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Decisione

12.2005.49

prova a futura memoria

8 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

18 febbraio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il

decreto 7 febbraio 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati

gli altri dispositivi, è così riformato:

1. L’istanza di prova a

futura memoria è parzialmente accolta, con l’ammissione dei seguenti quesiti:

A) (invariato).

B) Indichi il perito le cause (tecniche) dei

difetti riscontrati.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.--

b)

spese fr. 50.--

T

o t a l e fr. 300.--

da

anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà

ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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