 febbraio 2005 di AP 1 è
respinto perché inammissibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a
carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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