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Decisione

12.2005.48

appello irricevibile

23 febbraio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.48

Data decisione, Autorità:

23.02.2005, IICCA

Titolo:

appello irricevibile

APPELLO

art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI

Incarto n.

12.2005.48

Lugano

23 febbraio 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.651

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 7

ottobre 2004 da

AO 1

contro

AP 1

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'222.05

oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande che il convenuto, precluso in

causa, non ha contestato, e che il Pretore con sentenza 7 febbraio 2005 ha

integralmente accolto;

ed ora

sullo scritto 16 febbraio 2005 della parte convenuta;

mentre la

controparte non è stata invitata presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

lo scritto 16 febbraio 2005, che qui ci occupa, il convenuto dichiara di contestare

integralmente le accuse presentate dall’attrice, rileva di non aver presenziato

all’udienza preliminare siccome il suo grave stato di salute non glielo

permetteva, osserva come la sua situazione finanziaria non gli consenta di

farsi rappresentare da un legale, essendo nullatenente, in carenza beni,

inabile al lavoro al 100% e non disponendo di alcuna fonte di reddito

dall’aprile 2000, e adduce infine, per le medesime ragioni, di non essere

assolutamente in grado di far fronte al pagamento dell’importo e delle spese

giudiziarie posti a suo carico con il giudizio pretorile;

che lo

scritto in questione (recte: appello) può senz’altro essere evaso già

nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di

intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che in

effetti il convenuto non indica in alcun modo, contravvenendo con ciò al

disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, per quali ragioni di

fatto e di diritto il giudizio di prime cure, che lo condannava al pagamento dello

scoperto risultante dall’utilizzo della carta __________ ed alla rifusione

delle spese giudiziarie come pure delle ripetibili, sarebbe errato e dunque da

riformare, non essendo evidentemente sufficiente, a tale scopo, il solo fatto che

egli abbia contestato, per la prima volta in questa sede (e quindi

irritualmente, cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) ed oltretutto solo genericamente,

le argomentazioni formulate a suo tempo dall’attrice;

che le

ulteriori circostanze evocate dal convenuto, oltretutto nemmeno provate, sia

quelle in merito al suo stato di salute sia quelle riguardanti la sua precaria

situazione finanziaria, sono a loro volta ininfluenti, non essendo in ogni caso

tali da comportare la modifica del primo giudizio;

che in

tali circostanze l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile,

ritenuto che, stante la particolarità della fattispecie, non si ritiene di caricare

all’appellante tassa di giustizia o spese;

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

1. Lo scritto (recte: appello) 16 febbraio 2005 di __________ AP 1 è

irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese e non si attribuiscono

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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