12.2005.40
contestazione dell'elenco oneri - valore litigioso
26 ottobre 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.40
Data decisione, Autorità:
26.10.2005, IICCA
Titolo:
contestazione dell'elenco oneri - valore litigioso
VALORE DI CAUSA
art. 5 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.40
Lugano
26 ottobre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2004.341
della Pretura di Lugano, sez. 5 promossa, con petizione 2 marzo 2004, da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1 ilea
rappr. dallo RA
1
in materia di contestazione dell’elenco oneri che il
Pretore, con sentenza 2 febbraio 2005, ha integralmente respinto caricando
all’attore la tassa di giustizia di Fr. 2'000.- e l’indennità ripetibile a
favore della controparte di Fr. 12'000.- .
Appellante l’attore, con atto d’appello 14 febbraio
2005, nei soli confronti del dispositivo su spese e ripetibili che chiede venga
modificato nel senso di condannarlo a pagare una tassa di giudizio di Fr.
500.-, rispettivamente di Fr. 1'000.-, ed a versare ripetibili per Fr. 800.-
rispettivamente Fr. 1'500.-.
Mentre la controparte, con osservazioni 22 marzo 2005,
postula la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
che l’attore AP 1, comproprietario per un mezzo della part. __________
RFD di __________ messa ai pubblici incanti, ha contestato l’elenco oneri
chiedendo che il credito di Fr. 230'810.- annotato a favore di __________-Vita
Ass. Coll. con garanzia di restrizione di alienazione ai sensi della LPP
(iscritto al n. 5 dell’elenco oneri) venga invece inserito al n. 3 dello stesso
elenco, al posto del credito ipotecario di Fr. 532'582.10 della convenuta AO 1
da retrocedere al n. 4;
che la
sua argomentazione nel senso che la menzione di diritto pubblico a favore della
__________-Vita debba precedere i pegni immobiliari convenzionali è stata
disattesa dal primo giudice che ha privilegiato nell’ordine dell’elenco oneri
le date di iscrizione a RF degli stessi ed ha così respinto la petizione;
che il
Pretore ha caricato all’attore AP 1 la tassa di giudizio di Fr. 2'000.- e l’ha
obbligato a versare alla controparte AO 1 l’importo di Fr. 12'000.- per
ripetibili;
che
l’appello che ci occupa non verte sul merito della decisione ma invece solo
sull’entità della tassa e delle ripetibili che l’appellante vuole ridurre come
indicato in ingresso;
che l’appellante
ritiene che la causa da lui promossa non abbia valore determinabile,
rispettivamente il suo valore possa essere individuato nell’importo di Fr.
230'810.-, con la conseguenza che, stante la pochezza dell’attività giudiziaria
(petizione, risposta ed udienza preliminare), la tassa va sensibilmente ridotta
e le ripetibili calcolate secondo il dispendio orario della controparte,
rispettivamente secondo la formula che mette in relazione l’onorario ad valorem
con quello a tempo;
che
l’appellata, ammettendo un valore di causa di Fr. 230'810.-, contesta le argomentazioni
dell’appellante e ritiene sia la tassa di giudizio che le ripetibili rispettose
dei limiti degli art. 17 LTG e 9 TOA che il Pretore, del resto, ha applicato
nella misura dei valori minimi concessi;
che la
causa promossa dall’appellante non può essere di quelle di valore non
determinabile poiché il valore è insito nel suo interesse a che il credito di __________-Vita,
ossia l’importo in capitale a lui erogato quale anticipo LPP per la costruzione
dell’abitazione, venga interamente soddisfatto così da avere ricostituito il
suo capitale LPP e di conseguenza la sua piena pensione così come indica lo stesso
attore al punto 6. di petizione quando paventa il pregiudizio dei suoi diritti
previdenziali;
che il
valore di causa è quindi quello di Fr. 230'810.- senza che debba essere
scomodato il principio di cui alla massima in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 5 m. 12 che può riferirsi unicamente a controversie, in materia
di elenco oneri, che sorgono tra titolari dei crediti ivi inseriti;
che per
cause di valore litigioso tra 200'000.- e 500'000.- franchi la tassa di
giustizia va da 2'000.- a 10'000.- franchi (art. 17 LTG) con il che la
decisione del Pretore al proposito, in applicazione del minimo previsto, non
può essere assolutamente censurata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 148 m. 51);
che le
ripetibili devono essere calcolate, sulla base del valore litigioso, in
relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati che non vincola in ogni caso
il giudice, ma ha solo valore indicativo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 150 m. 18) ritenuto che, entro i minimi ed i massimi della TOA,
l’apprezzamento del primo giudice può essere riveduto solo per eccesso o per
abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 19);
che, per
valori tra 200'000.- e 500'000.- franchi, l’art. 9 TOA prevede un onorario pari
ad una percentuale variante tra il 5% e l’8%;
che, nel
caso di specie, non può trovare spazio la norma dell’art. 11 TOA poiché a
fronte di un impegno limitato non si ha un valore di causa elevato od
esorbitante, come non è quello concreto in discussione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 153 m. 18);
che nell’apprezzamento
si deve tener conto dell’importanza e della complessità della causa,
dell’ampiezza del lavoro fornito e del tempo che l’avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 150 m. 65);
che le
ripetibili accordate dal Pretore sono pari al 5,19% del valore di causa,
rappresentano l’importo minimo previsto dalla tariffa, e quindi nel loro
apprezzamento si è tenuto conto, in modo corretto, dei principi che tale
valutazione informano così come al consid. precedente senza che si possa
ravvisare eccesso od abuso;
che
l’appello, infondato, va di conseguenza respinto con il carico di spese e
ripetibili all’appellante;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. L’appello 14 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-), già
anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster