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Decisione

12.2005.34

lavoro di durata determinata (artista), risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato, perdita di guadagno e spese

20 ottobre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza

21 aprile 2004 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

3, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 13'903.- oltre

interessi al 5% dal 1° marzo 2004 a titolo di risarcimento del danno per

licenziamento immediato ingiustificato. All’udienza del 1° giugno 2004 la

convenuta si è opposta all’istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali

conclusivi del 17 e del 30 agosto 2004.

C. Statuendo

il 26 gennaio 2005, il Segretario assessore ha accolto l’istanza limitatamente

a fr. 5'841.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004 e ha condannato l’istante

a versare alla convenuta fr. 500.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorta con un appello del 4 febbraio 2005, con il quale chiede in riforma

del giudizio impugnato l’integrale reiezione dell’istanza, con protesta di

ripetibili. AO 1, dal canto suo, propone nelle sue osservazioni del 21 febbraio

2005 di respingere l'appello, con protesta di ripetibili, e con appello adesivo

chiede l’accoglimento integrale dell’istanza, protestando spese e ripetibili. AP

1 non ha presentato osservazioni all’appello adesivo, e il 9 maggio 2005 ha

chiesto che al proprio gravame fosse conferito effetto sospensivo. Con decreto

10 maggio 2005 il presidente della Camera ha concesso all’appello effetto

sospensivo.

e ritenuto

in diritto: 1. Nella

fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto che la datrice di lavoro non

aveva dimostrato la vera ragione dell’annullamento del permesso di lavoro L e

che era dunque responsabile del recesso dal contratto nei confronti della

lavoratrice, alla quale doveva rifondere il danno da lei subito. Ha poi

esaminato il risarcimento, preteso dall’istante nella misura di fr. 13'903.-,

pari al costo del biglietto aereo e ai tre mesi di salario lordo, giungendo

alla conclusione che le spese di viaggio non erano dovute, perché l’istante era

venuta a conoscenza dell’annullamento del contratto quando ancora si trovava in

patria, così che avrebbe potuto farsi risarcire il costo del biglietto aereo

invece di venire in Svizzera. Per quel che concerne lo stipendio, il Segretario

assessore ha considerato che l’istante avrebbe ricevuto durante l’ingaggio il salario

al netto degli oneri sociali e delle spese pattuite nel contratto, e le ha

dunque riconosciuto un importo di fr. 5'841.-, limitatamente al quale ha

accolto l’istanza.

Considerandi

2.

La convenuta contesta le conclusioni alle quali è giunto il primo

giudice e nell’appello sostiene che il contratto di lavoro è stato annullato su

richiesta dell’istante medesima, come risulta dalle convergenti prove

documentali e testimoniali agli atti, in particolare dalle deposizioni __________,

__________ e __________. L’appellante rileva che la deposizione di quest’ultimo

è viziata da contraddizioni con il diritto amministrativo e osserva infine che

il Segretario assessore non ha esaminato che comunque ogni parte contraente

poteva annullare il contratto di lavoro doc. A prima del suo inizio, così che

nulla è dovuto all’istante.

3.

Dalle

deposizioni testimoniali è emerso che __________, direttore della convenuta, ha

riferito al gerente del __________, dove alloggiano le artiste da lui

ingaggiate, che l’istante non sarebbe venuta in Ticino e che aveva annullato il

contratto (deposizione __________, verbale del 6 luglio 2004, pag. 2) e

altrettanto ha comunicato alla segretaria dell’albergo che ha scritto la

domanda di annullamento del permesso L in favore dell’istante (deposizione __________,

verbale del 6 luglio 2004, pag. 3). Entrambi i testimoni hanno dunque potuto

riferire solo quanto appreso dal direttore della convenuta. L’appellante

medesima, del resto, ammette nel suo gravame di non aver potuto portare la prova

diretta dell’annullamento del contratto da parte dell’istante (appello, pag.

2), adducendo tuttavia che le circostanze particolari in cui si svolge

l’attività di ballerina in locali notturni, in particolare la continua mobilità

delle ballerine e la loro consuetudine di non presentarsi agli ingaggi,

costituisce una prova indiretta di quanto da lei affermato e in un giudizio di

equità si deve ritenere per provato l’annullamento dell’ingaggio per volontà

dell’istante.

Se non

che, nella fattispecie l’istruttoria dimostra solo che la convenuta ha chiesto

l’annullamento del permesso L (doc. 4, 6, C) affermando che la lavoratrice

aveva rinunciato all’ingaggio, senza che nulla agli atti dimostri tale

circostanza. A detta dell’appellante la deposizione dell’impresario dell’istante

contiene numerose contraddizioni, sia rispetto a quanto riferito dagli altri

testimoni, sia rispetto alle norme del diritto amministrativo sul rilascio dei

permessi, ciò che dimostra la fondatezza della propria versione dei fatti, secondo

la quale è stata la lavoratrice a rinunciare al contratto. A torto. In presenza

di deposizioni testimoniali contraddittorie tra di loro, come in concreto, il

giudice deve ritenere come vera la versione addotta dalla parte non gravata

dall’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2002, m. 4 ad art. 90), vale

a dire quella dell’istante. Spettava infatti alla convenuta provare quanto da

lei asserito, ovvero che aveva chiesto l’annullamento del permesso L perché la

dipendente aveva rinunciato di propria iniziativa all’ingaggio. In mancanza di

prove al riguardo l’appello si rivela infondato.

4.

Secondo

la convenuta nulla sarebbe in ogni caso dovuto all’istante, dal momento che il

contratto di lavoro per ballerina può essere annullato dalle parti contraenti

prima del suo inizio. Nella fattispecie le parti hanno

sottoscritto un “contrat d’engagement d’artistes” il cui articolo 1

prevede: “Le présent contrat est conclu pour une période déterminée, à

savoir du 1.3.2004 au 31.5.2004. Durant cette

période, le contrat ne pourra pas être résilié, sauf en cas de justes motifs

selon l’art. 337 CO. En cas de licenciement injustifié par la direction,

l’artiste a le droit d’exiger une indemnité appropriée. Si à l’issue de la période convenue, le contrat est tacitement

reconduit, il se transforme en contrat de durée indeterminée”. Dalla formulazione di tale articolo l’appellante

deduce che il contratto era annullabile in ogni momento prima del suo inizio. A

torto. Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta (art.

334.

cpv. 1 CO) e una volta sottoscritto, come ogni altro contratto, vincola le

parti (art. 2 CO), che possono recedere prima della sua scadenza solo per cause

gravi (art. 337 CO) o per comune accordo con una convenzione di scioglimento

anticipato del contratto (art. 19 CO, 115 CO) o ancora per la morte del

lavoratore (art. 338 cpv. 1 CO) e in casi eccezionali per la morte del datore

di lavoro (art. 338a cpv. 2 CO). Al di fuori di queste ipotesi il contratto di

durata determinata non può essere disdetto (Rehbinder/Portmann,

Basler Kommentar OR-I, n. 10 ad art. 334 CO). Ne discende che nella fattispecie

le parti non potevano disdire il contratto di lavoro da loro sottoscritto se

non per motivi gravi, ciò che non è il caso in concreto. L’appello, infondato,

deve di conseguenza essere respinto in ogni suo punto.

5.

Dal

canto suo l’istante chiede con il proprio appello adesivo la rifusione del

costo del biglietto aereo, di fr. 1'174.-, e il riconoscimento di un’indennità

pari a tre mesi di stipendio lordo. Essa rimprovera al primo giudice di aver

dedotto dall’importo dello stipendio lordo convenuto gli oneri sociali usuali e

le spese di vitto e alloggio presso l’Hotel __________, adducendo che nel

periodo contrattuale ha comunque dovuto affrontare tali spese, che non possono

essere paragonate a un fattore di riduzione nel calcolo del risarcimento, a

maggior ragione in assenza di un risarcimento per licenziamento ingiustificato.

6.

Il

lavoratore licenziato immediatamente senza causa grave ha diritto a quanto

avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato col decorso della

durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO), ritenuto che deve

lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto

di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di

guadagnare (art. 337c cpv. 2 CO). L’istante rivendica il rimborso del biglietto

aereo __________ (doc. B), pari a fr. 1'174.-, e tre mesi di stipendio lordo,

in fr. 12'729.- (doc. A).

a) È indubbio

che le spese di viaggio erano necessarie per giungere in Ticino e svolgere

l’attività pattuita con la convenuta, ma proprio per tale motivo esse non sono

dovute dalla convenuta. La lavoratrice avrebbe infatti sopportato tali costi

anche se il contratto di lavoro fosse stato rispettato e non può dunque

pretenderne la rifusione. Il contratto di lavoro prevede invero il rimborso di

spese di viaggio nella misura di fr. 60.- (doc. A), importo che non corrisponde

manifestamente al costo del biglietto aereo, ma tutt’al più alle spese di trasferta

sul posto, che l’istante non ha avuto e ha dunque risparmiato.

b) Per quel

che concerne la perdita di guadagno, l’istante ha diritto al pagamento dello

stipendio previsto per tutta la durata del contratto. Le parti avevano pattuito

uno stipendio di fr. 4'243.- lordi per tre mesi, pari a fr. 12'729.- (doc. A),

da cui dedurre gli oneri sociali (fr. 506.- mensili), le spese di alloggio (fr.

1'000.- mensili), la commissione di ingaggio (fr. 339.- mensili), l’imposta sul

maggior valore della commissione (fr. 25.-) e l’imposta alla fonte (fr. 509.-

mensili), per uno stipendio netto di fr. 1'947.- mensili. L’indennità

sostitutiva ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO, contrariamente a quanto sostiene

l’appellante adesiva, è di natura salariale e dalla stessa devono dunque essere

dedotti i contributi sociali usuali (Wyler, op. cit., pag. 383) e le imposte alla

fonte, come correttamente deciso dal primo giudice. Nel caso in cui il

contratto fosse stato rispettato, inoltre, l’istante avrebbe ricevuto solo fr.

1'947.- netti, dopo deduzione dei costi di alloggio. Essa non può di

conseguenza pretendere più di quanto avrebbe guadagnato con la corretta

esecuzione del contratto, vale a dire fr. 5'841.-. In questa sede l’appellante

adesiva afferma che le percentuali sulle consumazioni sono notoriamente parte

considerevole del guadagno delle ballerine attive nei locali notturni, ma essa

non ha fatto valere in prima sede tale posta del danno, di cui tutto si ignora,

e non ha allegato né provato gli asseriti costi di vitto e alloggio da lei

avuti nel periodo contrattuale. L’istante non si è avvalsa in prima sede della

possibilità di chiedere un’indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi

dell’art. 337c cpv. 3 CO e non vi è pertanto motivo di attribuirle più di

quanto accordato dal primo giudice per compensare tale sua rinuncia. Anche l’appello

adesivo deve quindi essere respinto siccome infondato.

7.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per

mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). Le ripetibili per l’appello seguono la

soccombenza della convenuta, che non ha diritto a ripetibili in sede di appello

adesivo, non avendo presentato osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

4.

febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

2.

L’appello

adesivo 21 febbraio 2005 di AO 1 è respinto.

3.

Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di

appello.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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