12.2005.46
Contratto di appalto, garanzia per difetti e tempestività della notifica in caso di lavori sospesi senza consegna dell'opera, momento in cui far valere la compensazione delle pretese
13 giugno 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
12.2005.46
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto, garanzia per difetti e tempestività della notifica in caso di lavori sospesi senza consegna dell'opera, momento in cui far valere la compensazione delle pretese
COMPENSAZIONE
CONSEGNA DELL'OPERA
ECCEZIONE
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 124 cpv. 1 CO
art. 367 CO
art. 370 CO
art. 170 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.46
Lugano
13 giugno
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.98
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 24
settembre 2002 da
AA 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con la
quale l¿attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
22'671.95 quale risarcimento delle spese per la riparazione del sottotetto
difettoso da lei fornito e dei danni che ne sono derivati, oltre al rigetto
dell¿opposizione interposta al PE n. __________ dell¿UE di Mendrisio oltre
interessi al 5% dal 6 marzo 2002, domande alle quali si è opposta la convenuta
e che il Pretore ha accolto per fr. 17'321.95 oltre interessi al 5% dal 6 marzo
2002 con sentenza 24 gennaio 2005;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 16 febbraio 2005 chiede in
riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
l'attore propone nelle sue osservazioni del 15 marzo 2005 di respingere il
gravame e con appello adesivo postula in riforma della sentenza pretorile
l¿accoglimento della petizione per l¿importo di fr. 22'321.95, una diversa
ripartizione degli oneri processuali e l¿aumento a fr. 2'950.- delle ripetibili
di prima sede;
appello
adesivo che la convenuta propone di respingere con le osservazioni del 2 maggio
2005;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
Considerato
in fatto: A. AA 1 ha concluso il 13 maggio 1998 con la ditta AP 1 un contratto
di appalto per l¿esecuzione di opere da carpentiere, copritetto e lattoniere (posa
di un nuovo tetto) nell¿ambito della riattazione di una palazzina di sua
proprietà in via Z__________ a P__________, per il prezzo a corpo di fr.
50'000.- (doc. A e B). La ditta appaltatrice ha eseguito una parte dei lavori
nell¿estate del 1998 e il 1° marzo 1999 ha inviato una fattura parziale di fr.
49'730.- per le opere già eseguite (doc. C). I lavori sono ripresi il 29 aprile
1999 e l¿11 maggio 1999 la ditta AP 1 ha comunicato con raccomandata al
committente la fine dei lavori contrattualmente previsti, chiedendo il
pagamento della fattura finale (doc. E, 2). Lo studio di architettura S__________
ha comunicato alla ditta AP 1 con fax del 10 giugno 1999 la presenza di
un¿infiltrazione di acqua nelle facciate, chiedendo di intervenire per ovviare
al difetto (doc. F). La ditta appaltatrice ha rifiutato a più riprese la
propria responsabilità e non ha dato seguito all¿invito di riparare il difetto
(doc. H a O). Il committente ha fatto eseguire una perizia a futura memoria
(inc. DI.1999.939 della Pretura di Lugano, sezione 3), rassegnata nell¿aprile
2000 e di fronte al rifiuto dell¿appaltatrice di riparare il danno ha
incaricato un¿altra ditta di provvedere alla pulizia delle tegole e alla
sistemazione del sottotetto (doc. V) e ha fatto riparare i danni riscontrati
dal perito alle facciate e all¿interno dell¿edificio. L¿8 aprile 2002 ha fatto
spiccare nei confronti della ditta AP 1 il PE n. __________ per fr. 22'761.95,
al quale l¿escussa ha interposto opposizione (doc. FF).
B. Con
petizione del 24 settembre 2002 AA 1 ha convenuto in giudizio davanti alla
Pretura di Mendrisio-Nord la ditta AP 1, chiedendone la condanna al pagamento
di fr. 22'671.95 quale risarcimento delle spese per la riparazione del
sottotetto difettoso e dei danni che ne sono derivati, oltre al rigetto
dell¿opposizione interposta al PE n. __________ dell¿UE di M__________. La
ditta convenuta si è opposta alla petizione con la risposta del 28 novembre
2002. Nella replica del 13 gennaio 2003 e nella duplica del 17 febbraio 2003 le
parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie domande di giudizio. Esperita
l¿istruttoria, al dibattimento finale del 12 ottobre 2004 attore e convenuta
hanno confermato le proprie posizioni, sulla scorta dei memoriali scritti
scambiati all¿udienza.
C. Statuendo
il 24 gennaio 2005, in parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha
condannato la convenuta a versare all'attore fr. 17'321.95 oltre interessi al
5% dal 6 marzo 2002 e per tale importo ha respinto l¿opposizione interposta al
PE n. __________. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese sono state
poste a carico della convenuta per ¾ e a carico dell¿attore per ¼, con diritto
per quest¿ultimo di ricevere un¿indennità per ripetibili di fr. 1'300.-.
D. La
ditta AP 1 è insorta con un appello del 16 febbraio 2005, con il quale chiede
in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione, protestando
spese e ripetibili. AA 1 ha proposto con le osservazioni del 15 marzo 2005 di
respingere l'appello e con gravame adesivo ha postulato l¿accoglimento della
petizione per fr. 22'321.95, una diversa ripartizione degli oneri processuali e
l¿assegnazione di un¿indennità di fr. 2'950.- per ripetibili. La convenuta ha
proposto il 2 maggio 2005 di respingere l¿appello adesivo.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto che l¿opera prevista contrattualmente era stata
consegnata il 10 maggio 1999, poiché la posa del tetto era avvenuta nell¿estate
1998 e quella dei pluviali era stata ultimata il 10 maggio 1999 (doc. I). Egli
ha ammesso che lo scritto 10 giugno 1999 dell¿arch. M__________ S__________
costituiva una valida e tempestiva notifica dei difetti, viste le circostanze
del cantiere, in particolare il fatto che le facciate erano completamente avvolte
dai ponteggi e che il proprietario doveva avere il tempo di riflessione
necessario per decidere a quale artigiano rivolgersi per far valere la garanzia.
Il Pretore ha poi constatato che il committente aveva esercitato il diritto
alla riparazione gratuita dell¿opera assegnando all¿imprenditrice un termine
per l¿eliminazione dei difetti, decorso infruttuoso, e che aveva dunque il
diritto di incaricare un terzo della riparazione a spese della convenuta. Il
primo giudice ha anche rilevato che l¿attore aveva provato l¿esistenza di
macchie di umidità sulle facciate esterne derivanti dalle infiltrazioni dal
tetto, così come la colpa da parte dell¿appaltatrice, che non ha potuto
discolparsi e dimostrare che il danno era dovuto a interventi di terzi.
Accertato che il danno alle facciate derivava dalla difettosità dei lavori
eseguiti dalla convenuta, in particolare dalla presenza di sporcizia e di un taglio
nel sottotetto, il Pretore lo ha quantificato in fr. 19'871.95 (fr. 13'250.-
per l¿eliminazione del danno alle pareti, doc. Z, fr. 4'578.35 e fr. 350.- per
la prova a futura memoria, fr. 1'693.60 per le spese legali) e ha quindi
stabilito in fr. 22'321.95 il credito complessivo dell¿attore, dovendosi
aggiungere all¿importo necessario per la riparazione del danno quello di fr.
2'450.- per la riparazione dell¿opera. Il primo giudice ha poi esaminato la
pretesa di fr. 6'700.- per il saldo dei lavori, posta in compensazione dalla
convenuta, e l¿ha accolta per fr. 5'000.-, così che ha accordato all¿attore
l¿importo di fr. 17'321.95 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2002 e per tale
importo ha respinto l¿opposizione interposta al PE n. __________.
Sull¿appello
principale
2. La
convenuta rimprovera al Pretore di aver erroneamente ammesso l¿esistenza di un
difetto dell¿opera, nonostante la prova a futura memoria abbia dimostrato che
vi sono stati sul tetto interventi di terzi in epoca successiva alla consegna,
e ribadisce di non essere responsabile delle cause del danno esposte dal
perito. Essa sostiene in particolare che spetta al proprietario sorvegliare il
cantiere e impedire ad altri artigiani di danneggiare l¿opera già eseguita e
declina ogni responsabilità per il taglio riscontrato nel sottotetto, evidente
atto di vandalismo a opera di terzi. L¿appellante ritiene di aver consegnato
l¿opera nel luglio 1998 e considera tardiva la notifica dei difetti, anche
perché la presenza dei ponteggi sulle facciate non impediva di vedere le pareti
e quindi di constatare l¿esistenza di eventuali macchie. Respinge di
conseguenza la propria responsabilità per i danni verificatisi successivamente
e chiede la reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili.
3. L¿art.
367 CO dispone che, consegnata l¿opera al committente, questi la deve
verificare appena lo consenta l¿ordinario corso degli affari e segnalarne
all¿appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la
consegna, il committente è tenuto a darne avviso all¿appaltatore tosto che
siano stati scoperti, altrimenti l¿opera si ritiene approvata nonostante i
difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il
committente è tenuto a notificare i difetti va determinata tenendo conto delle
specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand CO, n. 17 ad
art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v¿è il rischio
che l¿attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre
negli altri casi la valutazione circa l¿adeguatezza del tempo di reazione può
avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la
posizione del committente (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2175; Chaix, op. cit., no 17 ad art. 370 CO). La notifica del
difetto non è subordinata ad alcuna forma (Rep. 1993 pag. 200 consid. 3) ma la
giurisprudenza del Tribunale federale tende a interpretare restrittivamente
questo termine (DTF 107 II 176; Chaix,
op. cit., n. 16 ad art. 370) anche se taluni autori consigliano di applicare in
modo più flessibile l¿art. 370 cpv. 3 CO e nel dubbio di decidere in favore del
committente (Gauch, Le contrat
d¿entreprise, Zurigo 1999, n. 2181). La giurisprudenza ha in particolare precisato
che un termine di 20 giorni (Rep. 1993 pag. 200 consid. 4) o di tre settimane
(DTF 118 II 148 con riferimento alla DTF 107 II 176 in relazione ad
infiltrazioni d¿acqua in un¿abitazione) è già troppo lungo e comporta la
decadenza dei diritti alla garanzia (idem 5 settimane nel caso di un vizio alla
facciata di un edificio; DTF 118 II 148; Gauch,
op. cit., n. 2181).
Il dovere
di verifica e di notifica dei difetti nasce quando l¿opera viene consegnata
(art. 367 cpv. 1 CO; DTF 117 II 264 consid. 2a; Gauch, op. cit., n.
2109), ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto siano
stati eseguiti (Chaix, op. cit.,
n. 4 ad art. 367; Gauch, op.
cit., n. 100). Un¿opera non ancora terminata non può essere né consegnata né
ricevuta (Gauch, op. cit., n.
101) e il committente non ha alcun obbligo di verifica e di notifica dei
difetti prima della consegna (Gauch,
op. cit., n. 2109; Chaix, op.
cit., n. 4 ad art. 367), a meno che le parti abbiano convenuto una consegna a
tappe (Gauch, op. cit., n. 2466).
4. L¿appellante
sostiene che la notifica dei difetti è tardiva poiché essa ha consegnato
l¿opera già nel luglio 1998. A quel momento l¿opera non corrispondeva tuttavia ancora
a quanto previsto dall¿offerta (doc. A) accettata dal committente (doc. B),
tanto che rimanevano da posare i pluviali (doc. C, D), portati a compimento
solo l¿11 maggio 1999, come si evince dalla formale notifica dell¿appaltatrice
(doc. E, 2). Le parti si erano quindi accordate per differire i lavori da
lattoniere, dal momento che i pluviali, vale a dire i collegamenti verticali
fra la gronda e la canalizzazione, vengono posati dopo il rifacimento delle
facciate (deposizione 29 gennaio 2004 dell¿architetto D__________, pag. 15). Non
è contestato che la notifica dei difetti è avvenuta il 10 giugno 1999 (doc. F),
quando l¿architetto ha segnalato all¿appaltatrice la presenza di infiltrazioni
d¿acqua nel sottogronda di legno e nelle facciate. Per determinare se tale
notifica dei difetti era tempestiva, occorre dunque accertare quando il
committente ha potuto constatare la presenza dei difetti accertati poi dalla
perizia a futura memoria (doc. Z). Gli architetti intervenuti sul cantiere non
hanno potuto precisare la data alla quale il committente ha scoperto le
infiltrazioni (deposizione D__________ __________), ma l¿hanno situata al
periodo successivo allo smontaggio dei ponteggi, che secondo il fax dell¿11
giugno 1999 inviato dall¿architetto all¿appaltatrice è avvenuto il 4 giugno
1999 (doc. H). L¿arch. M__________ S__________ ha precisato che al momento
dello smontaggio dei ponteggi le facciate non presentavano difetti (deposizione
17 settembre 2003) e che il committente si è lamentato solo in seguito. Ne
deriva che tra lo smontaggio dei ponteggi ¿ il 4 giugno 1999 ¿ l¿apparizione
dei difetti e la notifica è trascorsa appena una settimana, di modo che
l¿annuncio dei difetti è da considerare tempestivo, a prescindere dalla data
della consegna dell¿opera.
5. Secondo
la convenuta la responsabilità del danno constatato non può esserle addebitata,
dal momento che le cause delle infiltrazioni sono da ricondurre a svariate
cause, tra le quali atti vandalici e incuria di terzi sul cantiere in epoca
posteriore alla consegna. Il perito che si è espresso nella procedura relativa
alla prova a futura memoria ha chiaramente fatto risalire l¿origine delle
infiltrazioni di acqua al tetto, in particolare alla presenza di sporcizia sotto
la falda del tetto, nelle canalette tra una tegola e l¿altra, e al taglio del
sottotetto (pag. 9 e 11 della perizia, pag. 5 del complemento di perizia
dell¿aprile 2000). Essa sostiene che sia la sporcizia sia il taglio nel
sottotetto sono opera di terzi intervenuti dopo di lei e che spettava al
committente sorvegliare il cantiere e impedire vandalismi, motivo per cui essa
rifiuta ogni responsabilità. A torto. Come ammette l¿appellante, non è
possibile determinare né chi ha tagliato il sottotetto né in quale momento ciò
sia avvenuto. In simili circostanze il solo fatto che tramite i ponteggi
chiunque avrebbe potuto accedere al tetto non prova l¿intervento vandalico di
terzi. D¿altra parte, la consegna dell¿opera conforme al contratto è avvenuta
l¿11 maggio 1999 e fino a tale data l¿opera è rimasta sotto la responsabilità
dell¿appaltatrice (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4036 pag. 590), che ne risponde,
avendo l¿obbligo di prendere tutte le misure per conservarla (Tercier,
op. cit., n. 4039 pag. 591). Ne deriva che l¿appellante non ha potuto
discolparsi per la presenza del difetto riscontrato nell¿opera da lei fornita e
che è stato causa del danno descritto nella prova a futura memoria (inc. rich.
I, doc. Z), come esposto con pertinenza dal primo giudice. L¿appello si rivela
dunque votato all¿insuccesso.
Sull¿appello
adesivo
6. Nel proprio appello adesivo l¿attore chiede l¿accoglimento
della petizione per fr. 22'321.95. Egli adduce che la convenuta non ha fatto valere
in modo esplicito l¿eccezione di compensazione con l¿importo residuo del saldo
della propria fattura, che egli ha in ogni modo pagato e produce agli atti i
documenti che attestano l¿avvenuto pagamento dell¿importo dovuto quali doc. NN,
chiedendo al Tribunale d¿appello di ordinarne d¿ufficio l¿assunzione agli atti
e sempre d¿ufficio di assumere la prova dell¿interrogatorio formale dei
titolari della convenuta sui pagamenti ricevuti. L¿appellante adesivo postula inoltre
un¿indennità per ripetibili di prima sede di fr. 2'950.-, sia per tener conto
della sua limitata soccombenza rispetto alla domanda di petizione, sia del
fatto che l¿aliquota minima della tariffa scelta dal primo giudice (8%) non si
giustifica per le numerose udienze in Pretura, l¿abbondante scambio di allegati
e di documentazione e l¿audizione di sette testimoni. L¿attore chiede quindi
che l¿indennità per ripetibili sia calcolata sulla base di un¿aliquota del 13%
del valore di causa
7. In sede
di appello è esclusa la possibilità di addurre nuove prove (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC). L¿appellante adesivo invoca la facoltà d¿indagine del giudice
prevista all¿art. 322 CPC, ma la norma non si applica ai documenti, e i doc. NN
vanno quindi espunti dagli atti e ritornati al mittente. Non vi è poi motivo di
procedere in questa sede all¿interrogatorio formale dei soci della convenuta,
da un lato perché inutile ai fini del giudizio, come si vedrà in seguito, e
dall¿altro perché l¿attore medesimo aveva rinunciato all¿assunzione di tale
prova, da lui chiesta negli allegati scritti.
8. Nella
fattispecie il Pretore, dopo aver determinato in fr. 22'321.95 l¿importo dovuto
all¿attore, ha dedotto il saldo della fattura vantato dalla convenuta, in fr.
5'000.-, per il motivo che nelle argomentazioni di quest¿ultima si poteva
ravvisare l¿intenzione di porre in compensazione il proprio credito (sentenza
impugnata, pag. 16 e 17). Il primo giudice si riferisce alla duplica del 17
febbraio 2003, dove la convenuta ha affermato ¿pertanto la ditta AP 1 vanta a
tutt¿oggi un credito di almeno fr. 6'700.- che l¿attrice dovrà evidentemente
solvere. In effetti dalla fattura 11 maggio 1999 per fr. 51'700.- sono stati
versati acconti per fr. 45'000.-, mancando quindi a saldo fr. 6'700.-¿. Nelle
proprie domande di causa la convenuta si è opposta a ogni e qualsiasi pretesa
dell¿attore e non ha fatto valere nemmeno in via eventuale la compensazione,
che deve essere esplicita ai sensi dell¿art. 124 cpv. 1 CO, ancorché non
abbisogni di forma particolare. La dichiarazione di compensazione è stata di
fatto presentata con le osservazioni all¿appello adesivo del 2 maggio 2005.
Tanto basta all¿esercizio del diritto alla compensazione nel diritto federale (Jeandin,
in: Commentaire Romand CO, n. 4 ad art. 124 CO), ma ciò non toglie che la
dichiarazione è tardiva dal profilo del diritto cantonale, poiché le eccezioni di
merito devono essere presentate negli allegati introduttivi in termini
espliciti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 170). La
compensazione con il saldo di fr. 5'000.- sulla fattura della convenuta non può
dunque essere considerata ai fini del giudizio. L¿appello adesivo è dunque
provvisto di buon diritto per quel che concerne la compensazione e la petizione
deve accolta nella misura di fr. 22'321.95.
9. L¿attore
chiede di porre a carico della convenuta l¿integralità delle spese processuali
secondo il criterio della soccombenza sancito dall¿art. 148 cpv. 1 CPC.
L¿appello adesivo è fondato su questo punto, dal momento che la petizione è
stata accolta pressoché integralmente, per fr. 22'321.95 di fronte a una
domanda di causa di fr. 22'671.95, di modo che la convenuta sopporterà tutti
gli oneri processuali. L¿attore rivendica inoltre l¿attribuzione di
un¿indennità per ripetibili di fr. 2'950.-, dolendosi del fatto che il Pretore
ha applicato l¿aliquota minima (8%) prevista dalla tariffa dell¿Ordine degli
avvocati per il valore litigioso della causa, mentre si giustifica invece in
concreto l¿aliquota massima del 13%, in considerazione dell¿abbondante scambio
di allegati, della documentazione e dell¿audizione di sette testimoni. Per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile
unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se
gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa
applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Per
valori compresi tra i 10'000.- e i fr. 50'000.- l¿art. 9 TOA prevede un¿aliquota
dall¿8% al 15%. Il Pretore è quindi rimasto entro i limiti della tariffa
applicabile, come del resto ammette l¿appellante adesivo, e il suo giudizio
sfugge alla censura, tanto più che la causa non presentava difficoltà
giuridiche o fattuali particolari. Tenuto conto della pressoché totale
soccombenza della convenuta, in ogni modo, l¿indennità per ripetibili dovuta
all¿attore sarà di fr. 1'800.-.
10. Da
quanto sopra discende che l¿appello deve essere respinto mentre l¿appello adesivo
può essere accolto per quel che concerne la compensazione e la ripartizione
degli oneri processuali. Gli oneri processuali di appello seguono la
soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati l¿art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L¿appello
16 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
450.
-
da
anticiparsi dall¿appellante, sono poste a suo carico, con l¿obbligo di
rifondere alla controparte fr. 800.- per ripetibili di appello.
III. L¿appello
adesivo 15 marzo 2005 di AA 1 è parzialmente accolto e la sentenza 24 gennaio
2005.
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
1.
La petizione 24 settembre 2002 di AA 1 è
parzialmente accolta e la ditta AP 1, __________ è tenuta a versare a AA 1
l¿importo di fr. 22'321.95 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2002.
2.
L¿opposizione
interposta al PE n. __________ di data 8.4.2002 dell¿Ufficio esecuzione di __________
è rigettata in via definitiva limitatamente all¿importo di fr. 22'321.95 oltre
interessi al 5% dal 6 marzo 2002.
3.
Le
spese di fr. 400.- e la tassa di giustizia di fr. 1'000.- sono a carico della
ditta AP 1, che rifonderà a AA 1 fr. 1'800.- per ripetibili.
IV. Le
spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
250.
-
da
anticiparsi dall¿appellante adesivo, sono poste a carico della convenuta nella
misura di 9/10 e a carico dell¿attore per 1/10. La convenuta rifonderà
all¿attore fr. 300.- per ripetibili ridotte di appello adesivo.
V. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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