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Decisione

12.2005.44

assunzione di contratto

16 febbraio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.44

Data decisione, Autorità:

16.02.2006, IICCA

Titolo:

assunzione di contratto

ASSUNZIONE DI CREDITO

ASSUNZIONE DI DEBITO

art. 175 CO

Incarto n.

12.2005.44

Lugano

16 febbraio

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.129

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 1°

dicembre 2003 da

AO 1

rappr. dall¿ RA

1

contro

AP 1

rappr. dall¿ RA

Considerandi

2.

chiedente la condanna della convenuta, in solido con __________

T__________, al pagamento di

fr. 32¿500.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2003,

domanda avversata dalle convenute e che il Pretore, con sentenza 26 gennaio

2005.

ha respinto nei confronti di __________ T__________ e parzialmente accolto

nei riguardi di AP 1, condannando quest¿ultima al pagamento della somma di Fr.

30'509.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 15 agosto 2003.

Appellante la convenuta AP 1 che, con atto d¿appello

14.

febbraio 2005, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la

petizione venga respinta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le

sedi, mentre l¿attrice, con osservazioni 29 marzo 2005, postula la reiezione

dell¿appello pure con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di

causa.

Considerato

in fatto e in diritto :

1.

In data 27 settembre 1999 la AO 1 ha venduto alla signora AP 1 tutto

l¿arredamento dello Snack Bar ¿__________¿, a Mendrisio, al prezzo di Fr.

45'000.-- (doc. A), di cui Fr. 20'000.-- sono stati pagati il giorno della

stipulazione del contratto mentre Fr. 25'000.-- sono stati finanziati dal

venditore, a fondo perso, purché l¿acquirente continuasse a comperare caffè alla

AO 1 al prezzo di listino e per una durata di 10 anni (art. 2 e 6 del contratto).

L¿art. 7 dello stesso contratto stabiliva che se, ¿per qualsiasi motivo l¿acquirente decidesse di

vendere, cedere in gerenza o in affitto o altro, prima della scadenza di 10

(dieci) anni, il locale Snack Bar __________¿, lo stesso è tenuto a far

proseguire il subentrante, per il periodo mancante, alle stesse condizioni qui

applicate. Qualora per altri motivi l¿acquirente non potesse farla proseguire,

si impegnerà lui stesso a rispettarlo presso un altro esercizio pubblico di sua

proprietà, o di trovare un accordo finanziario di rescissione con l¿acquirente¿. In pari tempo l¿acquirente si era impegnato ad esporre delle

insegne con la denominazione ¿__________per un periodo di 10 anni (art. 9).

Il 24

dicembre 2002 la signora AP 1 ha ceduto a sua volta l¿inventario di questo

esercizio pubblico, al prezzo di Fr. 40'000.-, alla signora __________ T__________

(doc. B) la quale si è altresì impegnata a subingredire nel contratto di

locazione a decorrere dal 1° gennaio 2003. Nella convenzione la signora T__________

dava atto di avere preso conoscenza degli impegni esistenti concernenti la

fornitura di birra e di caffè.

Il 23

maggio 2003 la AO 1 ha diffidato la signora AP 1 a voler riconsegnare le

insegne con le scritte ¿__________¿, le quali erano state nel frattempo tolte

dalla signora T__________ (doc. D). Uno scritto simile era stato inviato il

giorno stesso anche alla signora T__________ per chiederle, nella sua veste di

subentrante della signora AP 1, di voler rispettare gli obblighi assunti dalla

precedente gerente, invitandola ad un incontro per risolvere stragiudizialmente

la vertenza (doc. N). Nei mesi successivi la signora T__________ ha restituito alla

AO 1 le insegne ed alcuni oggetti facenti parte dell¿inventario di proprietà di

quest¿ultima, negando però di essere tenuta agli obblighi assunti dalla signora

AP 1 (doc. G; doc. 1 e 2). Dal canto suo anche la signora AP 1 si rifiutò di

risarcire i danni alla AO 1 che quest¿ultima rivendicava a seguito di

inadempimento del contratto.

2.

Con petizione 1° dicembre 2003 la AO 1 ha chiesto la condanna in

solido di __________ T__________ e AP 1 al pagamento della somma di Fr.

32'500.- oltre interessi del 5 % a decorrere dal 15 agosto 2003. Per l¿attrice

entrambe le convenute sarebbero venute meno ai loro obblighi contrattuali,

cagionando ad essa un danno di Fr. 10'000.- a titolo di mancato guadagno per

non aver continuato ad acquistare caffè sino alla scadenza del contratto; di

Fr. 5'000.- per l¿utilizzo e l¿indebita appropriazione degli infissi delle

insegne dell¿esercizio pubblico, come pure di Fr. 17'500.- a titolo di parziale

restituzione della somma di Fr. 25'000.- versata a fondo perso dall¿attrice

all¿epoca della vendita dell¿inventario del bar.

Alla

petizione si sono opposte entrambe le convenute rilevando l¿una (la AP 1) di

aver ceduto il contratto alla sua subentrante, e l¿altra (la T__________) di

non aver mai assunto degli obblighi nei confronti dell¿attrice.

3.

Con sentenza 26 gennaio 2005 il Pretore ha respinto la petizione nei

confronti della signora __________ T__________, rilevando che dagli atti non

emergeva che costei avesse assunto gli obblighi contrattuali in essere fra la

signora AP 1 e la AO 1. Per il Pretore non è stata provata l¿esistenza di un

accordo fra il debitore precedente e l¿assuntore (assunzione di debito

interna), nonché del consenso del creditore per la liberazione della debitrice

originaria (assunzione di debito esterna). Dagli atti non risultava che la

signora __________ T__________ avesse effettivamente preso conoscenza del

contenuto e del tenore del contratto nel quale avrebbe dovuto subingredire. Di

conseguenza le inadempienze contrattuali che discendevano dal contratto

perfezionato fra la AO 1 e la signora AP 1 potevano essere addebitate solo a quest¿ultima.

Il Pretore l¿ha quindi condannata alla rifusione dei danni all¿attrice nella

misura di Fr. 30'509.-, composto di Fr. 16'875.- a titolo di parziale

restituzione del finanziamento per l¿acquisto dell¿inventario per aver

interrotto le relazioni contrattuali dopo 3 anni e 3 mesi; di Fr. 8'634.-- per

mancato guadagno per la cessata fornitura di caffè sino alla scadenza del

contratto e di Fr. 5'000.-- per il costo degli infissi.

4.

Contro il premesso giudizio la convenuta AP 1 si è aggravata in

appello, ponendo in evidenza che, diversamente da quanto è stato assunto dal

Pretore, dal contratto stipulato fra lei e la signora T__________ risultava insindacabilmente

che quest¿ultima aveva preso conoscenza degli impegni esistenti aventi per

oggetto la fornitura di birra e di caffè. Il suo patrocinatore si era

incontrato con la signora T__________ per ben 3 volte nel suo ufficio, prima di

firmare la predetta convenzione, ove ella era stata resa attenta nei dettagli

dell¿accordo anche in riferimento agli obblighi verso la AO 1. La conferma

dell¿accordo poteva essere desunta dal fatto che la signora T__________

continuò ad acquistare caffè dalla AO 1 per cinque mesi prima di sollevare

delle contestazioni. Soggiunge che nei rapporti commerciali è usuale che chi

subentra ad altri in un esercizio pubblico riprende i contratti pregressi.

Qualora tuttavia la signora T__________ non avesse capito la portata del

controverso contratto, costei avrebbe dovuto assumersene i rischi. Rispetto

all¿assunzione di debito esterna, la ricorrente osserva che il consenso della AO

1.

emerge in maniera chiara dall¿allegato introduttivo di causa, come pure dal

fatto che quest¿ultima aveva continuato le relazioni commerciali con la signora

T__________ dopo il subingresso. Le contestazioni successive si configurano

quindi in un abuso di diritto.

Con

tempestive osservazioni l¿attrice ha controdedotto che dagli atti non emerge

una dichiarazione di assunzione di debito da parte della signora T__________

riferita agli impegni che vincolavano la AO 1 all¿appellante. Per contro una

clausola esplicita di ripresa del contratto esisteva nella convenzione tra le

due signore ma essa era riferita alla sola locazione. Per quanto è dell¿assunzione

del debito esterna l¿attrice precisa che la premessa convenzione non le è mai

stata notificata essendo stata tenuta all¿oscuro delle trattative intercorse

fra la signora AP 1 e la signora T__________ aventi per oggetto la cessione

dell¿esercizio pubblico. Essa ha reagito alle inadempienze immediatamente

appena furono sostituite le insegne. Essa è stata posta davanti al fatto compiuto

e prima di liberare dai suoi obblighi la convenuta AP 1, avrebbe comunque

dovuto verificare la consistenza finanziaria della nuova debitrice, anche

perché le clausole contrattuali relative al subingresso non presuppongono un

simile automatismo. Invero la AP 1 avrebbe sottaciuto alla signora T__________i

il contenuto della convenzione del 27 settembre 1999 per evitare di mostrarle

gli aspetti economici di questo contratto.

5.

Nel caso in esame sia il Pretore che le parti hanno fatto

riferimento alle norme che regolano l¿assunzione di debito ai sensi degli art.

175.

segg. CO. Nondimeno la materia del contendere fra le parti non è limitata

all¿assunzione di un debito, ma alla cessione di un contratto - o di parte di

esso - con prestazioni corrispettive: obbligo di acquistare caffè e di

mantenere esposte delle insegne per una durata di dieci anni, da una parte, e

obbligo di fornire caffè a prezzi di listino dall¿altra parte per tutta la

durata del contratto (cfr. doc. A ad art. 3, 6, 7 e 9). Nell¿ordinamento

svizzero la cessione di un contratto non è una combinazione di cessione di

crediti e di assunzione di debiti, ma un contratto sui generis che, di regola,

non è sottoposto ad alcuna forma (TF 7 agosto 2001 inc. n.4P.124/2001 consid.

2d; Spirig, Zürcher Kommentar, Vorbemerkungen zu

Art. 175-183, n. 228 e 229, Probst, CR CO I, n. 18 ad art. 175-183, Bucher,

Schweizerisches Obligationenrecht, AT, IIa ed., pag. 592/593). La cessione del contratto comporta il trasferimento del negozio nel

suo complesso unitario di diritti e di obblighi, il cui trasferimento lascia

immutati gli elementi oggettivi del contratto e realizza soltanto una

sostituzione di uno dei soggetti (Reymond, La cession des contrats,

CEDIDAC N. 14, pag. 54).

La

cessione di un contratto è un negozio giuridico plurilaterale che postula

l¿intervento di tre soggetti: il cedente, il cessionario (colui che assume il

contratto con i relativi obblighi) e il contraente ceduto (contraente

originario). La cessione del contratto esige il consenso di tutti gli

interessati (Spirig, op. cit. n. 229) ed è escluso che una parte possa

imporre ad un¿altra l¿ingresso di un terzo nel negozio senza che vi sia stato

il necessario accordo espresso o per atti concludenti (Reymond, op. cit.,

pag. 48/49). Il consenso delle tre parti interessate può intervenire

simultaneamente, oppure mediante un accordo fra il cedente e il cessionario,

seguito dal successivo consenso del contraente ceduto. Tutte le combinazioni

sono però ipotizzabili e possibili, purché tutte le parti interessate abbiano

dato il loro assenso (Reymond, op. cit., pag. 49 con rif.). L¿onere di

provare il consenso di tutti e tre i contraenti compete a chi invoca la

cessione del contratto (SJZ 1989 pag. 143; Reymond, op. cit.,

pag. 50), ovvero, nel concreto caso oggetto di giudizio, all¿appellante.

Questa

diversa qualifica dell¿oggetto del contendere non modifica la sostanza del

quadro procedurale, perché il Pretore ha rimproverato alla convenuta AP 1 di

non essere riuscita a provare che la convenuta T__________ avesse assunto i

suoi obblighi nei confronti della AO 1 (assunzione di debito interna; art. 175

CO), come pure di non essere riuscita a dimostrare che la AO 1 avesse dato il

proprio assenso alla modifica con contestuale liberazione degli obblighi

assunti dalla cedente (assunzione di debito esterna; art. 176 CO). Di

conseguenza - anche se la giurisprudenza prevede un¿eccezione al principio ¿iura

novit curia¿ allorché il giudice si appresta a fondare la propria decisione su

una norma o un principio giuridico non evocati nella procedura anteriore e del

quale nessuna delle parti in causa si è avvalsa o poteva supporre l¿esistenza

con l¿obbligo per il giudice, in tal caso, di garantire il contraddittorio fra

le parti per assicurare loro il diritto di essere sentito ¿ non vi è violazione

di questo principio e non torna conto far esprimere al proposito perché la

qualificazione giuridica del contratto venuto in essere fra le parti non ha

alcun significato sostanziale, siccome le pretese della controparte non sono

dedotte da quella qualifica, bensì dal contenuto del contratto che è stato

perfezionato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 87 m. 13).

6.

L¿oggetto della lite consiste quindi nella questione di sapere se

tutte le parti (AP 1, T__________ e AO 1) hanno dato il loro accordo alla

cessione della convenzione 27 settembre 1999 (doc. A) dalla signora AP 1 alla

signora T__________, con particolare riferimento all¿obbligo di acquistare

caffè per dieci anni dalla conclusione del contratto (art. 3 e 6), nonché di

esporre delle insegne con la denominazione ¿__________¿ (art. 9). Dagli atti

emerge con chiarezza che l¿appellante ha dato il proprio assenso. Quello della

cessionaria (T__________) e del contraente ceduto (AO 1) sono contestati.

6.1

In presenza di un litigio sull¿interpretazione di un contratto, il

giudice deve dapprima sforzarsi di determinare la concorde e comune volontà

delle parti, senza soffermarsi sulle espressioni o le denominazioni inesatte di

cui si sono servite, sia per errore, sia per nascondere la vera natura della

convenzione (DTF 131 III 611 consid. 4.1.; 128 III 422 consid. 2.2). Nel

caso in esame non si può ricorrere ad un¿interpretazione soggettiva del

contratto, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti (DTF

129.

III 122), per sapere se la signora T__________ ha assunto gli obblighi che

discendevano dalla convenzione perfezionata il 27 settembre 1999 fra l¿appellante

e l¿appellata. Il doc. B dà atto che l¿acquirente (T__________) ha ¿preso

conoscenza degli impegni concernenti la fornitura di birra e di caffè¿

(art. 3), ma nulla dice intorno alla loro assunzione, diversamente da quanto è

stato precisato per il contratto di locazione, che è stato ripreso a decorrere

dal 1. gennaio 2003 (art. 5 della convenzione). La convenzione non fa neppure

cenno alla portata dell¿accordo. Parimenti l¿attrice ha negato un simile

assenso e non ha partecipato alle trattative concernenti la cessione

dell¿esercizio pubblico. Qualora, come in questo caso, non vi sono accertamenti

di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà

intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni

e i comportamenti delle parti secondo il principio dell¿affidamento (cosiddetta

interpretazione oggettiva), ossia secondo il senso che ogni parte poteva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell¿altra nella

situazione concreta (DTF 131 III 611 consid. 4.1.; 130 III 425 consid.

3.

; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3; 422 consid. 2.2).

6.2

Diversamente da quanto è stato addotto dall¿attrice e appellata, si

deve ragionevolmente ammettere il suo assenso per atti concludenti. Di regola

allorché in un contratto è prevista la possibilità di cedere il negozio, il

silenzio del contraente ceduto (contraente originario) deve valere quale

accettazione (Reymond, op. cit. pag. 48). Come si è detto qui sopra la

convenzione del 27 settembre 1999 prevedeva una simile eventualità. Nel corso

del gennaio 2003 l¿attrice era venuta a conoscenza del subingresso della

signora T__________ senza che fossero state mosse delle obiezioni in punto a

questa sostituzione. Anzi in data 2 gennaio 2003 l¿attrice aveva già infatti

fatturato alla signora T__________ una fornitura di caffè (doc. 3). Dalla

lettura della corrispondenza dei mesi successivi agli atti, si desume altresì

che l¿attrice rimproverava alla signora T__________ di essere stata

inadempiente nei suoi riguardi, posto che essa era subentrata, o quantomeno

aveva assunto gli obblighi contrattuali della signora AP 1 (doc. F e N). Nei

riguardi della signora T__________ è persino stata avviata una procedura

esecutiva (doc. H) ed è stata anche convenuta in giudizio. Se così stanno le

cose si deve ammettere che l¿attrice aveva dato il proprio assenso poiché, diversamente,

non avrebbe allora potuto opporle gli obblighi che discendevano dalla

convenzione del 27 settembre 1999.

6.3

Rimane da esaminare se anche la signora T__________ ha dato il

proprio accordo. Essa lo ha contestato tanto nel corso della causa quanto prima

che fosse introdotta la petizione (doc. G; doc. 1 e 2). La ricorrente sostiene

che la T__________ ha avuto tre incontri presso lo studio legale dell¿avv. R__________,

ove è stata resa edotta di tutti gli aspetti legati alla cessione del

contratto. Dalla testimonianza del legale dell¿appellante sembrerebbe che la

signora AP 1, in uno di questi incontri, aveva con sé i contratti relativi alla

fornitura di birra e di caffè, e che prima di firmare l¿avv. R__________

consigliò alla signora T__________ di informarsi intorno alla portata di questi

due negozi. Per il teste era comunque chiaro che la signora T__________ avrebbe

dovuto subingredire in entrambi i contratti di fornitura (cfr. verbale di

udienza 17 giugno 2004 avv. R__________ pag. 3). Queste dichiarazioni divergono

nondimeno da quelle riferite dall¿avv. D__________ (pure sentita come teste),

patrocinatrice della signora T__________, la quale ha negato che la signora AP

1.

disse alla signora T__________ dell¿esistenza di un contratto di fornitura di

caffè che poteva avere effetti vincolanti anche per la sua cliente. Stando alla

sua versione, la signora AP 1 le riferì, a sua richiesta, che con la AO 1 v¿era

solo un contratto orale, nel senso che periodicamente il fornitore si

presentava nell¿esercizio pubblico chiedendo se il gerente voleva acquistare

caffè. In presenza di dichiarazioni così divergenti e contrastanti, non è

possibile sapere se la signora T__________ diede il proprio assenso per

assumere gli obblighi che discendevano dalla convenzione del 27 settembre 1999.

Anche il fatto che quest¿ultima abbia continuato ad acquistare caffè per

qualche mese dall¿attrice non è né decisivo, né concludente, se essa non si

sentiva obbligata. A questa circostanza si aggiunge il fatto, come ha rilevato

il Pretore, che l¿audizione dell¿avvocato di una parte lascia perplessi. Il suo

valore probatorio è comunque assai scarso in considerazione dell¿evidente

interesse che ha nella lite. Della sua testimonianza se ne potrebbe tenere

conto solo nella misura in cui le sue dichiarazioni vengono riferite contro

l¿interesse del cliente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 228 n. 717).

Le critiche che l¿appellante muove al Pretore per non aver considerato le

dichiarazioni testimoniali del suo patrocinatore sono quindi infondate, perché

tali dichiarazioni sono inservibili per il giudizio. Anzi, dagli atti non

risulta che la signora AP 1 abbia mostrato il contratto litigioso alla signora

T__________, né risulta che ella l¿abbia resa edotta su un punto così

importante per le trattative. Dalle dichiarazioni dei due legali sembrerebbe

invero che la signora T__________ sia stata invitata a prendere contatto con la

AO 1, la quale nondimeno afferma di non aver mai partecipato alle trattative,

né di essere stata contattata dalla signora T__________ per discutere od

ottenere informazioni su questi aspetti.

Non si

può neppure condividere l¿ulteriore tesi dell¿appellante, per la quale è d¿uso

che colui che riprende un esercizio pubblico assuma tutti gli obblighi del

predecessore. Spettava semmai ancora una volta all¿appellante provare simili

usi, anche se v¿è da dubitare che ne esistano. In presenza di una cessione di

un contratto di fornitura di merce, le parti devono essere perfettamente a

conoscenza di tutti i punti essenziali, specie in relazione ai prezzi, alla

durata e alle condizioni relative all¿obbligo di restituire dei finanziamenti effettuati

a fondo perso nel caso di disattenzione degli obblighi contrattuali. Dagli atti

non traspare che la signora T__________ sia stata informata su questi aspetti.

Da ciò non si può neppure pretendere che essa abbia dato il proprio assenso per

la ripresa di obblighi dei quali non conosceva neppure l¿esistenza.

6.4

Ne

discende che il contratto in questione non è stato ceduto percui ne è ancora

responsabile e ne risponde la sola convenuta AP 1

7.

L¿appellante nel suo gravame non ha mosso alcun rimprovero al

Pretore sul calcolo del danno, per cui a questa Camera, in assenza di

contestazioni, non corre l¿obbligo di riesaminare ed eventualmente rivedere

questo punto della sentenza impugnata.

8.

Da quanto precede si deve concludere per la reiezione

dell¿appello e per la conseguente conferma della sentenza del Pretore. Le spese

e la tassa di giustizia in sede di appello seguono la soccombenza dell¿appellante.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l¿art. 148 CPC e la

vigente LTG

dichiara e pronuncia:

1.

L¿appello

14.

febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia Fr. 450.-

b) spese Fr.

50.

-

totale Fr.

500.

-

già

anticipate dall¿appellante, restano a suo carico, con l¿obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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