Lexipedia

Decisione

12.2005.47

opposizione a domanda di exequatur - tempestività - sospensione dei termini

25 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.47

Data decisione, Autorità:

25.02.2005, IICCA

Titolo:

opposizione a domanda di exequatur - tempestività - sospensione dei termini

FERIE

RICONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE

art. 40 CL

art. 132 CPC-TI

art. 369 cpv. 3 CPC-TI

art. 513c cpv. 2 CPC-TI

art. 513c cpv. 3 CPC-TI

Incarto n.

12.2005.47

Lugano

25 febbraio

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. CN.2004.1011

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 1°

dicembre 2004 da

IS 1

IS 2

entrambi rappr. dallo RA 1

contro

CO 1

rappr. dall’ RA

2

con la quale è stato chiesto di dichiarare esecutive, secondo

la Convenzione di Lugano (CL), le decisioni pronunciate dalla High Court of

Justice, Chancery Division, Londra in data 10 dicembre 1998 e 17 dicembre 1999

nei confronti dell’avv. CO 1 limitatamente ad un importo di Fr. 20'000'000.- e

che il Segretario Assessore, con decisione 6 dicembre 2004, ha respinto.

Ed ora sull’opposizione promossa con allegato 22

febbraio 2005 dagli istanti, ai sensi degli art. 40 CL e 513c CPC, con la quale

si chiede di annullare la decisione del primo giudice, di dichiarare di

conseguenza esecutive le sentenze pronunciate dalla High Court of Justice,

Chancery Division, Londra e di ordinare misure conservative come all’art. 39

CL.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti

prodotti.

considerato

in fatto ed in diritto

che, per l’art. 40 CL, quando la domanda di esecutività di una

decisione resa in uno Stato contraente viene respinta, l’istante può proporre

opposizione (nel senso di ricorrere) al Tribunale cantonale senza che, al

proposito, la CL preveda un qualsiasi termine;

che,

ritenuto come il silenzio della CL sul termine per proporre opposizione nei

confronti della decisione che nega l’exequatur sia da interpretare nel senso

che spetta al diritto nazionale indicare tale termine (cfr. Donzallaz,

La Convention de Lugano, n. 4197 e seg.; Messaggio del CS 4011 del 13 ottobre

1992 n. II 3 in fine), il legislatore ticinese, all’art. 513c cpv. 3 CPC, lo ha

fissato in due mesi dall’intimazione della decisione del primo giudice;

che,

inoltre, l’art. 513c cpv. 2 CPC prescrive che la procedura d’opposizione -

lasciata la sua regolamentazione alla discrezione degli Stati contraenti (Donzallaz,

op. cit., n. 3921) - sia retta dalle norme della procedura contenziosa di

camera di consiglio degli art. 361 e seg. CPC;

che

l’art. 369 cpv. 3 CPC prevede che la trattazione delle vertenze di camera di

consiglio non è sospesa dalle ferie e di conseguenza il termine per proporre l’opposizione

dell’art. 513c cpv. 3 CPC (che è parificabile a quello per ricorrere

nell’ambito di procedure di camera di consiglio) non può venir prolungato per

effetto delle ferie giudiziarie, previste all’art. 133 CPC, come indica l’art.

132 CPC, essendo precisamente e diversamente disposto;

che,

avendo gli opponenti ricevuto la decisione del primo giudice il giorno 7

dicembre 2004 (doc. HH), il termine di due mesi iniziava a decorrere il

successivo 8 dicembre per spirare il corrispondente giorno di due mesi dopo,

ossia l’8 febbraio 2005 (art. 131 cpv. 2 CPC);

che

l’opposizione inoltrata il 22 febbraio 2005 - che gli opponenti ritengono

tempestiva proprio per l’effetto delle ferie natalizie che però, come visto,

non possono essere tenute in considerazione - è di conseguenza tardiva e, come

tale, irricevibile;

che non

torna conto, in simile situazione, intimare l’allegato di opposizione alla

controparte e convocarla, con gli opponenti, all’udienza di discussione come

all’art. 363 CPC;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1.L’opposizione ex art. 40 CL e 513c CPC

presentata, in data 22 febbraio 2005, da IS 1 e IS 2 nei confronti della

decisione 6 dicembre 2004 della Pretura di Lugano, sez. 5 (inc. no.

CN.2004.1011) è irricevibile perché tardiva.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-) sono a

carico degli opponenti.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, sez. 5.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster