12.2005.34
lavoro di durata determinata (artista), risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato, perdita di guadagno e spese
20 ottobre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2005.34
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, IICCA
Titolo:
lavoro di durata determinata (artista), risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato, perdita di guadagno e spese
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 334 cpv. 1 CO
art. 337c cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2005.34
Lugano
20 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.378
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 21 aprile
2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr.
13'903.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004 a titolo di risarcimento del
danno per licenziamento immediato ingiustificato, domanda alla quale si è
opposta la convenuta, e sulla quale il Segretario assessore ha statuito il 26
gennaio 2005, accogliendola limitatamente all’importo di fr. 5'841.- oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2004;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 4 febbraio 2005 chiede in
riforma del giudizio impugnato l’integrale reiezione dell’istanza, con protesta
di ripetibili;
mentre
l’istante propone nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2005 di respingere
l'appello, con protesta di ripetibili, e con appello adesivo chiede l’integrale
accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO
1, cittadina ucraina, ha concluso il 12 dicembre 2003 con AP 1 un “contrat
d’engagement d’artistes”, in virtù del quale essa doveva lavorare come
ballerina nel locale __________ e presentare spettacoli di danza moderna
topless. Il contratto era stipulato per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio
2004 e prevedeva uno stipendio lordo mensile di fr. 4'243.-, dal quale
sarebbero stati dedotti, oltre gli oneri sociali usuali, anche la commissione
d’ingaggio di fr. 339.-, l’imposta alla fonte di fr. 509.- e l’alloggio di fr.
1'000.- (doc. A). In seguito a una lettera 16 febbraio 2004 inviata da __________
(doc. F), secondo la quale l’interessata aveva rinunciato all’ingaggio, l’Ufficio
degli stranieri ha annullato i permessi L rilasciati a AO 1 per i mesi di
marzo, aprile e maggio 2004 (doc. C). AO 1 è giunta in Svizzera il 27 febbraio
2004 (doc. B) dopo essersi procurata il visto d’entrata (doc. D) ed è stata
informata che il permesso di lavoro L era stato annullato su richiesta di AP 1.
Fatti
B. Con istanza
21 aprile 2004 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 13'903.- oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2004 a titolo di risarcimento del danno per
licenziamento immediato ingiustificato. All’udienza del 1° giugno 2004 la
convenuta si è opposta all’istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali
conclusivi del 17 e del 30 agosto 2004.
C. Statuendo
il 26 gennaio 2005, il Segretario assessore ha accolto l’istanza limitatamente
a fr. 5'841.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004 e ha condannato l’istante
a versare alla convenuta fr. 500.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorta con un appello del 4 febbraio 2005, con il quale chiede in riforma
del giudizio impugnato l’integrale reiezione dell’istanza, con protesta di
ripetibili. AO 1, dal canto suo, propone nelle sue osservazioni del 21 febbraio
2005 di respingere l'appello, con protesta di ripetibili, e con appello adesivo
chiede l’accoglimento integrale dell’istanza, protestando spese e ripetibili. AP
1 non ha presentato osservazioni all’appello adesivo, e il 9 maggio 2005 ha
chiesto che al proprio gravame fosse conferito effetto sospensivo. Con decreto
10 maggio 2005 il presidente della Camera ha concesso all’appello effetto
sospensivo.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto che la datrice di lavoro non
aveva dimostrato la vera ragione dell’annullamento del permesso di lavoro L e
che era dunque responsabile del recesso dal contratto nei confronti della
lavoratrice, alla quale doveva rifondere il danno da lei subito. Ha poi
esaminato il risarcimento, preteso dall’istante nella misura di fr. 13'903.-,
pari al costo del biglietto aereo e ai tre mesi di salario lordo, giungendo
alla conclusione che le spese di viaggio non erano dovute, perché l’istante era
venuta a conoscenza dell’annullamento del contratto quando ancora si trovava in
patria, così che avrebbe potuto farsi risarcire il costo del biglietto aereo
invece di venire in Svizzera. Per quel che concerne lo stipendio, il Segretario
assessore ha considerato che l’istante avrebbe ricevuto durante l’ingaggio il salario
al netto degli oneri sociali e delle spese pattuite nel contratto, e le ha
dunque riconosciuto un importo di fr. 5'841.-, limitatamente al quale ha
accolto l’istanza.
Considerandi
2.
La convenuta contesta le conclusioni alle quali è giunto il primo
giudice e nell’appello sostiene che il contratto di lavoro è stato annullato su
richiesta dell’istante medesima, come risulta dalle convergenti prove
documentali e testimoniali agli atti, in particolare dalle deposizioni __________,
__________ e __________. L’appellante rileva che la deposizione di quest’ultimo
è viziata da contraddizioni con il diritto amministrativo e osserva infine che
il Segretario assessore non ha esaminato che comunque ogni parte contraente
poteva annullare il contratto di lavoro doc. A prima del suo inizio, così che
nulla è dovuto all’istante.
3.
Dalle
deposizioni testimoniali è emerso che __________, direttore della convenuta, ha
riferito al gerente del __________, dove alloggiano le artiste da lui
ingaggiate, che l’istante non sarebbe venuta in Ticino e che aveva annullato il
contratto (deposizione __________, verbale del 6 luglio 2004, pag. 2) e
altrettanto ha comunicato alla segretaria dell’albergo che ha scritto la
domanda di annullamento del permesso L in favore dell’istante (deposizione __________,
verbale del 6 luglio 2004, pag. 3). Entrambi i testimoni hanno dunque potuto
riferire solo quanto appreso dal direttore della convenuta. L’appellante
medesima, del resto, ammette nel suo gravame di non aver potuto portare la prova
diretta dell’annullamento del contratto da parte dell’istante (appello, pag.
2), adducendo tuttavia che le circostanze particolari in cui si svolge
l’attività di ballerina in locali notturni, in particolare la continua mobilità
delle ballerine e la loro consuetudine di non presentarsi agli ingaggi,
costituisce una prova indiretta di quanto da lei affermato e in un giudizio di
equità si deve ritenere per provato l’annullamento dell’ingaggio per volontà
dell’istante.
Se non
che, nella fattispecie l’istruttoria dimostra solo che la convenuta ha chiesto
l’annullamento del permesso L (doc. 4, 6, C) affermando che la lavoratrice
aveva rinunciato all’ingaggio, senza che nulla agli atti dimostri tale
circostanza. A detta dell’appellante la deposizione dell’impresario dell’istante
contiene numerose contraddizioni, sia rispetto a quanto riferito dagli altri
testimoni, sia rispetto alle norme del diritto amministrativo sul rilascio dei
permessi, ciò che dimostra la fondatezza della propria versione dei fatti, secondo
la quale è stata la lavoratrice a rinunciare al contratto. A torto. In presenza
di deposizioni testimoniali contraddittorie tra di loro, come in concreto, il
giudice deve ritenere come vera la versione addotta dalla parte non gravata
dall’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2002, m. 4 ad art. 90), vale
a dire quella dell’istante. Spettava infatti alla convenuta provare quanto da
lei asserito, ovvero che aveva chiesto l’annullamento del permesso L perché la
dipendente aveva rinunciato di propria iniziativa all’ingaggio. In mancanza di
prove al riguardo l’appello si rivela infondato.
4.
Secondo
la convenuta nulla sarebbe in ogni caso dovuto all’istante, dal momento che il
contratto di lavoro per ballerina può essere annullato dalle parti contraenti
prima del suo inizio. Nella fattispecie le parti hanno
sottoscritto un “contrat d’engagement d’artistes” il cui articolo 1
prevede: “Le présent contrat est conclu pour une période déterminée, à
savoir du 1.3.2004 au 31.5.2004. Durant cette
période, le contrat ne pourra pas être résilié, sauf en cas de justes motifs
selon l’art. 337 CO. En cas de licenciement injustifié par la direction,
l’artiste a le droit d’exiger une indemnité appropriée. Si à l’issue de la période convenue, le contrat est tacitement
reconduit, il se transforme en contrat de durée indeterminée”. Dalla formulazione di tale articolo l’appellante
deduce che il contratto era annullabile in ogni momento prima del suo inizio. A
torto. Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta (art.
334.
cpv. 1 CO) e una volta sottoscritto, come ogni altro contratto, vincola le
parti (art. 2 CO), che possono recedere prima della sua scadenza solo per cause
gravi (art. 337 CO) o per comune accordo con una convenzione di scioglimento
anticipato del contratto (art. 19 CO, 115 CO) o ancora per la morte del
lavoratore (art. 338 cpv. 1 CO) e in casi eccezionali per la morte del datore
di lavoro (art. 338a cpv. 2 CO). Al di fuori di queste ipotesi il contratto di
durata determinata non può essere disdetto (Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar OR-I, n. 10 ad art. 334 CO). Ne discende che nella fattispecie
le parti non potevano disdire il contratto di lavoro da loro sottoscritto se
non per motivi gravi, ciò che non è il caso in concreto. L’appello, infondato,
deve di conseguenza essere respinto in ogni suo punto.
5.
Dal
canto suo l’istante chiede con il proprio appello adesivo la rifusione del
costo del biglietto aereo, di fr. 1'174.-, e il riconoscimento di un’indennità
pari a tre mesi di stipendio lordo. Essa rimprovera al primo giudice di aver
dedotto dall’importo dello stipendio lordo convenuto gli oneri sociali usuali e
le spese di vitto e alloggio presso l’Hotel __________, adducendo che nel
periodo contrattuale ha comunque dovuto affrontare tali spese, che non possono
essere paragonate a un fattore di riduzione nel calcolo del risarcimento, a
maggior ragione in assenza di un risarcimento per licenziamento ingiustificato.
6.
Il
lavoratore licenziato immediatamente senza causa grave ha diritto a quanto
avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato col decorso della
durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO), ritenuto che deve
lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto
di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di
guadagnare (art. 337c cpv. 2 CO). L’istante rivendica il rimborso del biglietto
aereo __________ (doc. B), pari a fr. 1'174.-, e tre mesi di stipendio lordo,
in fr. 12'729.- (doc. A).
a) È indubbio
che le spese di viaggio erano necessarie per giungere in Ticino e svolgere
l’attività pattuita con la convenuta, ma proprio per tale motivo esse non sono
dovute dalla convenuta. La lavoratrice avrebbe infatti sopportato tali costi
anche se il contratto di lavoro fosse stato rispettato e non può dunque
pretenderne la rifusione. Il contratto di lavoro prevede invero il rimborso di
spese di viaggio nella misura di fr. 60.- (doc. A), importo che non corrisponde
manifestamente al costo del biglietto aereo, ma tutt’al più alle spese di trasferta
sul posto, che l’istante non ha avuto e ha dunque risparmiato.
b) Per quel
che concerne la perdita di guadagno, l’istante ha diritto al pagamento dello
stipendio previsto per tutta la durata del contratto. Le parti avevano pattuito
uno stipendio di fr. 4'243.- lordi per tre mesi, pari a fr. 12'729.- (doc. A),
da cui dedurre gli oneri sociali (fr. 506.- mensili), le spese di alloggio (fr.
1'000.- mensili), la commissione di ingaggio (fr. 339.- mensili), l’imposta sul
maggior valore della commissione (fr. 25.-) e l’imposta alla fonte (fr. 509.-
mensili), per uno stipendio netto di fr. 1'947.- mensili. L’indennità
sostitutiva ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO, contrariamente a quanto sostiene
l’appellante adesiva, è di natura salariale e dalla stessa devono dunque essere
dedotti i contributi sociali usuali (Wyler, op. cit., pag. 383) e le imposte alla
fonte, come correttamente deciso dal primo giudice. Nel caso in cui il
contratto fosse stato rispettato, inoltre, l’istante avrebbe ricevuto solo fr.
1'947.- netti, dopo deduzione dei costi di alloggio. Essa non può di
conseguenza pretendere più di quanto avrebbe guadagnato con la corretta
esecuzione del contratto, vale a dire fr. 5'841.-. In questa sede l’appellante
adesiva afferma che le percentuali sulle consumazioni sono notoriamente parte
considerevole del guadagno delle ballerine attive nei locali notturni, ma essa
non ha fatto valere in prima sede tale posta del danno, di cui tutto si ignora,
e non ha allegato né provato gli asseriti costi di vitto e alloggio da lei
avuti nel periodo contrattuale. L’istante non si è avvalsa in prima sede della
possibilità di chiedere un’indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi
dell’art. 337c cpv. 3 CO e non vi è pertanto motivo di attribuirle più di
quanto accordato dal primo giudice per compensare tale sua rinuncia. Anche l’appello
adesivo deve quindi essere respinto siccome infondato.
7.
Non
si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per
mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). Le ripetibili per l’appello seguono la
soccombenza della convenuta, che non ha diritto a ripetibili in sede di appello
adesivo, non avendo presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
4.
febbraio 2005 di AP 1 è respinto.
2.
L’appello
adesivo 21 febbraio 2005 di AO 1 è respinto.
3.
Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di
appello.
4.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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