12.2005.48
appello irricevibile
23 febbraio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.48
Data decisione, Autorità:
23.02.2005, IICCA
Titolo:
appello irricevibile
APPELLO
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
12.2005.48
Lugano
23 febbraio 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.651
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 7
ottobre 2004 da
AO 1
contro
AP 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'222.05
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande che il convenuto, precluso in
causa, non ha contestato, e che il Pretore con sentenza 7 febbraio 2005 ha
integralmente accolto;
ed ora
sullo scritto 16 febbraio 2005 della parte convenuta;
mentre la
controparte non è stata invitata presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
lo scritto 16 febbraio 2005, che qui ci occupa, il convenuto dichiara di contestare
integralmente le accuse presentate dall’attrice, rileva di non aver presenziato
all’udienza preliminare siccome il suo grave stato di salute non glielo
permetteva, osserva come la sua situazione finanziaria non gli consenta di
farsi rappresentare da un legale, essendo nullatenente, in carenza beni,
inabile al lavoro al 100% e non disponendo di alcuna fonte di reddito
dall’aprile 2000, e adduce infine, per le medesime ragioni, di non essere
assolutamente in grado di far fronte al pagamento dell’importo e delle spese
giudiziarie posti a suo carico con il giudizio pretorile;
che lo
scritto in questione (recte: appello) può senz’altro essere evaso già
nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di
intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in
effetti il convenuto non indica in alcun modo, contravvenendo con ciò al
disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, per quali ragioni di
fatto e di diritto il giudizio di prime cure, che lo condannava al pagamento dello
scoperto risultante dall’utilizzo della carta __________ ed alla rifusione
delle spese giudiziarie come pure delle ripetibili, sarebbe errato e dunque da
riformare, non essendo evidentemente sufficiente, a tale scopo, il solo fatto che
egli abbia contestato, per la prima volta in questa sede (e quindi
irritualmente, cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) ed oltretutto solo genericamente,
le argomentazioni formulate a suo tempo dall’attrice;
che le
ulteriori circostanze evocate dal convenuto, oltretutto nemmeno provate, sia
quelle in merito al suo stato di salute sia quelle riguardanti la sua precaria
situazione finanziaria, sono a loro volta ininfluenti, non essendo in ogni caso
tali da comportare la modifica del primo giudizio;
che in
tali circostanze l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile,
ritenuto che, stante la particolarità della fattispecie, non si ritiene di caricare
all’appellante tassa di giustizia o spese;
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto (recte: appello) 16 febbraio 2005 di __________ AP 1 è
irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese e non si attribuiscono
ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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