12.2005.32
prescrizione - atto interruttivo - onere della prova
9 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2005.32
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, IICCA
Titolo:
prescrizione - atto interruttivo - onere della prova
ONERE DELLA PROVA
PRESCRIZIONE
art. 8 CC
art. 135 CO
Incarto n.
12.2005.32
Lugano
9 gennaio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Walser e Chiesa (in sostituzione della giudice
Epiney-Colombo, esclusa)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.790
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con petizione 3
dicembre 2003, da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dallo RA
2
con la
quale, in materia di compravendita, l’attore ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento dell’importo di $ 145'552.- oltre interessi al 5% dal
30.7.2003 che il Pretore, con, sentenza 19 gennaio 2005, ha respinto
accogliendo l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal convenuto.
Appellante
l’attore il quale, con atto d’appello 8 febbraio 2005, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione mentre la
controparte, con osservazioni 22 marzo 2005, ne chiede la reiezione con
conferma del primo giudizio.
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che
l’attore AP 1 pretende di essere creditore del convenuto AO 1 dell’importo di $
145'552.- quale prezzo della cessione, avvenuta il 2 agosto 1993, di una quota
del 17% della società C__________ SA di Panama;
che il
convenuto, oltre a contestare di essere debitore dell’attore, dando a quanto
avvenuto nell’agosto 1993 tutt’altra interpretazione, ha sollevato l’eccezione
di prescrizione decennale dell’eventuale credito poiché il precetto esecutivo
spedito dall’UE di Lugano il 4 agosto 2003 (e notificatogli il giorno
successivo) non ha potuto interrompere il decorso della prescrizione, la stessa
essendo già intervenuta il 2 agosto 2003;
che
l’attore - dopo che con la replica non aveva argomentato alcunché al proposito
tanto è vero che, in occasione dell’udienza preliminare limitata alla
discussione sull’eccezione, il Pretore gli ha negato il richiamo dall’UE di
Lugano dei documenti “probanti la data di ricezione del PE n. 979971” – con le
conclusioni ha argomentato che la domanda di esecuzione è stata senz’altro
spedita prima del 2 agosto 2003, e di conseguenza ha interrotto la
prescrizione, poiché il 1 agosto era giorno festivo, il 2 agosto un sabato e il
3 agosto una domenica;
che il
Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione ed ha respinto la petizione
poiché agli atti di causa non vi è alcuna prova che attesti che l’attore abbia
inviato la domanda di esecuzione all’UE nei giorni precedenti quello fatale del
2 agosto 2003;
che, con
l’appello, l’attore, richiamando la constatazione della qualifica di festivi
dei giorni 1, 2 e 3 agosto 2003 nei quali l’UE era chiuso, giunge alla
conclusione, ritenuta incontestabile che, il PE essendo stato spedito al
convenuto il giorno 4 agosto 2003, l’ultimo termine di ricezione possibile
della relativa domanda d’esecuzione da parte dell’UE non poteva essere che il
giovedì 31 luglio 2003 con valida interruzione della prescrizione;
che non
vi è discussione sul fatto che la domanda d’esecuzione comporta l’interruzione
della prescrizione già al momento della sua consegna alla posta o direttamente
all’UE e che la prova di aver interrotto validamente il decorso della
prescrizione incomba a chi ciò pretende;
che tale
prova l’attore non l’ha assolutamente portata ed il suo appello non può che
essere respinto a conferma del giudizio del Pretore;
che,
infatti, le argomentazioni dell’appellante riprese ai considerandi che
precedono non possono escludere che la domanda d’esecuzione sia stata
consegnata alla posta, depositandola in una bucalettere, solo la domenica 3
agosto 2003 rispettivamente che l’atto sia stato consegnato direttamente all’UE
lo stesso giorno (4 agosto 2003) in cui il PE è stato spedito al convenuto;
che
l’attore ha così mancato al suo onere probatorio, di facile esecuzione se solo,
cosciente come era dell’approssimarsi del termine di prescrizione, fosse stato
più diligente nel garantirsi la prova del momento dell’invio della domanda
d’esecuzione rispettivamente avesse adempiuto ai pur minimi obblighi di
contestazione e di preannunciazione delle prove che la procedura civile impone;
che
l’appello va così respinto con spese e ripetibili a carico dell’appellante;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
1. L’appello 8 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.
2. La
tassa di giudizio di Fr. 750.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 800.-), già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Considerandi
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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