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Decisione

12.2005.40

contestazione dell'elenco oneri - valore litigioso

26 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.40

Data decisione, Autorità:

26.10.2005, IICCA

Titolo:

contestazione dell'elenco oneri - valore litigioso

VALORE DI CAUSA

art. 5 CPC-TI

Incarto n.

12.2005.40

Lugano

26 ottobre

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2004.341

della Pretura di Lugano, sez. 5 promossa, con petizione 2 marzo 2004, da

AP 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AO 1 ilea

rappr. dallo RA

1

in materia di contestazione dell’elenco oneri che il

Pretore, con sentenza 2 febbraio 2005, ha integralmente respinto caricando

all’attore la tassa di giustizia di Fr. 2'000.- e l’indennità ripetibile a

favore della controparte di Fr. 12'000.- .

Appellante l’attore, con atto d’appello 14 febbraio

2005, nei soli confronti del dispositivo su spese e ripetibili che chiede venga

modificato nel senso di condannarlo a pagare una tassa di giudizio di Fr.

500.-, rispettivamente di Fr. 1'000.-, ed a versare ripetibili per Fr. 800.-

rispettivamente Fr. 1'500.-.

Mentre la controparte, con osservazioni 22 marzo 2005,

postula la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti

prodotti

considerato

in fatto ed in diritto

che l’attore AP 1, comproprietario per un mezzo della part. __________

RFD di __________ messa ai pubblici incanti, ha contestato l’elenco oneri

chiedendo che il credito di Fr. 230'810.- annotato a favore di __________-Vita

Ass. Coll. con garanzia di restrizione di alienazione ai sensi della LPP

(iscritto al n. 5 dell’elenco oneri) venga invece inserito al n. 3 dello stesso

elenco, al posto del credito ipotecario di Fr. 532'582.10 della convenuta AO 1

da retrocedere al n. 4;

che la

sua argomentazione nel senso che la menzione di diritto pubblico a favore della

__________-Vita debba precedere i pegni immobiliari convenzionali è stata

disattesa dal primo giudice che ha privilegiato nell’ordine dell’elenco oneri

le date di iscrizione a RF degli stessi ed ha così respinto la petizione;

che il

Pretore ha caricato all’attore AP 1 la tassa di giudizio di Fr. 2'000.- e l’ha

obbligato a versare alla controparte AO 1 l’importo di Fr. 12'000.- per

ripetibili;

che

l’appello che ci occupa non verte sul merito della decisione ma invece solo

sull’entità della tassa e delle ripetibili che l’appellante vuole ridurre come

indicato in ingresso;

che l’appellante

ritiene che la causa da lui promossa non abbia valore determinabile,

rispettivamente il suo valore possa essere individuato nell’importo di Fr.

230'810.-, con la conseguenza che, stante la pochezza dell’attività giudiziaria

(petizione, risposta ed udienza preliminare), la tassa va sensibilmente ridotta

e le ripetibili calcolate secondo il dispendio orario della controparte,

rispettivamente secondo la formula che mette in relazione l’onorario ad valorem

con quello a tempo;

che

l’appellata, ammettendo un valore di causa di Fr. 230'810.-, contesta le argomentazioni

dell’appellante e ritiene sia la tassa di giudizio che le ripetibili rispettose

dei limiti degli art. 17 LTG e 9 TOA che il Pretore, del resto, ha applicato

nella misura dei valori minimi concessi;

che la

causa promossa dall’appellante non può essere di quelle di valore non

determinabile poiché il valore è insito nel suo interesse a che il credito di __________-Vita,

ossia l’importo in capitale a lui erogato quale anticipo LPP per la costruzione

dell’abitazione, venga interamente soddisfatto così da avere ricostituito il

suo capitale LPP e di conseguenza la sua piena pensione così come indica lo stesso

attore al punto 6. di petizione quando paventa il pregiudizio dei suoi diritti

previdenziali;

che il

valore di causa è quindi quello di Fr. 230'810.- senza che debba essere

scomodato il principio di cui alla massima in Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 5 m. 12 che può riferirsi unicamente a controversie, in materia

di elenco oneri, che sorgono tra titolari dei crediti ivi inseriti;

che per

cause di valore litigioso tra 200'000.- e 500'000.- franchi la tassa di

giustizia va da 2'000.- a 10'000.- franchi (art. 17 LTG) con il che la

decisione del Pretore al proposito, in applicazione del minimo previsto, non

può essere assolutamente censurata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 148 m. 51);

che le

ripetibili devono essere calcolate, sulla base del valore litigioso, in

relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati che non vincola in ogni caso

il giudice, ma ha solo valore indicativo (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 150 m. 18) ritenuto che, entro i minimi ed i massimi della TOA,

l’apprezzamento del primo giudice può essere riveduto solo per eccesso o per

abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 19);

che, per

valori tra 200'000.- e 500'000.- franchi, l’art. 9 TOA prevede un onorario pari

ad una percentuale variante tra il 5% e l’8%;

che, nel

caso di specie, non può trovare spazio la norma dell’art. 11 TOA poiché a

fronte di un impegno limitato non si ha un valore di causa elevato od

esorbitante, come non è quello concreto in discussione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 153 m. 18);

che nell’apprezzamento

si deve tener conto dell’importanza e della complessità della causa,

dell’ampiezza del lavoro fornito e del tempo che l’avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 150 m. 65);

che le

ripetibili accordate dal Pretore sono pari al 5,19% del valore di causa,

rappresentano l’importo minimo previsto dalla tariffa, e quindi nel loro

apprezzamento si è tenuto conto, in modo corretto, dei principi che tale

valutazione informano così come al consid. precedente senza che si possa

ravvisare eccesso od abuso;

che

l’appello, infondato, va di conseguenza respinto con il carico di spese e

ripetibili all’appellante;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L’appello 14 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-), già

anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, sez. 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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