12.2005.47
opposizione a domanda di exequatur - tempestività - sospensione dei termini
25 febbraio 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.47
Data decisione, Autorità:
25.02.2005, IICCA
Titolo:
opposizione a domanda di exequatur - tempestività - sospensione dei termini
FERIE
RICONOSCIMENTO
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 40 CL
art. 132 CPC-TI
art. 369 cpv. 3 CPC-TI
art. 513c cpv. 2 CPC-TI
art. 513c cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.47
Lugano
25 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CN.2004.1011
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 1°
dicembre 2004 da
IS 1
IS 2
entrambi rappr. dallo RA 1
contro
CO 1
rappr. dall’ RA
2
con la quale è stato chiesto di dichiarare esecutive, secondo
la Convenzione di Lugano (CL), le decisioni pronunciate dalla High Court of
Justice, Chancery Division, Londra in data 10 dicembre 1998 e 17 dicembre 1999
nei confronti dell’avv. CO 1 limitatamente ad un importo di Fr. 20'000'000.- e
che il Segretario Assessore, con decisione 6 dicembre 2004, ha respinto.
Ed ora sull’opposizione promossa con allegato 22
febbraio 2005 dagli istanti, ai sensi degli art. 40 CL e 513c CPC, con la quale
si chiede di annullare la decisione del primo giudice, di dichiarare di
conseguenza esecutive le sentenze pronunciate dalla High Court of Justice,
Chancery Division, Londra e di ordinare misure conservative come all’art. 39
CL.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti.
considerato
in fatto ed in diritto
che, per l’art. 40 CL, quando la domanda di esecutività di una
decisione resa in uno Stato contraente viene respinta, l’istante può proporre
opposizione (nel senso di ricorrere) al Tribunale cantonale senza che, al
proposito, la CL preveda un qualsiasi termine;
che,
ritenuto come il silenzio della CL sul termine per proporre opposizione nei
confronti della decisione che nega l’exequatur sia da interpretare nel senso
che spetta al diritto nazionale indicare tale termine (cfr. Donzallaz,
La Convention de Lugano, n. 4197 e seg.; Messaggio del CS 4011 del 13 ottobre
1992 n. II 3 in fine), il legislatore ticinese, all’art. 513c cpv. 3 CPC, lo ha
fissato in due mesi dall’intimazione della decisione del primo giudice;
che,
inoltre, l’art. 513c cpv. 2 CPC prescrive che la procedura d’opposizione -
lasciata la sua regolamentazione alla discrezione degli Stati contraenti (Donzallaz,
op. cit., n. 3921) - sia retta dalle norme della procedura contenziosa di
camera di consiglio degli art. 361 e seg. CPC;
che
l’art. 369 cpv. 3 CPC prevede che la trattazione delle vertenze di camera di
consiglio non è sospesa dalle ferie e di conseguenza il termine per proporre l’opposizione
dell’art. 513c cpv. 3 CPC (che è parificabile a quello per ricorrere
nell’ambito di procedure di camera di consiglio) non può venir prolungato per
effetto delle ferie giudiziarie, previste all’art. 133 CPC, come indica l’art.
132 CPC, essendo precisamente e diversamente disposto;
che,
avendo gli opponenti ricevuto la decisione del primo giudice il giorno 7
dicembre 2004 (doc. HH), il termine di due mesi iniziava a decorrere il
successivo 8 dicembre per spirare il corrispondente giorno di due mesi dopo,
ossia l’8 febbraio 2005 (art. 131 cpv. 2 CPC);
che
l’opposizione inoltrata il 22 febbraio 2005 - che gli opponenti ritengono
tempestiva proprio per l’effetto delle ferie natalizie che però, come visto,
non possono essere tenute in considerazione - è di conseguenza tardiva e, come
tale, irricevibile;
che non
torna conto, in simile situazione, intimare l’allegato di opposizione alla
controparte e convocarla, con gli opponenti, all’udienza di discussione come
all’art. 363 CPC;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1.L’opposizione ex art. 40 CL e 513c CPC
presentata, in data 22 febbraio 2005, da IS 1 e IS 2 nei confronti della
decisione 6 dicembre 2004 della Pretura di Lugano, sez. 5 (inc. no.
CN.2004.1011) è irricevibile perché tardiva.
Considerandi
2.
La
tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-) sono a
carico degli opponenti.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 5.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster