12.2005.44
assunzione di contratto
16 febbraio 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.44
Data decisione, Autorità:
16.02.2006, IICCA
Titolo:
assunzione di contratto
ASSUNZIONE DI CREDITO
ASSUNZIONE DI DEBITO
art. 175 CO
Incarto n.
12.2005.44
Lugano
16 febbraio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.129
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 1°
dicembre 2003 da
AO 1
rappr. dall¿ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall¿ RA
Considerandi
2.
chiedente la condanna della convenuta, in solido con __________
T__________, al pagamento di
fr. 32¿500.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2003,
domanda avversata dalle convenute e che il Pretore, con sentenza 26 gennaio
2005.
ha respinto nei confronti di __________ T__________ e parzialmente accolto
nei riguardi di AP 1, condannando quest¿ultima al pagamento della somma di Fr.
30'509.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 15 agosto 2003.
Appellante la convenuta AP 1 che, con atto d¿appello
14.
febbraio 2005, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la
petizione venga respinta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le
sedi, mentre l¿attrice, con osservazioni 29 marzo 2005, postula la reiezione
dell¿appello pure con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto e in diritto :
1.
In data 27 settembre 1999 la AO 1 ha venduto alla signora AP 1 tutto
l¿arredamento dello Snack Bar ¿__________¿, a Mendrisio, al prezzo di Fr.
45'000.-- (doc. A), di cui Fr. 20'000.-- sono stati pagati il giorno della
stipulazione del contratto mentre Fr. 25'000.-- sono stati finanziati dal
venditore, a fondo perso, purché l¿acquirente continuasse a comperare caffè alla
AO 1 al prezzo di listino e per una durata di 10 anni (art. 2 e 6 del contratto).
L¿art. 7 dello stesso contratto stabiliva che se, ¿per qualsiasi motivo l¿acquirente decidesse di
vendere, cedere in gerenza o in affitto o altro, prima della scadenza di 10
(dieci) anni, il locale Snack Bar __________¿, lo stesso è tenuto a far
proseguire il subentrante, per il periodo mancante, alle stesse condizioni qui
applicate. Qualora per altri motivi l¿acquirente non potesse farla proseguire,
si impegnerà lui stesso a rispettarlo presso un altro esercizio pubblico di sua
proprietà, o di trovare un accordo finanziario di rescissione con l¿acquirente¿. In pari tempo l¿acquirente si era impegnato ad esporre delle
insegne con la denominazione ¿__________per un periodo di 10 anni (art. 9).
Il 24
dicembre 2002 la signora AP 1 ha ceduto a sua volta l¿inventario di questo
esercizio pubblico, al prezzo di Fr. 40'000.-, alla signora __________ T__________
(doc. B) la quale si è altresì impegnata a subingredire nel contratto di
locazione a decorrere dal 1° gennaio 2003. Nella convenzione la signora T__________
dava atto di avere preso conoscenza degli impegni esistenti concernenti la
fornitura di birra e di caffè.
Il 23
maggio 2003 la AO 1 ha diffidato la signora AP 1 a voler riconsegnare le
insegne con le scritte ¿__________¿, le quali erano state nel frattempo tolte
dalla signora T__________ (doc. D). Uno scritto simile era stato inviato il
giorno stesso anche alla signora T__________ per chiederle, nella sua veste di
subentrante della signora AP 1, di voler rispettare gli obblighi assunti dalla
precedente gerente, invitandola ad un incontro per risolvere stragiudizialmente
la vertenza (doc. N). Nei mesi successivi la signora T__________ ha restituito alla
AO 1 le insegne ed alcuni oggetti facenti parte dell¿inventario di proprietà di
quest¿ultima, negando però di essere tenuta agli obblighi assunti dalla signora
AP 1 (doc. G; doc. 1 e 2). Dal canto suo anche la signora AP 1 si rifiutò di
risarcire i danni alla AO 1 che quest¿ultima rivendicava a seguito di
inadempimento del contratto.
2.
Con petizione 1° dicembre 2003 la AO 1 ha chiesto la condanna in
solido di __________ T__________ e AP 1 al pagamento della somma di Fr.
32'500.- oltre interessi del 5 % a decorrere dal 15 agosto 2003. Per l¿attrice
entrambe le convenute sarebbero venute meno ai loro obblighi contrattuali,
cagionando ad essa un danno di Fr. 10'000.- a titolo di mancato guadagno per
non aver continuato ad acquistare caffè sino alla scadenza del contratto; di
Fr. 5'000.- per l¿utilizzo e l¿indebita appropriazione degli infissi delle
insegne dell¿esercizio pubblico, come pure di Fr. 17'500.- a titolo di parziale
restituzione della somma di Fr. 25'000.- versata a fondo perso dall¿attrice
all¿epoca della vendita dell¿inventario del bar.
Alla
petizione si sono opposte entrambe le convenute rilevando l¿una (la AP 1) di
aver ceduto il contratto alla sua subentrante, e l¿altra (la T__________) di
non aver mai assunto degli obblighi nei confronti dell¿attrice.
3.
Con sentenza 26 gennaio 2005 il Pretore ha respinto la petizione nei
confronti della signora __________ T__________, rilevando che dagli atti non
emergeva che costei avesse assunto gli obblighi contrattuali in essere fra la
signora AP 1 e la AO 1. Per il Pretore non è stata provata l¿esistenza di un
accordo fra il debitore precedente e l¿assuntore (assunzione di debito
interna), nonché del consenso del creditore per la liberazione della debitrice
originaria (assunzione di debito esterna). Dagli atti non risultava che la
signora __________ T__________ avesse effettivamente preso conoscenza del
contenuto e del tenore del contratto nel quale avrebbe dovuto subingredire. Di
conseguenza le inadempienze contrattuali che discendevano dal contratto
perfezionato fra la AO 1 e la signora AP 1 potevano essere addebitate solo a quest¿ultima.
Il Pretore l¿ha quindi condannata alla rifusione dei danni all¿attrice nella
misura di Fr. 30'509.-, composto di Fr. 16'875.- a titolo di parziale
restituzione del finanziamento per l¿acquisto dell¿inventario per aver
interrotto le relazioni contrattuali dopo 3 anni e 3 mesi; di Fr. 8'634.-- per
mancato guadagno per la cessata fornitura di caffè sino alla scadenza del
contratto e di Fr. 5'000.-- per il costo degli infissi.
4.
Contro il premesso giudizio la convenuta AP 1 si è aggravata in
appello, ponendo in evidenza che, diversamente da quanto è stato assunto dal
Pretore, dal contratto stipulato fra lei e la signora T__________ risultava insindacabilmente
che quest¿ultima aveva preso conoscenza degli impegni esistenti aventi per
oggetto la fornitura di birra e di caffè. Il suo patrocinatore si era
incontrato con la signora T__________ per ben 3 volte nel suo ufficio, prima di
firmare la predetta convenzione, ove ella era stata resa attenta nei dettagli
dell¿accordo anche in riferimento agli obblighi verso la AO 1. La conferma
dell¿accordo poteva essere desunta dal fatto che la signora T__________
continuò ad acquistare caffè dalla AO 1 per cinque mesi prima di sollevare
delle contestazioni. Soggiunge che nei rapporti commerciali è usuale che chi
subentra ad altri in un esercizio pubblico riprende i contratti pregressi.
Qualora tuttavia la signora T__________ non avesse capito la portata del
controverso contratto, costei avrebbe dovuto assumersene i rischi. Rispetto
all¿assunzione di debito esterna, la ricorrente osserva che il consenso della AO
1.
emerge in maniera chiara dall¿allegato introduttivo di causa, come pure dal
fatto che quest¿ultima aveva continuato le relazioni commerciali con la signora
T__________ dopo il subingresso. Le contestazioni successive si configurano
quindi in un abuso di diritto.
Con
tempestive osservazioni l¿attrice ha controdedotto che dagli atti non emerge
una dichiarazione di assunzione di debito da parte della signora T__________
riferita agli impegni che vincolavano la AO 1 all¿appellante. Per contro una
clausola esplicita di ripresa del contratto esisteva nella convenzione tra le
due signore ma essa era riferita alla sola locazione. Per quanto è dell¿assunzione
del debito esterna l¿attrice precisa che la premessa convenzione non le è mai
stata notificata essendo stata tenuta all¿oscuro delle trattative intercorse
fra la signora AP 1 e la signora T__________ aventi per oggetto la cessione
dell¿esercizio pubblico. Essa ha reagito alle inadempienze immediatamente
appena furono sostituite le insegne. Essa è stata posta davanti al fatto compiuto
e prima di liberare dai suoi obblighi la convenuta AP 1, avrebbe comunque
dovuto verificare la consistenza finanziaria della nuova debitrice, anche
perché le clausole contrattuali relative al subingresso non presuppongono un
simile automatismo. Invero la AP 1 avrebbe sottaciuto alla signora T__________i
il contenuto della convenzione del 27 settembre 1999 per evitare di mostrarle
gli aspetti economici di questo contratto.
5.
Nel caso in esame sia il Pretore che le parti hanno fatto
riferimento alle norme che regolano l¿assunzione di debito ai sensi degli art.
175.
segg. CO. Nondimeno la materia del contendere fra le parti non è limitata
all¿assunzione di un debito, ma alla cessione di un contratto - o di parte di
esso - con prestazioni corrispettive: obbligo di acquistare caffè e di
mantenere esposte delle insegne per una durata di dieci anni, da una parte, e
obbligo di fornire caffè a prezzi di listino dall¿altra parte per tutta la
durata del contratto (cfr. doc. A ad art. 3, 6, 7 e 9). Nell¿ordinamento
svizzero la cessione di un contratto non è una combinazione di cessione di
crediti e di assunzione di debiti, ma un contratto sui generis che, di regola,
non è sottoposto ad alcuna forma (TF 7 agosto 2001 inc. n.4P.124/2001 consid.
2d; Spirig, Zürcher Kommentar, Vorbemerkungen zu
Art. 175-183, n. 228 e 229, Probst, CR CO I, n. 18 ad art. 175-183, Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht, AT, IIa ed., pag. 592/593). La cessione del contratto comporta il trasferimento del negozio nel
suo complesso unitario di diritti e di obblighi, il cui trasferimento lascia
immutati gli elementi oggettivi del contratto e realizza soltanto una
sostituzione di uno dei soggetti (Reymond, La cession des contrats,
CEDIDAC N. 14, pag. 54).
La
cessione di un contratto è un negozio giuridico plurilaterale che postula
l¿intervento di tre soggetti: il cedente, il cessionario (colui che assume il
contratto con i relativi obblighi) e il contraente ceduto (contraente
originario). La cessione del contratto esige il consenso di tutti gli
interessati (Spirig, op. cit. n. 229) ed è escluso che una parte possa
imporre ad un¿altra l¿ingresso di un terzo nel negozio senza che vi sia stato
il necessario accordo espresso o per atti concludenti (Reymond, op. cit.,
pag. 48/49). Il consenso delle tre parti interessate può intervenire
simultaneamente, oppure mediante un accordo fra il cedente e il cessionario,
seguito dal successivo consenso del contraente ceduto. Tutte le combinazioni
sono però ipotizzabili e possibili, purché tutte le parti interessate abbiano
dato il loro assenso (Reymond, op. cit., pag. 49 con rif.). L¿onere di
provare il consenso di tutti e tre i contraenti compete a chi invoca la
cessione del contratto (SJZ 1989 pag. 143; Reymond, op. cit.,
pag. 50), ovvero, nel concreto caso oggetto di giudizio, all¿appellante.
Questa
diversa qualifica dell¿oggetto del contendere non modifica la sostanza del
quadro procedurale, perché il Pretore ha rimproverato alla convenuta AP 1 di
non essere riuscita a provare che la convenuta T__________ avesse assunto i
suoi obblighi nei confronti della AO 1 (assunzione di debito interna; art. 175
CO), come pure di non essere riuscita a dimostrare che la AO 1 avesse dato il
proprio assenso alla modifica con contestuale liberazione degli obblighi
assunti dalla cedente (assunzione di debito esterna; art. 176 CO). Di
conseguenza - anche se la giurisprudenza prevede un¿eccezione al principio ¿iura
novit curia¿ allorché il giudice si appresta a fondare la propria decisione su
una norma o un principio giuridico non evocati nella procedura anteriore e del
quale nessuna delle parti in causa si è avvalsa o poteva supporre l¿esistenza
con l¿obbligo per il giudice, in tal caso, di garantire il contraddittorio fra
le parti per assicurare loro il diritto di essere sentito ¿ non vi è violazione
di questo principio e non torna conto far esprimere al proposito perché la
qualificazione giuridica del contratto venuto in essere fra le parti non ha
alcun significato sostanziale, siccome le pretese della controparte non sono
dedotte da quella qualifica, bensì dal contenuto del contratto che è stato
perfezionato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 87 m. 13).
6.
L¿oggetto della lite consiste quindi nella questione di sapere se
tutte le parti (AP 1, T__________ e AO 1) hanno dato il loro accordo alla
cessione della convenzione 27 settembre 1999 (doc. A) dalla signora AP 1 alla
signora T__________, con particolare riferimento all¿obbligo di acquistare
caffè per dieci anni dalla conclusione del contratto (art. 3 e 6), nonché di
esporre delle insegne con la denominazione ¿__________¿ (art. 9). Dagli atti
emerge con chiarezza che l¿appellante ha dato il proprio assenso. Quello della
cessionaria (T__________) e del contraente ceduto (AO 1) sono contestati.
6.1
In presenza di un litigio sull¿interpretazione di un contratto, il
giudice deve dapprima sforzarsi di determinare la concorde e comune volontà
delle parti, senza soffermarsi sulle espressioni o le denominazioni inesatte di
cui si sono servite, sia per errore, sia per nascondere la vera natura della
convenzione (DTF 131 III 611 consid. 4.1.; 128 III 422 consid. 2.2). Nel
caso in esame non si può ricorrere ad un¿interpretazione soggettiva del
contratto, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti (DTF
129.
III 122), per sapere se la signora T__________ ha assunto gli obblighi che
discendevano dalla convenzione perfezionata il 27 settembre 1999 fra l¿appellante
e l¿appellata. Il doc. B dà atto che l¿acquirente (T__________) ha ¿preso
conoscenza degli impegni concernenti la fornitura di birra e di caffè¿
(art. 3), ma nulla dice intorno alla loro assunzione, diversamente da quanto è
stato precisato per il contratto di locazione, che è stato ripreso a decorrere
dal 1. gennaio 2003 (art. 5 della convenzione). La convenzione non fa neppure
cenno alla portata dell¿accordo. Parimenti l¿attrice ha negato un simile
assenso e non ha partecipato alle trattative concernenti la cessione
dell¿esercizio pubblico. Qualora, come in questo caso, non vi sono accertamenti
di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà
intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni
e i comportamenti delle parti secondo il principio dell¿affidamento (cosiddetta
interpretazione oggettiva), ossia secondo il senso che ogni parte poteva
ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell¿altra nella
situazione concreta (DTF 131 III 611 consid. 4.1.; 130 III 425 consid.
3.
; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3; 422 consid. 2.2).
6.2
Diversamente da quanto è stato addotto dall¿attrice e appellata, si
deve ragionevolmente ammettere il suo assenso per atti concludenti. Di regola
allorché in un contratto è prevista la possibilità di cedere il negozio, il
silenzio del contraente ceduto (contraente originario) deve valere quale
accettazione (Reymond, op. cit. pag. 48). Come si è detto qui sopra la
convenzione del 27 settembre 1999 prevedeva una simile eventualità. Nel corso
del gennaio 2003 l¿attrice era venuta a conoscenza del subingresso della
signora T__________ senza che fossero state mosse delle obiezioni in punto a
questa sostituzione. Anzi in data 2 gennaio 2003 l¿attrice aveva già infatti
fatturato alla signora T__________ una fornitura di caffè (doc. 3). Dalla
lettura della corrispondenza dei mesi successivi agli atti, si desume altresì
che l¿attrice rimproverava alla signora T__________ di essere stata
inadempiente nei suoi riguardi, posto che essa era subentrata, o quantomeno
aveva assunto gli obblighi contrattuali della signora AP 1 (doc. F e N). Nei
riguardi della signora T__________ è persino stata avviata una procedura
esecutiva (doc. H) ed è stata anche convenuta in giudizio. Se così stanno le
cose si deve ammettere che l¿attrice aveva dato il proprio assenso poiché, diversamente,
non avrebbe allora potuto opporle gli obblighi che discendevano dalla
convenzione del 27 settembre 1999.
6.3
Rimane da esaminare se anche la signora T__________ ha dato il
proprio accordo. Essa lo ha contestato tanto nel corso della causa quanto prima
che fosse introdotta la petizione (doc. G; doc. 1 e 2). La ricorrente sostiene
che la T__________ ha avuto tre incontri presso lo studio legale dell¿avv. R__________,
ove è stata resa edotta di tutti gli aspetti legati alla cessione del
contratto. Dalla testimonianza del legale dell¿appellante sembrerebbe che la
signora AP 1, in uno di questi incontri, aveva con sé i contratti relativi alla
fornitura di birra e di caffè, e che prima di firmare l¿avv. R__________
consigliò alla signora T__________ di informarsi intorno alla portata di questi
due negozi. Per il teste era comunque chiaro che la signora T__________ avrebbe
dovuto subingredire in entrambi i contratti di fornitura (cfr. verbale di
udienza 17 giugno 2004 avv. R__________ pag. 3). Queste dichiarazioni divergono
nondimeno da quelle riferite dall¿avv. D__________ (pure sentita come teste),
patrocinatrice della signora T__________, la quale ha negato che la signora AP
1.
disse alla signora T__________ dell¿esistenza di un contratto di fornitura di
caffè che poteva avere effetti vincolanti anche per la sua cliente. Stando alla
sua versione, la signora AP 1 le riferì, a sua richiesta, che con la AO 1 v¿era
solo un contratto orale, nel senso che periodicamente il fornitore si
presentava nell¿esercizio pubblico chiedendo se il gerente voleva acquistare
caffè. In presenza di dichiarazioni così divergenti e contrastanti, non è
possibile sapere se la signora T__________ diede il proprio assenso per
assumere gli obblighi che discendevano dalla convenzione del 27 settembre 1999.
Anche il fatto che quest¿ultima abbia continuato ad acquistare caffè per
qualche mese dall¿attrice non è né decisivo, né concludente, se essa non si
sentiva obbligata. A questa circostanza si aggiunge il fatto, come ha rilevato
il Pretore, che l¿audizione dell¿avvocato di una parte lascia perplessi. Il suo
valore probatorio è comunque assai scarso in considerazione dell¿evidente
interesse che ha nella lite. Della sua testimonianza se ne potrebbe tenere
conto solo nella misura in cui le sue dichiarazioni vengono riferite contro
l¿interesse del cliente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 228 n. 717).
Le critiche che l¿appellante muove al Pretore per non aver considerato le
dichiarazioni testimoniali del suo patrocinatore sono quindi infondate, perché
tali dichiarazioni sono inservibili per il giudizio. Anzi, dagli atti non
risulta che la signora AP 1 abbia mostrato il contratto litigioso alla signora
T__________, né risulta che ella l¿abbia resa edotta su un punto così
importante per le trattative. Dalle dichiarazioni dei due legali sembrerebbe
invero che la signora T__________ sia stata invitata a prendere contatto con la
AO 1, la quale nondimeno afferma di non aver mai partecipato alle trattative,
né di essere stata contattata dalla signora T__________ per discutere od
ottenere informazioni su questi aspetti.
Non si
può neppure condividere l¿ulteriore tesi dell¿appellante, per la quale è d¿uso
che colui che riprende un esercizio pubblico assuma tutti gli obblighi del
predecessore. Spettava semmai ancora una volta all¿appellante provare simili
usi, anche se v¿è da dubitare che ne esistano. In presenza di una cessione di
un contratto di fornitura di merce, le parti devono essere perfettamente a
conoscenza di tutti i punti essenziali, specie in relazione ai prezzi, alla
durata e alle condizioni relative all¿obbligo di restituire dei finanziamenti effettuati
a fondo perso nel caso di disattenzione degli obblighi contrattuali. Dagli atti
non traspare che la signora T__________ sia stata informata su questi aspetti.
Da ciò non si può neppure pretendere che essa abbia dato il proprio assenso per
la ripresa di obblighi dei quali non conosceva neppure l¿esistenza.
6.4
Ne
discende che il contratto in questione non è stato ceduto percui ne è ancora
responsabile e ne risponde la sola convenuta AP 1
7.
L¿appellante nel suo gravame non ha mosso alcun rimprovero al
Pretore sul calcolo del danno, per cui a questa Camera, in assenza di
contestazioni, non corre l¿obbligo di riesaminare ed eventualmente rivedere
questo punto della sentenza impugnata.
8.
Da quanto precede si deve concludere per la reiezione
dell¿appello e per la conseguente conferma della sentenza del Pretore. Le spese
e la tassa di giustizia in sede di appello seguono la soccombenza dell¿appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l¿art. 148 CPC e la
vigente LTG
dichiara e pronuncia:
1.
L¿appello
14.
febbraio 2005 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 450.-
b) spese Fr.
50.
-
totale Fr.
500.
-
già
anticipate dall¿appellante, restano a suo carico, con l¿obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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